Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
1.La responsabilità penale è sempre personale
Dai quattro principi sanciti dall’articolo 27 della Costituzione si possono trarre numerose regole di vita quotidiana. La prima tra tutte è quella secondo cui nessuno può essere punito per un reato commesso da altri. Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la responsabilità penale è solo personale: del crimine può rispondere solo il suo autore.
Per quanto riguarda, la responsabilità civile e amministrativa, invece, prevedono forme di responsabilità oggettiva, ossia, quella che attribuisce ad un terzo soggetto la responsabilità per gli illeciti commessi da altri. Ad esempio, si pensi, all’obbligo per il padre e la madre di risarcire i danni conseguenti a condotte del figlio minorenne, sia per quelle di natura penale, civile, che amministrativa.
Nel penale, invece, sussiste il divieto di qualsiasi forma di responsabilità oggettiva. Tuttavia, esistono alcune ipotesi in cui è configurabile la responsabilità allargata. È la cosiddetta colpa per non aver vigilato su determinate persone o situazioni che si aveva l’obbligo di controllare. Si pensi al datore di lavoro responsabile penalmente per l’infortunio occorso al lavoratore che, per sua inerzia, non abbia indossato i sistemi di protezione. Dunque, esiste un principio, nell’ambito del diritto penale, in forza del quale il non impedire un fatto che si aveva l’obbligo di evitare equivale a commetterlo.
Vige, comunque, il principio secondo cui, onde vi possa essere una responsabilità penale, è necessario che il soggetto sia capace d’intendere e di volere: il reo deve essere in grado di comprendere il peso delle proprie azioni. Per questo si punisce a titolo di dolo, ossia di malafede, chi compie in modo cosciente un’azione allo scopo di produrre un determinato effetto e a titolo di colpa chi compie consapevolmente un’azione, senza l’intenzione di danneggiare altri ma violando le comuni regole di diligenza e prudenza.
2.La presunzione d’innocenza
Il secondo fondamento del sistema penale moderno, sancito da Montesquieu, è la presunzione di innocenza: l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva. La condanna si considera «definitiva» quando non può essere più impugnata, o perché il giudizio ha percorso tutti i gradi di giudizio (appello e Cassazione) o perché sono scaduti i relativi termini per l’impugnazione. Lo scopo dell’articolo 27 è di evitare che si possa considerare colpevole una persona che è sottoposta a indagini o semplicemente imputata in un processo non ancora terminato. Si tratta di un principio di civiltà giuridica.
Per questo, fino a quando la colpevolezza dell’imputato non è stata provata, le dichiarazioni pubbliche e le decisioni giudiziarie non devono presentare la persona interessata come colpevole.
L’indagato o il processato ha il diritto di richiedere la rettifica delle eventuali dichiarazioni illegittime sul suo conto e, di conseguenza, l’obbligo di provvedere entro le successive 48 ore da parte di chi le ha diffuse.
3.L’umanità della pena
Il terzo principio contenuto nell’articolo 27 della Costituzione è quello dell’umanità della pena. Il testo dice: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». In esso sono contenuti due concetti diversi. Da una parte, viene ritenuta illecita ogni forma di violenza o di tortura durante la pena detentiva, cosa che in passato era abituale praticare. Così, la Costituzione impone che ogni persona debba mantenere i propri diritti inviolabili anche quando si è macchiato di gravi delitti. L’altro concetto espresso da questo principio è la rieducazione del detenuto. Il carcere deve essere considerato non solo come un luogo di punizione in cui si viene privati dalla libertà ma anche come una struttura di rieducazione e di recupero del condannato, sempre che egli sia disposto a darsi una seconda possibilità.
4.Il divieto della pena di morte
L’ultimo principio è il divieto della pena di morte. In questa categoria, rientrano anche tutte le altre pene che implichino mutilazioni o menomazioni permanenti all’integrità fisica come, ad esempio, la castrazione chimica. Il testo originale dell’articolo 27 della Costituzione consentiva il ricorso alla pena capitale nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Questa parte è stata eliminata con la legge costituzionale n. 1 del 2007. Cosicché, oggi, la pena di morte è sempre e comunque, vietata in Italia. La vita è considerata un bene supremo e insopprimibile della persona contro il quale né un privato cittadino né tantomeno lo Stato possono attentare. Ed è proprio in forza di ciò che il precedente articolo 26 vieta l’estradizione verso quegli Stati in cui il rifugiato verrebbe punito con la pena di morte.
5.La funzione della pena
La pena serve a punire il colpevole e a rieducarlo, affinché non commetta lo stesso sbaglio. Una cosa è certa: la pena non può mortificare il reo, alienarlo e distruggerne la personalità o l’integrità fisica. La pena serve a rieducare il colpevole, a recuperarlo e a reinserirlo all’interno della società affinché possa contribuire al benessere collettivo.
L’Italia è stata duramente condannata dai giudici europei per il trattamento inumano nelle carceri causato da celle troppo strette, inferiori a 3 metri quadrati. Per avere un’idea dell’intensità del problema basta esaminare uno degli ultimi rapporti di Antigone, Associazione che si batte per i diritti nelle carceri. Al problema degli spazi si aggiunge quello delle condizioni malsane, degli ambienti poco puliti, delle pareti scrostate e dei letti arrugginiti.
Per questo alla Corte di Strasburgo giungono più di 500 ricorsi l’anno da parte dei detenuti italiani. Di conseguenza, si moltiplicano i provvedimenti legislativi volti a consentire misure alternative al carcere per espiare la pena, come l’affidamento ai servizi sociali e semilibertà. Per favorire il reinserimento dell’ex condannato nel tessuto sociale è stato poi previsto il diritto all’oblio, l’obbligo cioè per le testate giornalistiche online di cancellare le notizie pubblicate sulle proprie pagine web, riportanti la condanna o le indagini nei confronti di un cittadino, quando non sono più attuali. In questo modo, chi ha scontato la propria pena non sarà etichettato dalla società come un criminale, circostanza questa che gli impedirebbe di rifarsi una vita, iniziare un lavoro e vivere da cittadino modello.
L’autore
Carmen Verde
26 anni Laurea triennale in scienze politiche- laurea magistrale in Scienze della politica Master di II livello in pubblica amministrazione Dottoranda in scienze giuridiche e sociali per l’innovazione (settore diritto medievale e moderno) Provenienza: dipartimento di scienze politiche Vanvitelli
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