INTRODUZIONE
Durante le tre ore passate in sala operatoria all’ospedale Policlinico Gemelli, Leone XIV non ha mai smesso di essere Papa. E nessuno ha governato al posto suo.
Martedì 13 ottobre 2026, primo pomeriggio. Il Pontefice entra al Policlinico Gemelli alle 13.07. Poche ore dopo è in sala operatoria: vi resterà circa tre ore, di cui novanta minuti di intervento vero e proprio, in chirurgia toracica videoassistita, per rimuovere il nodulo polmonare che lui stesso aveva annunciato ai fedeli all’Angelus di domenica. Il bollettino delle 21.53 parla di un intervento riuscito e senza complicanze, al risveglio, riferisce la Sala Stampa, il Papa ha chiesto la cena.
Lieto fine, dunque. Ma resta una domanda che in molti, giuristi o solo curiosi, si sono posti guardando le dirette dal decimo piano: mentre il capo di un miliardo e quattrocento milioni di fedeli, e sovrano assoluto di uno Stato, giace incosciente sotto anestesia generale, chi comanda? C’è un “vice-Papa”? Un reggente? Il Segretario di Stato prende le redini? La risposta è sorprendente semplice, e forse per questo più interessante di quanto sembri.
IL PAPA RESTA PAPA, ANCHE QUANDO DORME
Il punto di partenza è il can. 331 del Codice di Diritto Canonico: il Romano Pontefice gode di una potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale, che può sempre esercitare liberamente. È una potestà legata alla persona: si acquista con l’elezione accettata (can. 332 §1) e si perde solo con la morte o con la rinuncia, che per essere valida deve essere libera e debitamente manifestata (can. 332 §2)1.
L’anestesia, come è ovvio, non intacca nessuna di queste ipotesi. Il Papa non muore e non rinuncia: semplicemente, per qualche ora, non esercita il potere che continua a possedere. È la distinzione, cara ai giuristi, tra titolarità ed esercizio. La prima resta intatta, il secondo è sospeso di fatto, non di diritto.
Ne discende una conseguenza netta: nella Chiesa non esiste un vice-Papa. Non c’è una figura che, come vediamo nelle pellicole cinematografiche, avviene per il Vicepresidente americano, che in forza del XXV emendamento assume “ad interim” i poteri del capo. Lo hanno ricordato in questi giorni anche le cronache vaticane: nessun passaggio di consegne, nessuna supplenza temporanea, nemmeno durante l’incoscienza dell’anestesia. E c’è una ragione strutturale: per il can. 1404, Prima Sedes a nemine iudicatur. Nessuno, sulla terra, ha l’autorità di dichiarare che il Papa “non è in grado” di governare.
SEDE VACANTE, SEDE IMPEDITA: LA LEGGE CHE NON C’È
Il diritto canonico conosce due situazioni “di crisi” della Sede di Pietro. Il can. 335 le nomina insieme: quando la Sede romana è vacante o totalmente impedita, nel governo della Chiesa universale nulla si innovi, e si osservino le leggi speciali emanate per tali circostanze.
La sede vacante (morte o rinuncia del Papa) è disciplinata con grande precisione dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II (1996), poi ritoccata da Benedetto XVI: il Collegio dei Cardinali cura gli affari ordinari, il Camerlengo amministra i beni, si prepara il Conclave.
La sede impedita, invece, è una scatola vuota. Il Codice la menziona e rinvia a una “legge speciale” che, a oltre quarant’anni dal 1983, non è mai stata scritta2.
In realtà, per i vescovi diocesani una disciplina esiste: il can. 412 considera impedita la sede quando il vescovo, per prigionia, confino, esilio o inabilità, non riesce a governare nemmeno comunicando per lettera; il governo passa allora al vescovo coadiutore o al vicario generale (can. 413). Ma per il Papa il meccanismo non è replicabile: sopra di lui non c’è nessuno che possa accertare l’impedimento e designare un sostituto.
E comunque l’anestesia programmata non è una sede impedita. Il can. 335 parla di impedimento totale, e la stessa logica del can. 412 lo lega a un’incapacità che non consente di governare in alcun modo. Una sospensione di poche ore, prevista, concordata e reversibile, è tutt’altra cosa: è, in termini tecnici, un non-evento giuridico.
ALLORA CHI MANDA AVANTI LA MACCHINA?
Se nessuno governa al posto del Papa, molti continuano a governare per conto del Papa. È qui che il sistema rivela la sua solidità.
- La Curia Romana. Per la costituzione Praedicate Evangelium (2022), la Curia è lo strumento di cui il Pontefice si serve ordinariamente nell’esercizio del suo ufficio. Segreteria di Stato e Dicasteri agiscono con potestà vicaria: non propria, ma esercitata in nome del Papa. Quella potestà non si “spegne” quando il Papa chiude gli occhi, perché il titolare è vivo e in carica.
- Le deleghe. Le facoltà che il Papa ha delegato restano efficaci. Il can. 142 §1 stabilisce che la potestà delegata non cessa nemmeno quando viene meno l’autorità del delegante; a maggior ragione non cessa durante un’anestesia.
- Lo Stato della Città del Vaticano. Anche sul piano statuale il Papa è sovrano con la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (Legge fondamentale del 2023). L’amministrazione quotidiana, però, è affidata in via ordinaria alla Pontificia Commissione e al Presidente del Governatorato, che continuano a lavorare.
Ciò che si ferma sono gli atti personalissimi: una legge, la nomina di un vescovo, una canonizzazione, una decisione che spetta solo al Pontefice. Questi attendono il suo risveglio, in perfetta coerenza con il principio nihil innovetur. Il resto è gestione ordinaria, come mostrano le scelte di questi giorni: la Prefettura della Casa Pontificia ha sospeso le udienze fino al 20 ottobre e la Messa di chiusura dell’incontro sulla famiglia è stata affidata al cardinale Tagle. Nessuno ha “preso il posto” del Papa: si è semplicemente riorganizzata l’agenda.
E SE L’ANESTESIA NON FINISSE?
Qui la domanda smette di essere accademica. Un’anestesia programmata è un caso facile. Ma se un intervento si complicasse e il Papa restasse in coma per settimane? O se una malattia neurodegenerativa gli togliesse, lentamente, la capacità di intendere e di volere?
Il diritto vigente non ha risposta. Non essendo morto né dimissionario, il Papa resterebbe in carica, nessuno potrebbe dichiararlo impedito. Gli atti riservati a lui resterebbero bloccati a tempo indeterminato. La Chiesa si troverebbe con un capo vivo che non può governare e senza alcuno strumento per uscirne. Con l’allungarsi della vita media e i progressi della medicina, che oggi possono mantenere in vita a lungo una persona incosciente, lo scenario non è fantascienza.
La scienza canonistica se n’è accorta. Nel 2021 un gruppo internazionale di canonisti coordinato da Geraldina Boni, ordinaria all’Università di Bologna, ha redatto due proposte di legge: una sulla sede romana totalmente impedita, l’altra sullo status del Papa che ha rinunciato. Il progetto sulla sede impedita distingue l’impedimento temporaneo da quello totale, certo e permanente, e per quest’ultimo prevede una procedura di accertamento al termine della quale la sede è equiparata, nei suoi effetti, alla sede vacante3.
CONCLUSIONI
Un’altra, condivisibile, lettura, è quella seconda la quale non si tratta di una dimenticanza del legislatore: è il segno di un’istituzione che non dipende dalla veglia del suo capo minuto per minuto. Il principio nihil innovetur è, in fondo, una forma di saggezza giuridica: quando il Papa non può decidere, la Chiesa sa aspettare.
C’è poi un’immagine che vale più di molti commenti. Viene in mente la frase di Sant’Agostino: “Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano”. Sul tavolo operatorio Leone XIV è stato soprattutto la seconda, senza smettere per un istante di essere la prima.
L’autore