1. UNA RIGA SI CANCELLA, UN SACRAMENTO NO
Si può cancellare una riga da un registro, ma non si può cancellare un sacramento, almeno non per chi crede. Tutta la questione dello “sbattezzo” sta in questa differenza.
Gand, Belgio. Un uomo battezzato più di sessant’anni fa chiede alla sua diocesi di eliminare il proprio nome dal registro dei battesimi. La diocesi rifiuta: annota a margine la sua volontà di lasciare la Chiesa, ma l’atto resta. Nel dicembre 2023 l’Autorità belga per la protezione dei dati le ordina di cancellarlo. La diocesi impugna, e il giudice belga chiede lumi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il 1° ottobre 2026 l’Avvocato generale Laila Medina presenta le sue conclusioni: il Regolamento europeo sulla privacy si applica anche ai registri battesimali, e un nome barrato ma leggibile non è un nome cancellato¹.
La notizia ha riacceso una domanda che circola da anni, a metà tra il desiderio di sciogliere un nodo burocratico e la provocazione: è possibile “sbattezzarsi”? Esiste davvero una procedura per annullare il battesimo ricevuto da neonato, senza che nessuno ce lo abbia chiesto? La risposta cambia a seconda dell’ordinamento a cui la si pone: il diritto canonico ne dà una, il diritto della privacy potrebbe darne un’altra.
2. SEMEL BAPTIZATUS, SEMPER BAPTIZATUS
Per chi si accosta alla fede, il punto di partenza è il can. 849 del Codice di Diritto Canonico: il battesimo è “la porta dei sacramenti”, il gesto con cui si è rigenerati come figli di Dio e incorporati alla Chiesa. Il can. 96 ne trae la conseguenza giuridica: con il battesimo l’uomo è costituito persona nella Chiesa, con i doveri e i diritti propri dei cristiani.
Proseguendo nella cornice ordinamentale canonica, per il can. 845 §1 battesimo, cresima e ordine sacro imprimono il carattere e perciò non possono essere ripetuti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo dice con un’immagine: il battesimo segna il cristiano con un “sigillo spirituale indelebile”, che nessun peccato può cancellare (CCC 1272). L’adagio dei canonisti è ancora più asciutto: semel baptizatus, semper baptizatus.
Non è un’invenzione recente, già nel V secolo Sant’Agostino, rispondendo ai donatisti, sosteneva che il battesimo non va ripetuto perché è opera di Cristo, non del ministro che lo amministra né dei meriti di chi lo riceve. Se il sacramento non dipende da chi lo dà, a maggior ragione non può essere revocato da chi l’ha ricevuto.
Per un cattolico, quindi, il paragone più autentico non è con la tessera di un’associazione, ma con la nascita: si può cambiare residenza, rinunciare alla cittadinanza, ma nessun atto, per quanto solenne, fa sì che non si sia mai nati. E per la Chiesa il battesimo funziona allo stesso modo: è un fatto avvenuto, e i fatti non si annullano per dichiarazione.
3. IL REGISTRO NON È UNA TESSERA
Se il sacramento resta, che cosa si può toccare? Il registro. Ogni parrocchia è tenuta a conservare il libro dei battezzati (can. 535), sul quale si annotano poi cresima, matrimonio, ordinazione, professione religiosa.
Su questo punto la Santa Sede si è pronunciata di recente con chiarezza. Una Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi del 7 aprile 2025 ribadisce che le iscrizioni nel registro non si modificano né si cancellano, “salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione”². La ragione non è ideologica, ma documentale: il registro certifica che un atto è avvenuto, in un luogo e in una data. Senza quella prova un parroco non potrebbe sapere se ammettere qualcuno al matrimonio o all’ordinazione, né evitare che una persona venga battezzata due volte.
La stessa Nota contiene la frase più utile per sgombrare il campo dagli equivoci: “il Registro di Battesimo non è una lista di membri”. Non è l’elenco degli iscritti a un club, né un censimento dei credenti. È un archivio storico di fatti.
Che cosa può fare, allora, chi non si riconosce più nella Chiesa? Può chiedere che la sua volontà venga annotata a margine dell’atto. In Italia è la prassi dalla metà degli anni Novanta, e il Garante per la protezione dei dati personali l’ha riconosciuta come un diritto: con il provvedimento del 12 febbraio 2003 ha ritenuto legittima la richiesta di annotare la volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, perché serve ad aggiornare il dato sull’appartenenza religiosa³. In concreto, basta una lettera al parroco della parrocchia del battesimo, con copia di un documento d’identità. Il nome resta. Accanto compare la nota.
Dietro questa prassi c’è una giurisprudenza formatasi tra il 1999 e il 2003. Nel settembre 1999 il Garante respinse la richiesta di un cittadino di Este che pretendeva la cancellazione del proprio atto di battesimo. Il Tribunale di Padova, con decreto del 26 maggio 2000, confermò il rigetto: l’amministrazione dei sacramenti appartiene all’ordine proprio della Chiesa, che l’art. 7 della Costituzione riconosce “indipendente e sovrano”, e la registrazione non limita la libertà religiosa di chi ha potuto abiurare e professare pubblicamente il proprio ateismo4. Il tribunale aggiunse un argomento spesso trascurato: anche la scelta battesimale dei genitori, tutelata dall’art. 30 Cost., merita di restare documentata.
Il secondo tassello è del 10 ottobre 2002. Davanti a un parroco di Fossalta di Piave che si rifiutava di annotare la volontà di un ex fedele, il Garante gli ordinò di farlo, distinguendo tra il “fatto storico dell’avvenuto battesimo”, che resta, e il dato sull’appartenenza religiosa, che va aggiornato5. Il provvedimento del 2003 ha poi consolidato questa linea. Va però notato che si tratta di decisioni anteriori al GDPR: non risultano pronunce italiane di rilievo che abbiano riesaminato la questione alla luce del diritto alla cancellazione previsto dall’art. 17 del Regolamento. È proprio il varco che la causa di Gand potrebbe aprire anche da noi.
È una soluzione di compromesso, che in Italia regge da circa trent’anni. Lo Stato tutela l’identità della persona, che ha diritto a non essere “contata” tra i fedeli contro la sua volontà. La Chiesa conserva la memoria di un fatto che per lei non è revocabile. Non tutti, però, la ritengono sufficiente: per chi chiede lo sbattezzo, un nome che resta leggibile in un archivio è pur sempre un dato personale conservato contro la propria volontà, e un’annotazione non equivale a un’uscita6.
4. USCIRE SI PUÒ, MA NON ALL’INDIETRO
Va detto anzitutto che il diritto canonico non prevede alcuna coercizione. Il can. 748 §2 vieta di costringere chiunque ad abbracciare la fede contro la propria coscienza, in linea con la dichiarazione conciliare Dignitatis humanae. Chi se ne va è libero di farlo. Ciò che non può fare è riavvolgere il nastro.
Per un quarto di secolo, l’uscita ha avuto perfino una veste tecnica. Il Codice del 1983 parlava di actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, l’atto formale di abbandono della Chiesa, e gli attribuiva un effetto preciso: chi lo aveva compiuto non era più tenuto alla forma canonica del matrimonio (cann. 1086 §1, 1117, 1124). Nel 2006 il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ne fissò i requisiti: una decisione interiore di separarsi dalla Chiesa, manifestata per iscritto e recepita dall’autorità ecclesiastica competente. Nel 2009, con il motu proprio Omnium in mentem, Benedetto XVI eliminò quella clausola dal Codice. Secondo la Santa Sede, la norma aveva creato più problemi di quanti ne risolvesse, a cominciare da matrimoni di dubbia validità.
Oggi l’annotazione a margine registra una volontà, non estingue un vincolo. Sul piano canonico, il rifiuto totale della fede cristiana si chiama apostasia (can. 751) e comporta la scomunica latae sententiae, cioè automatica (can. 1364). Le conseguenze sono concrete: niente sacramenti, niente ruolo di padrino o madrina (can. 874), e la possibile esclusione dalle esequie ecclesiastiche per chi è notoriamente apostata, se prima della morte non ha dato segni di pentimento (can. 1184).
C’è poi un rovescio, coerente con le premesse: proprio perché il battesimo non si cancella, non si ripete nemmeno. Chi decidesse di tornare non verrebbe ribattezzato, ma soltanto riconciliato. Per i credenti è una porta che resta aperta, per chi se n’è andato può apparire, all’opposto, un vincolo da cui non si esce mai del tutto.
5. E SE A DECIDERE FOSSE LUSSEMBURGO?
Torniamo a Gand. Le conclusioni dell’Avvocato generale Medina non chiudono la partita, perché non vincolano la Corte, ma la spostano. Tre i passaggi chiave. Primo: il registro dei battesimi è un insieme strutturato di dati personali, quindi soggetto al GDPR, e l’autonomia delle Chiese non basta a sottrarlo alla disciplina europea. Secondo: chi ha lasciato la Chiesa può opporsi al trattamento, e la diocesi può continuare a conservare i dati solo se dimostra “motivi legittimi cogenti”, come la corretta amministrazione dei sacramenti o finalità di archiviazione nel pubblico interesse. Terzo: barrare il nome e aggiungere una nota non equivale a cancellare. I dati andrebbero resi illeggibili, pur potendo conservare la notizia che in quel luogo e in quella data un battesimo è stato celebrato¹.
La reazione della Comece, la Commissione degli episcopati dell’Unione europea, è stata dura: un parere “non solo deludente, ma preoccupante”, perché affida a un bilanciamento caso per caso ciò che finora era regolato da una prassi chiara. Dal fronte ecclesiale si segnala anche un rischio pratico: senza traccia nel registro, uno “sbattezzato” già sposato in chiesa potrebbe un giorno farsi battezzare di nuovo e celebrare un secondo matrimonio religioso, senza che nessuno possa accorgersene.
Dall’altra parte, l’Avvocato generale chiede al giudice di pesare sul serio le ragioni di chi domanda la cancellazione, compreso il disagio di restare iscritto in un registro che non sente più suo. E ricorda che l’autonomia delle confessioni religiose non colloca i loro archivi fuori dal diritto comune. In ogni caso, anche lo scenario più drastico lascerebbe distinti i due piani: un giudice europeo può decidere che cosa resta scritto su un foglio, non che cosa significhi un sacramento per chi ci crede. E la Chiesa può dire che cosa è accaduto per la fede, non che cosa debba restare in un archivio per il diritto. È, a ben vedere, la stessa distinzione da cui siamo partiti.
6. QUANTO INCHIOSTRO DEVE RESTARE SULLA PAGINA?
Allora, ci si può sbattezzare? La risposta è doppia. Ci si può allontanare dalla Chiesa, dichiararlo, ottenere che la propria scelta sia annotata e rispettata. Non si può, invece, smettere di essere battezzati. Lo “sbattezzo”, in senso proprio, non esiste: esiste una scelta di libertà che la Chiesa registra, senza poterla trasformare in una cancellazione.
Le due risposte non si escludono, perché parlano lingue diverse. Il diritto canonico ragiona su ciò che il sacramento è; il diritto statale ed europeo su ciò che un archivio può contenere. Il conflitto nasce quando una lingua pretende di tradurre l’altra: quando la Chiesa tratta il registro come se fosse il sacramento, o quando lo Stato tratta il sacramento come se fosse soltanto un dato.
Del resto, nemmeno lo stato civile cancella: annota. Pertanto, per chi crede il battesimo resta indelebile; per chi non crede, la domanda è soltanto quanto inchiostro debba restare su una pagina in una parrocchia.
L’autore