1. La matrice costituzionale

“La scuola è aperta a tutti”.

Al primo comma dell’articolo 34 la nostra Carta Costituzionale cristallizza così il diritto fondamentale allo studio. Mentre l’articolo 3 prevede l’applicazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale a tutti i “cittadini” nell’esercizio dei loro diritti, il dettato dell’articolo 34 abbraccia invece una visione più inclusiva. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza 215/1987 ha messo in chiaro come la norma in esame introduce un principio nel quale “la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, apprestata dall’art. 2 Cost., trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica”. In quest’ottica se il diritto all’istruzione acquisisce un valore universale ed inviolabile, la scuola ricopre un’importanza fondamentale nell’accoglienza e nella formazione di “tutti” gli alunni.

2. La riforma Gelmini

Nel tempo sono intervenute diverse modifiche alla normativa vigente in materia scolastica, spesso dirette a soddisfare le esigenze politico-economiche dei governi che si sono susseguiti. È il caso del Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 2009, attuativo della “riforma Gelmini”, che ha sostituito la regolamentazione prevista dal Decreto Ministeriale 331/1998, determinando l’innalzamento delle soglie numeriche degli studenti nella formazione delle classi. Attualmente la riforma prevede per i dirigenti scolastici la possibilità di formare classi con un numero di studenti non inferiore a 15 e non superiore a 27 per la Scuola Primaria, non inferiore a 18 e non superiore a 28 per la Scuola Secondaria di I grado, non inferiore a 27 e non superiore a 30 per la Scuola Secondaria di II grado. Tale indirizzo normativo ha presto costituito terreno fertile per la diffusione delle cosiddette “classi pollaio”, aule sovraffollate in cui la penalizzazione del rapporto docente-alunno è diventato un fenomeno patologico. Tra le novità introdotte dalla riforma Gelmini notevole importanza sul piano dell’istruzione pubblica ha ricoperto il taglio al personale scolastico. La reintroduzione del “maestro unico” e la diminuzione del numero di insegnanti hanno determinato ulteriori perplessità circa l’effettiva realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale nella formazione degli studenti in Italia.

3. I dati statistici

Sebbene nel 2024 il tasso di sovraffollamento delle classi sia diminuito al 2%, resistono tuttora notevoli differenze tra le numerose realtà scolastiche presenti in Italia. Grazie ai dati forniti fino al 2024 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seconda del territorio in esame è stato possibile riscontrare che le prime tre Regioni con studenti al di sopra del limite sono state l’Emilia Romagna (3,26%), il Veneto (2,89%) e la Liguria (2,56%). Dall’altro lato le tre Regioni in cui si è registrata la percentuale più bassa di studenti iscritti in classe sono state la Sardegna (0,11%), la Basilicata (0,29%) ed il Friuli Venezia Giulia (0,57%). Risulta peculiare non poter procedere all’analisi dei dati statistici relativi agli anni scolastici più recenti, 2025-2026 e 2026-2027, in quanto ne è stata improvvisamente omessa la pubblicazione sul portale del Ministero. Tale mancanza oltre a determinare l’impossibilità di prendere atto del numero di iscrizioni alle scuole italiane, costituisce in teoria la violazione di un obbligo sancito dal decreto legislativo n. 33 del 2013, norma finalizzata a garantire un controllo sulla gestione dei servizi pubblici.

4. I limiti normativi in presenza di alunni con disabilità

Ulteriore criticità sollevabile nell’ambito delle “classi pollaio” è quella relativa alle peculiari esigenze didattiche degli alunni con disabilità. In tal senso la riforma Gelmini, da un lato, era già intervenuta prevedendo all’articolo 5 co.2 del DPR 81/2009 la possibilità di accogliere studenti con disabilità in classi costituite da non più di 20 alunni, al fine di garantire all’alunno con disabilità un’istruzione personalizzata ed adeguata alle sue esigenze, nonché in linea con il percorso didattico seguito dai suoi compagni. Tuttavia tale previsione non sempre ha trovato una corretta applicazione nella prassi della realtà scolastica. A tal proposito è intervenuta una recentissima sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, n.1473 del 16 Settembre 2026, la quale ha ribadito il limite massimo di 20 alunni per classe al fine di non compromettere l’apprendimento degli studenti con disabilità.

5. Gli alunni stranieri

Nel panorama normativo finora descritto, la questione relativa all’inclusione degli studenti stranieri nelle classi italiane, si intreccia inesorabilmente con il patologico sovraffollamento delle aule scolastiche. Tale criticità ha trovato una sua regolamentazione nell’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1999 attuativo delle disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione. La norma in esame dispone che la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi italiane “è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”, al fine di garantire il godimento individuale del diritto allo studio. In tema si è altresì inserita una nota ministeriale dell’8 Gennaio 2010, pubblicata dall’ufficio stampa del Ministero dell’Istruzione, la quale prevede l’individuazione di un tetto del 30% di studenti stranieri per classe, che può essere ridotto o innalzato a seconda della padronanza linguistica degli alunni stranieri. Altro elemento fondamentale per l’integrazione degli alunni stranieri è il potenziamento della lingua italiana, da attuare attraverso la devoluzione di una quota di ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, al potenziamento dell’italiano per gli alunni stranieri. A tal proposito è possibile rilevare come il dibattito politico italiano da qualche giorno è incentrato sulla proposta avanzata dalla Presidente del Consiglio di rendere cogente la previsione normativa della nota ministeriale del 2010. Nella volontà del governo Meloni figura la possibilità di introdurre un tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi italiane, unitamente all’obbligatorietà di un corso gratuito di italiano. La Presidente del Consiglio ha recentemente dichiarato che tali misure sono state studiate nell’ottica di evitare la ghettizzazione delle classi composte da un’alta percentuale di alunni stranieri, e di favorire un’integrazione efficace degli alunni stranieri e diretta al pieno godimento del diritto allo studio.

6. La scuola come baricentro costituzionale

In quest’ottica risulta chiaro come il dibattito inerente al diritto allo studio si collochi all’interno di un quadro normativo delicato, caratterizzato da un costante bilanciamento tra principi costituzionali ed esigenze individuali degli studenti. Occorrerebbe dunque interrogarsi sulle giuste modalità di risoluzione delle problematiche concernenti l’istruzione italiana e comprendere come e quando un limite possa diventare elemento di inclusione, e mai di esclusione.

L’autore

Stella Tomasicchio

Classe ’98, dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli Federico II e praticante avvocato penalista. Appassionata di politica e cronaca nera, scrive approfondimenti e riflessioni sui temi della giustizia, dell’attualità e del diritto penale.

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