Titolo I — Denominazione e sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata è costituita, con sede in Roma, un’associazione che assume la denominazione “Orizzonte Giuridico”, in breve “Orizzonte Giuridico”.

Essa opera nel territorio della provincia di Roma ed intende operare anche in ambito Nazionale e Internazionale.

L’Associazione potrà istituire e/o sopprimere, in Italia e all’estero, sezioni, sedi secondarie o di rappresentanza, succursali, uffici, ecc.

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Orizzonte Giuridico E.T.S. o Ente del Terzo Settore”.

Titolo II — Scopo e oggetto

Articolo 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L’associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • g) formazione universitaria e post-universitaria;
  • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, c. 266 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Più specificamente l’associazione ha come scopo quello di diffondere la cultura giuridica in modo semplice e accessibile, promuovendo la comprensione del diritto e della sua applicazione nella vita quotidiana, al fine di favorire la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita democratica e sociale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di:

  1. realizzare e diffondere una rivista trimestrale cartacea e/o digitale di carattere giuridico-divulgativo;
  2. svolgere attività editoriali, di ricerca e produzione di contenuti divulgativi;
  3. promuovere l’educazione giuridica e civica nelle Scuole e nelle comunità locali;
  4. sviluppare progetti volti alla semplificazione del linguaggio giuridico e alla diffusione dei diritti fondamentali;
  5. attivare, realizzare e promuovere scuole di specializzazione, master universitari, corsi di orientamento, corsi di aggiornamento professionale, autonomamente o in collaborazione con università o altri enti;
  6. promuovere e sviluppare studi e ricerche su temi del diritto anche in ottica comparatistica;
  7. svolgere attività di consulenza nonché di formazione anche con la collaborazione di analoghi organismi italiani e di altri Paesi;
  8. stabilire accordi di cooperazione su base continuativa con altri istituti italiani e stranieri.

L’Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà altresì collaborare con gli Enti cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di qualsiasi luogo, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività di formazione e ricerca in ambito accademico.

Titolo III — Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all’interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

  • diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
  • diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
  • diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
  • dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

Titolo IV — Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall’associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV — Risorse economiche – Fondo comune

Nota redazionale: nell’atto registrato questo titolo riporta di nuovo il numero IV. La numerazione è riprodotta qui com’è nell’originale.

Articolo 10

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione ad attività di formazione;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. entrate derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all’interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all’attuazione degli scopi istituzionali;
  8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  10. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  11. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Articolo 11

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio e gli altri documenti contabili eventualmente richiesti a norma di legge, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Al ricorrere delle condizioni di legge il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto di cassa.

Articolo 12

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:

  1. il libro degli associati o degli aderenti;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Titolo V — Norme sul volontariato

Articolo 13 — Dei volontari e dell’attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro dei volontari degli associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 — Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo VI — Organi dell’Associazione

Articolo 15

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. Organo di controllo (qualora nominato ai sensi di legge).

Articolo 16 — Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o PEC in ogni caso almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 associati.

È ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l’identificazione del socio che partecipa e vota.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Articolo 17

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio redatto nelle forme previste dalla legge e la relazione sulle attività svolte;
  2. procede alla nomina e alla revoca degli organi sociali;
  3. nomina e revoca, quando previsto, l’organo incaricato della revisione legale dei conti;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

Articolo 19 — Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, composto, secondo le deliberazioni assunte di volta in volta dal Consiglio Direttivo, da eminenti personalità della comunità scientifica e della cultura italiane e straniere, con competenze legate alle attività e alle finalità dell’Associazione, dal Direttore e dal Direttore Scientifico dell’Istituto. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente e dal Vicepresidente e avrà funzioni di consulenza sugli indirizzi dell’attività di ricerca, contribuendo anche a garantirne il rigore.

Articolo 20 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto annuale e tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;
  3. predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  6. deliberare circa l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 22 — Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23 — Organo di controllo

L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile e i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma del codice civile.

L’organo di controllo esercita tutte le funzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo VII — Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, c. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Norma finale

Articolo 25

All’Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di difformità fa fede l’atto depositato presso l’Agenzia delle Entrate.