ABSTRACT: Il presente contributo esamina il complesso bilanciamento tra il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini biologiche e il diritto della madre naturale all’anonimato. Partendo dal fondamento costituzionale e internazionale del diritto all’identità, l’analisi si sofferma sull’evoluzione giurisprudenziale stimolata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU. Si approfondisce il superamento del carattere assoluto del segreto del parto, estendendo la riflessione alle ipotesi di decesso della madre e al diritto di instaurare un legame con i fratelli biologici, in una prospettiva di tutela della dignità umana e della salute psico-fisica.

SOMMARIO: 1. L’ACCESSO ALLE ORIGINI COME DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONALITÀ. – 2. IL DIRITTO AL PARTO ANONIMO: RATIO NORMATIVA E LIMITI TEMPORALI. – 3. IL SUPERAMENTO DELL’IRREVOCABILITÀ DEL SEGRETO: LA SENTENZA 278/2013. – 4. OLTRE IL LEGAME MATERNO: LA MORTE DELLA MADRE BIOLOGICA E IL DIRITTO DI CONOSCERE I FRATELLI.

1. L’ACCESSO ALLE ORIGINI COME DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONALITÀ

L’inquadramento giuridico del diritto del soggetto adottato di risalire alle proprie radici procreative si è evoluto nel tempo fino a essere oggi pienamente qualificato come un diritto della personalità di matrice costituzionale, la cui tutela è rinvenibile nel combinato disposto degli articoli 2 e 32 della Carta fondamentale. Tale prerogativa non si esaurisce in una mera curiosità biografica, ma rappresenta un elemento costitutivo dell’identità personale, poiché la consapevolezza della propria ascendenza e delle circostanze della nascita costituisce un tassello indispensabile per lo sviluppo armonico della psiche e per la definizione di sé nel contesto sociale. In questa prospettiva, la ricerca della verità biologica assume una valenza che trascende la dimensione individuale per abbracciare profili di tutela della salute collettiva e individuale, configurandosi spesso come un presupposto necessario per la prevenzione o la cura di patologie ereditarie che richiedono la conoscenza del patrimonio genetico dei genitori naturali. Il riconoscimento di questo diritto trova una solida sponda anche nel panorama normativo internazionale, in particolare negli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, che sanciscono rispettivamente il diritto del minore a conoscere i propri genitori e il dovere degli Stati di preservarne l’identità. Parallelamente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ricondotto stabilmente tale istanza all’interno del perimetro dell’articolo 8 della CEDU, interpretando il rispetto della vita privata e familiare come comprensivo del diritto a ottenere informazioni essenziali per scoprire la verità sulla propria infanzia e sulla propria genesi. A livello di legislazione ordinaria interna, questo complesso di principi è stato recepito nell’articolo 28, comma 5, della Legge n. 184 del 1983, il quale stabilisce un percorso procedimentalizzato che consente all’adottato, al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, di accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità dei genitori biologici. Tale soglia anagrafica può essere anticipata al compimento della maggiore età qualora sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica del richiedente, dimostrando come il legislatore abbia inteso bilanciare la maturità del soggetto con l’urgenza di bisogni clinici o esistenziali inderogabili. In questo modo, l’ordinamento italiano riconosce che il legame con la famiglia d’origine, seppur giuridicamente reciso dall’adozione, permane come elemento vitale del patrimonio conoscitivo e identitario della persona, garantendo un diritto che è al contempo strumento di consapevolezza esistenziale e presidio di benessere biologico.

2. IL DIRITTO AL PARTO ANONIMO: RATIO NORMATIVA E LIMITI TEMPORALI

Il diritto all’identità personale del soggetto adottato trova un limite insormontabile e speculare nel diritto della madre naturale a non essere nominata, una facoltà che si esercita attraverso l’istituto del cosiddetto “parto anonimo” previsto dall’articolo 28, comma 7, della Legge n. 184 del 1983. Tale prerogativa non costituisce una mera eccezione procedurale, ma si configura come una tutela di rango primario anch’essa riconducibile agli articoli 2 e 32 della Costituzione, in quanto posta a presidio della libertà autodeterminativa e della salute psico-fisica della donna. La ratio profonda di questa previsione legislativa risiede nella volontà del legislatore di approntare un sistema di protezione per donne che versano in condizioni di estrema fragilità e vulnerabilità, derivanti da contesti di indigenza economica, dalla giovane età o da vicende drammatiche come gravidanze conseguenti a violenza sessuale, con il fine ultimo di disincentivare il ricorso a pratiche abortive e di sollecitare la prosecuzione della gestazione in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria e riservatezza giuridica. In questo scenario, il vincolo dell’anonimato viene garantito per un lasso temporale estremamente esteso, come confermato dall’articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, il quale stabilisce che i dati identificativi contenuti nel certificato di assistenza al parto o nella cartella clinica della donna che ha scelto di restare anonima possano essere rilasciati solo decorsi cento anni dalla formazione del documento. Questo termine secolare, che eccede idealmente la durata della vita umana, è volto a cristallizzare una barriera informativa necessaria a preservare la stabilità emotiva, la reputazione e la serenità della madre nel suo contesto sociale di riferimento, sottraendola a possibili contatti non desiderati da parte del figlio biologico che potrebbero minare l’equilibrio esistenziale faticosamente ricostruito dopo l’abbandono. Si assiste, dunque, a una precisa scelta di campo del legislatore ordinario che, originariamente, ha inteso attribuire una netta preferenza al diritto della madre al silenzio rispetto all’esigenza conoscitiva del figlio, delineando un conflitto tra valori di pari dignità costituzionale che ha richiesto, nel tempo, complessi interventi di armonizzazione da parte della giurisprudenza.

3. IL SUPERAMENTO DELL’IRREVOCABILITÀ DEL SEGRETO: LA SENTENZA 278/2013

Per un considerevole arco temporale, l’architettura normativa nazionale ha operato una scelta di campo netta e tranciante, accordando una preferenza pressoché assoluta alla volontà della partoriente e cristallizzando il segreto del parto come un ostacolo giuridico insormontabile per chiunque aspirasse alla conoscenza della propria identità biologica. Tale impostazione, tuttavia, è stata radicalmente scardinata dalla storica e dirompente pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della Legge n. 184 del 1983 nella parte in cui la norma ometteva di prevedere un meccanismo procedurale che permettesse al giudice di interpellare la madre, su istanza del figlio, al fine di verificare la sua eventuale e attuale volontà di revocare la dichiarazione di anonimato resa al momento della nascita. La Consulta ha infatti solennemente evidenziato che il bilanciamento tra due diritti di pari rango primario — il diritto all’identità dell’adottato e il diritto alla riservatezza della madre — non può risolversi in un diniego aprioristico e immodificabile che sacrifichi interamente uno dei due valori in gioco in nome di una scelta compiuta in un momento di estrema fragilità. Secondo il ragionamento del Giudice delle Leggi, è necessario predisporre un procedimento giurisdizionale caratterizzato dalla massima cautela e riservatezza, volto a saggiare se, con il trascorrere degli anni, siano venute meno le ragioni di disperazione o di necessità che avevano originariamente giustificato la richiesta di segretezza, permettendo così un incontro protetto tra le due sfere di libertà individuale. Questa apertura giurisprudenziale riconosce che la volontà della donna non deve essere necessariamente intesa come un atto immutabile, ma come un’espressione di libertà che può evolvere nel tempo, consentendo alla madre di manifestare una rinuncia all’anonimato di fronte alla specifica richiesta del figlio di ricomporre il mosaico della propria esistenza, realizzando così quel punto di equilibrio ragionevole che l’originaria formulazione legislativa aveva del tutto precluso.

4. OLTRE IL LEGAME MATERNO: LA MORTE DELLA MADRE BIOLOGICA E IL DIRITTO DI CONOSCERE I FRATELLI

L’apertura interpretativa operata dal Giudice delle Leggi ha tracciato un solco profondo nel quale si è innestata l’ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affrontato il delicato tema della persistenza del segreto oltre la vita della partoriente, chiarendo con fermezza che il decesso della madre naturale non può e non deve costituire una barriera temporale perpetua o un ostacolo insormontabile alla conoscenza delle origini biologiche del figlio. Sostenere la tesi dell’intangibilità del segreto anche dopo la morte della donna significherebbe, infatti, cristallizzare la dichiarazione di anonimato in una dimensione di irrevocabilità assoluta, trasformando una scelta di riservatezza in una sanzione di oblio perenne che risulterebbe in palese e insanabile contrasto con i principi di rango primario posti a tutela dell’identità personale e della dignità dell’individuo. Tuttavia, questo ampliamento del perimetro di tutela del figlio non si traduce in un accesso indiscriminato o privo di cautele, poiché l’ordinamento impone che l’ostensione dei dati identificativi della defunta avvenga nel massimo e rigoroso rispetto della sua memoria, della sua reputazione e dell’immagine di sé che ella aveva faticosamente costruito nel contesto sociale e relazionale di riferimento. Tale scrutinio giurisprudenziale deve necessariamente farsi carico di valutare con estrema prudenza l’impatto che la rivelazione del segreto potrebbe produrre sulla famiglia legittima eventualmente costituita dalla donna in epoca successiva all’abbandono, garantendo che il legittimo desiderio di conoscenza del richiedente non travolga in modo sproporzionato la serenità degli eredi o di quei familiari ai quali la madre non aveva mai comunicato la precedente esperienza di gestazione. In questa medesima logica di espansione dei diritti della personalità, la giurisprudenza più recente ha ulteriormente dilatato i confini del diritto alle origini biologiche, facendovi confluire anche l’aspirazione del soggetto adottato a conoscere e instaurare un legame con i propri fratelli e sorelle naturali. Questa peculiare declinazione del diritto all’identità familiare è subordinata alla verifica del consenso esplicito dei soggetti coinvolti e deve essere mediata da un procedimento giurisdizionale o amministrativo che assicuri la massima protezione della riservatezza e della stabilità emotiva di tutte le parti, evitando intrusioni moleste e garantendo che la ricerca delle radici comuni diventi uno strumento di arricchimento della personalità piuttosto che un fattore di destabilizzazione della pace domestica e della libertà individuale.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  • Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU): Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
  • Convenzione sui Diritti del Fanciullo (New York, 1989): Articoli 7 e 8, relativi al diritto del minore di conoscere i propri genitori e preservare la propria identità.
  • Corte Costituzionale: Sentenza 22 novembre 2013, n. 278 (dichiara l’illegittimità del segreto e introduce il meccanismo dell’interpello della madre).
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civile: Sentenza 20 marzo 2018, n. 6919 (estensione della tutela in ambiti digitali e di deindicizzazione).
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civile: Sentenza 9 novembre 2016, n. 22838 (sul diritto di accesso ai dati in caso di morte della madre biologica).
  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite: Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946 (sulle modalità procedurali dell’interpello riservato).
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: Caso Godelli c. Italia, 25 settembre 2012 (fondamentale per la condanna dell’Italia a causa dell’assolutezza del segreto del parto).
  • Costituzione della Repubblica Italiana: Articoli 2 (diritti inviolabili e identità) e 32 (diritto alla salute).
  • D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy): Articolo 93, comma 2, riguardante il limite dei cento anni per l’accesso al certificato di assistenza al parto.
  • Legge 4 maggio 1983, n. 184: Articolo 28, commi 5 (accesso alle informazioni) e 7 (limite del parto anonimo).

L’autore

Martina Guida

Laureatasi a pieni voti in Giurisprudenza presso l‘Università degli studi di Napoli “Federico II”, la dott.ssa Martina Guida ha successivamente svolto attività di ricerca presso la Charles University di Praga, specializzandosi in diritto internazionale dei conflitti armati. Attualmente ricopre l’incarico di docente a contratto presso il dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II e frequenta il Master in Studi Diplomatici presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) a Milano, dove approfondisce le tematiche legate alla diplomazia, alla politica estera e alle relazioni internazionali.

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