ABSTRACT: Che cosa significa, concretamente, “avere un diritto”? Esistono solo diritti o anche obblighi e poteri giuridici? Quali posizioni riconosce l’ordinamento ai singoli individui? Perché questo concetto costituisce il punto di partenza per comprendere diritti, obblighi e rapporti giuridici? Nell’articolo si cercherà di illustrare cosa si intende per situazioni giuridiche soggettive, quali tipi di posizioni esse comprendono e perché rappresentano le fondamenta per capire diritti, doveri e rapporti giuridici nell’ordinamento italiano.
SOMMARIO: 1. COS’È IL RAPPORTO GIURIDICO E QUALI SONO LE VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO – 2. LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE E L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO – 3. LE CATEGORIE DI DIRITTI SOGGETTIVI – 4. UN INTERESSE LEGITTIMO VS DIRITTO SOGGETTIVO – 5. COSA INTENDIAMO PER SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE?
1. COS’È IL RAPPORTO GIURIDICO E QUALI SONO LE VICENDE DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO GIURIDICO
Le relazioni che intercorrono fra diversi soggetti non tutte assumono rilevanza per il diritto.
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ordinamento giuridico. Ad esempio, una relazione sentimentale è irrilevante per il diritto, ma se quest’ultime decidono di contrarre il matrimonio il rapporto che ne deriva è disciplinato dalla legge con la nascita di una serie fi effetti giuridici (in tale caso ci saranno reciproci diritti e doveri fra i coniugi).
Quando si parla di rapporto giuridico è essenziale fare riferimento alle parti del suddetto rapporto: il soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere o il cosiddetto diritto soggettivo (es. pretendere il pagamento della somma di denaro delle ore lavorate), mentre il soggetto passivo è colui a carico del quale sussiste un dovere (es. il soggetto ha il dovere di pagare una somma di denaro). Di natura differente al concetto di “parti” è quello di “terzo”, cioè il soggetto estraneo ad un determinato rapporto giuridico intercorrente tra altri soggetti.
La regola generale è che il rapporto giuridico, salvo eccezionali casi, non produce effetti né a favore delle parti né a danno del terzo, ma allo stesso tempo la legge deve regolare la posizione dei terzi rispetto ad un determinato rapporto, poiché anche gli interessi dei soggetti terzi possono essere indirettamente sfiorati dalla vicenda del rapporto. Ad esempio, due privati stipulano un contratto di vendita di un immobile. In linea generale, gli effetto di questo contratto si producono solo tra le parti: il venditore e l’acquirente. Un terzo soggetto, ipoteticamente un vicino di casa, non subisce direttamente conseguenze dal contratto stesso. Ma allo stesso tempo, la legge deve tutelare comunque i terzi quando necessario. Se l’acquirente decide di costruire una veranda sul confine senza rispettare le norme edilizie o diritti di passaggio del vicino, questo terzo può far valere i propri diritti. In questo modo di vede come anche gli interessi dei terzi, pur non essendo parte diretta del rapporto, possono essere indirettamente sfiorati dalla vicenda del rapporto giuridico.
Il rapporto giuridico è un figura di una categoria ancora più ampia: la situazione giuridica. Le norme prevedono fattispecie a cui si ricollegano determinate conseguenze giuridiche (es. raggiungimento degli anni diciotto da cui deriva la capacità di agire). Quando la fattispecie si è realizzata, si è prodotto un mutamento nel mondo dei fenomeni giuridici.
2. LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE E L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO
Il soggetto attivo del rapporto giuridico è titolare di un diritto soggettivo. Si può infatti affermare che la norma è un precetto (diritto oggettivo) che opera non solo mediante la comminatoria di sanzioni ma anche mediante l’attribuzione di prerogative e tutele giuridiche: ad esempio, il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa che gli appartiene, ma qualora qualcuno rechi un danno ad altri, si ha anche il diritto al risarcimento (art. 2043 c.c.).
Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Con l’attribuzione del diritto soggettivo, l’ordinamento garantisce la protezione di un interesse del singolo, riconoscendo al titolare la libertà di decidere se esercitarlo o meno e di reagire in caso di lesione da parte di altri. Sostanzialmente, il diritto soggettivo è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse individuale, tutelato dall’ordinamento.
Non tutti gli interessi personali ricevono protezione giuridica: ad esempio, l’aspettativa che gli altri rispettino le regole di cortesia non costituisce un diritto soggettivo. Il diritto esiste solo quando l’ordinamento ne garantisce la soddisfazione mediante strumenti di coercizione.
In alcuni casi, il potere di agire non riguarda l’interesse proprio, ma quello di altri: è il caso della potestà dei genitori o del tutore, che devono agire nell’interesse dei figli o della persona incapace. L’esercizio di tali poteri è quindi vincolato alla cura dell’interesse altrui.
Le facoltà, o diritti facoltativi, sono manifestazioni del diritto soggettivo senza autonomia privata. Ad esempio, il proprietario può chiudere il fondo o farvi apporre i confini; la loro estinzione segue quella del diritto principale.
Infine, l’aspettativa rappresenta un interesse individuale tutelato in via provvisoria, che può trasformarsi in diritto pieno al verificarsi di certe situazioni (es. un’eredità subordinata al conseguimento di un titolo di studio). Si parla in questo caso di fattispecie a formazione progressiva, dove il diritto si realizza per gradi.
Alcuni diritto e doveri dipendono dalla qualità giuridica del soggetto, o status, che riflette la sua posizione in un gruppo sociale (famiglia, società ecc.). Lo status può riguardare il diritto pubblico (es. è il caso della cittadinanza) o privato (es. figlio, coniuge, erede ecc.).
3. LE CATEGORIE DI DIRITTI SOGGETTIVI
I diritti soggettivi si distinguono principalmente in base alla tutela garantita dall’ordinamento e alla natura dell’interesse. Ci sono diverse categorie di diritti soggettivi:
- Diritti assoluti: sono quei diritti che garantiscono al titolare un potere che egli può far valere nei confronti di tutti (erga omnes). Tipici dei diritti assoluti sono i diritti reali e cioè i diritti su una cosa (res). Questi diritti attribuiscono al titolare una signoria su un bene: si verifica così la relazione fra soggetto e la cosa, mentre gli altri cittadini della collettività devono solo astenersi dall’impedire il pacifico svolgimento di quella signoria. L’interesse del proprietario è quello di conservare il bene che gli appartiene e poterne trarre utilità. Il diritto assoluto per estensione è il diritto di proprietà.
I diritti assoluti comprendono anche i diritti alla personalità (diritto all’integrità fisica, al nome, all’immagine ecc.) che sono tutti tutelati.
Si è precisato che i soggetti del diritto reale non sono tutti, ma solo quelli che entrano in contatto con la cosa e che hanno la possibilità di interagire con ciò. Se un estraneo si è impossessato di quella determinata cosa o l’abbia danneggiata, si verifica una lesione del diritto di proprietario, che comporta la reazione dell’ordinamento, che mette a disposizione opportuni sistemi di tutela per poter restituire al proprietario il bene.
- Diritti relativi: sono quei diritti che assicurano al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone. Comprende i diritti di credito che vengono anche definiti personali che si contrappongono ai diritti reali perché non hanno come riferimento una res, ma una persona tenuta ad avere un determinato comportamento nei confronti del titolare del diritto. Serve una collaborazione di altri soggetti. Facciamo un esempio sulle posizioni delle parti: il creditore avrà nei confronti del debitore “una pretesa” e il debitore avrà “un obbligo” nei confronti del creditore. Nei confronti del diritto di credito si pone il dovere (precisamente definito come obbligo) di una o più persone determinate a tenere uno specifico comportamento, funzionale alla soddisfazione dell’interesse del credito.
- Diritti potestativi: si tratta di quel diritto che vede una parte avere il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l’altra parte non può far altro subire questa modificazione. Abbiamo quindi una parte una posizione di potere (attiva) mentre dall’altra abbiamo una posizione di “soggezione” (passivo). Ad esempio, se un bene è di proprietà di altri soggetti (cioè in comunione) ognuno di loro potrà chiedere la divisione di tale bene, senza che gli altri possano fare nulla per modificarlo.
- Diritti personali di godimento: consiste nel fatto che un soggetto si è obbligato a far godere di un proprio bene un altro soggetto (es. nella locazione o nel comodato). Questi diritti hanno una duplice natura: diritto relativo verso chi ha concesso il godimento ed è obbligato a consentirne l’esercizio e diritto assoluto verso tutti i consociati, i quali sono tutti tenuti ad astenersi dal turbare tale godimento.
4. INTERESSE LEGITTIMO VS DIRITTO SOGGETTIVO
Quando parliamo di diritti soggettivi è essenziale fare una distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi al fine di comprendere la tutela effettiva per rivolgersi al giudice competente. Gli artt. 24, comma 1, e 113 della Carta costituzionale garantiscono la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi e l’art.103 della Costituzione specifica gli organi ai quali è affidata la tutela.
L’interesse legittimo è definito come quell’interesse del privato a conseguire una situazione specifica di vantaggio per ottenere un bene che passa da una decisione della Pubblica Amministrazione. Il privato, per poter tutelare il proprio interesse legittimo, può partecipare al procedimento amministrativo che porta all’adozione del provvedimento amministrativo e successivamente di far verificare al giudice amministrativo il corretto esercizio del potere da parte della Pubblica Amministrazione.
Quando, invece, esercito un mio personale interesse e quest’ultimo riceve tutela giuridica, allora sono titolare di un diritto soggettivo. Ad esempio, se il mio debitore non mi paga la somma richiesta, io posso esercitare il mio diritto soggettivo. In quale misura? Posso agire in giudizio per ottenere la condanna al pagamento e promuovere a sottrarre i beni del debitore per farli vendere e soddisfare il mio credito con il ricavato.
Il diritto soggettivo, a differenza dell’interesse legittimo, ha una tutela immediata nell’ordinamento, perché il riconoscimento del bene della vita non è collegato all’esercizio del potere della Pubblica Amministrazione, ma viene direttamente deciso dal cittadino.
Esempi:
Diritto Soggettivo: ad esempio, Tizio presta una somma di denaro a Caio. In base al contratto, Tizio ha il diritto soggettivo di ottenere la restituzione della somma entro la scadenza stabilita. Dunque, il diritto soggettivo consiste in una pretesa certa e direttamente garantita dall’ordinamento.
Interesse Legittimo: ad esempio, un cittadino partecipa a un concorso pubblico. Egli non ha un diritto soggettivo a essere assunto, perché l’amministrazione deve valutare i candidati e seguire una procedura regolata dalla legge. Il candidato, invece, possiede un interesse legittimo affinché l’interesse si svolga correttamente, la graduatoria sia formata nel rispetto della legge e il potere amministrativo non venga esercitato in modo arbitrario o illegittimo. Se la procedura è viziata, il candidato potrà chiudere l’annullamento dell’atto innanzi al giudice amministrativo.
Quindi, il diritto soggettivo attribuisce al titolare una pretesa diretta e piena verso un bene o una prestazione, mentre l’interesse legittimo riguarda la tutela del cittadino rispetto al corretto esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.
5. COSA INTENDIAMO PER SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE?
Dopo la distinzione del diritto soggettivo, è importante esporre la posizione del soggetto passivo.
Si parla di dovere generico di astensione che è presente su tutti i consociati di fronte a un diritto assoluto: si tratta del dovere di astersi dal ledere un diritto assoluto di un’altra persona.
Si parla di obbligo cui è tenuto un soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere un determinato comportamento da un altro individuo, con l’obbiettivo di soddisfare un interesse del titolare del diritto.
Particolarmente significativa, nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive passive, è la figura dell’onere. Essa ricorre quando l’ordinamento attribuisce a un soggetto un potere o una facoltà, ma ne subordina l’esercizio all’adozione di un determinato comportamento.
Un esempio tipico è rappresentato dalla garanzia per i vizi della cosa venduta: il compratore che intenda avvalersene ha l’onere di denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta; in mancanza, egli perde la possibilità di far valere la garanzia prevista dalla legge.
Le situazioni giuridiche soggettive costituiscono la base dei rapporti tra individui e della tutela dei loro interessi: comprendere diritti soggettivi, interessi legittimi e la posizione dei soggetti attivi e passivi permette di leggere con chiarezza come l’ordinamento protegge e regola i rapporti giuridici.
BIBLIOGRAFIA:
Piero Schlesinger e Andrea Torrente, Manuale di Diritto Privato, Ventiseiesima edizione, Giuffrè.