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LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DIRITTI LGBT: LA SENTENZA CHE IMPONE ALLA POLONIA IL RICONOSCIMENTO DEI MATRIMONI EGUALITARI

L’articolo analizza la sentenza CGUE Wojewoda Mazowiecki (C-713/23) sul rifiuto polacco di trascrivere un matrimonio same-sex celebrato in Germania. La Corte chiarisce che, pur restando agli Stati la competenza sul matrimonio, essi devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione: il mancato riconoscimento del vincolo coniugale contratto all’estero da cittadini UE ostacola la libera circolazione (artt. 20 e 21 TFUE), incide sulla continuità della vita familiare (art. 7 CDFUE) e determina discriminazione fondata sull’orientamento sessuale (art. 21 CDFUE). Ne derivano obblighi procedurali: lo Stato che non consente il matrimonio egualitario deve prevedere modalità effettive e non discriminatorie per riconoscere, con effetti giuridici opponibili, i matrimoni celebrati in altri Stati membri.
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ABSTRACT: Il caso riguarda due cittadini polacchi che si sono sposati a Berlino nel 2018 e poi sono tornati in Polonia, dove hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio in lingua tedesca fosse trascritto nel registro civile polacco per il riconoscimento. La richiesta è stata respinta perché la Polonia non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La coppia ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema polacca, che ha deferito la questione alla Corte di giustizia europea a Lussemburgo.  La sentenza della Corte Ue è molto importante per tutti gli Stati europei perché prevede il riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso sesso in qualunque paese dell’Unione europea sia contratto. Essendoci degli Stati che non prevedono questo riconoscimento, la portata della sentenza è senz’altro fondamentale. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha concluso, nella sentenza Wojewoda Mazowiecki, che il mancato riconoscimento del matrimonio di una coppia dello stesso sesso ostacolerebbe il diritto dei cittadini dell’UE a spostarsi e a risiedere liberamente in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 20, paragrafo 2, lettera a), e 21 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). Di conseguenza, il rifiuto di riconoscere il matrimonio creerebbe gravi disagi a livello amministrativo, personale e professionale, inclusi ostacoli per la coppia nel regolare la propria vita familiare.

SOMMARIO: 1. IL CONTESTO GIURIDICO EUROPEO E POLACCO ALLA BASE DELLA SENTENZA WOJEWODA MAZOWIECKI – 2. LA VICENDA PROCESSUALE DEI RICORRENTI TROJAN – 3. MOTIVAZIONE DELLA CORTE – 4. IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA SENTENZA WOJEWODA MAZOWIECKI E SCENARI FUTURI PER I MATRIMONI SAME-SEX NELL’UE – 6. CONCLUSIONI.

1. IL CONTESTO GIURIDICO EUROPEO E POLACCO ALLA BASE DELLA SENTENZA WOJEWODA MAZOWIECKI

Tutti i cittadini dell’UE e i loro familiari godono del diritto fondamentale di circolare e risiedere liberamente all’interno dell’Unione, sancito dall’articolo 21 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) e dall’articolo 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (CDFUE). Originariamente, la libera circolazione era limitata ai lavoratori e ai prestatori di servizi, come previsto dal Trattato di Roma del 1957. Con il Trattato di Maastricht è stata introdotta la cittadinanza dell’UE, che estende tali diritti a tutti i cittadini, consentendo loro di soggiornare e muoversi liberamente in qualsiasi Stato membro. Il Trattato di Lisbona ha confermato e rafforzato questi diritti, inserendoli nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione.

La concreta attuazione della libera circolazione è stata favorita dagli accordi di Schengen (1985) e dalla Convenzione di applicazione (1990), inizialmente limitati a pochi Stati, ma integrati nei trattati UE tramite il protocollo del Trattato di Amsterdam, e oggi soggetti al controllo del Parlamento e della Corte di giustizia dell’UE. La direttiva 2004/38/CE ha poi consolidato le disposizioni precedenti (direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE), definendo con chiarezza lo status di “familiare” e semplificando le procedure amministrative per il diritto di soggiorno.

In Polonia, il matrimonio è definito esclusivamente come unione tra un uomo e una donna, ai sensi dell’articolo 1 del Codice della famiglia e dell’articolo 18 della Costituzione polacca. Non esistono forme alternative di riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali, come unioni civili o partenariati registrati. Di conseguenza, le coppie same sex non possono formalizzare legalmente la loro relazione né accedere ai diritti connessi allo status familiare, e non godono di tutele tipiche dei coniugi, come l’esenzione dal testimoniare contro il partner. Possono tuttavia beneficiare solo di alcuni diritti limitati in ambiti specifici, ad esempio in materia di locazione. È attualmente all’esame del Parlamento polacco un disegno di legge volto a introdurre unioni civili, con alcune limitazioni, in particolare riguardo al diritto di adozione.

La Corte di giustizia dell’UE, nella storica sentenza Coman & Hamilton (C‑673/16, 2018), ha chiarito che il termine “coniuge” ai fini della direttiva sulla libera circolazione è neutro rispetto al genere, garantendo ai coniugi dello stesso sesso dei cittadini UE gli stessi diritti di soggiorno dei coniugi di sesso diverso. La successiva sentenza Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23, 2025) ha esteso questo principio alla Polonia: pur rimanendo libera di non autorizzare il matrimonio egualitario, essa deve riconoscere e trascrivere i matrimoni same‑sex contratti legalmente in altri Stati membri, senza discriminazioni, per garantire la piena efficacia dei diritti derivanti dalla cittadinanza UE e dalla vita familiare. Il mancato riconoscimento costituisce una violazione dell’articolo 7 della Carta e degli obblighi di libera circolazione.

A livello extracomunitario, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Oliari e altri v. Italia, 2015) ha condannato l’Italia per il mancato riconoscimento delle unioni same‑sex, stabilendo l’obbligo positivo degli Stati di garantire un quadro giuridico adeguato alla tutela delle coppie omosessuali. Questi precedenti rafforzano l’interpretazione secondo cui i diritti di cittadinanza UE e la vita familiare devono essere tutelati anche quando la legislazione nazionale non prevede il matrimonio egualitario.

2. LA VICENDA PROCESSUALE DEI RICORRENTI TROJAN

I ricorrenti nella presente causa sono Jakub Cupriak‑Trojan, cittadino polacco e tedesco, e Mateusz Trojan, cittadino polacco. I due si sono sposati a Berlino, e Cupriak‑Trojan ha acquisito il cognome del coniuge come seconda componente del proprio. La coppia risiede attualmente in Germania, ma intende trasferirsi in Polonia mantenendo lo stato civile e i cognomi acquisiti a seguito del matrimonio.

I ricorrenti hanno chiesto al capo dell’ufficio dello stato civile la trascrizione del loro matrimonio estero nel registro polacco, ma la richiesta è stata rifiutata ai sensi dell’articolo 107 della legge sugli atti di stato civile, in quanto il diritto polacco non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il successivo ricorso al Wojewoda Mazowiecki ha confermato il rifiuto, evidenziando la difficoltà tecnica di trascrivere due uomini come coniugi in un registro nazionale concepito solo per un uomo e una donna.

Il Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia (WSA) ha respinto il ricorso, affermando che l’articolo 18 della Costituzione polacca tutela il matrimonio esclusivamente come unione tra donna e uomo, e che il Codice della famiglia e della tutela non prevede matrimoni same‑sex. Secondo il WSA, riconoscere matrimoni omosessuali esteri violerebbe i principi fondamentali dell’ordinamento polacco e non rientrerebbe nella protezione degli articoli 8 e 14 della CEDU né dell’articolo 21 TFUE.

Il Naczelny Sąd Administracyjny (NSA, Tribunale amministrativo supremo) ha sollevato dubbi interpretativi circa gli articoli 20 e 21 TFUE, rilevando che il rifiuto di trascrivere un matrimonio estero ostacolerebbe la vita familiare dei cittadini UE e configurerebbe discriminazione basata sul sesso e sull’orientamento sessuale, limitando il diritto alla libera circolazione e soggiorno. Il NSA ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE (Coman, Stolichna Obshtina, Bogendorff von Wolffersdorff) e della Corte EDU (articoli 8, 12 e 14 CEDU) secondo cui gli Stati membri, pur conservando la competenza sul diritto di famiglia, devono rispettare i diritti UE fondamentali.

Per tali motivi, il NSA ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE per chiarire se il rifiuto di trascrivere un matrimonio same‑sex contratto all’estero sia compatibile con il diritto dell’Unione.

3. MOTIVAZIONE DELLA CORTE

Nelle motivazioni, la Corte ricorda che, sebbene le norme in materia di matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi devono comunque rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza. I giudici sottolineano che, quando i coniugi creano una vita familiare in uno Stato membro ospitante, ad esempio in virtù del matrimonio, devono avere la certezza di poter proseguire tale vita familiare al ritorno nello Stato membro di origine. Nel caso in esame, il sig. Cupriak-Trojan, cittadino polacco e tedesco, e il sig. Trojan, cittadino polacco, godono dello status di cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, che costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. In base agli articoli 20 e 21 TFUE, ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, comprendente la possibilità di condurre una vita familiare sia nello Stato ospitante sia nello Stato di cittadinanza, al ritorno nel quale devono poter beneficiare della presenza del coniuge.

La Corte ricorda che, per quanto riguarda i familiari cittadini di paesi terzi, quando un cittadino dell’Unione sviluppa una vita familiare in uno Stato ospitante, il diritto di cui all’articolo 21 TFUE impone che tale vita familiare possa proseguire anche nello Stato membro di cittadinanza, con il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato per il familiare. In precedenti casi, come Coman (C‑673/16), la Corte ha già stabilito che questo obbligo si applica anche ai coniugi dello stesso sesso.

Nel procedimento principale, i due cittadini dell’Unione hanno contratto matrimonio nello Stato ospitante. Il mancato riconoscimento di tale matrimonio da parte dello Stato membro d’origine costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto di libera circolazione e comporta seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato. La Corte evidenzia che un tale rifiuto impedisce ai cittadini di proseguire la vita familiare coniugale e li costringe a vivere come persone non coniugate.

Inoltre, l’assenza di una procedura equivalente per il riconoscimento dei matrimoni same-sex, rispetto a quelli tra persone di sesso opposto, configura una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, vietata dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta. La Corte sottolinea anche che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 7 della Carta, comprende le coppie dello stesso sesso e che gli Stati membri devono istituire un quadro giuridico che ne consenta il riconoscimento.

Di conseguenza, lo Stato membro che non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve comunque introdurre procedure adeguate al riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero da cittadini dell’Unione durante l’esercizio della loro libertà di circolazione. Tali procedure devono essere effettive, non discriminatorie e rispettare l’articolo 21 TFUE, garantendo che i diritti fondamentali dei cittadini siano pienamente protetti.

4. IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA SENTENZA WOJEWODA MAZOWIECKI E SCENARI FUTURI PER I MATRIMONI SAME-SEX NELL’UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza C‑713/23 (Wojewoda Mazowiecki), ha chiarito che il diritto dell’UE non impone agli Stati membri di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento nazionale, poiché la competenza a regolamentare le norme sul matrimonio resta esclusivamente degli Stati membri. Tuttavia, la sentenza stabilisce che gli Stati devono riconoscere i matrimoni egualitari legalmente contratti in un altro Stato membro, garantendo alle coppie lo stesso status giuridico e gli stessi diritti. In altre parole, una volta celebrato il matrimonio in uno Stato dell’UE, i coniugi non possono “smettere” di essere considerati sposati quando superano i confini di un altro Stato membro. La modalità concreta di riconoscimento rimane a discrezione dello Stato di origine, purché non renda il riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile e non comporti discriminazioni basate sull’orientamento sessuale.

Per la Polonia, come per altri Stati che non prevedono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ciò comporta la necessità di adeguare le procedure amministrative e i registri dello stato civile, al fine di garantire il riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero. Il mancato riconoscimento equo di tali matrimoni, infatti, comporterebbe seri ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’UE sanciti dall’articolo 21 TFUE, tra cui la libertà di circolare e soggiornare in altri Stati membri. La Corte ha sottolineato che il riconoscimento dei matrimoni non pregiudica l’identità nazionale né rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico degli Stati membri.

In Italia, dove l’istituto del matrimonio egualitario non è previsto, le coppie omosessuali possono oggi fare riferimento alle unioni civili, introdotte con la legge 76/2016 (Legge Cirinnà), che attribuiscono diritti analoghi a quelli matrimoniali, come la reversibilità, la successione, la tutela patrimoniale e gli obblighi di assistenza reciproca. Tuttavia, alcune differenze permangono, ad esempio per quanto riguarda i figli, poiché le coppie omosessuali non possono adottare congiuntamente, sebbene sia possibile ricorrere alla stepchild adoption quando un figlio è già riconosciuto da uno dei genitori.

La sentenza apre anche la strada a possibili scenari futuri: gli Stati membri potrebbero introdurre modalità alternative di riconoscimento dei matrimoni same‑sex, come registri separati o procedure semplificate, purché garantiscano gli stessi diritti legali. Parallelamente, è prevedibile un aumento dei contenziosi giudiziari, con coppie che ricorreranno ai tribunali nazionali per ottenere trascrizione o riconoscimento dei propri matrimoni, contribuendo a definire più chiaramente i limiti del margine di discrezionalità degli Stati membri e a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBT nell’Unione Europea.

5. REAZIONI POLITICHE E SOCIALI ALLA SENTENZA WOJEWODA MAZOWIECKI

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha suscitato reazioni contrastanti in Polonia e in altri Stati membri. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha criticato duramente la decisione, definendola un’“ingerenza” nella Costituzione polacca e un tentativo di imporre “matrimoni arcobaleno” che “distruggerebbero completamente la famiglia”. Il suo vicecapo dello staff, Adam Andruszkiewicz, ha avvertito che la sentenza rappresenta un precedente pericoloso e un tentativo di introdurre una forma di ingegneria sociale. Nonostante ciò, il ministro della Giustizia Waldemar Żurek, a nome del governo guidato dal primo ministro Donald Tusk, ha assicurato che la Polonia attuerà la decisione della Corte.

Altri esponenti politici hanno accolto positivamente la sentenza. Katarzyna Kotula, ministra per le questioni di uguaglianza, l’ha definita “storica”, sottolineando che impone alla Polonia di trascrivere i certificati di matrimonio esteri delle coppie dello stesso sesso, garantendo così la piena tutela dei loro diritti. Anche ILGA-Europe ha evidenziato come il riconoscimento dello stato matrimoniale sia essenziale per esercitare il diritto fondamentale alla libera circolazione nell’UE.

La Commissione dei Vescovi delle Conferenze dell’Unione Europea (COMECE) ha espresso preoccupazione, ritenendo che la sentenza spinga la giurisprudenza europea oltre le competenze dell’UE, interferendo con il diritto degli Stati membri di regolare matrimoni e famiglie. Secondo la COMECE, ciò potrebbe alimentare sentimenti anti-UE in alcuni Paesi.

Il dibattito mette in luce la tensione tra sovranità nazionale e diritto dell’Unione Europea: gli Stati membri conservano la competenza esclusiva in materia di matrimonio, ma devono garantire il riconoscimento dei matrimoni egualitari celebrati in altri Stati membri, assicurando procedure praticabili e non discriminatorie. L’Avvocato Generale ha sottolineato, con un parere non vincolante, che il rifiuto di riconoscere tali matrimoni costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione e interferisce con il diritto alla vita privata e familiare dei cittadini dell’UE. Di conseguenza, gli Stati membri devono adottare meccanismi alternativi che garantiscano l’efficacia legale dello stato civile delle coppie, opponibile a terzi, anche in assenza di una trascrizione formale, assicurando parità di trattamento tra coniugi stessi-sex e coniugi di sesso diverso.

6. CONCLUSIONI

La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di Giustizia dell’UE chiarisce principi fondamentali sul riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso nell’Unione. Essa stabilisce che uno Stato membro non può rifiutare il riconoscimento di un matrimonio same sex validamente celebrato in un altro paese UE se i coniugi sono cittadini dell’Unione, indipendentemente dal fatto che tale istituto sia previsto dal diritto nazionale. Pur riconoscendo che la regolamentazione del matrimonio resta di competenza esclusiva degli Stati membri, la Corte impone che le procedure di riconoscimento nazionali siano applicate in modo non discriminatorio e non rendano il riconoscimento “impossibile o eccessivamente difficile”.

La sentenza tutela così il diritto alla libera circolazione e il diritto alla vita privata e familiare, rafforzando la protezione dello status familiare come elemento essenziale della cittadinanza europea. Gli Stati membri devono garantire che le coppie same sex possano vedere riconosciuto il loro matrimonio celebrato all’estero, assicurando parità di trattamento con le coppie eterosessuali, senza intaccare l’identità nazionale.

Questo pronunciamento evidenzia il delicato equilibrio tra sovranità nazionale e diritto UE: gli Stati mantengono il potere di regolamentare il matrimonio, ma non possono ostacolare l’efficacia dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea. In prospettiva, la sentenza offre un modello giurisprudenziale per adeguamenti legislativi e possibili contenziosi, rafforzando la libertà di circolazione e i diritti LGBT, e conferma il ruolo della Corte come garante dei diritti fondamentali, proteggendo dignità, uguaglianza e libertà in tutto il contesto europeo.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sentenza Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23)
  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sentenza Coman & Hamilton (C‑673/16)
  • Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
  • Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)
  • Direttiva 2004/38/CE

SITOGRAFIA

https://www.jurist.org/news/2025/11/europe-court-of-justice-rules-poland-must-recognize-same-sex-marriages-concluded-in-another-eu-member-state

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/democracy-eu-citizenship-anti-corruption/free-movement-and-residence_en

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/147/libera-circolazione-delle-persone

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/corte-europea-dei-diritti-umani-condanna-dellitalia-per-violazione-del-diritto-al-rispetto-alla-vita-privata-e-familiare-delle-coppie-omosessuali

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/11/25/corte-ue-il-matrimonio-gay-contratto-in-un-altro-paese-va-riconosciuto_8843ddbd-79c7-4abf-bc73-5650cee8d427.html

https://www.eius.it/giurisprudenza/2025/6435974

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