1. Contesto tecnologico-sociale dell’introduzione
L’introduzione dell’articolo 612-quater c.p., ad opera della legge n. 132/2025, risponde all’esigenza sempre più imponente di sanzionare la diffusione non autorizzata di immagini, video o voci falsificate mediante intelligenza artificiale. In particolare, la norma punisce, con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, senza il consenso della persona offesa, ceda o pubblichi tali contenuti, derivandone un danno ingiusto, purché siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.
Il contesto in cui si inserisce detto articolo, si caratterizza, in generale, per la complessità dell’individuazione del nesso causale e del locus commissi delicti, considerando la natura intrinsecamente virtuale del contenuto. Criticità emergono anche per quando concerne, oltre che la genesi tecnologica del file, il momento della sua immissione in rete, in quanto la rapidità dei canali digitali sottrae istantaneamente il prodotto digitale a ogni possibilità di tracciamento e controllo.
Con particolare riguardo a detto reato, a spingere l’introduzione di tale tutela penalistica è l’impatto che le manipolazioni ad opera di AI hanno sulla dignità e sulla libertà di autodeterminazione dei soggetti coinvolti, il quale si riflette anche sulla collocazione codicistica del reato in oggetto.
Proprio per tentare di porre un freno a quanto detto, il legislatore ha inserito la fattispecie in oggetto in un quadro volto a garantire un uso antropocentrico e responsabile dell’IA, operando in armonia con l’AI Act (Regolamento 1689/2024/UE). Recependo le definizioni comunitarie di ‘’sistema’’ e ‘’modello’’ di IA sancite dall’articolo 3 del Regolamento, il diritto nazionale ha mutuato la nozione di un sistema automatizzato, adattivo e parzialmente autonomo; tale convergenza definitoria assicura che il perimetro applicativo del nuovo art. 612-quater c.p. interessi le condotte manipolative realizzate attraverso le tecnologie digitali ad alto rischio individuate in sede europea, bilanciando il progresso tecnologico con la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona.
2. La condotta
La nuova fattispecie incriminatrice punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Il reato si configura attraverso una serie di condotte alternative tra loro, che si realizzano nel momento in cui si procede alla cessione, alla pubblicazione o alla diffusione di video, immagini o registrazioni audio.
Affinché la condotta assuma rilevanza penale, il materiale diffuso deve presentare una duplice e concorrente connotazione. Da un lato, le immagini o le voci devono essere state effettivamente falsificate o alterate attraverso l’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale; dall’altro, tale manipolazione deve risultare concretamente idonea a trarre in inganno il pubblico sulla genuinità del contenuto stesso. Questi due requisiti devono necessariamente coesistere, poiché la mancanza di uno solo di essi esclude la punibilità del fatto.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si tratta di un reato a dolo generico, per il quale è sufficiente la coscienza e la volontà di diffondere il materiale artificialmente alterato, con la consapevolezza della sua falsità e della sua attitudine ingannatoria. Sotto il profilo strutturale, la norma configura un reato di danno, in quanto l’ordinamento richiede espressamente che dalla condotta derivi un danno ingiusto alla persona offesa, il quale può essere di qualunque natura, sia patrimoniale che non patrimoniale.
Infine, l’illecito si perfeziona laddove la cessione o la pubblicazione dei contenuti alterati avvenga contro la volontà della persona offesa o, comunque, in totale assenza del suo consenso.
3. Rapporto con altri reati e aggravanti
Prima dell’introduzione dell’articolo 612-quater c.p., il fenomeno in esame veniva punito per il tramite di reati già esistenti. A seconda della situazione, i giudici ricorrevano principalmente al reato di diffamazione (art. 595 c.p.), se il contenuto manipolato danneggiava la reputazione della persona; al reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), nei casi in cui l’inganno serviva a utilizzare l’identità di qualcun altro; ovvero ai reati di truffa e frode informatica, laddove la falsificazione digitale diventava lo strumento per raggirare la vittima e ottenere un profitto economico illecito. Dette soluzioni lasciavano, tuttavia, dei vuoti di tutela per le vittime della condotta.
Il 612-quater è intervenuto, poi, nel dibattito che riguardava l’applicabilità delle tutele contro il revenge porn alle più recenti e insidiose forme di aggressione digitale. Fino a questo momento, infatti, la giurisprudenza si era interrogata sulla possibilità di punire la falsificazione dell’immagine altrui tramite l’art. 612-ter c.p., scontrandosi, tuttavia, con il principio di tassatività ogniqualvolta la manipolazione non mostrasse la vittima in atteggiamenti intimamente espliciti, ma ne distorcesse, comunque, il decoro o la vita relazionale.
In questo contesto, la collocazione sistematica del nuovo reato assume un significato preciso, essendo stato inserito dal legislatore proprio subito dopo l’articolo 612-ter c.p. Questa scelta risponde alla specifica ratio di colmare un evidente vuoto di tutela. La disciplina sul revenge porn, infatti, limita la propria punibilità ai soli casi in cui vengano diffuse rappresentazioni o immagini dal contenuto esplicitamente sessuale. Il nuovo articolo 612-quater c.p. nasce quindi per estendere la protezione della vittima, sanzionando tutte quelle condotte manipolative realizzate con l’intelligenza artificiale che offendono e danneggiano, comunque, gravemente la dignità, l’identità e la credibilità della persona.
A completamento di questa strategia di contrasto, la legge n. 132/2025 ha introdotto una specifica circostanza aggravante comune a effetto comune, codificata all’art. 61, n. 11-undecies del codice penale. Tale norma sancisce un inasprimento della pena fino a un terzo laddove il reato sia stato commesso mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Affinché l’aggravante trovi concreta applicazione, il giudice dovrà verificare che l’algoritmo, per le sue intrinseche caratteristiche o per le specifiche modalità d’uso, abbia rappresentato un mezzo insidioso per la vittima, ovvero che il suo impiego abbia ostacolato la pubblica o privata difesa o, ancora, abbia sensibilmente amplificato le conseguenze dannose dell’illecito
5.ll riflesso processuale dell’art. 612-quater c.p
L’introduzione dell’art. 612-quater c.p. non esaurisce la propria portata nell’alveo del diritto penale sostanziale, ma presenta criticità anche dal punto di vista processuale. In particolare, l’imputato, dinanzi a una prova audio o video potrebbe eccepire la non genuinità del dato, ascrivendone la paternità a un’elaborazione algoritmica operata da terzi o da sistemi di IA.
Sotto il profilo dell’onere della prova, tale prospettazione impone alle Procure e agli organi giudicanti l’onere di dimostrare sia la riferibilità soggettiva della condotta, sia l’effettiva genuinità del supporto informatico.
Di conseguenza, l’accertamento penale si sposterà dal fatto storico alla verifica tecnica della matrice del documento digitale.
Si prospetta, dunque, la necessità di un ricorso a perizie informatiche di natura fonometrica, biometrica e di digital forensics. Tale scenario non risulterà confinato ai soli procedimenti per l’art. 612-quater c.p., bensì esteso a qualunque processo in cui il materiale probatorio sia imperniato su tracce digitali. Il rischio concreto è quello di un allungamento dei tempi processuali, oltre alla potenziale fallibilità degli stessi strumenti di deepfake detection, i quali spesso risultano incapaci di stare al passo con la rapidità evolutiva degli algoritmi generativi.