Diritto Civile

PROSTITUZIONE E “TASSA ETICA” SUL REDDITO DA CONTENUTI PORNOGRAFICI: UN CONFRONTO TRA IMPOSIZIONE ORDINARIA E ADDIZIONALE SELETTIVA NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

L’articolo mette a confronto l’imponibilità ordinaria dell’attività di prostituzione, come affermata dalla Cassazione, e l’addizionale del 25% sui redditi da pornografia, evidenziando la tensione tra neutralità fiscale e imposizione selettiva a matrice etica.
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Abstract: Il presente contributo esamina in chiave sistematica la disciplina tributaria dell’attività di prostituzione, come delineata dall’ordinanza n. 1285 del 2026 della Corte di Cassazione, e la normativa relativa alla cosiddetta tassa etica introdotta dall’articolo 1 comma 466 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con particolare riguardo alla sua applicazione ai produttori di contenuti pornografici anche in regime forfettario. L’analisi, intende verificare se i due ambiti siano ontologicamente distinti o se, al contrario, condividano un medesimo fondamento sistemico. La riflessione conduce a evidenziare una tensione tra il principio di neutralità fiscale e l’introduzione di forme di imposizione selettiva a matrice etica, con conseguenti profili critici sul piano della ragionevolezza e della coerenza ordinamentale.

SOMMARIO: 1. La prostituzione quale attività economicamente rilevante tra imponibilità e neutralità fiscale – 2. Il fondamento normativo della tassa etica e la sua struttura impositiva – 3. Convergenze sistemiche tra prostituzione e produzione di contenuti pornografici – 4. Profili critici e tensioni con i principi generali dell’imposizione – 5. Conclusioni

1. La prostituzione quale attività economicamente rilevante tra imponibilità e neutralità fiscale

L’ordinanza n. 1285 del 2026 della Corte di Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato secondo cui l’esercizio abituale della prostituzione integra attività economicamente rilevante ai fini tributari. La Suprema Corte, chiamata a scrutinare un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF, IVA e IRAP sulla base di accertamenti bancari, ha ribadito che il reddito derivante dall’attività di prostituzione è imponibile in quanto espressione di capacità contributiva, anche quando l’attività sia priva di una disciplina positiva specifica ovvero sia socialmente controversa.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il ragionamento della Corte si fonda sugli articoli 3 comma 1 e 5 comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, i quali qualificano come prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera quando esercitate abitualmente, anche se non in via esclusiva. L’attività di prostituzione, qualora svolta con carattere di abitualità e in forma autonoma, si risolve in una prestazione di servizi retribuita e rientra pertanto nell’alveo applicativo dell’imposta.

Tale impostazione trova ulteriore conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la Sentenza del 20 novembre 2001 nella causa C 268 99 ha affermato che la prostituzione costituisce attività economica e prestazione di servizi retribuita ai sensi del diritto unionale. Ne emerge un principio di fondo di portata generale secondo cui l’ordinamento tributario non assume quale criterio discretivo la valutazione morale dell’attività ma la sua oggettiva idoneità a produrre ricchezza e quindi capacità contributiva.

2. Il fondamento normativo della tassa etica e la sua struttura impositiva

In un diverso ma contiguo ambito si colloca la disciplina introdotta dall’articolo 1 comma 466 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che prevede un’addizionale del venticinque per cento (25%) sui redditi derivanti dalla produzione distribuzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza. La disposizione, concepita quale misura speciale rispetto al regime ordinario di imposizione, individua un presupposto impositivo specifico correlato alla natura del contenuto prodotto e commercializzato.

La recente attività interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, come risultante da risposta ad interpello del novembre 2025, ha chiarito che l’addizionale può trovare applicazione anche nei confronti di contribuenti che operano in regime forfettario qualora l’attività svolta consista nella produzione abituale di contenuti qualificabili come pornografici secondo la definizione normativa. La base imponibile viene determinata secondo le regole proprie del regime fiscale adottato e sulla quota di reddito così individuata si applica l’addizionale sopra richiamata.

La struttura della tassa etica si configura dunque come imposizione aggiuntiva e selettiva che si cumula con il prelievo ordinario e che trova la propria ratio nella particolare tipologia di attività economica esercitata.

3. Convergenze sistemiche tra prostituzione e produzione di contenuti pornografici

Pur nella diversità strutturale tra imposizione ordinaria e addizionale selettiva, i due fenomeni condividono un nucleo comune rappresentato dalla riconducibilità dell’attività alla nozione di prestazione di servizi verso corrispettivo. Tanto l’esercizio abituale della prostituzione quanto la produzione di contenuti pornografici a fini commerciali integrano attività economiche svolte in forma autonoma, abituale e produttive di reddito.

In entrambe le ipotesi l’ordinamento riconosce la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo e quindi la configurabilità di una base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La comune matrice economica delle due attività rende evidente che il discrimine non risiede nella natura della prestazione in sé, bensì nella scelta legislativa di sottoporre solo una di esse ad un prelievo ulteriore.

4. Profili critici e tensioni con i principi generali dell’imposizione

Il raffronto tra la disciplina affermata dalla Corte di Cassazione in tema di prostituzione e la normativa sulla tassa etica pone interrogativi di coerenza sistemica. Se il principio cardine dell’ordinamento tributario è quello della capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione e se la nozione di attività economica è definita in termini oggettivi e funzionali, l’introduzione di una addizionale fondata esclusivamente sulla natura del contenuto prodotto appare espressione di una finalità ulteriore rispetto alla mera raccolta di gettito.

La fiscalità, da strumento neutrale di prelievo correlato alla ricchezza prodotta, assume in tal modo una dimensione selettiva che richiama valutazioni etico sociali. Tale scelta normativa può essere scrutinata alla luce del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione e del principio di neutralità dell’IVA elaborato dalla giurisprudenza unionale. Laddove due attività condividano identico presupposto economico e analoga struttura sinallagmatica, la differenziazione del carico fiscale richiede una giustificazione razionale e proporzionata.

5. Conclusioni

L’ordinanza n. 1285 del 2026 della Corte di Cassazione riafferma con chiarezza che l’ordinamento tributario italiano è improntato ad un criterio di neutralità rispetto alla moralità dell’attività economica esercitata e che ciò che rileva è la produzione di reddito e la sussistenza di una prestazione di servizi resa abitualmente verso corrispettivo. La disciplina della tassa etica, pur legittimamente introdotta dal legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità, rappresenta una deroga a tale neutralità in quanto seleziona una specifica categoria di attività economiche e vi applica un aggravio impositivo ulteriore.

I due ambiti non si sovrappongono sul piano tecnico ma dialogano sul piano sistemico e proprio da tale dialogo emerge una tensione tra coerenza interna e finalità extrafiscali del tributo. Se il sistema intende rimanere fedele ai principi di capacità contributiva e di ragionevolezza, ogni forma di imposizione differenziata deve trovare fondamento in criteri oggettivi e proporzionati e non in valutazioni eticamente orientate che rischiano di trasformare il tributo in strumento di stigmatizzazione. La sfida dell’ordinamento è quella di mantenere l’equilibrio tra autonomia legislativa e rispetto dei principi fondamentali che presidiano l’architettura costituzionale e unionale della materia tributaria.

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Bibliografia e Sitografia Essenziale
Fonti normative

  1. Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 53;
  2. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 5;
  3. Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466.

Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione. (2026). Ordinanza n. 1285/2026, in materia di imponibilità ai fini IRPEF e IVA dell’attività di prostituzione esercitata abitualmente;
  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2001, 20 novembre). Sentenza causa C-268/99, qualificazione della prostituzione quale prestazione di servizi retribuita ai fini IVA;
  • Rivista giuridica Altalex.com – Area: Tributario – Imposte – “I redditi da attività di prostituzione sono soggetti a I.V.A.” del 23 gennaio 2026 – Redazione Wolters Kluwer.

Prassi amministrativa

  • Agenzia delle Entrate. (2025, novembre). Risposta ad interpello in materia di applicazione dell’addizionale del 25% sui redditi derivanti da produzione di materiale pornografico anche in regime forfettario.

Sitografia web

  • Askanews. (2025, 18 novembre). Fiscozen: tassa etica su pornografia, creator potrebbero pagare di più;
  • Sky TG24. (2025, 19 novembre). Porno, tassa etica per i creator di materiale per adulti: ipotesi imposta aggiuntiva al 25 %;
  • ANSA. (2025, 30 novembre). Luce sulla ex Pornotax: da OnlyFans alle partite IVA, ecco chi deve pagarla;
  • ANSA. (2025, 30 novembre). La tassa sul porno pesa anche sui forfettari;
  • La Mescolanza. (2025, 30 novembre). Luce sulla tassa etica da OnlyFans alle partite IVA, ecco chi deve pagarla;
  • Open. (2025, 30 novembre). La “tassa etica” colpisce i creator di OnlyFans: chi deve pagare l’imposta extra del 25 % sui contenuti pornografici;
  • Sky TG24. (2025, 1° dicembre). Tassa etica sul porno, dovrà pagarla anche chi è in regime forfettario;
  • La Sicilia. (2026, 1° febbraio). Le partite IVA forfettarie non si salvano dalla pornotax.

Autore

  • Raffaele Ventrella

    Laureatosi presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, l’Avv. Raffaele Ventrella ha intrapreso con determinazione e serietà il proprio percorso professionale, svolgendo il prescritto tirocinio forense e conseguendo, nel settembre 2022, l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bari. In seguito al solenne giuramento prestato dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, è iscritto al relativo Foro e svolge con continuità la professione forense dall’aprile 2023. Dal marzo 2024 esercita in piena autonomia quale titolare e fondatore dello STUDIO LEGALE – Avv. Raffaele Ventrella, presso il quale presta attività di consulenza ed assistenza, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, nei settori del diritto civile, penale e tributario. Parallelamente, si dedica con passione all’attività di tutoraggio e orientamento post laurea in discipline giuridiche ed economiche. La Sua opera professionale si connota per l’elevato rigore metodologico, per l’impegno costante nell’approfondimento delle tematiche affrontate e per l’assoluta centralità attribuita al cliente, la cui posizione viene tutelata con scrupolo, sensibilità e massima dedizione in ogni fase del mandato conferitogli.

Raffaele Ventrella
Laureatosi presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, l’Avv. Raffaele Ventrella ha intrapreso con determinazione e serietà il proprio percorso professionale, svolgendo il prescritto tirocinio forense e conseguendo, nel settembre 2022, l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bari. In seguito al solenne giuramento prestato dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, è iscritto al relativo Foro e svolge con continuità la professione forense dall’aprile 2023. Dal marzo 2024 esercita in piena autonomia quale titolare e fondatore dello STUDIO LEGALE – Avv. Raffaele Ventrella, presso il quale presta attività di consulenza ed assistenza, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, nei settori del diritto civile, penale e tributario. Parallelamente, si dedica con passione all’attività di tutoraggio e orientamento post laurea in discipline giuridiche ed economiche. La Sua opera professionale si connota per l’elevato rigore metodologico, per l’impegno costante nell’approfondimento delle tematiche affrontate e per l’assoluta centralità attribuita al cliente, la cui posizione viene tutelata con scrupolo, sensibilità e massima dedizione in ogni fase del mandato conferitogli.