È iniziato l’esame, in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, la proposta di legge «Disposizioni in materia di accesso alla professione forense».
LO STATO DELL’ARTE
La prossima sessione dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, che si svolgerà a dicembre 2025, si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta verterà sui temi formulati dal Ministero della giustizia e avrà ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 7 ore dal momento della dettatura del tema. La prova orale, pubblica, si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed si articolerà in tre fasi.
La prima fase avrà ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La seconda fase verterà sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente da quest’ultimo, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale.
La terza fase riguarderà la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
LA PROPOSTA DI MODIFICA
Come in precedenza evidenziato, è allo stato in esame, in Commissione Giustizia, un disegno di legge volto a modificare l’accesso alla professione forense.
Tale norma detta anche delle modifiche con riferimento al tirocinio prevedendo, all’art. 3, che: «Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal consiglio dell’ordine sulla base del contratto di lavoro. Il tirocinio può essere interrotto, facendone motivata richiesta al consiglio dell’ordine. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.
Al praticante è riconosciuto un compenso mensile commisurato all’effettivo apporto professionale. L’importo è comunicato al consiglio dell’ordine di appartenenza dall’avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio».
Appare di particolare interesse la possibilità di svolgere il tirocinio ed anche un lavoro subordinato, a fronte della generale incompatibilità tra le due figure, e il riconoscimento di un compenso mensile, oltre ad un rimborso spese, che dovrà essere comunicato al Consiglio dell’Ordine.
Viene poi resa obbligatoria la frequenza con profitto di un corso di formazione della durata di dodici mesi con superamento di una prova finale; tale corso può̀ essere sostituito unicamente dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali.
L’art. 7 disciplina poi lo svolgimento dell’esame di stato e prevede che: «L’esame di Stato si svolge in un’unica sessione annuale e si articola in una prova scritta e in una prova orale.
- La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che dimostri le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra: il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova si svolge in presenza mediante sistemi di videoscrittura e al candidato è consentito l’uso dei codici annotati con la sola giurisprudenza. In occasione della prova scritta viene altresì estratta la lettera per determinare l’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale.
- La prova orale consiste in un colloquio avente a oggetto: a) la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo; b) la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, a un quesito in una materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e un quesito in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto tributario, diritto ecclesiastico e diritto internazionale privato; c) un quesito in materia di ordinamento della professione forense, deontologia e previdenza forense.
- Al termine del colloquio orale, la commissione verifica la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato mediante lettura e traduzione orale di un breve testo giuridico».
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di correzione prevedono poi che ogni componente della commissione d’esame disponga di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.
La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, utilizzando le linee guida elaborate dal Ministero della giustizia e rese pubbliche al termine della prova scritta. Il voto è corredato da una motivazione complessiva dell’elaborato ed è assegnato secondo criteri oggettivi stabiliti sulla base di una griglia di valutazione pubblicata contestualmente alle citate linee guida.
Per la valutazione della prova orale, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito per le prove di cui al comma 3, lettere a) e c), e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a centocinquanta punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c), e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
IN CONCLUSIONE
In definitiva quindi con la proposta in corso d’esame, per i praticanti avvocati, cessa l’incompatibilità tra il tirocinio ed il lavoro subordinato e viene riconosciuto un compenso proporzionato all’effettiva attività svolta.
Anche l’esame viene modificato con la previsione di una prova scritta, inerente un atto giudiziario, ed una prova orale; per entrambe i criteri di correzione e valutazione si baseranno sulle linee guida emanate dal Ministero della Giustizia che, dunque, avranno valenza nazionale.