L’INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT: NUOVI PARADIGMI DEL DIRITTO DELL’ECONOMIA NELL’UNIONE EUROPEA

ABSTRACT: In data 4 marzo 2026, la Commissione Europea ha presentato la proposta...
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ABSTRACT: In data 4 marzo 2026, la Commissione Europea ha presentato la proposta di Regolamento denominata Industrial Accelerator Act (IAA). L’iniziativa legislativa mira a consolidare la competitività e l’autonomia strategica dell’Unione attraverso un ambizioso target programmatico: elevare la quota del comparto manifatturiero sul PIL unionale dal 14,3% (dato 2024) al 20% entro il 2035. Il perimetro applicativo della norma si concentra sulle filiere a elevato consumo energetico, sulle tecnologie net-zero e sul settore automotive, configurandosi come pilastro del nuovo Clean Industrial Deal.

SOMMARIO: 1. LA DOGMATICA DELL’INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT: BASI GIURIDICHE E RIDEFINIZIONE DELLA POLITICA INDUSTRIALE EUROPEA – 2. L’ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: AREE INDUSTRIALI AGGREGATE, TERMINI PERENTORI E DIGITALIZZAZIONE DEL PERMITTING – 3. IL «DIRIGISMO CONTRATTUALE» NEGLI APPALTI PUBBLICI: CRITERI DI RESILIENZA, LOCAL CONTENT E COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA WTO – 4. INTEGRAZIONE DELLE CATENE DEL VALORE E RISCHIO FRAMMENTAZIONE: LA RISPOSTA UNITARIA DELL’UNIONE ALLE SFIDE GEOPOLITICHE

1. La dogmatica dell’Industrial Accelerator Act: basi giuridiche e ridefinizione della politica industriale europea

L’Industrial Accelerator Act (IAA), proposto dalla Commissione il 4 marzo 2026, si inserisce in un momento di profonda revisione del diritto dell’economia europea. Da un punto di vista dogmatico, la proposta rappresenta l’evoluzione sistematica del Net-Zero Industry Act (NZIA), configurandosi come elemento centrale del Clean Industrial Deal. La base giuridica dell’atto rinviene il proprio fondamento nel combinato disposto degli articoli 114 e 173 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Se l’articolo 114 TFUE legittima l’adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri finalizzate al funzionamento del mercato interno, l’articolo 173 stabilisce che l’azione dell’Unione debba essere intesa ad «accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali» e a «promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese» nell’intera Unione.

Tuttavia, l’IAA introduce una novità di rilievo nel bilanciamento tra queste due basi. Mentre la politica industriale europea è tradizionalmente limitata dal divieto di armonizzazione delle disposizioni nazionali — ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 3 — l’integrazione con l’articolo 114 consente al legislatore unionale di intervenire con un Regolamento che impone standard uniformi e procedure vincolanti. Tale scelta normativa risponde alla necessità di superare la frammentazione dei mercati nazionali di fronte alle pressioni globali, fissando l’ambizione di innalzare la quota della produzione industriale nel PIL dell’Unione al 20% entro il 2035. Questa transizione non è solo quantitativa, ma qualitativa, poiché ridefinisce il perimetro dell’intervento pubblico nei settori definiti strategici per la sicurezza economica.

In questo scenario, il rapporto gerarchico tra l’IAA e le normative ambientali vigenti subisce una significativa mutazione. L’IAA non si limita a integrare il NZIA, ma ne espande i regimi derogatori ai settori cosiddetti “hard-to-abate” e all’intera filiera dell’industria automobilistica, includendo settori specifici come la carta, i prodotti chimici, la gomma e le materie plastiche (codici NACE C.17, 19-20, 22-24, 29). Sul piano delle fonti, ciò si traduce in un coordinamento serrato con il Regolamento sui prodotti da costruzione (RCP) e con le procedure di razionalizzazione previste dal futuro «Environmental Omnibus». L’innovazione procedurale risiede nel riconoscimento dei progetti di decarbonizzazione nei settori ad alta intensità energetica, quali acciaio, alluminio e cemento, come «progetti strategici». Tale qualifica permette di beneficiare di valutazioni ambientali accelerate e di forme di «silenzio-assenso» nelle fasi intermedie del permitting, coordinate da un unico «Single Point of Contact» nazionale per rimuovere le asimmetrie burocratiche.

Sotto il profilo del rigore scientifico, emerge chiaramente come l’IAA operi una “dirigizzazione” del mercato interno. Il legislatore non si limita più a regolare ex post la concorrenza, ma seleziona ex ante i comparti meritevoli di tutela attraverso la designazione delle «Aree di Accelerazione Industriale». Questo approccio incide sulla gerarchia degli interessi protetti, ponendo l’obiettivo della «resilienza industriale» e della «sicurezza economica» su un piano paritario rispetto alla tutela ambientale ordinaria, giustificando la riduzione permanente dell’intensità di emissioni di CO2 nei processi industriali. Così, il mercato interno viene rimodellato per rispondere a finalità geopolitiche e di indipendenza dalle forniture di paesi terzi, applicando una soglia critica di dipendenza superiore al «50% import threshold», pur dichiarando formalmente di operare entro «un sistema di mercati aperti e concorrenziali» come sancito dal Titolo XVII del TFUE.

2. L’accelerazione del procedimento amministrativo: aree industriali aggregate, termini perentori e digitalizzazione del permitting

Come già affermato, l’Industrial Accelerator Act (IAA) introduce un’innovazione radicale nel diritto amministrativo dell’Unione attraverso l’istituzione delle «Aree di Accelerazione Industriale» e la ridefinizione dei confini temporali del procedimento autorizzativo. In queste zone, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un «permesso di base aggregato», un titolo autorizzatorio macroscopico che copre le attività industriali comuni del cluster, escludendo solo le approvazioni specifiche per le installazioni singole. Tale modello mutua e amplia le esperienze dei «Net-Zero Valleys» e delle aree per le rinnovabili del piano REPowerEU, estendendole però a settori strategici trasversali senza vincoli di tecnologia specifica, promuovendo così una sinergia operativa tra imprese e autorità pubbliche.

Un elemento cardine della nuova disciplina risiede nella natura dei termini perentori imposti alle autorità nazionali. L’IAA stabilisce scadenze fisse e stringenti: una volta sottomessa l’istanza tramite il «Single Digital Entry Point», le autorità hanno soli 45 giorni per confermare la completezza della domanda, con un’unica possibilità di richiesta integrativa da espletarsi entro i successivi 30 giorni. Tali termini non hanno mera valenza ordinatoria; essi configurano un obbligo di risultato in capo allo Stato membro, la cui violazione può attivare meccanismi di «silenzio-assenso» o approvazioni tacite nelle fasi intermedie del permitting. Il ricorso al «European Business Wallet» garantisce inoltre l’interoperabilità dei dati e il riutilizzo automatizzato di documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, trasformando il procedimento da una sequenza di atti discreti a un flusso digitale integrato e trasparente. Giuridicamente, ciò comporta una contrazione dei tempi che mira a ridurre l’incertezza regolatoria, fattore critico per gli investimenti in infrastrutture complesse e per la modernizzazione dei settori energivori.

Tuttavia, questa compressione procedurale solleva complessi interrogativi circa i profili di tutela del terzo e il rispetto degli standard ambientali. La previsione di «valutazioni ambientali aggregate» per l’intera area, anziché per i singoli progetti, rappresenta il punto di massima tensione normativa. Se da un lato l’autorizzazione aggregata accelera l’iter, dall’altro si corre il rischio di una generalizzazione delle deroghe che potrebbe condurre a valutazioni meno analitiche, indebolendo il controllo preventivo su impatti specifici non prevedibili a livello di macro-area. Il legislatore comunitario tenta di bilanciare tale criticità imponendo agli Stati di dare priorità a siti esterni alle aree protette e dove l’impatto ambientale non sia stimato come significativo, preservando formalmente le «safeguards» per la salute e l’ecosistema. Ciononostante, il diritto alla partecipazione procedimentale dei soggetti controinteressati, garantito dalla Convenzione di Aarhus, rischia di essere svuotato di efficacia se le tempistiche per le osservazioni e i ricorsi vengono eccessivamente contratte nei procedimenti amministrativi «one project-one submission».

La tutela del terzo viene dunque parzialmente traslata dal momento dell’autorizzazione del singolo impianto alla fase di designazione dell’Area di Accelerazione, che deve avvenire entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Atto. In questa fase, la valutazione deve includere un’analisi completa del fabbisogno energetico e della sicurezza dell’approvvigionamento, garantendo che lo sviluppo della rete rifletta le reali esigenze industriali. Inoltre, l’IAA introduce un rigoroso regime di controllo sugli investimenti esteri (FDI), richiedendo l’autorizzazione preventiva per acquisizioni che comportino il «controllo» societario (soglia del 30%) di asset strategici dell’Unione, con una procedura sospensiva che rafforza la sicurezza economica nazionale. Questa nuova architettura amministrativa mira a creare «gold standard» per i mercati industriali sostenibili, dove la velocità decisionale non è fine a sé stessa, ma agisce come strumento di «certezza del diritto» per gli investitori. In questo modo, l’IAA ridisegna il rapporto tra Stato e mercato, cercando un difficile equilibrio tra l’urgenza della decarbonizzazione e la salvaguardia dei diritti giurisdizionali dei terzi in un contesto di mercato sempre più centralizzato e meno neutrale.

3. Il «dirigismo contrattuale» negli appalti pubblici: criteri di resilienza, local content e compatibilità con il sistema WTO

L’IAA segna una svolta protezionistica e ambientale per l’Unione Europea, introducendo l’obbligo di inserire criteri non economici, legati alla sostenibilità e all’origine geografica, nelle gare d’appalto e nei sistemi di incentivi pubblici. L’iniziativa mira a creare un mercato interno per prodotti “green” e a ridurre la dipendenza strategica da paesi terzi, in particolare dalla Cina, nei settori chiave della transizione energetica. Per l’acciaio, l’alluminio e il cemento, dal 2029 scatteranno quote minime di materiali a basse emissioni, mentre per i veicoli elettrici le regole saranno ancora più stringenti. Per beneficiare di ecobonus o appalti, gli EV dovranno essere assemblati in UE, con almeno il 70% del valore dei componenti (esclusa la batteria) di origine unionale e una produzione locale di celle e sistemi di gestione. Questa strategia coinvolge direttamente le flotte aziendali, che dal 2028 vedranno i benefici fiscali, come deducibilità e detraibilità IVA, vincolati all’acquisto di veicoli conformi a tali standard. Parallelamente, l’IAA introduce un rigoroso screening degli investimenti diretti esteri superiori a 100 milioni di euro provenienti da nazioni che controllano oltre il 40% della produzione globale in settori sensibili come batterie e fotovoltaico. Per ottenere l’autorizzazione, l’investitore deve garantire un impatto positivo sull’ecosistema europeo, rispettando condizioni come il limite della proprietà straniera al 49%, l’impiego di almeno il 50% di forza lavoro locale e l’allocazione di fondi per la ricerca e sviluppo in Europa. Nonostante una prevista contrazione del valore aggiunto nel settore auto dovuta ai costi di conformità, l’atto integra la clausola di reciprocità per i partner con accordi di libero scambio e riforma i target CO2 al 2035: l’obbligo di riduzione delle emissioni allo scarico scende al 90%, permettendo ai produttori di compensare il restante 10% tramite l’utilizzo di acciaio “green” prodotto in UE o carburanti sintetici, legando così indissolubilmente il sostegno pubblico alla competitività industriale e alla decarbonizzazione del continente.

Il provvedimento vincola gli appalti pubblici e i regimi di aiuto di Stato all’uso di materiali a basse emissioni e di produzione UE: per acciaio e alluminio la quota minima è del 25%, mentre per il settore automobilistico i requisiti di localizzazione coprono il 100% dei budget di sostegno. 

Sotto il profilo legale, la Commissione sostiene la compatibilità con il diritto della concorrenza e i trattati WTO, sebbene il rischio di frizioni sia elevato. Sebbene l’accordo GPA del WTO vieti solitamente i requisiti di contenuto locale, l’UE punta a inquadrare le norme come criteri di “resilienza” o “sostenibilità” non discriminatori. Tuttavia, le imprese di paesi terzi sprovvisti di accordi di reciprocità o di libero scambio saranno escluse dalle gare d’appalto. Questo spostamento verso un “protezionismo proattivo” mira a tutelare i consumatori e l’innovazione interna, garantendo che i fondi dei contribuenti sostengano la catena del valore europea senza distorcere il mercato unico, ma subordinando l’accesso al mercato alla parità di trattamento per le imprese dell’Unione all’estero.

4. Integrazione delle catene del valore e rischio frammentazione: la risposta unitaria dell’Unione alle sfide geopolitiche

L’IAA (IAA) e il Clean Industrial Deal (CID) rappresentano l’evoluzione strutturale delle misure emergenziali europee verso una politica industriale di lungo periodo. Il cuore di questa trasformazione risiede nell’interazione tra l’IAA e il quadro degli aiuti di Stato, in particolare il passaggio dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) al nuovo Clean Industrial Deal State aid Framework (CISAF).

Mentre il TCTF era nato nel 2023 per rispondere alla crisi energetica e all’aggressione russa in Ucraina, consentendo agli Stati membri di fornire liquidità e compensazioni per i costi del gas, la sua evoluzione (CISAF, adottato a giugno 2025) si integra direttamente con gli obiettivi dell’IAA. L’interazione tra questi strumenti permette di finanziare la produzione di tecnologie chiave (batterie, pannelli solari, turbine, pompe di calore ed elettrolizzatori) e il recupero di materie prime critiche con massimali di aiuto significativamente più elevati rispetto agli aiuti regionali ordinari.

L’Act fornisce la base normativa e i criteri di “origine unionale” e “sostenibilità” che gli Stati devono seguire, mentre il framework degli aiuti di Stato (ex TCTF, ora CISAF) garantisce la potenza di fuoco finanziaria attraverso sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e prestiti agevolati. Questo meccanismo mira a creare segnali di domanda chiari e stabili per i prodotti “green”, compensando i maggiori costi della produzione sostenibile e garantendo che le industrie energivore (EIIs) europee possano decarbonizzare senza perdere competitività.

Se l’IAA definisce le regole del gioco protezionistiche e ambientali (come il “Buy European”), il framework derivato dal TCTF ne costituisce il braccio operativo finanziario, permettendo investimenti strategici massicci — fino a 350 milioni di euro per un singolo progetto da un miliardo — per ancorare la catena del valore delle tecnologie nette a zero nel territorio dell’Unione Europea, superando definitivamente la logica della gestione delle crisi per abbracciare quella della resilienza industriale.

In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e dalla corsa alla decarbonizzazione, l’assenza di una strategia unitaria spingerebbe i singoli Stati membri verso misure unilaterali e scoordinate. Tali iniziative isolate risulterebbero inefficienti, poiché le sfide industriali odierne non si limitano ai confini nazionali ma coinvolgono catene del valore integrate a livello unionale. La frammentazione genererebbe divergenze normative nei requisiti di mercato, pratiche di appalto pubblico non omogenee e procedure di autorizzazione difformi, aumentando i costi per le imprese e minando la fiducia degli investitori. Senza un coordinamento centrale, l’UE rischierebbe una deindustrializzazione progressiva, diventando criticamente dipendente da paesi terzi per tecnologie strategiche legate alla sicurezza economica, alla difesa e alla transizione verde. L’IAA previene questa deriva trasformando la politica industriale in uno strumento di coesione. Attraverso la creazione di mercati guida per prodotti a basse emissioni e la semplificazione digitale dei processi burocratici, il regolamento assicura che la trasformazione industriale avvenga in modo equo e convergente. In ultima analisi, l’azione armonizzata a livello UE è l’unica scala d’intervento proporzionata alla magnitudo della sfida, capace di proteggere l’integrità del Mercato Unico e di garantire che i benefici degli investimenti, in termini di innovazione e occupazione qualificata, si riflettano su tutto l’ecosistema europeo, evitando che la competizione interna tra capitali nazionali indebolisca la competitività globale dell’Unione.

Questa proposta affronta in modo sistemico i rischi di frammentazione del Mercato Unico, causati da condizioni nazionali divergenti per i grandi investimenti e da misure di domanda scoordinate. Senza criteri armonizzati, l’Unione si espone a fenomeni di “arbitraggio regolatorio”, dove gli investitori esteri sfruttano le maglie più larghe di alcuni Stati membri, creando condizioni di disuguaglianza che non generano valore aggiunto reale per l’economia dell’UE. Tali discrepanze non solo minano la sicurezza degli approvvigionamenti, ma mettono a rischio l’avanzamento tecnologico necessario per la doppia transizione verde e digitale e per le capacità di difesa comuni.

L’analisi evidenzia come investimenti massicci provenienti da paesi terzi con posizioni dominanti (oltre il 40% della capacità produttiva globale) possano interrompere catene di approvvigionamento critiche se non soggetti a condizioni chiare. La frammentazione dei regimi di controllo nazionali impedisce all’UE di fare leva sulla forza del suo mercato interno, lasciando che il valore aggiunto delle tecnologie strategiche rimanga all’esterno. Pertanto, l’adozione di criteri comuni per gli investimenti Greenfield e Brownfield è essenziale per garantire che l’apertura ai capitali esteri si traduca in trasferimento di know-how e creazione di occupazione qualificata sul territorio.

In conclusione, l’IAA è lo strumento cardine per l’autonomia strategica europ. Come sottolineato dalla Commissione, la decarbonizzazione non può essere considerata un’opportunità se la dipendenza da paesi terzi per componenti chiave, come le batterie, rimane totale. Proteggere le imprese dal dumping e dalle distorsioni di mercato significa garantire che la transizione climatica si saldi alla sovranità industriale. Solo un’azione coordinata basata sugli articoli 114 e 207 TFUE (Politica commerciale comune) può bilanciare la conformità normativa con la performance di mercato, assicurando che l’Europa non sia solo un consumatore, ma un produttore leader nelle tecnologie del futuro.

BIBLIOGRAFIA
COM (2026)100 – Proposal for a Regulation on establishing a framework of measures for accelerating industrial capacity and decarbonisation in strategic sectors (Industrial Accelerator Act)

European Commission (2025), Communication on Guidance on Article 28 of the Net-Zero Industry Act (NZIA), C/2025/124.

European Commission (2024), Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia, OJ C/2024/101.

Draghi, M. (2024), The future of European competitiveness: A strategic vision for the Union, European Commission Report.

SITOGRAFIA

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-industrial-decarbonisation-accelerator-act

https://cms.law/en/ita/legal-updates/european-commission-unveils-industrial-accelerator-act-proposal-a-turning-point-for-eu-industrial-policy

Autore

  • Giacobbe Montella

    Laureato a pieni voti in Lingue e in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, arricchendo il mio percorso con un’esperienza Erasmus in Cina. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, francese e cinese.

Giacobbe Montella
Laureato a pieni voti in Lingue e in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, arricchendo il mio percorso con un’esperienza Erasmus in Cina. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, francese e cinese.