ABSTRACT: Il presente contributo analizza l’evoluzione del sistema di accesso alla magistratura ordinaria nell’ordinamento italiano, muovendo dalle fondamenta costituzionali sino alle più recenti riforme attuative. Nella prima parte, l’indagine sofferta delinea il ruolo dell’ordinamento giudiziario quale norma interposta a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario (art. 104 Cost.), soffermandosi sulla bipartizione tra funzioni giudicanti e requirenti e sul riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. La seconda parte esamina il principio del concorso pubblico di cui all’art. 106 Cost. quale filtro indefettibile a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), analizzando le deroghe tipizzate dal dettato costituzionale e la storica trasformazione della struttura delle prove concorsuali. Infine, il lavoro approfondisce la novità introdotta dal D.Lgs. n. 44/2024 e recepita dalla delibera del CSM del 16 settembre 2026, avente ad oggetto la valutazione dell’idoneità psicoattitudinale dei candidati. Viene condotta un’analisi critica della natura non clinica né diagnostica di tale accertamento, focalizzandosi sulle cinque macro-aree attitudinali (cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa) e sulle garanzie procedimentali posti a tutela della trasparenza e del sindacato giurisdizionale.

1. L’Ordinamento Giudiziario e l’architettura costituzionale dell’Autonomia della Magistratura

L’ordinamento giudiziario costituisce il complesso normativo e organizzativo preposto all’esercizio della funzione giurisdizionale, la quale si sostanzia nel controllo e nella conformazione dei comportamenti sociali al fine di preservare e ripristinare la legalità se violata, sia nei rapporti tra cittadini che nei rapporti tra i cittadini e lo Stato. La magistratura italiana trova la sua matrice fondante nel Titolo IV della Parte II della Costituzione, il quale la definisce come “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104, comma 1, Cost.). Tale garanzia discende direttamente dal principio di separazione dei powers, per il quale le funzioni dello Stato sono ripartite in tre complessi organici distinti e autonomi (legislativo, esecutivo e giudiziario) allo scopo di impedire accentramenti autoritari e assicurare una tutela effettiva e specifica dei diritti dei cittadini. 

In questo quadro normativo, la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilisce una direttiva precisa, prescrivendo che la disciplina sull’ordinamento giudiziario dovesse essere emanata “in conformità con la Costituzione”. Se in un sistema a costituzione rigida la conformità costituzionale rappresenta un requisito di validità generale per qualsiasi atto normativo primario, l’esplicita previsione inserita dai Costituenti risponde a una ratio ben più profonda. La legge sull’ordinamento giudiziario non si configura infatti come una mera legge ordinaria, ma come una norma interposta operando come prolungamento attuativo delle norme della Carta per dare sostanza e concretezza alle garanzie di autonomia dell’ordine giudiziario. L’impostazione costituzionale affida pertanto alla legislazione sull’ordinamento giudiziario una funzione di bilanciamento e sintesi tra istanze contrapposte. Da un lato, contro le eventuali pretese assolutistiche del potere politico, dall’altro, evita che l’indipendenza della magistratura sfoci in un isolamento corporativo, vincolando l’amministrazione della giustizia all’attuazione dei valori costituzionali e alle esigenze di certezza e tempestività della tutela giurisdizionale richieste dalla collettività. 

Dal punto di vista dell’assetto strutturale, il nostro ordinamento contempla una pluralità di organi giurisdizionali ordinari e speciali. Il nucleo centrale è costituito dalla magistratura ordinaria, deputata alla tutela dei diritti soggettivi e all’accertamento della responsabilità penale. In ambito civile, essa interviene per risolvere le controversie che insorgono nei rapporti interprivati; in ambito penale, la funzione ordinaria si orienta all’accertamento della responsabilità personale (art. 27 Cost.), alla verifica della sussistenza dei reati e all’irrogazione delle relative sanzioni, ferma restando l’obbligatorietà dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero (art. 112 Cost.). 

All’interno della giurisdizione ordinaria opera una fondamentale bipartizione tra funzioni giudicanti e requirenti: i giudici sono chiamati a risolvere con imparzialità i conflitti di interessi che insorgono tra le parti, esprimendo l’esercizio della potestas iudicandi prevalentemente attraverso l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali, il cui atto tipico e decisorio è la sentenza, mentre i pubblici ministeri rivestono le funzioni requirenti, dirigendo le attività di indagine preliminare, esercitando l’azione penale e sostenendo l’accusa nel processo (come disciplinato dall’art. 112 Cost.). 

Accanto alla giurisdizione ordinaria figurano le giurisdizioni speciali. Tra queste spicca la magistratura amministrativa e contabile, operante attraverso i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, cui è affidata la cognizione delle controversie nelle quali il privato cittadino lamenti la lesione di un proprio interesse legittimo ad opera di un provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione. Infine, il quadro ordinamentale si completa con la magistratura militare, cui la Costituzione attribuisce la competenza speciale per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate.

2. La selezione concorsuale ex art. 106 Cost. tra garanzie di terzietà e modelli di accertamento del merito

Il sistema di accesso alla magistratura ordinaria trova la sua disciplina fondamentale nel primo comma dell’articolo 106 della Costituzione, il quale sancisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La selettività nella scelta dei magistrati ordinari trae origine dalla necessità di garantire una scelta imparziale dei candidati e di premiare in tal modo i più meritevoli che abbiano dato prova di possedere conoscenze giuridiche di livello elevato e capacità di ragionamento allo scopo di tutelare nella misura più ampia possibile i principi di cui all’art. 97 della Costituzione, che si rivolgono a tutti gli ambiti dell’operare della Pubblica Amministrazione e dunque alla stessa nella predisposizione e svolgimento delle procedure concorsuali.

Il medesimo dettato costituzionale individua tuttavia limitate eccezioni, affidando alla legge sull’ordinamento giudiziario la possibilità di nominare magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, nonché di chiamare all’ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano maturato quindici anni di esercizio della professione forense e che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Al di fuori di tali ipotesi, il concorso erga omnes costituisce l’unico strumento idoneo a valutare la preparazione scientifica e la terzietà dell’aspirante magistrato. 

La disciplina della procedura concorsuale ha subito nel tempo una profonda trasformazione contesa tra la ricerca del nozionismo teorico e l’accertamento dell’attitudine pratica. Storicamente caratterizzata da una complessa barriera di sbarramento, è stata oggetto di significative riforme volte a contrarre la durata del percorso di accesso alla carriera e favorire i giovani. 

La struttura odierna delle prove si articola in una fase scritta e in una successiva fase orale. Gli esami scritti consistono nella redazione di tre elaborati teorico-pratici nelle materie del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Tale terna disciplinare mira a saggiare non soltanto la conoscenza delle categorie dogmatiche, ma soprattutto la capacità di ragionamento giuridico, la logica argomentativa e il corretto inquadramento della fattispecie concreta. La prova orale completa il quadro valutativo estendendosi alle restanti branche dell’ordinamento, comprese le discipline processuali, l’ordinamento giudiziario e una lingua straniera. 

Le riforme più recenti hanno progressivamente introdotto meccanismi intesi a snellire le tempistiche di correzione, digitalizzare le procedure e conferire maggiore omogeneità ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni esaminatrici.

3. Test psicoattitudinali per l’accesso alla Magistratura ordinaria: le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura

In data 16 settembre 2026, la Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha proposto al Plenum, che l’ha approvata con sole sei astensioni, delibera di attuazione delle novità introdotte dal D.lgs n. 44/2024, mediante la modifica dell’art. 1 del D.lgs. n. 160/2006. La riforma ha introdotto, nell’ambito dello svolgimento delle prove, scritte e orali, previste per l’accesso alla magistratura ordinaria, una importante e specifica valutazione dell’idoneità psicoattitudinale alle funzioni giurisdizionali.

Come già prescritto dalla normativa stessa, il reclutamento dei magistrati ordinari si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Lo svolgimento delle prove scritte, in particolare, vertono nella redazione di tre elaborati nelle materie di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, resi per verificare la capacità di inquadramento tecnico-sistematica dei canditati, alla luce dei principi generali dell’ordinamento e in un’ottica applicativa dei principi costituzionali e sovranazionali. Nella successiva prova orale, volta ad accertare le conoscenze tecnico-giuridiche delle singole discipline (diritto civile con elementi fondamentali del diritto romano, diritto penale, procedura penale, diritti amministrativo, costituzionale e tributario, diritto commerciale e della crisi d’impresa, diritto del lavoro, diritto internazionale pubblico e privato, elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario con la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato).

Con l’approvazione della suddetta delibera, superate le prove scritte, i candidati ammessi all’orale sostengono un test psicometrico standardizzato, individuato preventivamente dal CSM nel rispetto delle linee guida internazionali. Il test fungerà da base per un colloquio orale che si terrà durante lo svolgimento della prova orale. Quest’ultimo è diretto dal Presidente della commissione, con l’ausilio di un docente universitario di psicologia, nominato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), per giungere a una valutazione complessiva dell’intera commissione o sottocommissione. L’esisto di tale test spetta unicamente alla commissione del CSM espresso con la formula neutra “idoneo/non idoneo”). È fondamentale chiarire, in questa sede, che il test non è volto all’individuazione di patologie o diagnosi di natura psicologica e psichiatrica, ma verifica soltanto l’idoneità alla funzione giudiziaria. Non sarà una valutazione clinica e neppure si tratterà di valutare e rendere idoneo il “più bravo” o di selezionare le doti psicologiche migliori, ma di intercettare chiaramente gravi ed evidenti carenze che impedirebbero il corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie. Il giudizio costituisce una “fotografia” della situazione psico funzionale del candidato al momento dell’esame senza porre lo sguardo su aspetti retrodatati o su esperienze personali del candidato, il che saranno irrilevanti a fini della legittimità del giudizio.

A garanzia della trasparenza e del diritto di difesa, la delibera precisa chiaramente la necessità di documentare adeguatamente le risposte al test, lo svolgimento del colloquio e di motivare il giudizio finale in modo preciso e dettagliato, così da rendere possibile, qualora sia necessario, adire il giudice amministrativo.

I requisiti oggetto di accertamento che il candidato deve possedere sono organizzati in cinque aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa. Le possiamo esaminare nel seguente modo:

  • Area cognitiva: Essa comprende la capacità di elaborazione, interpretazione e valutazione delle informazioni in contesti complessi; ragionamento analitico, pensiero critico-inferenziale, presa di decisione e problem solving. La condizione di inidoneità è rappresentata dalla grave carenza delle stesse.
  • Area Emotiva: I requisiti considerati sono equilibrio emotivo, gestione dello stress e autocontrollo. Si pone l’attenzione alla capacità di conservare lucidità e adeguatezza del comportamento anche di fronte a situazioni caratterizzate da pressione, conflitto, elevata responsabilità e forte coinvolgimento emotivo.
    Anche in questo caso non si ricercano e analizzano caratteristiche patologiche: ciò che rileva è l’eventuale grave carenza delle capacità necessarie a esercitare correttamente la funzione.
  • Area relazionale: terza area è quella relazionale e comprende comprensione empatica, capacità di ascolto e comunicazione efficace, collaborazione e lavoro di squadra.
    Per il CSM l’empatia deve consentire di comprendere prospettive e stati emotivi altrui senza compromettere l’obiettività e oggettività del giudizio e l’autonomia decisionale.
    Nella valutazione rientrano anche la capacità di comunicare in modo chiaro, formulare domande pertinenti e sapersi confrontare professionalmente.
  • Area etico-valoriale: il requisito individuato è la capacità di agire con equità e autonomia di giudizio, valutando fatti, informazioni e persone senza lasciarsi condizionare da preferenze personali, stereotipi, convinzioni o pressioni esterne.
    La grave carenza di equità e autonomia costituisce una delle condizioni da prendere in considerazione nella valutazione dell’inidoneità.
  • Area organizzativa: il candidato deve essere in grado di pianificare le attività, individuare le priorità, distribuire il carico di lavoro e rispettare le scadenze assegnate.
    La delibera richiama anche la capacità di gestire contemporaneamente più attività e di mantenere un equilibrio tra accuratezza, completezza e tempestività.

Al momento il CSM ha definito chiaramente le cinque aree per le prossime procedure concorsuali, senza fornire l’elaborazione concreta e definitiva degli strumenti psicoattitudinali.

L’introduzione dei test psicoattitudinali rappresenta un momento articolato alla verifica dell’idoneità, ma non intende sostituirsi a nessuna valutazione di carattere psicopatologico, ma funge come strumento per verificare la sussistenza di gravi e importanti carenze, nel rispetto e nell’esercizio dello svolgimento dell’attività giudiziaria.

Gli autori

Simona Corcione

Ha studiato grafica e oggi frequenta Giurisprudenza al Suor Orsola Benincasa. Lavora alle Gallerie d’Italia, unendo diritto, arte e comunicazione a Napoli.

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Letizia Tinti Previtali

Studentessa di Giurisprudenza presso l’Università di Trento, nutre una profonda passione per il diritto e la giustizia, con particolare interesse per il diritto penale e il contrasto alla criminalità organizzata. Aspira a diventare magistrato, mossa dai valori di legalità, giustizia, equità e verità.

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