ABSTRACT: Le sculture del Partenone costituiscono un insieme di decorazioni architettoniche in marmo provenienti dal tempio di Atena sull’Acropoli di Atene, realizzate tra il 447 e il 432 a.C. Prima dell’indipendenza greca del 1832, Atene faceva parte dell’Impero ottomano. All’inizio del XIX secolo, Lord Elgin, ambasciatore britannico presso l’Impero ottomano, trasferì le sculture a Londra. Successivamente, presentò una petizione al Parlamento britannico per consentire la loro vendita al British Museum. Dopo un’indagine di un comitato ristretto, il Parlamento autorizzò la transazione e affidò le opere agli amministratori del museo. Il governo greco sostiene che l’acquisizione delle sculture da parte di Lord Elgin sia stata illegittima e che esse facciano parte del patrimonio culturale greco, richiedendone quindi il rimpatrio ad Atene. La prima richiesta ufficiale di restituzione risale al 1983 ed è stata respinta nel 1984. Anche il Museo dell’Acropoli ha avanzato istanze simili al British Museum. Il British Museum, da parte sua, afferma che le sculture furono acquisite legalmente con l’autorizzazione delle autorità ottomane e che, in seguito a una valutazione del Parlamento nel 1816, il trasferimento al museo avvenne in modo legittimo, rendendo gli amministratori del British Museum i proprietari delle opere. Lo scopo di questo articolo è analizzare il quadro giuridico vigente, confrontare i precedenti internazionali in materia di restituzione culturale e valutare le prospettive future per il ritorno di opere nazionali come i marmi del Partenone, tra diritto, etica e diplomazia culturale.
SOMMARIO: 1. CONTESTO STORICO E ORIGINI DELLA DISPUTA – 2. IL CONTESTO GIURIDICO DELLA CONTROVERSIA – 3. PRECEDENTI INTERNAZIONALI E COMPARAZIONI – 4. STRUMENTI NEGOZIALI – 5. GIUSTIZIA STORICA, RESPONSABILITÀ POST-COLONIALE E NUOVE DINAMICHE NORMATIVE NELLE RESTITUZIONI CULTURALI – 6. CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI FINALI
1. CONTESTO STORICO E ORIGINI DELLA DISPUTA
Il Partenone, costruito nel V secolo a.C., era il simbolo della potenza di Atene e, dopo l’indipendenza dall’Impero ottomano nel 1832, è divenuto un emblema del moderno Stato greco. Le sue sculture, realizzate tra il 447 e il 432 a.C., comprendevano un fregio raffigurante la processione panatenaica, una serie di metope con la battaglia tra Centauri e Lapiti e figure di dèi ed eroi dai frontoni del tempio. Oggi il British Museum conserva 15 metope, 17 figure frontonali e circa 75 metri del fregio originale.
All’inizio del XIX secolo, Atene era sotto il dominio ottomano. Lord Elgin, ambasciatore britannico presso l’Impero ottomano, ottenne un’autorizzazione a disegnare, misurare e rimuovere alcune sculture dell’Acropoli. Tra il 1801 e il 1805, sulla base del presunto firman ottomano, Elgin rimosse circa metà delle sculture del Partenone e altre opere dall’Eretteo, dal Tempio di Atena Nike e dai Propilei, trasferendole in seguito in Gran Bretagna. Nel 1816 un comitato ristretto del Parlamento britannico dichiarò legittime le sue azioni e autorizzò l’acquisto della collezione per il British Museum.
Recentemente, tuttavia, la Turchia ha rimesso in discussione la validità del firman. Zeynep Boz, funzionaria del Ministero della Cultura turco, ha dichiarato che negli archivi ottomani non esistono prove dell’esistenza di un permesso imperiale firmato e sigillato dal sultano. L’unico documento rinvenuto sarebbe un testo in italiano privo di elementi ufficiali. Atene ha interpretato queste dichiarazioni come un importante sostegno alla propria posizione, ritenendo ulteriormente indebolita la tesi britannica della legittimità dell’acquisizione.
Fin dall’indipendenza del 1832, la Grecia ha richiesto la restituzione dei marmi del Partenone, ma negli ultimi decenni la sua azione diplomatica si è intensificata. Negli anni ’80 la ministra Melina Mercouri avviò una campagna internazionale culminata nella prima richiesta formale di restituzione nel 1983. Oggi i negoziati tra Grecia e British Museum proseguono dal 2021, principalmente attraverso il dialogo tra il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e George Osborne, attuale presidente del British Museum.
2. IL CONTESTO GIURIDICO DELLA CONTROVERSIA
Il British Museum Act del 1963 disciplina la possibilità di cedere o prestare beni culturali a istituzioni terze, ma limita fortemente i poteri dell’ente. L’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che gli Amministratori possono “vendere, scambiare, donare o altrimenti disporre” degli oggetti affidati alla loro cura solo in tre casi specifici: quando si tratti di duplicati; quando l’oggetto sia stato realizzato dopo il 1850 ed esista già una copia fotografica conservata dal museo; oppure quando un bene sia ritenuto non idoneo alla conservazione nella collezione e la sua rimozione non danneggi gli interessi della ricerca. Queste restrizioni impediscono di fatto il rimpatrio dei marmi del Partenone, poiché le sculture sono considerate parte inalienabile della collezione.
Sul piano internazionale, tre convenzioni principali contribuiscono a definire il quadro normativo: la Convenzione dell’Aia del 1954, la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995. La Convenzione dell’Aia impone agli Stati occupanti, in caso di guerra, l’obbligo di proteggere il patrimonio culturale e vieta qualsiasi rimozione non autorizzata, un principio rafforzato dai protocolli successivi del 1954 e del 1999. La Convenzione UNESCO del 1970 proibisce l’importazione e l’esportazione di beni culturali rubati o rimossi da musei e monumenti pubblici, affermando il carattere “res extra commercium” del patrimonio culturale. La Convenzione UNIDROIT del 1995, infine, stabilisce l’obbligo di restituire i beni culturali esportati illegalmente. Tuttavia, nessuna di queste convenzioni è retroattiva e dunque non può essere applicata alla rimozione delle sculture da parte di Lord Elgin all’inizio del XIX secolo.
L’atteggiamento del governo britannico rimane particolarmente rigido. Nel 2021 il Regno Unito ha respinto le sollecitazioni dell’UNESCO a riconsiderare la questione della restituzione. Nel 2023 la Segretaria di Stato Michelle Donelan ha ribadito che le sculture “appartengono al Regno Unito” e non devono essere trasferite permanentemente. Il sottosegretario del DCMS (Department for Digital, Culture, Media and Sport), Stuart Andrew, ha nuovamente ricordato che le sculture sono legalmente di proprietà dei trustee del British Museum, che agiscono indipendentemente dal governo. La legge vieta al museo di cedere o dismettere i beni della propria collezione, pertanto il governo non intende introdurre modifiche legislative che possano consentire una restituzione definitiva.

Dal lato opposto, la Grecia sostiene che i marmi furono acquisiti illegalmente da Lord Elgin, il quale avrebbe agito oltre i limiti del presunto firman ottomano. Per Atene, le sculture costituiscono un patrimonio inscindibile dal loro contesto originario, un simbolo identitario e storico che deve essere reintegrato sull’Acropoli.
La controversia rivela una profonda tensione tra due concezioni opposte di proprietà: quella legale, fondata sulla legislazione britannica e sulla custodia museale, e quella culturale, che rivendica il legame storico e simbolico tra un popolo e i propri beni. La rimozione durante il dominio ottomano è interpretata da molti come un atto di appropriazione coloniale, alimentando richieste etiche e politiche di restituzione. Il dibattito si inserisce così in un più ampio contesto di discussione sul rimpatrio di beni culturali, rafforzato da casi analoghi e da recenti sviluppi legislativi che in altri Paesi hanno consentito la restituzione di oggetti ottenuti in un contesto coloniale o in condizioni di disparità di potere.
3. PRECEDENTI INTERNAZIONALI E COMPARAZIONI
Negli ultimi anni, numerosi musei europei e nord-americani hanno avviato iniziative per affrontare le controversie legate ai beni culturali sottratti in epoca coloniale, producendo importanti precedenti utili per comprendere le attuali dinamiche restitutive. Nel 2025 i Paesi Bassi hanno restituito alla Nigeria 119 oggetti saccheggiati, tra cui figure umane, animali e insegne reali, noti come Bronzi del Benin e trafugati nel 1897 durante una spedizione militare britannica. La restituzione, sollecitata dalla Commissione nigeriana per i musei e i monumenti, rappresenta uno dei maggiori rimpatri coloniali degli ultimi decenni.
Un altro caso significativo riguarda la statua bronzea del Giovane Vittorioso, conservata dal 1977 al Getty Museum. Nel 2024 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la legittimità della posizione italiana, confermando la confisca ordinata dalla Corte di cassazione nel 2018, che aveva ritenuto il museo negligente nell’acquisto dell’opera. L’Italia aveva avviato le prime richieste di restituzione già nel 1989, sostenuta nel tempo da risoluzioni parlamentari e nuovi indirizzi politici.
Nel 2025 anche la Francia ha deliberato la restituzione alla Costa d’Avorio del “tamburo parlante” Djidji Ayokwe, sottratto nel 1916 alle popolazioni Ébrié durante il periodo coloniale. Il rimpatrio si inserisce in una più ampia richiesta ivoriana che dal 2018 riguarda 148 beni culturali detenuti da musei francesi.
L’analisi congiunta dei casi dei Bronzi del Benin, del Giovane Vittorioso e del Talking Drum mostra che le restituzioni dipendono da un intreccio di fattori: un contesto politico favorevole, una crescente sensibilità verso la giustizia storica, la pressione dell’opinione pubblica, gli strumenti normativi internazionali (come la Convenzione UNESCO del 1970 o i Principi di Washington del 1998) e l’impegno di commissioni bilaterali. Allo stesso tempo, ostacoli rilevanti derivano da normative nazionali rigide, limiti di prescrizione, incertezza sul titolo di proprietà e timori dei musei di creare precedenti vincolanti. In molti casi, quindi, la restituzione avviene più per scelta politica e per motivazioni morali che per obblighi giuridici formalmente vincolanti.
Nonostante la Convenzione UNESCO del 1970 non sia retroattiva e dunque non applicabile ai marmi del Partenone, esistono numerosi esempi di restituzioni avvenute anche al di fuori del suo ambito temporale. Diversi Paesi hanno infatti rimpatriato frammenti del Partenone come gesto diplomatico: nel 2022 l’Italia ha restituito il Frammento Fagan, ottenendo in cambio un prestito quadriennale dal Museo dell’Acropoli; nel 2023 il Vaticano ha restituito tre frammenti come segno di “amicizia e pace”.
Storicamente, inoltre, trattati e codici precedenti alla Convenzione UNESCO vietavano già il saccheggio e l’esportazione illecita di beni culturali, dal Congresso di Vienna del 1815 al Lieber Code del 1863, fino alla Dichiarazione di Bruxelles del 1874 e al Patto di Washington del 1935. Ciò conferma che il diritto internazionale, anche consuetudinario, protegge da secoli il patrimonio culturale.
Alla luce della complessità delle rivendicazioni, soluzioni alternative alla restituzione diretta hanno acquisito crescente importanza: prestiti a lungo termine, accordi di cooperazione culturale, proprietà condivisa, repliche ad alta tecnologia o donazioni simboliche. Tali soluzioni, previste anche dall’art. 6(3) della Convenzione UNIDROIT del 1995 e dai Principi ILA del 2006, permettono di conciliare interessi divergenti senza generare conflitti legali.
Un ruolo centrale è svolto dalla mediazione, sostenuta da organizzazioni come ICOM e WIPO, che nel 2011 hanno creato un programma congiunto per risolvere le controversie in modo confidenziale, flessibile e non vincolante. Anche l’ICPRCP dell’UNESCO offre procedure volontarie di mediazione e conciliazione.
Nonostante questi strumenti, la negoziazione diretta resta il metodo più utilizzato, soprattutto quando la restituzione non è coperta da norme vincolanti o quando le parti desiderano preservare relazioni diplomatiche e reputazione. Questo approccio si è dimostrato efficace in casi complessi, come quelli relativi a beni coloniali, bottini di guerra e opere trafugate dai nazisti.
4. STRUMENTI NEGOZIALI
Nelle trattative per la restituzione dei beni culturali, gli Stati e le istituzioni museali hanno elaborato strumenti flessibili che consentono di conciliare interessi giuridici, etici e pratici. Tra questi, i prestiti a lungo termine rappresentano una soluzione che permette al Paese richiedente di riottenere temporaneamente la disponibilità dell’opera senza un trasferimento definitivo di proprietà, mentre il museo detentore mantiene la custodia e la continuità espositiva. Tali accordi sono spesso accompagnati da forme di cooperazione culturale, come mostre congiunte o scambi scientifici. La restituzione permanente, al contrario, implica il ritorno definitivo dell’oggetto e assume un forte valore simbolico e politico, soprattutto quando riguarda beni sottratti in contesti coloniali o attraverso acquisizioni illecite, come nel caso dei Bronzi del Benin.
Nonostante l’esistenza di corti internazionali potenzialmente competenti, la giurisprudenza in materia di restituzioni rimane scarsa. Il ricorso ai tribunali presenta infatti numerose criticità: conflitti di legge tra ordinamenti diversi, incertezza sulla norma applicabile (lex rei sitae o lex originis), principi come l’inalienabilità delle collezioni statali e immunità sovrane, oltre a costi elevati e procedimenti lunghi. In assenza di standard internazionali vincolanti, la soluzione più praticata resta la negoziazione, particolarmente efficace nei casi non coperti da convenzioni – come molte rivendicazioni coloniali – o divenuti prescritti.
Accanto alla negoziazione diretta, si sono sviluppati meccanismi istituzionali come la mediazione, sostenuta da organismi quali ICOM e WIPO, che offrono procedure flessibili, riservate e adattabili agli interessi delle parti. Un ruolo importante è svolto anche dal Comitato intergovernativo dell’UNESCO (ICPRCP), che facilita il dialogo tra Stati, come nel caso della restituzione della pietra Kueka dalla Germania al Venezuela.
Sebbene strumenti come prestiti, restituzioni condizionate e accordi culturali favoriscano la cooperazione e mantengano relazioni diplomatiche positive, essi costituiscono spesso compromessi più che soluzioni definitive. Pur garantendo accesso e tutela, lasciano talvolta un controllo sostanziale nelle mani dei musei detentori, limitando la piena sovranità culturale dei Paesi d’origine. La tensione tra pragmatismo operativo e diritto alla restituzione integrale rimane, pertanto, il nodo centrale delle attuali politiche di recupero del patrimonio culturale.
5. GIUSTIZIA STORICA, RESPONSABILITÀ POST-COLONIALE E NUOVE DINAMICHE NORMATIVE NELLE RESTITUZIONI CULTURALI
La restituzione dei beni culturali pone interrogativi etici e giuridici profondi, poiché intreccia l’esigenza di riparare ingiustizie storiche con la necessità di rispettare e interpretare in modo coerente le norme del diritto internazionale. Sul piano etico, il principio della “giustizia storica” mira a riconoscere i torti subiti da Stati e comunità a causa di saccheggi, guerre o pratiche coloniali, restituendo opere che costituiscono parte essenziale della loro identità culturale. Anche le restituzioni volontarie, come lo scambio tra Italia e Metropolitan Museum per il Cratere di Euphronios, assumono un significato che va oltre la sfera materiale, configurandosi come atti di riconciliazione simbolica.
La responsabilità post-coloniale riguarda invece gli obblighi morali, e sempre più politici, degli Stati ex-coloniali e delle istituzioni museali che custodiscono patrimoni acquisiti in contesti di dominio o sfruttamento. Restituire un bene sottratto in epoca coloniale significa riconoscere non solo un diritto di proprietà, ma anche un diritto culturale delle popolazioni d’origine, contribuendo alla ricostruzione di relazioni internazionali più eque e rispettose.
Sul piano giuridico, il quadro internazionale rimane disomogeneo: non esiste un obbligo generale di restituzione, e norme come immunità statale, conflitti di legge e legislazioni nazionali divergenti rendono le rivendicazioni complesse. In tale contesto, meccanismi extragiudiziali, come la mediazione, negoziazione bilaterale, protocolli di cooperazione, assumono un ruolo centrale per conciliare diritti storici, legalità e imperativi morali.

Negli ultimi decenni, tuttavia, si è assistito a un consolidamento di prassi condivise che potrebbe preludere alla formazione di una futura consuetudine internazionale. L’applicazione reiterata dei principi delle Convenzioni UNESCO 1970 e UNIDROIT 1995, insieme alla crescente adesione a programmi di mediazione ICOM-WIPO, rafforza l’opinio iuris secondo cui la restituzione – totale o parziale – rappresenterebbe un comportamento giuridicamente atteso. Tuttavia, la mancanza di consenso universale e gli interessi politici divergenti ostacolano la piena transizione da pratica volontaria a norma consuetudinaria vincolante.
L’aumento delle richieste di restituzione ha prodotto un impatto significativo anche sul diritto dei beni culturali e sulle pratiche museali. La crescente sensibilità etica e politica ha contribuito a ridefinire il concetto di patrimonio culturale come elemento identitario insostituibile, rafforzando l’obbligo di due diligence nella valutazione della provenienza delle opere. I musei, tradizionalmente percepiti come depositari neutri, sono ora considerati attori etici responsabili, impegnati in trasparenza, apertura degli archivi, revisione delle acquisizioni e cooperazione con i Paesi d’origine.
Questo mutamento verso un modello dialogico e cooperativo sta trasformando il sistema museale internazionale: la centralità del possesso lascia progressivamente spazio a logiche di condivisione, circolazione e co-curatela. In definitiva, il dibattito sulla restituzione non modifica solo il quadro giuridico, ma ridefinisce l’etica professionale e la governance culturale, promuovendo una maggiore attenzione ai diritti e alle memorie delle comunità d’origine.
6. CONCLUSIONE ED OSSERVAZIONI FINALI
Le sculture del Partenone, rimosse tra il 1801 e il 1805 da Lord Elgin sotto l’Impero ottomano e trasferite a Londra, costituiscono il centro di una controversia culturale tra Grecia e Regno Unito. La Grecia ne rivendica il rimpatrio come parte integrante del proprio patrimonio, mentre il British Museum invoca la legalità del trasferimento e il British Museum Act del 1963. A livello internazionale, convenzioni come l’Aia (1954), l’UNESCO (1970) e UNIDROIT (1995) stabiliscono principi di protezione e restituzione dei beni culturali, ma nessuna è retroattiva e quindi non si applica ai marmi del Partenone. Precedenti come la restituzione dei Bronzi del Benin, del Giovane Vittorioso e del tamburo parlante Djidji Ayokwe mostrano che le restituzioni dipendono spesso da fattori politici, morali e diplomatici più che da obblighi giuridici vincolanti. Per conciliare interessi diversi, Stati e musei utilizzano strumenti negoziali flessibili, come prestiti a lungo termine, restituzioni condizionate, mediazione e co-curatele, che mantengono relazioni positive e favoriscono l’accesso pubblico pur rappresentando compromessi simbolici. I possibili scenari futuri includono la continuazione del dialogo diplomatico, restituzioni permanenti, custodia condivisa o repliche ad alta fedeltà, richiedendo un equilibrio tra legge, giustizia storica e tutela culturale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio in modo etico e inclusivo.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- British Museum Act 1963
- Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954)
- Convenzione UNESCO sulla proibizione e prevenzione dell’importazione, esportazione e trasferimento illecito di proprietà di beni culturali (1970)
- Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o esportati illegalmente (1995)
- Principi di Washington (1998) per i musei e la restituzione dei beni culturali – International Council of Museums (ICOM).
SITOGRAFIA
https://time.com/6340252/elgin-marbles-uk-greece
https://apnews.com/article/benin-bronzes-netherlands-nigeria-looted-78eab1381f1e219507e2d7607ed41d4f
https://www.unesco.org/en/fight-illicit-trafficking/return-and-restitution