1.Dalla deterrenza alla rieducazione: origini del principio educativo della pena
La finalità rieducativa della pena e la sua umanizzazione non costituiscono delle novità nel panorama giuridico europeo, queste affondano le proprie radici nell’Illuminismo del XVII secolo.
Nel contesto storico-culturale, sviluppatosi prima in Francia e poi nel resto del continente, la materia penale acquisisce notevole interesse. Alla base di tale mutamento, sono stati identificati due presupposti: da un lato, il contrattualismo secondo il quale l’apparato statale esercita il proprio potere stipulando un patto con gli individui, tutelando i diritti naturali di questi; dall’altro, l’utilitarismo, in cui lo Stato deve occuparsi del miglior soddisfacimento dei diritti individuali.
Dal punto di vista della penalistica, ciò si traduce, durante questo periodo storico con numerosi progetti di codificazione della materia penale, con un maggior interesse per il ruolo e le finalità della sanzione penale. Quest’ultima segna il passaggio da una pena meramente retributiva, che vedeva nel supplizio la sua manifestazione, ad una pena concepita come emenda con una notevole finalità preventiva rispetto alla commissione di illeciti. Riguardo alla definizione dei fatti di reato, gli Illuministi operano una netta divisione tra la sfera morale e la sfera del diritto. Ciò avviene con la secolarizzazione e la laicizzazione della teoria dei beni giuridici: il discrimen che giustifica il presidio penale, che rispecchia la concezione utilitaristica del punire solo le condotte che recano pregiudizio altrui. Dal punto di vista della sanzione, l’Illuminismo persegue due scopi: razionalizzare la pena ed umanizzarla. In ragione del contrattualismo comincia a delinearsi l’idea della pena come extrema ratio di tutela, per cui l’erogazione della stessa può aversi solo se utile alla prevenzione dalla criminalità.
Inoltre, l’Illuminismo ha portato delle novità anche per il procedimento penale, in passato caratterizzato dall’assolutismo dell’anciem régime e che si manifestava in aspetti riconducibili al processo inquisitorio. Da qui, emergeranno le prime forme processuali accusatorie.
Cesare Beccaria, massimo esponente dell’Illuminismo italiano, nella sua opera “Dei delitti e delle pene” dedica il capitolo XII alla finalità delle pene. In esso si legge che le pene devono essere utili e devono guardare al futuro, senza bloccarsi al fatto passato. Ciò lo si può sostenere anche per la giustizia riparativa, la quale considera l’illecito passato come momento iniziale di un percorso che punta al futuro.
Dunque, il fine specifico delle pene secondo i Lumi e per Beccaria è preventivo. Le teorie classiche della prevenzione distinguono una prevenzione generale da una prevenzione speciale. Inoltre, all’interno delle teorie preventive, possiamo distinguere quelle a carattere negativo, da quelle a carattere positivo.
È fondamentale affermare che il tempo della pena diviene quello della risocializzazione e il carcere, dal punto di vista utopico, è il luogo eletto per raggiungere tale scopo.
Occorre qui anticipare che il tempo della pena diviene allora il tempo della risocializzazione e il carcere, utopicamente, è il luogo eletto per raggiungere tale scopo. I tempi della giustizia ordinaria, che spesso sono lunghi, riflettono una concezione temporale che può essere definita chronos, in quanto il tempo scorre lineare. Ma il tempo può essere kairos, cioè quello “giusto e significativo”, al quale è interessata la giustizia riparativa, al fine di rieducare. Dunque, sono i principi illuministi a costituire la base del diritto penale moderno.
In Italia, il modello liberale del diritto penale che ha origine dagli Illuministi quali Beccaria e Filangieri si afferma nell’Ottocento, attraverso la teorizzazione compiuta da Carrara.
2.La pena e le sue finalità secondo i principi costituzionali
La finalità rieducativa della pena trova fondamento nella Costituzione italiana del 1948. L’articolo 27 c.3 cristallizza un principio di diritto fondamentale dell’ordinamento italiano. Tale articolo afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Questo è stato considerato unico e innovativo a livello del costituzionalismo globale.
Tale principio in Costituzione è stato il frutto di un acceso dibattito in Assemblea costituente. La Commissione dei 75, costituita all’interno della costituente con il compito di redigere il progetto da sottoporre al voto dell’Assemblea, vedeva illustri membri ostili all’idea della funzione rieducatrice della pena.
L’articolo 27 c.3 sulla funzione rieducativa della pena, non proviene dai costituenti penalisti, ma da due uomini di ideologie diverse, quali Lelio Basso e Giorgio La Pira. Con il seguente articolo, si giunge, ad una pena che ha lo scopo primario di orientare culturalmente i consociati verso la legalità attraverso la deterrenza. La Costituzione, si occupa esclusivamente, del rilievo risocializzante che la sanzione penale promana. Il destinatario della pena deve poter usufruire di adeguati strumenti predisposti dallo Stato per essere pronto al ritorno nella società civile.
Per questo, la pena intesa alla luce della Costituzione, richiede l’impegno dello Stato verso il reo, il che vale a riconoscere, implicitamente, che le cause del crimine non sono esclusivamente individuali, ma vi è una corresponsabilità sociale.
Il principio rieducativo si rivolge al legislatore, che dovrà adeguare il tipo e la misura della pena minacciata affinché si possa produrre l’effetto risocializzante richiesto dalla Carta costituzionale. Dovrebbero essere escluse tutte quelle sanzioni con effetti pregiudizievoli verso la possibilità di reinserimento in società. Anche il giudice deve orientare le proprie scelte alla luce di tale finalità, andando a selezionare la pena più idonea a promuovere la risocializzazione.
Infine, l’articolo 27 c.3 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 27 c.1. Dalle due norme si deduce che affinché la pena sia a valenza rieducativa, la stessa non deve oltrepassare l’entità di colpevolezza riscontrata nella commissione del reato. Superando tale limite si otterrebbe l’effetto per il quale il reo percepirebbe la sproporzione tra fatto e punizione, quindi, verrebbe impedito qualsiasi ideale rieducativo.
3.L’evoluzione ad opera della giurisprudenza costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza del 4 febbraio 1966, n.12, ha avviato un filone giurisprudenziale volto a chiarire il significato e la portata del principio di cui all’art.27, c.3, Cost.
In tema di compatibilità tra la pena pecuniaria e la funzione rieducativa della pena, per il giudice il principio rieducativo, non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto. Nonostante la rieducazione sia riconosciuta a livello costituzionale, devono essere considerate anche le altre funzioni, al fine tutelare i cittadini e l’ordine giuridico, assicurando l’esistenza della vita sociale.
Tale visione sarà confermata nella sentenza del 2 luglio 1968, n.113, inaugurando una nuova stagione, definita di valorizzazione della “teoria polifunzionale della pena”. Quindi, sarà necessario, per le varie fasi (incriminazione, commisurazione ed esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba esser data la prevalenza ma non è consentito stabilire a priori.
L’anno successivo, si ha una pronuncia che segna un mutamento della concezione classica della polifunzionalità della pena. Infatti, si ritiene che la giurisprudenza costituzionale precedente de facto, limitasse la finalità rieducativa nell’ambito del trattamento penitenziario, al momento della scissione del momento umanitario rispetto a quello rieducativo.
La vera novità della pronuncia commentata risiede nel valore che viene assegnato al principio di rieducazione del condannato. Si sostiene che, da un lato, afflittività e retributività riflettono i caratteri minimi della pena senza i quali la pena cessa di essere tale, ma, dall’altro sono valori che hanno fondamento costituzionale, “ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena”1. Dunque, la funzione rieducativa non può essere estranea alla legittimazione della pena.
Va, accolta positivamente la visione che radica i rapporti tra umanità della pena e rieducazione del condannato. Da questo punto di vista, il principio di umanità si pone come presupposto necessario del principio di rieducazione e, deve essere visto come criterio di interpretazione dello stesso finalismo rieducativo.
- Corte Cost. 313/1990. ↩︎
L’autore
Carmen Verde
26 anni Laurea triennale in scienze politiche- laurea magistrale in Scienze della politica Master di II livello in pubblica amministrazione Dottoranda in scienze giuridiche e sociali per l’innovazione (settore diritto medievale e moderno) Provenienza: dipartimento di scienze politiche Vanvitelli
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