1. CHE COS’E’ IL BUY NOW, PAY LATER?
“Compra ora, paga dopo”. Bastano pochi click per acquistare un paio di scarpe, uno smartphone o un biglietto aereo e rinviare il pagamento, oppure suddividerlo in più rate.
Il meccanismo è semplice. Forse troppo.
Il Buy Now, Pay Later (BNPL) ha trasformato la modalità con cui milioni di consumatori effettuano acquisti online e nei negozi fisici, rendendo il pagamento rateale immediato, digitale e apparentemente privo di costi.
Ma dietro quella che può sembrare una semplice modalità di pagamento si nasconde, in molti casi, una vera e propria forma di finanziamento.
Ed è proprio qui che entra in gioco il diritto.

Il BNPL è un sistema che consente al consumatore di acquistare immediatamente un bene o un servizio, rinviandone il pagamento o suddividendolo in più rate.
Lo schema più frequente coinvolge tre soggetti: il consumatore, il venditore e un terzo soggetto che consente la dilazione del pagamento. Il consumatore, ad esempio, acquista un prodotto da 300 euro e, al momento del checkout, sceglie di pagarlo in tre o quattro rate. Il prodotto viene consegnato immediatamente, mentre il pagamento viene distribuito nel tempo e spesso non sono previsti interessi a carico del consumatore.
È proprio questa caratteristica ad aver contribuito alla percezione del BNPL come qualcosa di diverso dal credito. Ma l’assenza di interessi non significa necessariamente assenza di finanziamento.
La stessa Banca d’Italia ha sottolineato come costituisca, nella sostanza, una forma di finanziamento e abbia conosciuto una crescita particolarmente significativa negli ultimi anni. Secondo i dati più recenti, l’utilizzo del BNPL tra le famiglie italiane è passato dal 4% del 2022 al 30% del 2025, sebbene circa due terzi degli utilizzatori lo impieghino solo occasionalmente.

2. PERCHE’ IL FENOMENO INTERESSA IL DIRITTO BANCARIO?
Il problema nasce dalla natura ibrida del BNPL. Da una parte c’è un acquisto. Dall’altra c’è una dilazione del pagamento che può assumere le caratteristiche di un’operazione creditizia. Per molto tempo, proprio alcune caratteristiche del BNPL (importi contenuti, assenza di interessi e tempi brevi di rimborso) hanno consentito a numerose operazioni di rimanere al di fuori della disciplina tradizionale del credito ai consumatori.
Il risultato era una sorta di zona di confine.
Il consumatore utilizzava uno strumento che, nella percezione comune, sembrava un semplice metodo di pagamento, ma che poteva produrre effetti sostanzialmente analoghi a quelli di un finanziamento. La crescita del fenomeno ha però reso sempre più evidente una domanda: se il consumatore sta assumendo un’obbligazione da restituire nel tempo, è davvero sufficiente chiamarla “pagamento” per sottrarla alle regole del credito? La risposta del legislatore europeo è stata negativa.

3.LA SVOLTA DEL CCD2
La principale novità arriva dalla direttiva (UE) 2023/2225, conosciuta come Consumer Credit Directive 2, o CCD2.
Questa, che sostituisce la precedente disciplina europea del credito ai consumatori, amplia significativamente il perimetro delle operazioni soggette a tutela. Tra gli obiettivi vi è proprio quello di adattare la disciplina del credito ai cambiamenti intervenuti nel mercato, compresi i nuovi modelli di finanziamento digitale. La direttiva dovrà essere applicata dagli Stati membri a partire dal 20novembre 2026. In Italia il recepimento è già avvenuto con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, entrato in vigore il 10 gennaio 2026.
Il cambio di prospettiva è significativo.
La nuova disciplina supera infatti alcune delle esclusioni che, nel precedente sistema, lasciavano fuori determinate forme di credito di importo ridotto o prive di interessi.
È una scelta che intercetta direttamente il fenomeno BNPL.

4.DAL “PAGA IN TRE RATE” AL CREDITO AL CONSUMO.
La conseguenza più importante è che una parte significativa delle operazioni BNPL viene ricondotta nell’ambito della disciplina del credito ai consumatori. Questo significa che il fatto che un pagamento sia: di importo contenuto, privo di interessi e suddiviso in poche rate, non è più, da solo, sufficiente a sottrarlo alla disciplina di tutela.
La Banca d’Italia ha evidenziato proprio questo passaggio: a partire da novembre 2026 la nuova disciplina europea includerà la maggior parte delle operazioni BNPL, imponendo obblighi più stringenti in materia di trasparenza e una valutazione più rigorosa del merito creditizio.  Non significa, però, che ogni forma di pagamento differito diventerà automaticamente credito al consumo.
La disciplina mantiene infatti specifiche esclusioni e condizioni, anche per alcune ipotesi di dilazione concessa direttamente dal venditore. La qualificazione giuridica dell’operazione dipenderà quindi dalla sua concreta struttura e dai soggetti coinvolti. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti della riforma.

5.IL MERITO CREDITIZIO: ANCHE PER UNA PICCOLA SPESA?
È probabilmente il cambiamento destinato a incidere maggiormente sull’esperienza del consumatore. Uno dei punti critici del BNPL è sempre stata la semplicità con cui il credito può essere ottenuto. Un acquisto. Qualche dato. Un click. E il pagamento viene dilazionato.
La Banca d’Italia ha evidenziato che le procedure di concessione del BNPL sono spesso caratterizzate da una valutazione semplificata del merito creditizio. Ma proprio la semplicità può diventare un problema. Il rischio non riguarda necessariamente la singola rata, spesso di importo modesto, ma riguarda piuttosto la somma delle rate.
Un consumatore può infatti avere contemporaneamente più acquisti finanziati attraverso diversi servizi BNPL, senza percepire immediatamente l’esposizione complessiva.
È il fenomeno della frammentazione del debito: tante piccole obbligazioni che, considerate singolarmente, sembrano sostenibili, ma che possono diventare problematiche nel loro insieme.
La nuova disciplina interviene quindi sul principio del credito responsabile, rafforzando gli obblighi di valutazione della capacità del consumatore di adempiere alle proprie obbligazioni. L’obiettivo è evitare che la facilità di accesso al credito si trasformi in un fattore di sovraindebitamento.
In tutto questo, la trasparenza non è un dettaglio.
Un altro pilastro della nuova disciplina è rappresentato dall’informazione. Nel BNPL la semplicità dell’interfaccia digitale può nascondere la complessità giuridica dell’operazione.Il consumatore vede: “3 rate da 100 euro” ma potrebbe non vedere con la stessa immediatezza: chi sta concedendo il credito o quali sono le condizioni contrattuali; o ancora cosa accade in caso di ritardo e quali costi possono essere applicati.
La nuova disciplina europea rafforza proprio gli obblighi di informazione precontrattuale e contrattuale, nell’ottica di consentire al consumatore di assumere una decisione realmente consapevole Nel credito digitale diventa uno strumento di riequilibrio tra un consumatore che dispone di informazioni limitate e operatori che utilizzano sistemi tecnologici estremamente sofisticati.

6. E SE A DECIDERE E’ UN ALGORITMO?

Il tema diventa ancora più delicato quando la concessione del BNPL viene effettuata attraverso procedure automatizzate. La velocità del servizio dipende infatti anche dalla possibilità di elaborare rapidamente una grande quantità di informazioni e decidere se concedere o meno la dilazione.
Ma una decisione automatizzata sul merito creditizio pone una questione essenziale: quanto deve sapere il consumatore sul modo in cui è stata presa quella decisione?
La nuova disciplina del credito ai consumatori si inserisce in un contesto europeo nel quale trasparenza, responsabilità e supervisione umana delle decisioni automatizzate assumono un’importanza crescente. Non basta quindi che il sistema sia veloce.
Deve essere anche comprensibile, controllabile e coerente con la tutela del consumatore.

7. IL RISCHIO DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

Il problema centrale, alla fine, non è il BNPL in sé. La dilazione del pagamento può avere anche una funzione positiva. Può consentire di distribuire nel tempo una spesa programmata, facilitare l’accesso a determinati beni e rappresentare uno strumento di flessibilità finanziaria. La questione nasce quando il meccanismo induce il consumatore a considerare sostenibile una spesa che, pagata immediatamente, non avrebbe sostenuto.
La Banca d’Italia segnala infatti che il BNPL presenta vantaggi, ma anche vulnerabilità legate alla difficoltà di valutare la rischiosità del fenomeno; le analisi più recenti mostrano inoltre una possibile maggiore presenza di utenti finanziariamente fragili.
La tutela del consumatore deve quindi trovare un equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte:favorire l’innovazione finanziaria senza trasformare l’innovazione in un acceleratore del debito.

8.IL VERO CAMBIAMENTO: IL DIRITTO RAGGIUNGE IL CHECKOUT.
Il BNPL dimostra come il diritto bancario non riguardi più soltanto la banca tradizionale, il mutuo o il prestito personale. Il credito oggi può essere incorporato direttamente nell’esperienza di acquisto. Non si entra più necessariamente in una banca per chiedere un finanziamento. Il finanziamento può comparire sullo schermo di uno smartphone, proprio nel momento in cui si sta acquistando un prodotto.
È questa la vera sfida regolatoria.
Il diritto deve riuscire a riconoscere la sostanza economica dell’operazione, anche quando la sua forma tecnologica è completamente diversa da quella del credito tradizionale. La nuova disciplina europea va proprio in questa direzione: ampliare la tutela là dove cambiano i prodotti, i canali distributivi e i modelli di business.

9.CONCLUSIONI

Dal 20 novembre 2026, il “compra ora, paga dopo” non sarà più soltanto una questione di comodità. Sarà, sempre più spesso, una questione di credito, responsabilità e tutela del consumatore.
E forse la domanda più importante da porsi prima di cliccare “paga a rate” non sarà più soltanto:“Quanto costa la rata?” Ma: “Posso davvero permettermi questo debito?”

L’autore

Rachele Pezzella

Autrice per Orizzonte Giuridico, tratta diritto civile, bancario e tributario. Ha collaborato con Social Up scrivendo di libri, cultura e attualità online.

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