ABSTRACT: Il saggio esamina l’impatto dell’evoluzione tecnologica e della digitalizzazione sui diritti della persona, evidenziando la transizione dal piano fisico alla realtà virtuale e la conseguente emersione di un universo immateriale. In questo contesto, le tradizionali tutele costituzionali, sovranazionali e internazionali poste a salvaguardia della dignità umana e del principio personalista (es. artt. 2 e 3 Cost.) assumono nuove configurazioni. L’analisi si focalizza in particolare sulla ridefinizione del diritto all’identità e alla riservatezza, sfociati rispettivamente nei concetti di identità digitale e privacy, nonché sul ruolo del «costituzionalismo digitale» e della Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015 nell’assicurare l’accesso alla rete come diritto fondamentale di cittadinanza.
Sommario: 1. Premessa. – 2. I diritti della personalità tra ordinamento interno, europeo e internazionale. – 3. L’impatto delle nuove tecnologie sui diritti della personalità: riservatezza, identità e privacy. – 4. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR): princìpi e àmbito di applicazione. – 5. La natura giuridica e i requisiti del consenso al trattamento dei dati. – 6. I diritti dell’interessato, le tutele e il ruolo del Garante
- Premessa
Il progresso tecnologico dell’ultimo cinquantennio ha innescato una rivoluzione digitale[1] mutando ogni aspetto della vita sociale. In particolare, si sono evolute le modalità di interconnessione con il prossimo, nonché di condivisione dei dati personali.
Nell’attuale momento storico, dominato da una realtà virtuale sovrapposta con quella fisica[2], il rapporto tra persona e tecnologia[3] risulta divenuto imprescindibile[4]. La diffusione dei linguaggi virtuali ha variato ampi settori della vita quotidiana, creando le fondamenta in favore di un universo economico e comunicativo progressivamente immateriale[5]. L’utilizzo diffuso di strumenti digitali nonché l’aumento di beni e servizi online stanno accelerando tale processo, attraverso un impatto diretto sulla circolazione dei dati e identità informatici. In contemporanea, la conservazione dei contenuti avviene su qualsiasi dispositivo, adiuvando la realizzazione di enormi quantità di informazioni che, nel loro complesso, possono raffigurare la personalità di un soggetto, divulgando altresì informazioni di interesse patrimoniale.
Orbene, la rete costituisce uno strumento destinato a incidere profondamente sulla partecipazione delle persone ai gruppi di vita associata. Infatti, l’individuo nella nuova società dell’informazione sarebbe destinatario di nuovi diritti sociali, posti alla base di una società inclusiva e giusta, permettendo il pari trattamento di ogni consociato altresì nell’accesso a Internet[6].
Il fenomeno delle nuove tecnologie ha contribuito alla creazione di nuove norme volte alla regolazione del comportamento in rete dell’utente. In particolare, in Italia è stata elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi a Internet la Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015. Tale corpo legislativo richiama princìpi[7]posti a fondamento di regole caratterizzate da flessibilità necessaria ai continui mutamenti propri dell’evoluzione informatica, garantendo una c.d. cittadinanza digitale. Di particolare importanza risulta il diritto di accesso ad Internet, definito dall’art. 2, comma 1, della Dichiarazione in commento come fondamentale, posto a presidio della persona come condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Pertanto, occorre che l’accesso alla rete sia assicurato nei suoi presupposti sostanziali in condizioni di parità, di guisa che risulti garantito l’esercizio del diritto alla conoscenza e all’informazione.
La creazione di profili digitali identificativi di persone in contesti social solleva considerazioni relativamente alla dimensione individualistica del fenomeno, riguardando sia la libertà nella creazione di una identità informatica, soprattutto in relazione a eventuali conflitti con diritti della personalità altrui, che la protezione della stessa.
- I diritti della personalità tra ordinamento interno, europeo e internazionale
I diritti della personalità, quali «diritti fondamentali», costituiscono una categoria di diritti assoluti non patrimoniali riguardanti la sfera umana. Essi tutelano il pieno sviluppo di interessi esistenziali, riguardando l’individuo nella sua interezza nei rapporti con gli altri consociati.
I diritti della personalità hanno ad oggetto beni immateriali relativi alla persona fisica e sono riconosciuti non soltanto sul piano del diritto interno ma altresì su quello europeo e internazionale, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’ordinamento italiano attraverso la l. 4 agosto 1955, n. 848, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Per quanto concerne la normativa interna, i diritti in esame rinvengono un espresso riconoscimento nella Carta costituzionale, in particolare, nell’art. 2, che recita che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, i quali assumono rilevanza sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Pertanto, il principio personalista costituisce il punto cardine di tutte le scelte del Costituente; infatti, esso identifica il soggetto come entità centrale nello Stato. Tale principio trova una sua specificazione in quello pluralista, formante il superamento dell’individualismo liberale, costituendo l’estrinsecazione di quella equiparazione tra formazione sociale ed individuo.
Ancóra, importanza rilevante riveste il primo comma dell’art. 3 Cost., il quale sancisce il principio di uguaglianza c.d. formale[8], statuendo la pari dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini. Al fine di rafforzare il significato di pari trattamento di fronte alla norma, la Costituzione indica alcuni espliciti divieti di discriminazione. In particolare, i soggetti non possono essere sottoposti a trattamenti legislativi differenziati in considerazione del sesso, della razza, della lingua, della religione, nonché delle opinioni politiche e, infine, delle condizioni personali e sociali.
L’art. 3, comma secondo, Cost. enuncia il principio di eguaglianza c.d. sostanziale, attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che de facto limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini, impedendo lo sviluppo pieno della persona umana e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione economica, politica e sociale dell’Italia. Pertanto, la disposizione in commento richiede che l’uguaglianza dinanzi alla legge ceda talora il passo a normative che stabiliscono trattamenti differenziati, allo scopo di favorire coloro che risultino essere più svantaggiati, al fine di sostenere l’effettivo godimento dei diritti da parte dei consociati. Orbene, una radice dei diritti della personalità è costituita dal comma della norma costituzionale appena richiamato, in quanto sancisce l’impegno positivo della Stato di realizzare le condizioni per il pieno sviluppo dei diritti della persona.
Occorre osservare come i diritti della personalità trovino riconoscimento altresì sul piano iure privatorum. Difatti, il codice civile detta norme specifiche riguardanti la tutela dell’integrità fisica[9], del nome[10] e dell’immagine[11].
Anche il diritto penale prevede specifiche fattispecie tipiche volte alla repressione di comportamenti criminosi offensivi della persona. In questo senso, figurano i c.dd. delitti contro la persona di cui agli artt. 575 ss. c.p.
In conclusione, i diritti della personalità risultano essere caratterizzati da una continua mutevolezza, non costituendo un numerus clausus[12]. Infatti, mentre alcuni diritti sono espressamente disciplinati dai vari rami dell’ordinamento, «altri si affermano grazie all’opera della dottrina e della giurisprudenza che si fanno portavoce di nuovi interessi emergenti dal tessuto sociale, ritenuti meritevoli di tutela»[13].
- L’impatto delle nuove tecnologie sui diritti della personalità: riservatezza, identità e privacy
Nell’odierna società dell’informazione risulta possibile qualunque previsione di sfruttamento economico delle prerogative personali, il quale va dalla commercializzazione dell’immagine fino ad arrivare al metaverso[14] e alla realtà aumentata[15]. Orbene, occorre notare come le tradizionali categorie assumano nuove declinazioni nel loro confronto con il web. A tal proposito, rivestono peculiare importanza il diritto alla riservatezza ovvero all’identità personale, che, proiettati nella loro dimensione online, si esplicano in nuovi aspetti sconosciuti all’interprete. Siffatto cambiamento ha reso possibile contribuire a estrinsecazioni personali dell’individuo; infatti, con l’avvento degli strumenti digitali le informazioni attinenti alla persona risultano dematerializzate e facilmente riproducibili. Del resto, l’espansione di Internetha reso disponibile un mezzo di comunicazione accessibile a tutti in ogni momento, riducendo i limiti di tempo e di spazio, di guisa che tale rete globale costituisce attualmente elemento essenziale del dispiegarsi della personalità di ogni individuo. Pertanto, la collettività costruisce, conferendo dati ai social network, i c.dd. diritti della personalità in rete.
Ebbene, sembra opportuno evidenziare come particolare importanza riveste il diritto dell’individuo, stricto sensu inteso, ai suoi dati personali, e in particolare il regime di tutele indirizzate a garantire una protezione ai soggetti cui quei dati si riferiscono, conducendo a uno stravolgimento del tradizionale diritto all’identità personale, e, di conseguenza, altresì a quello di riservatezza, che risultano confluiti, nell’odierna società dell’informazione, rispettivamente nel diritto all’identità digitale e a quello alla privacy.
Nel senso suesposto, assume altresì rilievo il c.d. costituzionalismo digitale, vale a dire la ricerca di un sistema di princìpi base di ragno primario[16] volti a fungere da ausilio all’interprete in un’ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti tra il singolo e la collettività.
In conseguenza dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e, in particolare, degli strumenti informatici, il diritto alla riservatezza ha acquisito connotati sempre più specifici, volti a tutelare situazioni di intangibilità della vita privata, vale a dire della c.d. privacy[17].
Il diritto alla riservatezza si riferisce a vicende intrinsecamente personali e familiari ed è volto al contrasto delle ingerenze, non giustificate da interessi pubblici preminenti, che offendono il riserbo e l’intimità dell’esistenza personale del soggetto tutelato. Invero, secondo il giudice delle leggi, è con il rispetto di tali situazioni che risulta garantita la piena libertà dello sviluppo umano, senza condizionamenti altrui[18].
Preliminarmente, occorre evidenziare come il diritto in esame trovi uno specifico limite nel necessario bilanciamento con quello di informarsi ed essere informati, cristallizzato nel principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost[19], il quale nell’odierna società digitale, con l’ausilio Internet, costituisce uno strumento indirizzato a consentire ai consociati la possibilità di esprimere la propria opinione, riducendo altresì le distanze. Difatti, è evidente il ruolo espresso dalla disposizione normativa costituzionale appena citata, vale a dire quello di «pietra angolare dell’ordine democratico», che maggiormente influenza il «modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale»[20].
L’esigenza della tutela della riservatezza è sempre stata avvertita dal legislatore, in particolare da quello speciale, il quale, attraverso l’art. 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ha statuito la protezione dei dati personali in funzione delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento all’identità personale. Tale disposizione normativa è confluita, con varie specificazioni, nell’art. 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, anche detto Codice della privacy). Suddetto corpus legislativo ha disciplinato il fenomeno del trattamento dei dati personali, prevedendo un elevato livello di sostegno dei diritti e delle libertà nel rispetto dei princìpi di armonizzazione e semplificazione delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati[21].
- Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR): princìpi e àmbito di applicazione
La materia è stata recentemente oggetto di una profonda revisione e ampliamento a livello sovranazionale, specificatamente nel diritto dell’Unione, con l’emanazione del regolamento UE 2016/679 generale sulla protezione dei dati, c.d. General Data Protection Regulation (GDPR) del 27 aprile 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018. Pertanto, stante tale mutamento normativo, l’ordinamento italiano è intervenuto con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con il quale è stato profondamente modificato il c.d. Codice della privacy.
Il regolamento europeo introduce una disciplina in tema di informativa e consenso, definendo i limiti del trattamento automatizzato dei dati personali. In particolare, esso stabilisce i princìpi di liceità, correttezza e trasparenza della manipolazione delle informazioni sensibili. Pertanto, si evince come l’obiettivo di tale provvedimento legislativo sia, da un lato, salvaguardare il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati e, dall’altro, sia la libera circolazione di essi fra gli Stati membri. Orbene, la tutela della privacy si estrinseca nella libera autodeterminazione del soggetto, intesa sia come diritto di autoescludersi dalla società dell’informazione, sia come facoltà di controllo delle informazioni che lo riguardano.
Il concetto di privacy emerge, nella disciplina comunitaria, specificatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ove è disciplinato, da un lato, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare[22] e, dall’altro, quello alla protezione dei dati personali[23], il quale ultimo risulterebbe configurarsi come nuovo fondamentale ed autonomo ius[24].
Relativamente all’àmbito materiale applicativo del GDPR, occorre notare che esso risulta previsto per la gestione di dati personali effettuata rispetto alle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento ovvero da un responsabile dello stesso nella Comunità europea, indipendentemente dalla circostanza che tale elaborazione sia eseguita o meno nell’Unione. Ancóra, esso si applica alla manipolazione di informazioni private di interessati che si trovano nel territorio comunitario, realizzato da un titolare del trattamento ovvero da un responsabile non stabilito nell’Europa unita, allorquando le attività di manipolazione riguardino l’offerta di beni o servizi ai suddetti interessati. Inoltre, il Regolamento si estende al trattamento effettuato da titolare non stabilito nel Continente ma in un luogo soggetto alle norme di uno Stato membro in ragione del diritto internazionale.
L’àmbito operativo del Regolamento in esame risulta circostanziato alla disciplina esplicativa non soltanto del c.d. dato personale ma altresì del trattamento stesso.
Per quanto concerne il primo aspetto, il dato personale costituisce ogni informazione concernente ogni individuo identificato ovvero identificabile[25]. Inoltre, restano esclusi dalla disciplina applicativa del Regolamento alcuni dati personali rilevatori di origini etniche, opinioni politiche, religiose, nonché quelli riguardanti indicazioni relativi alla salute[26] ovvero a condanne penali[27], con il conseguente loro trattamento differenziato.
Relativamente al lemma ‘trattamento dei dati personali’, esso racchiude ogni operazione effettuata con o senza ausilio di processi automatizzati applicata a dati personali, nei quali rientrano la loro organizzazione, registrazione, consultazione e così via[28]. Pertanto, sono esclusi dal campo applicativo soltanto i trattamenti effettuati ai fini di attività non rientranti nell’àmbito operativo del diritto dell’Unione, ovvero di quello dei singoli Stati membri nell’esercizio di attività relativa alla politica estera nonché alla sicurezza comune[29].
I princìpi a cui il trattamento dei dati personali deve conformarsi sono enunciati nell’art. 5 del Regolamento europeo in esame, il quale statuisce che i dati personali siano trattati in modo corretto, lecito nonché trasparente nei riguardi dell’interessato[30]. Essi devono essere raccolti per determinate finalità, legittime ed esplicite, nonché successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali scopi. Nello stesso senso, peculiare importanza riveste il principio di minimizzazione, in forza del quale il titolare è tenuto a utilizzare soltanto i dati di cui ha realmente bisogno al fine di raggiungere finalità di trattamento, selezionando, tra tutte quelle possibili, modalità meno invasive, come l’anonimizzazione dei dati non necessari.
Rilevanza significativa riveste, altresì, il par. 2) della norma summenzionata, secondo il quale «il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»)». Si tratta del c.d. principio di accountability volto a responsabilizzare il titolare del trattamento ad agire secondo il Regolamento, ponendo a suo carico da un lato, la responsabilità di tale conformità, e, dall’altro, il dovere di rendere conto della condotta tenuta. A tal fine, egli deve adottare un complesso di misure idonee a proteggere i dati personali, declinate dall’art. 24 GDPR.
I soggetti del modello di accountability non si esauriscono, peraltro, nel solo titolare del trattamento[31], definito dall’art. 4, n. 7) del Regolamento come la persona fisica ovvero giuridica o altro servizio che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. A questi, infatti, si affiancano il responsabile del trattamento[32], ovverosia ogni organismo volto alla manipolazione dei dati personali per conto del titolare[33], e, infine, il responsabile della protezione dei dati, c.d. data protection officer. Quest’ultima figura professionale è incaricata dal titolare di vigilare sul rispetto della normativa di tutela dei dati personali in posizione di indipendenza rispetto allo stesso, risultando obbligatoria in alcuni casi, come per le autorità pubbliche[34].
- La natura giuridica e i requisiti del consenso al trattamento dei dati
Particolare importanza riveste il tema del consenso, definito come qualunque espressione di volontà libera e informata del soggetto, attraverso il quale il medesimo manifesta il suo assenso mediante dichiarazione positiva inequivocabile[35]. Nondimeno, occorre che sia manifestato espressamente da parte dell’interessato[36], con conseguente possibilità di dimostrazione da parte del titolare del trattamento[37], previa visione di informativa avente le caratteristiche della chiarezza espositiva, agevole accessibilità, nonché risultanza per iscritto attraverso ogni mezzo, anche elettronico. Ancóra, occorre rammentare che tale manifestazione risulta essere revocabile ad nutum, senza che essa pregiudichi la liceità del trattamento prima autorizzato.
Orbene, la libertà del consenso costituisce il principale requisito del medesimo, al quale tutti gli altri sono funzionali[38]; difatti, una manifestazione di volontà non risulta essere incondizionata se espressa da persona non informata, di guisa che tale libertà appare intesa in termini maggiormente ampi di quanto avvenga per altre dichiarazioni di volontà negoziale, in ragione della rilevante incidenza del consenso sulla sfera personale più intima dell’individuo.
Relativamente al trattamento dei dati occorre sottolineare la posizione di debolezza dell’interessato, soprattutto nell’àmbito dei social network, ove la disposizione dei dati digitali assume valore di scambio ai fini dell’accesso alla piattaforma del fornitore di servizi Internet[39].
La dottrina si è interrogata circa la corretta natura giuridica del consenso, con posizioni spesso differenti. La questione è da considerarsi ancóra aperta.
In primo luogo, secondo parte degli interpreti[40], la libertà di consenso sembrerebbe configurarsi con il c.d. consenso informato, vale a dire quello espresso a séguito di adeguate indicazioni fornite dalla controparte più forte[41]. Tuttavia, occorre rilevare che tale meccanismo non assicura pienamente le esigenze di tutela che emergono nei casi di specie, con la conseguenza di una mera presa d’atto del trattamento da parte dell’interessato[42].
Secondo un’altra impostazione di pensiero[43], il consenso risulterebbe libero da ogni coercizione qualora il soggetto coinvolto abbia potuto esprimerlo in condizioni di totale ponderatezza dei propri interessi, in un punto di vista simile a quello delle normative che regolano le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.
Ancóra, secondo altra parte della letteratura[44], il consenso al trattamento dei dati sarebbe libero solamente se scevro da ogni vincolo patrimoniale. D’altronde, occorre notare che, ad esempio, nell’àmbito delle piattaforme social, il conferimento delle proprie informazioni personali risulta necessario ai fini della creazione dell’account, il quale, si presenta, nella maggior parte dei casi, gratuito. Orbene, vi è una connessione tra il principio di libertà e quello di gratuità, la quale ultima assume valore di strumento idoneo a garantire la legittimità del consenso.
Il modello suesposto, tuttavia, non esclude che il consenso possa indirettamente confluire all’interno di un negozio giuridico, come nel caso degli atti di disposizione del proprio corpo, del quale è ammessa la commercializzazione soltanto laddove la diminuzione del diritto all’integrità fisica sia conseguenza indiretta dell’esecuzione di altra prestazione[45], o nel caso dell’attività lavorativa, la quale consente l’obbligazione remuneratoria anche fondata sul rischio per la salute del lavoratore[46]. Per tutto ciò, ancóra, è valido ed efficace, ad esempio, anche il consenso espresso nel contratto affinché l’istituto di credito possa erogare il servizio di conto corrente.
- I diritti dell’interessato, le tutele e il ruolo del Garante
Relativamente ai c.dd. diritti dell’interessato, occorre evidenziare le facoltà ad esso attribuite da parte del General Data Protection Regulation.
In primo luogo, assume rilevanza il diritto di accesso, in ragione del quale è prevista la possibilità, ad opera del soggetto interessato, di ottenere copia dei dati oggetto del trattamento relativamente a informazioni concernenti destinatari determinati, durata della conservazione e così via[47]. Ancóra, è opportuno menzionare il diritto di rettifica, già previsto dall’ordinamento italiano, in virtù del quale è prevista l’opportunità di ottenere la modifica degli inesatti dati personali senza giustificato ritardo[48].
Notevole rilevanza assume il diritto alla sicurezza del trattamento dei dati, costituente il punto cardine della nuova disciplina nell’era dell’evoluzione tecnologica. Specificatamente, il responsabile del trattamento deve predisporre misure protettive adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza del dato digitale allo scopo di evitarne i rischi[49].
Nel panorama delineato, assume rilevanza il Garante per la protezione dei dati personali[50], vale a dire l’autorità indipendente alla quale è demandata la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini in relazione alla manipolazione dei loro dati personali, già istituita ad opera della l. n. 675 del 1996. Infatti, il GDPR prevede, in ogni Stato membro, l’istituzione di un’autorità pubblica con il compito di controllare e tutelare le libertà fondamentali delle persone fisiche relativamente ai dati personali[51]. Tale autorità è dotata di poteri inibitori, decisori e sanzionatori[52], tra i quali spiccano la promozione alla sottoscrizione di codici di deontologia e buona condotta, nonché la proibizione ex officio di trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa nazionale e comunitaria.
All’interessato è riconosciuto il potere di azionare, in via alternativa un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria[53] ovvero proporre reclamo al garante[54].
[1] La rivoluzione informatica ha interessato, inevitabilmente, anche il diritto tanto che «ubi societas technologica, ibi ius». Così T.E. Frosini,Il costituzionalismo nella società tecnologica, in Dir. inf., 2020, p. 465.
[2] Cfr. S. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017, p. 47, secondo il quale «il mondo digitale online trabocca nel mondo analogico off line, con il quale si sta mescolando». V., ancóra, R. Kurzweil, La singolarità è vicina, Milano, 2008, p. 197 s.
[3] Secondo C. Camardi, L’eredità digitale. Tra realtà e virtuale, in Dir. inf., 2018, p. 69, il virtuale «frantuma l’unità del pensiero o dei sentimenti in una molteplicità di pezzi (i dati)». In argomento, v., ancóra, P. Perlingieri, Relazione conclusiva, in C. Perlingieri e L. Ruggeri (a cura di), Internet e Diritto civile, Napoli, 2015, p. 417 ss.; G. Gitti, Tecnologie digitali, persone e istituzioni, in Riv. dir. civ., 2020, p. 1231 ss.
[4] Tale sovrapposizione potrebbe essere inquadrata con il concetto di datasfera, vale a dire l’insieme di dati e informazioni esistenti nel mondo digitale. In tal senso, v. V. Zeno-Zencovich, La “datasfera”. Regole giuridiche per il mondo digitale parallelo, in L. Scaffardi (a cura di), I ‘’profili’’ del diritto Regole, rischi e opportunità nell’era digitale, Torino, 2018, p. 99 ss.
[5] Occorre evidenziare come la diffusione di informazioni costituisca un nuovo ciclo economico basato su servizi e nuove tecnologie. Per un esame complessivo della questione, v. M. Ainis, Circolazione dei dati personali e disciplina del mercato, in A. Morace Pinelli (a cura di), La circolazione dei dati personali. Persona, contratto e mercato, Pisa, 2023, p. 53 ss.; A. Quarta e G. Smorto, Diritto privato dei mercati digitali, 2ª ed., Firenze, 2024, p. 5 ss.
[6] Lo spazio telematico costituisce un bene esente da qualunque confine, configurandosi come un luogo indispensabile per esercitare diritti. Infatti, come autorevolmente osservato, lo spazio e il tempo hanno assunto sfumature diverse; esso diventa virtuale, superando barriere e trasformando il mondo in un c.d. villaggio globale, con la possibilità per gli utenti di navigare nella fluidità della rete utilizzando strumenti tecnologici digitali, della comunicazione e dell’informazione. In tal senso, v. S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, p. 2 s.
[7] Si allude ai princìpi di libertà, eguaglianza e dignità di ogni individuo, fondamentali ai fini del funzionamento democratico delle istituzioni.
[8] L’uguaglianza in senso formale, ovverosia l’eguale posizione dinanzi alla legge di tutti i consociati e il conseguente divieto di privilegi legali, costituisce una conquista storicamente dovuta alle rivoluzioni liberali. Per un esame complessivo della questione, v. B. De Maria, Eguaglianza e ragionevolezza, in V. Cocozza (a cura di), Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana. Approfondimenti, Torino, 2015, p. 210 ss.
[9] L’art. 5 c.c., rubricato «atti di disposizione del proprio corpo», afferma che tali atti sono vietati qualora essi siano contrari alla legge, ordine pubblico e buon costume, nonché comportino una riduzione permanente della integrità fisica. V., amplius, G. Giacobbe, Trapianti, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 829 ss.; C.M. D’Arrigo, Integrità fisica, in Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, p. 712 ss.
[10] La norma di cui all’art. 6 c.c. stabilisce il diritto al nome, al prenome e al cognome di ogni individuo, non ammettendo rettifiche, modifiche e cambiamenti, salvo nei casi stabiliti dalla legge. In particolare, con tale ultima statuizione, si allude al c.d. diritto all’identità sessuale o di genere. Per maggiori approfondimenti, v. M. Nuzzo, Nome (dir. vig.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, p. 304 ss.; G. Piazza, Pseudonimo, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 893 s.
[11] L’art. 10 c.c. detta regole in ordine alla tutela dell’immagine, stabilendo il potere dell’autorità giudiziaria di disporre misure finalizzate alla cessazione della sua illecita proliferazione. In dottrina, v. G. Bavetta, Immagine (diritto alla), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 144 ss.
[12] Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Onelegale.it; Cass., 11 gennaio 2011, n. 450, in ItalgiureWeb.it.
[13] V., anche per le espressioni fedelmente riportate, G. Chinè e A. Zoppini, Manuale breve di diritto civile, 7ª ed., Bari, 2023, p. 67.
[14] Tale lemma allude a uno spazio virtuale condiviso nel quale agli utenti è riconosciuta la possibilità di interagire con altre persone in tempo reale. A tal proposito, assumono rilevanza gli scambi commerciali tramite monete virtuali, c.dd. token non fungibili (NFT), vale a dire la proprietà di un bene digitale registrato su blockchain, diverso dalle criptovalute, come i bitcoin, che sono per loro natura fungibili. Per una disamina complessiva della questione, v. I.O. Epicoco, M. Pierro e F. Sarzana Di Sant’ippolito, Il diritto del metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy, Torino, 2022, p. 5 ss.; C. Sandei, L’offerta iniziale di cripto-attività, Torino, 2022, p. 22 ss.; P.M. Gangi, Diritto dei non-fungible token (NFT). Disciplina generale, proprietà intellettuale, aspetti regolamentari, Torino, 2024, p. 38 ss.
[15] Vale a dire la sovrapposizione, attraverso uno smartphone, di elementi digitali, come video, suoni ovvero immagini, al mondo reale, in modo tale da arricchire l’esperienza emozionale dell’utente. In argomento, v. F. Sanna, La protezione delle immagini digitali di realtà aumentata e virtuale attraverso la disciplina europea, in Nuovo dir. soc., 2023, p. 269 ss.
[16] Id est, la comparazione tra le nuove tecnologie digitali e i valori, nonché i principi, costituzionali consacrati all’interno della Carta.
[17] Concetto, questo, particolarmente dinamico, in quanto connesso ai mutamenti sociali e tecnologici. Per tale puntale rilievo, v. S. Rodotà, Tecnologia e diritti, Bologna, 1995, p. 101 ss.
[18] Cfr. Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366, in www.cortecostituzionale.it.
[19] Il comma primo dell’art. 21 della Carta costituzionale garantisce il diritto di ognuno di esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto, nonché ogni altro mezzo di diffusione. Per un esame complessivo del diritto di manifestazione del pensiero, v. P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 424 ss.; P. Caretti, Comunicazione e informazione, in Enc. dir., I, Milano, 2007, p. 218 ss.
[20] V., anche per il virgolettato, Corte cost., 16 dicembre 1965, n. 9, in www.cortecostituzionale.it.
[21] In argomento, v. A. Del ninno, La tutela dei dati personali. Guida pratica al Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196), Padova, 2006, p. 3 ss.; F. Di resta, Protezione delle informazioni. Privacy e riservatezza, Torino, 2008, p. 3 ss.; G. Finocchiaro, Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, Torino, 2012, p. 11 ss.
[22] Si allude all’art. 7, il quale stabilisce che «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». Nello stesso senso, altresì il co. 1 dell’art. 8 CEDU, il quale recita che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza». V., in argomento, I. Queirolo e L. Schiano Di Pepe, Lezioni di diritto dell’Unione Europea e relazioni familiari, Torino, 2019, p. 296 ss.; G.M. Caletti, Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell’immagine corporea tra privatezza e riservatezza, Torino, 2024, p. 6 ss.
[23] Secondo l’art. 8 CDFUE ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Inoltre, la norma prevede che tale trattamento sia effettuato in funzione del consenso dell’interessato, con lealtà e in virtù dei principi di legge, demandando, nel contempo, il controllo altresì ad autorità indipendenti. Per una completa disamina, v. O. Pollicino, I diritti digitali: il caso dell’enforcement della digital privacy, in C. Amalfitano, M. D’amico e S. Leone (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel sistema integrato di tutela. Atti del convegno svoltosi nell’Università degli Studi di Milano a venti anni dalla sua proclamazione, Torino, 2022, p. 387 ss.
[24] In tal senso, v. S. Rodotà, Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy, in Eur. dir. priv., 2004, p. 2 ss., il quale sostiene che il diritto al rispetto della vita familiare e privata costituisce il paradigma c.d. individualistico, vale a dire la facoltà di un ius ad excludendi alios. Pertanto, secondo l’A. la protezione dei dati personali impone norme sulle modalità di trattamento, definendo strumenti di intervento, in virtù di una tutela dinamica di valori intrecciati all’individuo con riguardo ai dati nella loro circolazione.
[25] In tal senso, v. art. 4, n. 1), GDPR, secondo il quale si «considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome» ovvero attraverso «uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».
[26] Salvo esplicito consenso da parte dell’interessato. V., amplius, art. 9, par. 2), GDPR.
[27] In argomento, v. art. 10 GDPR, in forza del quale suddetto trattamento occorre che sia effettuato sotto il controllo dell’autorità pubblica, al quale è affidato un eventuale registro completo delle condanne penali. Ancóra, se il trattamento risulta autorizzato dal diritto comunitario ovvero da quello degli Stati membri, devono essere salvaguardate le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati.
[28] Cfr. art. 4, n. 2), GDPR.
[29] V., diffusamente, art. 2 GDPR.
[30] C.d. Principio di liceità, correttezza e trasparenza. Sul punto, v. F. Piraino, Il regolamento generale sulla protezione dei dati ed i diritti dell’interessato, in Nuove leggi civ. comm., 2017, p. 369 ss.
[31] Vale a dire il c.d. data controller.
[32] C.d. Data processor.
[33] Cfr. art. 4, n. 8 GDPR.
[34] Art. 39 GDPR.
[35] Cfr. art. 4 GDPR. In argomento, v. F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, 2ª ed., Torino, 2016, p. 181 ss.; S. Thobani, Il consenso al trattamento dei dati personali, in G. Magri e S. Thobani(a cura di), Manuale di diritto privato delle nuove tecnologie, Torino, 2021, p. 133 ss.
[36] Cfr. art. 6 GDPR. In dottrina, v. F. Pizzetti, La Parte I del Codice novellato, in F. Pizzetti (a cura di), Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato, Torino, 2021, p. 89 ss.
[37] In argomento, v. art. 7 GDPR. In dottrina, v. L. Califano, I contenuti del regolamento europeo sulla protezione dei dati, in L. Califano, V. Fiorillo e F. Galli (a cura di), La protezione dei dati personali: natura, garanzie e bilanciamento di un diritto fondamentale, Torino, 2021, p. 75 s.
[38] Anche nella direttiva 95/46/CE, la quale aveva come specifico scopo l’armonizzazione delle norme europee di protezione dei dati personali, il consenso costituiva un principio fondamentale.
[39] V., per un’analisi complessiva del problema, C. Perlingieri, Profili civilistici dei social networks, Napoli, 2014, p. 66 ss. Nondimeno, alla luce della considerazione che l’utente, al fine di ottenere l’accesso alla piattaforma web dispone del diritto alla privacy consentendo al sociall’inoltro della pubblicità mirata, si deve riconoscere, secondo l’A., la natura contrattuale di tale accordo e la considerazione di esso quale contratto di scambio. Pertanto, la disposizione della privacy e dei dati personali è in funzione dell’utilizzo della piattaforma sociale. Inoltre, l’utente riconosce anche il diritto del gestore del sito di percepire compensi in danaro per mostrare il nome e/o l’immagine del proprio profilo, rinunciando alla pretesa remuneratoria. Questa conclusione induce a dubitare seriamente dell’affermazione secondo la quale il social non è obbligato a fornire il servizio e a non assicurarne il suo corretto funzionamento, dal momento che queste prestazioni costituiscono il corrispettivo della licenza concessa dall’utente. L’A. fa riferimento, in questa direzione, anche al collegamento negoziale con i contratti conclusi dal social con gli inserzionisti pubblicitari, al fine di valutare gli effetti finali sull’unitaria operazione economica nel suo complesso. L’esecuzione di tali regolamenti contrattuali, infatti, presuppone la piena funzionalità della piattaforma, poiché, in difetto, i social non possono inviare pubblicità mirata, rendendosi così inadempienti. La clausola in esame, dunque, è rivolta all’illegittima esclusione della responsabilità contrattuale, perché il corretto funzionamento della piattaforma è il presupposto dell’attività economica svolta dai social. Ancóra, nell’opera si evidenzia che la teoria del contratto di scambio di godimento di beni immateriali (dati della persona) risulta essere confermata dalla regolamentazione posta dai social in caso di inattività dell’utente. Infatti, quando quest’ultimo non utilizza per un certo periodo di tempo (stabilito dal singolo social) il proprio profilo digitale, il social può procedere alla disattivazione dell’account, in quanto non ha alcun interesse ad un utente inattivo che, non fornendo dati personali in tempo reale, non può essere oggetto di pubblicità mirata. In argomento, v., ancóra, da ultimo, C. Perlingieri, Innovazione tecnologica e diritto civile. Saggi, Napoli, 2025, p. 11 ss. Per la medesima questione concernente il minore, v. C. Perlingieri, La tutela dei minori di età neisocial networks, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1324 ss.; I.A. Caggiano, Privacy e minori nell’era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all’indomani del regolamento Ue 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione, in Familia, 2018, p. 3 ss.; M. Giandoriggio, I minori d’età e isocial network: l’insostenibile leggerezza del post, in Danno resp., 2024, p. 296 ss.
[40] V. Caridi, La tutela dei dati personali in internet: la questione dei logs e dei cookies alla luce delle dinamiche economiche dei dati personali, in Dir. inf., 2001, p. 768 ss.
[41] Si pensi al consenso informato in àmbito medico, in virtù del quale il paziente accetta i rischi dell’intervento chirurgico previo ricevimento, da parte dell’operatore sanitario, delle modalità di cura, delle patologie di cui è affetto, dei possibili sviluppi successivi della malattia, nonché delle diverse opportunità terapeutiche. In argomento, v., diffusamente, F. Carimini, Ars medica e tutela del paziente, Napoli, 2019, p. 62 ss.; R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, 2ª ed., Torino, 2020, p. 179 s.; C. Bottari, La tutela della salute: lavori in corso, Torino, 2020, p. 299 ss.; A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2024, p. 27 ss.
[42] In tal senso, v. S. Rodotà, Tecnologie e diritti, cit., p. 82 ss.
[43] Cfr. C. Lo Surdo, Il ruolo dell’obbligo di informativa, in R. Pardolesi (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, p. 699 ss.
[44] G. Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza: la privacy nella società dell’informazione, cit., p. 285.
[45] Infatti, l’art. 5 c.c. sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo «quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume».
[46] Si pensi ai lavori nei laboratori oppure nelle concerie, ove il lavoratore entra in contatto con sostanze pericolose e tossiche.
[47] Cfr. art. 15 GDPR. In argomento, v. G. Scarchillo, Costituzione, in D. Corapi e F. Pernazza (a cura di), La società europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali, Torino, 2017, p. 41 ss.
[48] Art. 16 GDPR.
[49] Cfr. art. 32 GDPR. In dottrina, v. F. Di Resta, La nuova ‘’privacy europea’’. I principali adempimenti del regolamento UE 2016/679 e i profili risarcitori, Torino, 2018, p. 22 ss.
[50] Esso è costituito da un ufficio e da un collegio, composto, quest’ultimo, da quattro membri, due eletti dal Senato e due dalla Camera, i quali individuano un presidente.
[51] Cfr. art. 51 GDPR. In dottrina, v. F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., p. 27 ss.
[52] In tal senso, v. art. 154 d.lgs. n. 196 del 2003; artt. 55 ss. GDPR. V.., in argomento, A.G. Parisi, Illiceità del trattamento dei dati personali e rimedi (inibitori, risarcitori, satisfattivi e ablativi), CIT. P. … in P. Stanzione (a cura di), I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy, Torino, 2022, p. 209 ss.
[53] Cfr. art. 140 bis d.lgs. n. 196 del 2003.
[54] In tal senso, v. artt. 141 ss. d.lgs. n. 196 del 2003; art. 77 GDPR.
L’autore
Tommaso Belfiore
Tommaso Belfiore è professore a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e studioso di diritto privato. La sua attività scientifica si concentra principalmente sul diritto delle obbligazioni e dei contratti, sulle trasformazioni contemporanee del diritto civile e sulle questioni giuridiche poste dall’innovazione tecnologica. Ha pubblicato contributi dedicati alla rinegoziazione dei contratti secondo i principi di correttezza e buona fede, agli effetti della pandemia sui rapporti privatistici e ai problemi emersi nei principali ordinamenti europei. Ha inoltre approfondito la trasmissibilità mortis causa delle situazioni giuridiche digitali, analizzando l’evoluzione del diritto successorio di fronte ai beni, agli account e alle identità presenti nell’ambiente digitale. Accanto alla ricerca e alla produzione scientifica, svolge attività didattica e di supporto alla formazione universitaria, con particolare attenzione all’evoluzione della società e alle nuove esigenze di tutela della persona e dei suoi diritti.
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