sentenza n. 154/2026
Con la sentenza n. 154 del 2026, depositata il 25 settembre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 162 ter, quarto comma, del codice penale, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all’art. 3 Cost.
La questione riguardava un tema di particolare interesse: la possibilità di estinguere il delitto di atti persecutori attraverso le condotte riparatorie previste dall’art. 162 ter c.p., anche quando la persona offesa non intenda rimettere la querela.
La risposta della Consulta è negativa.
La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di mantenere lo stalking al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 162 ter c.p., valorizzando la particolare struttura del reato, la gravità dell’offesa e l’esigenza di assicurare un elevato livello di protezione alla persona offesa.
Il caso sottoposto alla Corte
La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale l’imputato era chiamato a rispondere del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis, secondo comma, c.p.
Secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, l’imputato aveva posto in essere condotte moleste che avevano determinato la persona offesa a presentare querela. Nei suoi confronti era stata inoltre applicata una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e nel divieto di comunicazione.
Nel corso del giudizio abbreviato, la difesa dell’imputato aveva offerto alla persona offesa la somma di 10.000 euro, qualificandola come integrale risarcimento del danno, e aveva chiesto che fosse dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162 ter c.p.
La persona offesa aveva accettato la somma, ma aveva contestato la congruità del risarcimento, negato la remissione della querela e manifestato la propria opposizione all’effetto estintivo del reato.
Da qui il dubbio di costituzionalità.
Il problema: perché lo stalking è escluso dall’art. 162 ter c.p.?
L’art. 162 ter c.p. disciplina l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
La norma prevede, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, che il giudice dichiari estinto il reato quando l’imputato abbia riparato integralmente il danno cagionato mediante restituzioni o risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
La disciplina prevede inoltre che il risarcimento possa essere riconosciuto anche a seguito di un’offerta reale non accettata dalla persona offesa, qualora il giudice ne riconosca la congruità.
Ne deriva un elemento particolarmente rilevante: l’estinzione può prodursi anche contro la volontà della persona offesa.
La Corte evidenzia infatti che l’art. 162 ter c.p., una volta accertata la congruità della prestazione patrimoniale e l’integrale riparazione delle conseguenze dannose o pericolose, non lascia al giudice ulteriori margini di discrezionalità: l’effetto estintivo si produce automaticamente.
Il legislatore, tuttavia, ha espressamente escluso dall’applicazione dell’istituto il delitto di atti persecutori.
Il quarto comma dell’art. 162 ter c.p. stabilisce infatti che le disposizioni dell’articolo non si applicano nei casi di cui all’art. 612 bis c.p.
Questa esclusione è stata introdotta nel 2017, pochi mesi dopo l’introduzione della causa estintiva, proprio per sottrarre lo stalking alla possibilità di estinzione attraverso condotte riparatorie.
La censura sollevata dal GIP
Il giudice rimettente riteneva che questa scelta potesse violare l’art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza sia dell’uguaglianza.
Il punto di partenza era costituito dalla particolare disciplina della procedibilità dello stalking.
Il reato di cui all’art. 612 bis c.p. presenta, infatti, un regime articolato: in determinate ipotesi è procedibile d’ufficio; in altre a querela irrevocabile; negli altri casi a querela soggetta a remissione.
Secondo il giudice rimettente, proprio nei casi in cui la querela è rimettibile, non sarebbe stato ragionevole impedire l’applicazione dell’art. 162 ter c.p.
Il confronto veniva proposto anche con altre fattispecie, tra cui la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti prevista dall’art. 612 ter c.p., per la quale la causa estintiva può invece trovare applicazione.
La questione, dunque, era se fosse costituzionalmente ragionevole trattare diversamente lo stalking rispetto ad altri reati che presentano, almeno sotto alcuni profili, caratteristiche assimilabili.
La risposta della Corte: la scelta legislativa non è irragionevole
La Corte costituzionale respinge la questione.
Un primo passaggio della motivazione riguarda la discrezionalità del legislatore.
Secondo la Consulta, il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella disciplina delle cause di estinzione del reato e, più in generale, delle cause di non punibilità.
Questa discrezionalità riguarda anche la delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione dei singoli istituti e può essere effettuata non soltanto sulla base dei livelli di pena, ma anche attraverso il riferimento a specifici titoli di reato.
Il controllo costituzionale diviene quindi particolarmente significativo quando la scelta legislativa risulti manifestamente irragionevole o arbitraria.
Nel caso dello stalking, tuttavia, questa manifesta irragionevolezza non viene ravvisata.
La particolare offensività dello stalking
Un elemento centrale della decisione è rappresentato dalla struttura dell’art. 612 bis c.p.
La Corte sottolinea che il delitto di atti persecutori richiede una reiterazione di minacce o molestie e, soprattutto, la produzione di almeno uno degli eventi indicati dalla norma: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona legata alla vittima, oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
È proprio questa struttura a distinguere lo stalking dalle più lievi fattispecie di minaccia o molestia.
La Corte richiama, sul punto, la propria precedente giurisprudenza, secondo cui l’art. 612-bis c.p. individua fenomeni di molestia assillante caratterizzati da un atteggiamento persecutorio nei confronti della vittima e da conseguenze tanto nella vita emotiva quanto nella vita pratica della persona offesa.
Non è quindi sufficiente considerare astrattamente che lo stalking sia procedibile, in determinate ipotesi, a querela.
La questione decisiva è diversa: è irragionevole escludere proprio questo reato dalla possibilità di estinzione mediante condotte riparatorie?
Per la Corte, la risposta è no.
La protezione della vittima prevale sulla riparazione unilaterale
La ratio della scelta legislativa viene individuata dalla Consulta nell’esigenza di mantenere elevato il livello di protezione della vittima.
La causa estintiva prevista dall’art. 162 ter c.p. attribuisce infatti un peso decisivo alla condotta dell’imputato: il risarcimento e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose possono condurre all’estinzione anche quando la persona offesa non abbia inteso rimettere la querela.
Nel caso dello stalking, secondo la Corte, una simile possibilità non è irragionevolmente esclusa.
La particolarità del reato, infatti, deriva anche dalla sua natura abituale e di evento e dalla matrice persecutoria della condotta.
La Corte individua un rischio specifico: attribuire efficacia estintiva a una condotta riparatoria unilaterale, senza una valutazione giudiziale circa la sua effettiva capacità dissuasiva, potrebbe lasciare la vittima in una condizione di perdurante ansia o timore.
Inoltre, il reo potrebbe essere indotto a confidare nella possibilità di reiterare la condotta e, successivamente, beneficiare nuovamente dell’estinzione mediante il risarcimento del danno.
È questo, in definitiva, uno degli argomenti centrali della decisione.
La riparazione patrimoniale e la tutela penale della vittima non vengono considerate dalla Corte come necessariamente equivalenti.
Il confronto con il revenge porn non regge
Un ulteriore profilo della questione riguardava il rapporto tra l’art. 612 bis e l’art. 612 ter c.p.
Il giudice rimettente aveva individuato nella diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti un termine di comparazione particolarmente significativo, osservando che anche tale fattispecie può presentare un regime di procedibilità a querela e, tuttavia, non è esclusa dall’art. 162 ter c.p.
La Corte non considera pertinente il confronto.
Il giudizio di uguaglianza, spiega la Consulta, richiede infatti che il tertium comparationis sia pertinente. Non è sufficiente che due fattispecie presentino alcuni elementi comuni: occorre che il raffronto tenga conto delle esigenze di coerenza sistematica e delle finalità perseguite dalle norme poste a confronto.
Nel caso concreto, questa pertinenza manca.
L’art. 612 ter c.p. tutela uno specifico interesse alla riservatezza nella sfera sessuale e può essere integrato anche attraverso una singola condotta.
Lo stalking, invece, richiede una condotta reiterata e la produzione di specifici eventi pregiudizievoli nella sfera psicologica o nelle abitudini di vita della vittima.
Le due fattispecie, dunque, sono differenti quanto a oggettività giuridica, struttura e caratteristiche della condotta.
Per questo motivo, la diversa disciplina in materia di condotte riparatorie non determina una violazione dell’art. 3 Cost.
La stessa conclusione vale per gli altri reati richiamati
Il GIP aveva inoltre posto a confronto lo stalking con altri delitti, tra cui violenza privata, minaccia, lesioni personali e violazione di domicilio.
Anche sotto questo profilo la Corte esclude l’illegittimità costituzionale.
La mera circostanza che più fattispecie condividano un regime di procedibilità misto o una parziale identità del bene giuridico protetto non è sufficiente a rendere irragionevole il diverso trattamento.
La Consulta sottolinea, inoltre, che le fattispecie richiamate presentano caratteristiche differenti e, in particolare, cornici edittali significativamente più basse rispetto a quella attualmente prevista per l’art. 612 bis c.p.
La progressione del fenomeno persecutorio
Nella motivazione assume rilievo anche un ulteriore elemento: la possibile progressione degli atti persecutori verso condotte ancora più gravi.
La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, secondo cui lo stalking può rappresentare un “reato-spia” rispetto alla possibile progressione verso un delitto di sangue.
Anche questo profilo concorre, nella valutazione della Consulta, a rendere non irragionevole la scelta legislativa di escludere l’art. 612 bis dall’estinzione mediante condotte riparatorie.
La decisione
Alla fine del percorso argomentativo, la Corte costituzionale dichiara non fondate tutte le questioni sottoposte al suo esame.
Resta quindi ferma la previsione dell’art. 162 ter, quarto comma, c.p.: le disposizioni sull’estinzione del reato per condotte riparatorie non si applicano ai casi di cui all’art. 612 bis c.p.
La conseguenza pratica della pronuncia è chiara: anche quando lo stalking sia procedibile a querela soggetta a remissione, il reato non può essere estinto attraverso il meccanismo delle condotte riparatorie previsto dall’art. 162 ter c.p., neppure quando l’imputato abbia offerto un risarcimento e la persona offesa non intenda rimettere la querela.
Una scelta che la Corte considera coerente con la struttura del reato
La sentenza non afferma, in termini generali, che la riparazione del danno sia irrilevante nei procedimenti per stalking.
Il punto è più preciso.
La Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’esclusione dell’art. 612 bis dall’istituto dell’estinzione mediante condotte riparatorie. E ritiene che questa esclusione sia giustificata dalle peculiarità della fattispecie.
Lo stalking, per come viene delineato dalla sentenza, non è considerato una semplice sommatoria di condotte illecite suscettibili di essere neutralizzate attraverso una prestazione patrimoniale.
È un reato caratterizzato dalla reiterazione delle condotte, dalla produzione di specifici eventi nella sfera della vittima e da una particolare dimensione persecutoria.
Ed è proprio questa struttura, insieme alla necessità di assicurare una tutela elevata alla persona offesa, a rendere non irragionevole la scelta del legislatore.
La conclusione della Corte, pertanto, non nasce dal semplice confronto tra l’importo di un risarcimento e la gravità astratta del reato, ma dalla considerazione della specifica funzione dell’art. 162 ter c.p. e della particolare struttura criminologica e offensiva dello stalking.
Di Antonella Pasienza
L’autore
Antonella Pazienza
È iscritta al Foro di Foggia ed esercita la professione a Manfredonia. Svolge attività di consulenza e assistenza, sia giudiziale sia stragiudiziale, occupandosi principalmente di diritto penale, civile e di famiglia. La sua attività professionale è orientata alla tutela dei diritti degli assistiti e alla ricerca di soluzioni personalizzate, affrontando con serietà e attenzione procedimenti penali e controversie civili anche complesse. Collabora inoltre con Orizzonte Giuridico, per il quale approfondisce temi di attualità normativa e giurisprudenziale, tra cui le garanzie del processo penale, la responsabilità degli enti, la sicurezza sul lavoro, la criminalità organizzata e il contrasto alla violenza di genere. Fa parte anche della rete di professioniste che offrono supporto legale attraverso DonneXStrada.
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