ABSTRACT: Il presente contributo analizza il fenomeno digitale delle cosiddette “Slut Room” alla luce delle più recenti trasformazioni e dei nuovi volti della violenza sessuale. In particolar modo, si propone di analizzare il fenomeno sotto il profilo penalistico, soffermandosi sulla configurabilità delle principali fattispecie incriminatrici, sul ruolo dell’autodeterminazione sessuale, l’importanza del consenso nella condivisione di materiale sessualmente esplicito e le diverse criticità connesse ai reati sessuali su territorio digitale. Il suddetto articolo mostra come il diritto penale moderno debba interfacciarsi con le nuove forme di aggressione caratterizzate da condivisione, permanenza del contenuto digitale e dimensione collettiva dell’uso della violenza. In tale prospettiva, il lavoro riflette sull’attuale sistema normativo in materia di consenso e sulla necessità di educare le coscienze collettive alla tutela del bene giuridico dell’autodeterminazione sessuale.
SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE AL FENOMENO “SLUT ROOM” – 2. LA TUTELA PENALISTICA APPLICABILE – 3. IL RUOLO DEL CONSENSO E LA DIMENSIONE DIGITALE DEL FATTO ANTIGIURIDICO 4. LO SLOGAN “NOT ALL MAN, BUT ALWAYS A MAN”: PROSPETTIVE EVOLUTIVE.
1. INTRODUZIONE AL FENOMENO “SLUT ROOM”
Si tratta di gruppi online che nascono su piattaforme di messaggistica, in cui perlopiù uomini condividono foto di donne, prese dai loro profili social o scattate a loro insaputa nelle proprie abitazioni; immagini private ottenute senza consenso, commenti di ogni genere al fine di sessualizzare e denigrare il corpo femminile. Le donne qui vengono mercificate, valutate, commentate, scambiate e condivise a portata di click. Molte di esse non sanno neanche di essere vittime di tale sistema. Si tratta di una reta ampia, con migliaia di membri e una cultura che minimizza la violazione della privacy, la condivisione di materiale sessualmente esplicito e il perdurante uso della violenza. Molti uomini scambiano contenuti misogeni estremi, comunicano con l’utilizzo di un linguaggio violento e degradante delle donne e costruiscono una cultura interna basata sulla denominazione e l’umiliazione. Si tratta delle cosiddette “Rape Academy”, etichetta utilizzata dagli stessi partecipanti per descrivere la creazione di un loro mondo digitale. Infatti, proprio per questo, i suddetti gruppi funzionano come “camere d’eco” secondo la seguente logica. Più un contenuto condiviso è estremo, più viene apprezzato e commentato dal gruppo di riferimento. Spesso alcuni utenti pubblicizzavano dirette streaming che mostravano in tempo reale l’abuso di donne sotto effetti di sostanze, con un prezzo di riferimento per ogni spettatore; ancora, molti uomini si filmavano mentre sollevavano le palpebre chiuse delle donne per mostrare che stavano dormendo oppure sotto effetto in sedazione, e alcune di queste categorie di video hanno superato le migliaia di visualizzazioni e come effetto molti utenti si scambiano consigli su come drogare le partner.
In tali contesti, le piattaforme digitali non operano esclusivamente quali contenitori di contenuti misogeni, ma si configurano come veri e propri spazi relazionali nei quali dinamiche di appartenenza, riconoscimento reciproco e omosocialità maschile vengono riprodotte anche attraverso la condivisione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. La diffusione di tali contenuti assume, infatti, la funzione di strumento identitario dei soggetti iscritti e di legittimazione all’interno del gruppo, alimentando meccanismi collettivi di normalizzazione della violenza e della degradazione sessuale della vittima.
I casi recentemente emersi rappresentano soltanto l’ultima manifestazione di un fenomeno già da tempo particolarmente radicato nell’ambiente digitale. Emblematico è il caso del gruppo Facebook denominato “Mia Moglie”, oggetto di attenzione mediatica e investigativa, anche da parte della Procura della Repubblica di Roma, per la diffusione non consensuale di immagini esplicite di donne, spesso condivise dagli stessi partner o da soggetti appartenenti alla cerchia familiare. Analoghe situazioni erano emerse già in precedenza con riferimento a forum, gruppi social e piattaforme online dedite alla circolazione di contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle persone coinvolte, al fine di creare una realtà dedita alla violenza e alla privazione della propria privacy.
2. LA TUTELA PENALISTICA APPLICABILE
In tali contesti, la tutela penalistica non si può limitare alla sola repressione dell’uso della violenza, ma deve confrontarsi con un ampio sistema di azioni incriminatrici, affinché, si possa tutelare la vittima di questo sistema.
Tra le fattispecie maggiormente rilevanti assume importante connotazione l’art. 612 ter c.p. “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, introdotto dalla Legge n. 69/2019 “Codice Rosso”, nell’ottica del contrasto di un fenomeno di elevato allarme sociale. Sul piano dell’elemento materiale, l’articolo contempla una norma mista alternativa volta ad incriminare la condotta di chi “invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”, tanto dove li abbia “realizzati o sottratti” quanto dove li abbia “ricevuti o acquisiti”. In quest’ultimo caso la rilevanza penale del fatto è subordinata al perseguimento del “fine di recare nocumento” alle persone rappresentate. La disposizione prevede dunque due fattispecie di reato assoggettate alla stessa pena, differenziate soltanto da un aspetto: dove il soggetto attivo abbia volutamente realizzato o sottratto il materiale diffuso, il dolo è generico e dove il soggetto attivo abbia diffuso materiale ricevuto o acquisito da terzi, il dolo è specifico e la condotta assume rilevanza penale solo dove sia perseguito il “fine di recare nocumento” ai soggetti ritratti.
La disposizione prevede altresì una pluralità di circostanze: un’aggravante ad effetto comune “se i fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici” e un’aggravante ad effetto speciale, al fine di comportare un aumento di pena da un terzo alla metà, “se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”. Il delitto è punito a querela della persona offesa, soggetta tendenzialmente ad termine di sei mesi, e la remissione può essere soltanto processuale. Si procede d’ufficio laddove si ricorra alla circostanza ad effetto speciale, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto procedibile d’ufficio. Sostanzialmente la norma è nata per contrastare il fenomeno comunemente definito “Revenge Porn” e appare significativa nei casi in cui il materiale venga condiviso all’interno di gruppi chiusi, forum o piattaforme social senza il consenso della vittima, in violazione della sua privacy (Reg. 679/2016 GDPR). Tuttavia, il fenomeno delle “Slut Room” risiede nella dimensione seriale e collettiva della condotta, spesso alimentata da dinamiche di appartenenza e riconoscimento reciproco degli utenti coinvolti.
Ulteriori profili di responsabilità si possono individuare nelle ipotesi di concorso di persone nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p., soprattutto nei casi in cui gli utenti del gruppo contribuiscano attivamente alla diffusione, conservazione o incentivazione della condivisione dei contenuti. La struttura partecipativa di tali ambienti ci mostra come la lesione non derivi solo dall’autore materiale della pubblicazione, ma anche dal loro contributo collettivo di coloro che alimentano il fenomeno della violenza.
È possibile anche nominare ulteriori fattispecie incriminatrici, come il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking), introdotto dal D.L. 11/2009, convertito in Legge n. 39/2009, con l’intento di approntare una tutela rafforzata e specifica contro variegate ipotesi di maltrattamenti e condotte aggressive. La fattispecie è stata successivamente oggetto di interventi normativi, tra cui la Legge n. 69/2019, che ha inasprito la cornice edittale, comminando la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. In merito all’oggettività materiale, la fattispecie appare incentrata sul necessario ripetersi di una condotta di minaccia o molestia, il cosiddetto reato abituale, causativa di uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona ad essa affettivamente legata; e la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Tali fenomeni dimostrano come il diritto penale sia oggi chiamato a confrontarsi con forme di aggressione profondamente mutate rispetto ai modelli tradizionali, nelle quali la violenza non si esaurisce nel momento della pubblicazione del contenuto, ma si perpetua attraverso la sua continua diffusione nello spazio digitale.
3. IL RUOLO DEL CONSENSO E LA DIMENSIONE DIGITALE DEL FATTO ANTIGIURIDICO
In tale prospettiva, il consenso non può essere interpretato in termini meramente formali o statici, ma deve essere ricostruito quale espressione dinamica e volitiva dell’autodeterminazione personale, la cui efficacia si confronta con le piattaforme digitali, caratterizzate da replicabilità, persistenza e perdita di controllo sul dato una volta immesso in rete. Ne consegue che la lesione del bene giuridico protetto non si consuma esclusivamente nel momento della prima diffusione, bensì si rinnova e si amplifica in modo continuo attraverso la circolazione incontrollata del materiale.
Particolarmente rilevante risulta, inoltre, la dimensione collettiva del fenomeno, nella quale il consenso viene talvolta presunto, deformato o completamente lasciato “da parte” da dinamiche di gruppo che tendono a sostituire la volontà individuale con logiche di appartenenza e riconoscimento sociale interno alla comunità virtuale. In tali casi, il fatto antigiuridico si configura non solo come violazione della libertà sessuale, ma anche come progressiva erosione della dignità della persona, resa oggetto di una esposizione pubblica non autorizzata e potenzialmente permanente.
4. LO SLOGAN “NOT ALL MAN, BUT ALWAYS A MAN”: PROSPETTIVE EVOLUTIVE
Sotto il profilo penalistico, tuttavia, tale tipo di narrazione non può essere assunta quale criterio di imputazione o di attribuzione della responsabilità penale che, come definisce l’art. 27, co. 1, Cost. “la responsabilità penale è personale”, dovendo il diritto penale restare ancorato ai principi di offensività, colpevolezza, proporzionalità, sussidiarietà, precisione e tassatività. Ciò nonostante, essa può costituire uno stimolo per interrogarsi sull’adeguatezza delle categorie tradizionali nell’inquadrare fenomeni nei quali la dimensione individuale della condotta si intreccia con dinamiche collettive, culturali e sistemiche di produzione della violenza.
In una prospettiva evolutiva, appare necessario riflettere sul modo in cui il diritto penale possa confrontarsi con forme di aggressione che si sviluppano non soltanto attraverso atti isolati, ma mediante pratiche socialmente diffuse che trovano nell’ambiente digitale un fattore di amplificazione e stabilizzazione. In tale contesto, la tutela della libertà e della dignità sessuale richiede un costante bilanciamento tra esigenze di repressione efficace delle condotte lesive e salvaguardia dei principi fondamentali dello Stato liberale di diritto, evitando derive generalizzanti e mantenendo fermo il presidio della responsabilità individuale.