Deficit di tutela del benessere animale nei contesti urbani e prospettive di implementazione dei modelli di e-carriage

Il settore del trasporto turistico a trazione ippica, che non rimane slegato dall’ancora più ampio settore di attività turistiche basate sull’impiego di animali, rappresenta un terreno di prova decisamente probante all’interno del quadro di tutela del benessere animale: la pratica – e il suo relativo ancoraggio all’ideale di valorizzazione della tradizione locale – resta oggetto di dibattito politico e, sebbene non sia ancora ufficialmente dismessa, appare in prospettiva destinata a un progressivo superamento per effetto della recente proposta di legge n. 30361. Sebbene in talune realtà urbane europee ed internazionali il modello sia già stato adottato e consolidato da anni, in Italia, la frammentarietà dell’azione amministrativa nell’inquadrare correttamente le criticità si riflette nel persistente vuoto normativo che ha sinora caratterizzato la materia. Ben oltre la tradizione e il folclore, vi sono ulteriori elementi da considerare in ottica di transizione sostenibile, tra questi, emergono tematiche di cruciale rilevanza come la salvaguardia dei livelli occupazionali delle categorie impattate e la sicurezza della circolazione stradale.

In un inquadramento di natura dogmatica e costituzionale, l’articolo 9 della Costituzione italiana, uno dei dodici Principi Fondamentali della Repubblica (di carattere vincolante rispetto a tutte le altre leggi dello Stato) che già dalla sua nascita nel 1948 affidava allo Stato il compito di valorizzare l’identità culturale italiana, la ricerca e la bellezza del paesaggio naturale e dei monumenti, ha visto una storica attualizzazione integrativa con la Legge Costituzionale n. 1/2022.

Frutto di una prolungata stagione di pressioni congiunte da parte del Terzo Settore (associazioni animaliste ed ambientaliste come LAV, LNDC, WWF Italia, Legambiente), del quadro normativo europeo e delle forze parlamentari, l’8 febbraio del 2022 il legislatore ha sancito il rilievo costituzionale della tutela degli animali nell’Art. 9 della Carta, formalizzando l’approdo di un percorso volto ad allineare l’ordinamento alla rinnovata sensibilità verso il benessere degli esseri senzienti. L’animale non è più considerato come una proprietà del detentore, ma un soggetto meritevole di tutela diretta da parte dello Stato: questo principio sancisce espressamente come le pratiche che ne mettono in pericolo la vita o la salute psico-fisica vadano in diretto contrasto con i valori costituzionali.

Occorre tuttavia considerare che il principale nodo istituzionale non risiede tanto nel mero divieto della pratica, bensì nella capacità di programmare una transizione graduale e strutturata, in grado di sostituire i veicoli tradizionali finora utilizzati con vetture a trazione elettrica (e-carriage) senza penalizzare gli operatori del settore. In tal senso, risulta opportuno evidenziare quanto sia determinante assicurare che i conducenti (noti come “vetturini”) possano proseguire liberamente la propria attività lavorativa, e, sebbene non in termini assoluti, esercitare il proprio diritto al libero esercizio dell’attività d’impresa: sussiste, di fatto, un limite insormontabile laddove l’iniziativa economica causi sofferenza animale o pericoli per la sicurezza pubblica, lesionando quindi i principi sanciti dal già citato Art. 9 Cost. e dal quadro normativo europeo sul benessere degli esseri senzienti (Art. 13 TFUE).

Nondimeno, uno degli ostacoli principali risiede nell’oggettiva obsolescenza dell’art. 70 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), la cui disciplina di rango statale attribuisce effettivamente ai Comuni la facoltà di rilasciare le licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale su tutto il territorio nazionale. La disposizione esaurisce, di fatto, la propria portata nella mera regolamentazione di aspetti viabilistici ed amministrativi (e.g., targhe, aree di stazionamento e percorsi turistico-culturali) estromettendo del tutto dal proprio perimetro normativo la tutela del benessere dell’animale, le sue esigenze fisiologiche ed etologiche, nonché l’impatto degli agenti esterni atti ad arrecare danni alla sua salute psico-fisica. In tal modo, l’impianto legislativo reifica il cavallo, riducendolo a mero mezzo di trasporto impiegato come elemento d’attrattiva, o di richiamo alla tradizione locale.

Per sopperire alle lacune della normativa statale in presenza di emergenze stagionali – quali, ad esempio, le ondate di caldo estremo – le amministrazioni locali sono frequentemente costrette a ricorrere a strumenti di carattere straordinario, riconducibili alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL – D.Lgs. 267/2000): veri e propri interventi tampone, privi di efficacia strutturale, che, per quanto utili nell’immediato, si rivelano sintomatici di una mancanza di visione a lungo termine e confermano l’incapacità di elaborare una soluzione integrata e consolidata alla problematica, che dovrebbe essere orientata alla transizione verso modelli di mobilità sostenibile.

In via propedeutica rispetto alla panoramica dei casi, è utile ricordare quanto sia fondamentale riconoscere la radicale incompatibilità del cavallo con l’ambiente urbano2. Come ampiamente dimostrato da numerosi studi etologici, l’animale non è filogeneticamente e anatomicamente evoluto per la trazione di carichi elevati su manti artificiali rigidi (asfalto, basolato lavico, sanpietrini), bensì per il movimento continuo su terreni cedevoli ed elastici (come praterie e pascoli)3. Tali superfici rigide possono causare la progressiva perdita della capacità di ammortizzazione dello zoccolo, generando così microtraumi e patologie croniche. È inoltre evidenziato che l’apparato scheletrico del cavallo presenta una fragilità strutturale intrinseca persino di fronte ai carichi da sella4, situazione che risulta esponenzialmente aggravata dal traino continuo di carrozze.

A riprova di ciò, annoveriamo più di un episodio legato a gravi manifestazioni di sofferenza e collasso da stress termico e sforzo bio-fisico dei cavalli impiegati nel servizio di traino. Nel panorama italiano, tra i casi più recenti, figura quello di Roma del luglio 2026, quando un cavallo delle botticelle è crollato sull’asfalto a causa delle alte temperature estive e del manto stradale rovente nei pressi di Ponte Cavour; a questo si aggiunge la realtà di Palermo (tradizionalmente legata all’utilizzo di queste vetture storiche), caratterizzata da eventi ciclici che colpiscono la città, dove viene registrato almeno un caso critico l’anno con picchi nei mesi estivi o in periodi di intenso afflusso turistico. Nello specifico, l’episodio di Ponte Cavour a Roma evidenzia l’effettiva inefficacia degli interventi a carattere emergenziale: già anni prima, numerosi cavalli adibiti al medesimo servizio sono stati vittime di incidenti analoghi, inducendo il Comune di Roma Capitale ad approvare, tra il 2019 e il 2020, il regolamento volto a vietare la circolazione delle vetture nel traffico cittadino, nel tentativo di destinarle esclusivamente all’interno dei parchi storici.

A differenza delle vicende precedentemente esaminate, esenti da esiti fatali per gli animali coinvolti, le vicende della Reggia di Caserta del 2020 e di New York City del 2022 hanno avuto un ben diverso e tragico epilogo. Rispettivamente, il cavallo Found Goal Pag è deceduto sul posto per arresto cardiocircolatorio provocato da sforzo intenso con temperature ambientali che superavano i 40 °C presso il parco della Reggia; Ryder, invece, è collassato sull’asfalto rovente di Central Park per grave disidratazione, sfinimento e malnutrizione; a seguito del crollo è stato soccorso e trasferito in un rifugio, ma le sue condizioni fisiche irreversibili e l’età avanzata ne hanno determinato la morte per eutanasia poche settimane dopo. In entrambi i contesti si sono registrati risvolti di carattere giudiziario e normativo, seppur di portata puramente locale: a Caserta la vetturina è stata condannata ex art. 544-bis c.p.5 (uccisione di animali) determinando di conseguenza la rimozione definitiva del servizio dal parco monumentale; a New York City il caso Ryder6 ha spinto il Consiglio Comunale a presentare la Ryder’s Law – oggi Romanch’s Law -, il disegno di legge newyorchese atto a sostituire le carrozze con cavalli con veicoli elettrici vintage entro il 2028.

Questa svolta innovativa trova riscontro nel percorso già intrapreso da città come Guadalajara in Messico (prima al mondo ad aver convertito le storiche calandrias nel 2017) fino alla più vicina Bruxelles, prima capitale ad aver completamente dismesso le tradizionali fiacres e ad aver completato la transizione sistematica verso le loro corrispettive versioni elettriche nel 2024; la città belga è oggi pioniera europea nell’implementazione di questo virtuoso modello di transizione, e con la sua capacità di mantenere inalterato lo stile dal fascino senza tempo dei veicoli d’epoca, ha dimostrato in ambito europeo la fattibilità tecnica e commerciale della conversione, garantendo al contempo tutela del benessere animale, sicurezza urbana e piena tutela dei livelli occupazionali.

Un passaggio di rilevante impatto normativo, e di recente accadimento, si è compiuto a Palermo, dove il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la delibera storica che dispone la dismissione e la riconversione graduale delle carrozze ippomobili. Questo passaggio cruciale, avvenuto venerdì 24 luglio 2026, rappresenta un punto di svolta fondamentale. Palermo, a lungo citata dalle cronache come l’emblema delle criticità del settore, assume così una valenza simbolica di primissimo piano, dimostrando come, attraverso la volontà politica e l’impegno istituzionale, si possano conseguire traguardi incisivi anche nei contesti storicamente più complessi.

In conclusione, sebbene gli eventi critici sopra riportati rappresentino solo una ridotta selezione di un fenomeno sistemico, ben più vasto e diffuso sia nello scenario italiano che comparato, l’iniziativa di risoluzione a livello locale si configura quale significativo precedente regolamentare. Quest’ultima, nell’ottica di una progressiva razionalizzazione del quadro normativo, è idonea ad agire da policy trigger, offrendo il presupposto empirico e la spinta politica affinché una criticità territoriale trasli in una riforma di portata generale. In tal senso, un primo e tangibile passo si ritrova proprio nel già richiamato deposito della proposta di legge n. 3036 alla Camera dei deputati, indicatore determinante di un auspicabile processo di armonizzazione nazionale potenzialmente destinato a formalizzarsi all’interno dell’ordinamento statale.

Note

1 Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Prestipino, Borrelli e Sergio Costa, presentata alla Camera dei Deputati il 20 luglio 2026 e illustrata in conferenza stampa il 29 luglio 2026: «Integrazione all’articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di utilizzo di veicoli a trazione animale per il servizio di piazza per il trasporto di persone a fini turistici e ricreativi» (Atto Camera n. 3036, XIX Legislatura).

2 Si vedano in particolare: J. W. Christensen et al., Responses of horses to novel visual, acoustic and tactile stimuli, in Applied Animal Behaviour Science, 2005; H. M. Swarbrick – H. Randle, The effect of working environment on the welfare of carriage horses, in Journal of Veterinary Behavior, 2018; nonché le linee guida dell’EFSA (European Food Safety Authority) sul benessere degli equidi nei contesti di lavoro e trasporto urbano (2022).

3 Sull’evoluzione filogenetica dell’apparato locomotore dell’equide, adattato alla sollecitazione su terreni naturali deformabili, e sull’impatto biomeccanico dannoso delle superfici anelastiche rigide si faccia riferimento a Clayton (2004) The Dynamic Horse: A Biomechanical Guide to Equine Movement (Sport Horse Publications).

4 Sulle limitazioni biomeccaniche della colonna vertebrale equina e sulle alterazioni ortopediche e comportamentali indotte dal carico dorsale e dalle forze di trazione, si veda lo studio di riferimento di S. Dyson et al., The influence of rider weight on equine gait, behaviour and orthopaedic health, in Journal of Veterinary Behaviour, vol. 31, 2019, pp. 75-94.

5 La vetturina è stata condannata a un anno di reclusione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e al pagamento delle spese processuali di tutti e tre i gradi di giudizio, nonché alla revoca definitiva della licenza d’esercizio e iscrizione del reato (ex art. 544-bis c.p.) nel casellario giudiziale. Poiché la condanna era pari a 1 anno di reclusione (quindi ampiamente al di sotto della soglia dei 4 anni), la vetturina ha potuto fare richiesta e accedere all’affidamento in prova al servizio sociale.

6 Tale provvedimento, reintrodotto nel giugno 2026 sotto la denominazione di Romanch’s Law (Intro 0943), è tutt’ora all’esame della Commissione Salute del Consiglio Comunale di New York con il sostegno della maggioranza e prevede la dismissione e il divieto definitivo del servizio entro il 1° giugno 2028.

L’autore

Giovanna Sciara

Con una formazione specialistica in Amministrazioni e Politiche Pubbliche, affianca l'analisi dei quadri regolatori e delle dinamiche territoriali e internazionali alla tutela e promozione del benessere e dei diritti animali. Pone al servizio della causa competenze di analisi empirica, valutazione d'impatto e programmazione, contribuendo alla formulazione di misure sostenibili capaci di guidare il cambiamento e generare un impatto sociale significativo nel settore.

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