sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 16 luglio 2026
Con la sentenza n. 130 del 16 luglio 2026 la Corte costituzionale torna ad occuparsi del delitto di furto in abitazione, affrontando due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Brescia e concernenti, rispettivamente, il regime di procedibilità del reato e l’assenza di una fattispecie attenuata per i fatti di lieve entità. La Consulta dichiara non fondata la questione relativa alla mancata estensione della procedibilità a querela e manifestamente infondata quella concernente il trattamento sanzionatorio, riaffermando che le scelte in materia di politica criminale appartengono alla discrezionalità del legislatore, sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza. La pronuncia si inserisce nel solco della precedente giurisprudenza costituzionale e ribadisce come il particolare disvalore del furto in abitazione risieda non soltanto nell’aggressione al patrimonio, ma soprattutto nella violazione della privata dimora, bene che la Corte considera espressione di una sfera personale meritevole di una tutela particolarmente intensa.
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Con la sentenza n. 130 del 16 luglio 2026 la Corte costituzionale affronta due questioni che, pur riguardando profili differenti della disciplina del furto in abitazione, finiscono per convergere attorno ad un medesimo tema: l’estensione del sindacato di costituzionalità rispetto alle scelte discrezionali operate dal legislatore nella conformazione della risposta penale.
La pronuncia trae origine da un giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia, chiamato a decidere nei confronti di un imputato accusato di diversi episodi di furto in abitazione. Nel corso del procedimento il giudice rimettente ha ritenuto che la disciplina applicabile presentasse due profili di possibile incompatibilità con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, rimettendo pertanto le relative questioni alla Corte costituzionale.
L’ordinanza di rimessione si colloca nel contesto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che ha profondamente inciso sul regime di procedibilità di numerosi reati. Tra gli obiettivi perseguiti dalla riforma vi era infatti quello di ampliare l’ambito della procedibilità a querela, riservando l’intervento penale d’ufficio alle fattispecie ritenute maggiormente meritevoli di tutela pubblica.
Proprio l’esclusione del furto in abitazione da tale intervento legislativo costituisce il primo punto sul quale si concentra il giudice bresciano.
Secondo il Tribunale, infatti, la scelta del legislatore di mantenere la procedibilità d’ufficio per il delitto previsto dall’art. 624-bis c.p. avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie patrimoniali che, a seguito della riforma, sono divenute procedibili a querela. Tale differenza di disciplina sarebbe risultata ancora meno comprensibile se posta a confronto con il regime previsto per il delitto di violazione di domicilio e per il furto semplice, entrambi accomunati, secondo il rimettente, da elementi strutturali riconducibili alla fattispecie del furto in abitazione.
La questione non presentava, tuttavia, un interesse meramente teorico.
Il Tribunale evidenziava infatti come l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe inciso direttamente sul giudizio principale. Da un lato, uno degli episodi contestati avrebbe potuto essere definito mediante l’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie; dall’altro, con riferimento ad un diverso capo d’imputazione, l’assenza di una valida querela avrebbe comportato l’improcedibilità dell’azione penale. La rilevanza della questione risultava pertanto strettamente collegata alle concrete vicende processuali sottoposte all’esame del giudice rimettente.
Nel giudizio davanti alla Consulta è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione, contestando la stessa rilevanza prospettata dal Tribunale. Nel merito, la difesa erariale ha sostenuto che tanto la scelta del regime di procedibilità quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella fisiologica discrezionalità del legislatore e che il furto in abitazione presenta una fisionomia autonoma rispetto ai reati indicati dal giudice rimettente come termini di comparazione.
La Corte costituzionale affronta anzitutto l’eccezione preliminare, ritenendola infondata.
Richiamando un orientamento consolidato, la Consulta ribadisce che, nel giudizio incidentale, il controllo sulla rilevanza della questione non implica una verifica approfondita della ricostruzione operata dal giudice a quo, ma si limita ad accertare che essa non sia manifestamente implausibile. Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Brescia esponeva in maniera sufficientemente chiara le ragioni per le quali l’eventuale accoglimento delle questioni avrebbe inciso sull’esito del procedimento penale, rendendo pertanto superabile l’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato.
Superato il vaglio preliminare di ammissibilità, la Corte entra nel merito della prima censura, cogliendo l’occasione per ribadire un principio destinato a rappresentare il filo conduttore dell’intera decisione.
La scelta del regime di procedibilità dei reati costituisce, infatti, espressione della discrezionalità del legislatore e può essere sindacata dal giudice delle leggi soltanto quando risulti manifestamente irragionevole.
La Consulta osserva come la procedibilità d’ufficio o a querela non rappresenti la naturale conseguenza della gravità del reato né della natura del bene giuridico protetto. Essa costituisce, piuttosto, il risultato di un complesso bilanciamento tra interessi differenti, nel quale trovano spazio esigenze di tutela della persona offesa, finalità di politica criminale, obiettivi di efficienza del sistema processuale e protezione di interessi di rilievo generale. Proprio per tale ragione, il controllo della Corte non può sostituirsi alle valutazioni del legislatore, ma deve limitarsi a verificare che esse non trasmodino nell’arbitrarietà.
È su queste premesse che la Corte esamina le ragioni che hanno indotto il legislatore, nell’ambito della riforma Cartabia, a non modificare il regime di procedibilità del furto in abitazione, individuando nella peculiare offensività della fattispecie il presupposto della scelta legislativa.
Nel ricostruire il percorso seguito dal legislatore, la Corte attribuisce rilievo anche alle ragioni che hanno ispirato il decreto legislativo n. 150 del 2022. La relazione illustrativa della riforma, richiamata nella motivazione, evidenzia infatti come l’estensione della procedibilità a querela sia stata concepita quale strumento volto, da un lato, a favorire una più ampia valorizzazione della volontà della persona offesa e, dall’altro, a perseguire obiettivi di deflazione processuale, limitando l’intervento penale d’ufficio ai fatti ritenuti maggiormente meritevoli di una tutela pubblica. Tale scelta, tuttavia, non è stata estesa indistintamente a tutte le fattispecie contro il patrimonio.
Proprio il furto in abitazione rappresenta, secondo la Corte, una delle ipotesi nelle quali il legislatore ha consapevolmente ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla persecuzione del reato. La decisione di mantenerne la procedibilità d’ufficio trova infatti giustificazione nella particolare struttura della fattispecie incriminatrice, caratterizzata dall’introduzione nell’abitazione altrui o in altro luogo destinato a privata dimora al fine di commettere il furto. Non si tratta, dunque, di una mera aggressione al patrimonio, ma di una condotta che investe contemporaneamente la sfera più intima della persona, manifestando una peculiare pericolosità che il legislatore ha ritenuto meritevole di una risposta penale sottratta all’iniziativa della vittima.
Muovendo da tali premesse, la Consulta esclude che possa ravvisarsi una disparità di trattamento rispetto alle fattispecie richiamate dal giudice rimettente. Il confronto con il furto semplice, con la violazione di domicilio o con altre ipotesi di furto aggravato non appare, infatti, idoneo a dimostrare l’irragionevolezza della disciplina censurata, poiché ciascuna di esse risponde ad una diversa valutazione legislativa del bene giuridico tutelato e delle esigenze di politica criminale che ne giustificano il regime di procedibilità. Il sindacato di costituzionalità non può quindi trasformarsi in una rivalutazione delle scelte operate dal Parlamento, sostituendo ad esse una diversa opzione ritenuta preferibile.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara non fondata la prima questione di legittimità costituzionale, riaffermando che la permanenza della procedibilità d’ufficio del furto in abitazione costituisce il risultato di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole e, pertanto, insuscettibile di censura sul piano costituzionale.
La seconda questione sottoposta all’esame della Consulta investiva, invece, il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 624-bis c.p. Il Tribunale di Brescia lamentava la mancata previsione di una circostanza attenuante destinata ai casi di lieve entità, ritenendo che l’assenza di un meccanismo di graduazione della pena determinasse una risposta sanzionatoria non sempre proporzionata alla concreta offensività del fatto.
Anche sotto questo profilo la Corte si colloca nel solco della propria precedente giurisprudenza.
La pronuncia richiama espressamente la sentenza n. 193 del 2025 e la successiva ordinanza n. 105 del 2026, osservando come le questioni prospettate dal giudice rimettente risultino sostanzialmente sovrapponibili a quelle già esaminate in tali occasioni e non offrano argomenti nuovi idonei a giustificare un diverso esito del giudizio.
Il punto centrale della motivazione risiede nella qualificazione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Secondo la Consulta, il furto in abitazione non può essere letto esclusivamente come un reato contro il patrimonio. L’introduzione nella privata dimora costituisce infatti l’elemento che imprime alla fattispecie un disvalore ulteriore e autonomo, direttamente collegato alla tutela della persona e del luogo destinato allo svolgimento della sua vita privata.
Proprio tale caratteristica impedisce di ritenere costituzionalmente necessaria la previsione di una fattispecie attenuata.
La Corte osserva, infatti, che il domicilio rappresenta uno spazio personale la cui violazione non è suscettibile di una graduazione quantitativa tale da consentire di distinguere, sul piano dell’offesa arrecata, tra ingressi più o meno gravi. In termini particolarmente efficaci, la sentenza afferma che il domicilio “o è violato o non lo è”, escludendo la possibilità di configurare una violazione “lieve” della privata dimora. È proprio questa considerazione ad escludere la necessità di una specifica “valvola di sicurezza” destinata a ridurre la pena nei casi ritenuti di minore offensività.
La Consulta ribadisce, inoltre, che anche la determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene all’ambito della discrezionalità legislativa. L’intervento del giudice delle leggi è consentito soltanto quando la disciplina si riveli manifestamente irragionevole o palesemente sproporzionata, circostanze che, nel caso di specie, non risultano ravvisabili.
Ne consegue la declaratoria di manifesta infondatezza della seconda questione di legittimità costituzionale.
La sentenza n. 130 del 2026 conferma la linea già tracciata dalla Corte costituzionale in materia di furto in abitazione e riafferma, con argomentazioni coerenti con la propria precedente giurisprudenza, i limiti del sindacato costituzionale sulle scelte di politica criminale.
La decisione evidenzia come tanto il regime di procedibilità quanto la conformazione del trattamento sanzionatorio siano il risultato di valutazioni che spettano primariamente al legislatore, chiamato a bilanciare interessi molteplici e talvolta contrapposti. Il controllo della Corte resta confinato alla verifica della manifesta irragionevolezza delle opzioni legislative e non può tradursi in una sostituzione delle valutazioni compiute dal Parlamento.
Muovendo da tale premessa, la Consulta ritiene coerente la scelta di mantenere la procedibilità d’ufficio del furto in abitazione, valorizzando la particolare offensività della condotta che, oltre ad incidere sul patrimonio, comporta la violazione della privata dimora quale spazio di esplicazione della personalità dell’individuo. Allo stesso modo, esclude che la Costituzione imponga l’introduzione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità, ritenendo che la lesione derivante dall’ingresso nell’abitazione altrui non sia suscettibile di una graduazione tale da imporre un diverso trattamento sanzionatorio.
La pronuncia si conclude, pertanto, con la dichiarazione di non fondatezza della questione concernente il regime di procedibilità e di manifesta infondatezza di quella relativa all’assenza di una fattispecie attenuata, confermando integralmente l’assetto delineato dal legislatore per il delitto di cui all’art. 624-bis c.p. e ribadendo, ancora una volta, il ruolo della Corte quale garante della conformità costituzionale delle scelte legislative, senza sostituirsi ad esse quando risultino sorrette da una motivazione non manifestamente irragionevole.
Fonte:
L’autore
Antonella Pazienza
È iscritta al Foro di Foggia ed esercita la professione a Manfredonia. Svolge attività di consulenza e assistenza, sia giudiziale sia stragiudiziale, occupandosi principalmente di diritto penale, civile e di famiglia. La sua attività professionale è orientata alla tutela dei diritti degli assistiti e alla ricerca di soluzioni personalizzate, affrontando con serietà e attenzione procedimenti penali e controversie civili anche complesse. Collabora inoltre con Orizzonte Giuridico, per il quale approfondisce temi di attualità normativa e giurisprudenziale, tra cui le garanzie del processo penale, la responsabilità degli enti, la sicurezza sul lavoro, la criminalità organizzata e il contrasto alla violenza di genere. Fa parte anche della rete di professioniste che offrono supporto legale attraverso DonneXStrada.
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