ABASTRACT: L’articolo analizza il reato di revenge porn, introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 612-ter c.p. dalla Legge n. 69/2019 (c.d. “Codice Rosso”). La norma punisce la diffusione, senza consenso, di immagini o video sessualmente espliciti originariamente destinati a rimanere privati. Vengono illustrati gli elementi costitutivi del reato, distinguendo tra la condotta originaria e quella dei successivi divulgatori, con particolare attenzione alla necessità del dolo specifico nel secondo caso. Si affrontano inoltre le principali interpretazioni giurisprudenziali, tra cui il principio secondo cui il reato si configura anche se i contenuti erano stati inizialmente condivisi volontariamente con l’autore della diffusione. Viene esclusa la configurabilità di un reato complesso tra revenge porn e stalking, optando per il concorso materiale di reati, con conseguente cumulo delle pene. Infine, si sottolinea come lo strumento penale, pur necessario, debba essere affiancato da un intervento educativo e culturale che promuova il rispetto della sfera affettiva e sessuale della persona.
1. L’INQUADRAMENTO NORMATIVO
L’incriminazione della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è entrata in vigore con la Legge n. 69/2019, il c.d. “Codice Rosso”, introducendo l’articolo 612-ter c.p.
Tale norma nasce da un emendamento approvato senza voti contrari, e lo scarno dibattito parlamentare si è polarizzato attorno ad un particolare fenomeno: il c.d. revenge porn, ossia la condivisione di immagini intime, solitamente da parte dell’ex partner.
2. IL FATTO TIPICO E I PRESUPPOSTI DEL REATO
Due caratteristiche principali svolgono un ruolo determinante nel delimitare il fatto tipico: in primo luogo, le immagini o i video devono essere sessualmente espliciti. In secondo luogo, devono essere destinati a rimanere privati.
Il disvalore della fattispecie è costituito dalla realizzazione delle condotte appena descritte senza il consenso delle persone raffigurate nei contenuti condivisi. Se manca una manifestazione del consenso da parte della vittima, la condivisione di tali contenuti assume rilievo penale.
Tale reato è suddiviso in due: le condotte incriminate sono le medesime in entrambe le ipotesi e consistono nell’invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione. Il primo comma incrimina colui che per primo distribuisce il materiale; il secondo comma incrimina le condotte degli ulteriori distributori del materiale pornografico. Le condotte devono essere sorrette dal dolo generico, ma nel secondo comma, è richiesto il dolo specifico, ossia il perseguimento della finalità ulteriore di arrecare nocumento alle persone rappresentate nelle immagini o nei video che sono stati volontariamente inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi, nella consapevolezza della mancanza di consenso alla distribuzione e che il materiale era destinato a rimanere privato.
3. POLITICA CRIMINALE E IMPATTO SOCIALE DEL CODICE ROSSO
L’introduzione di questa nuova fattispecie di reato e, più in generale, del “Codice Rosso” è dovuta ad una scelta di politica criminale del legislatore, intrapresa in virtù della gravità dei danni subiti e dell’allarmismo sociale suscitato dalla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, cercando di disincentivarne il compimento attraverso la minaccia di una sanzione penale, di fornire una corsia preferenziale alle vittime, ma soprattutto di innescare un mutamento culturale. A tal proposito, è necessario riportare alla memoria il tragico caso di Tiziana Cantone, di grande impatto mediatico, che ha posto l’attenzione sulle gravi ripercussioni del fenomeno a livello psicologico, personale e professionale tali da portare la vittima a privarsi della sua stessa vita.
4. LA GIURISPRUDENZA: PRIMI CHIARIMENTI OPERATIVI
Sempre nell’ottica di un fenomeno soggetto all’opinione pubblica, osserviamo ora gli aspetti applicativi di questo reato.
La Cassazione ha recentemente chiarito degli aspetti importanti che ancora creavano incertezza, sia negli operatori del diritto che nel cittadino.
La prima questione è la seguente.
Se Tizia/o mi ha mandato volontariamente dei suoi contenuti sessualmente espliciti è reato inviarli a mia volta ad altre persone?
La Corte risponde con un sonoro sì. Il reato di revenge porn si configura ugualmente nonostante la persona raffigurata abbia inviato volontariamente il contenuto a chi poi lo diffonde ulteriormente, in quanto elemento fondamentale è il mancato consenso alla diffusione stessa. In sostanza, il contenuto deve restare privato tra la persona raffigurata in esso e la persona che lo riceve.
Seconda questione cui la Corte si è trovata a rispondere: se invio il suddetto contenuto sessualmente esplicito ai familiari della persona raffigurata in esso, che non hanno interesse a renderlo pubblico, commetto ugualmente reato?
Anche in questo caso la Corte risponde in senso affermativo. Infatti è considerato un reato istantaneo, ciò significa che si consuma al primo invio (da parte di chi ha ricevuto il contenuto verso altri soggetti), non avendo importanza chi sia il successivo ricevente e se questo abbia o meno interesse a diffonderlo ulteriormente. Già al primo invio si ritiene leso il bene giuridico che la norma incriminatrice vuole tutelare, ossia la riservatezza della sfera morale e sessuale della persona offesa.
5. REVENGE PORN E STALKING: REATO COMPLESSO O CUMULO?
Un altro aspetto di cui l’opinione pubblica si interessa, spesso inconsapevolmente, è quella del cumulo dei reati, delle pene o dell’assorbimento di uno nell’altro. Ad esempio, si potrebbe venire condannati per entrambi i reati di stalking e revenge porn?
Dunque: il revenge porn può essere considerato quale atto persecutorio?
La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e gli atti persecutori (cd. stalking) restano due fattispecie di reato diverse. Significa che proteggono beni giuridici diversi e serve che si verifichino eventi diversi. Ciò non vuol dire che non possano coesistere. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che sussista il cd. reato complesso solo quando uno o più elementi costitutivi di un reato ne costituirebbero di per sé un altro.
Facciamo un esempio. Gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, come già sopra analizzati, consistono in:
– minaccia o molestia reiterate
– perdurante stato di ansia o paura e fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto
– aver alterato le proprie abitudini di vita
Gli elementi costitutivi del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti consistono in:
– inviare, consegnare o cedere immagini o video, pubblicarle o diffonderle sui social
– contenuto sessualmente esplicito
– mancato consenso all’ulteriore diffusione
Da quanto sopra riportato si evince come le due fattispecie di reato necessitino di condotte molto diverse tra loro. Certamente alcune potrebbero porsi come conseguenza delle altre e viceversa, intersecandosi apparentemente.
La Cassazione, però, è stata dirimente sul punto: ha chiarito che non ci troviamo di fronte a due reati i cui elementi costitutivi si sovrappongono ai sensi dell’art. 84 c.p., rendendo ragionevole propendere per il concorso di reati invece che per il reato complesso.
6. RILEVANZA PRATICA DEL CONCORSO DI REATI
Cosa significa nella pratica applicativa?
Se un soggetto pone in essere azioni tali per cui sia ritenuto responsabile di entrambi i reati, l’applicazione della disciplina del concorso di reati invece che di un unico reato complesso determinerà un trattamento sanzionatorio differente.
Perché vengano considerati commessi entrambi i reati serve che la condotta sia costituita da più azioni che violando entrambe le norme configurino l’ipotesi del concorso materiale eterogeneo di reati, ciò in quanto non sarebbe possibile (in questo caso) che con una sola azione si configurino entrambi.
Nel caso di specie su cui la Suprema Corte si è pronunciata, infatti, si trattava di condotte minacciose reiterate consistenti nella diffusione di contenuti sessualmente espliciti raffiguranti la persona offesa, cagionandole un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità. Successivamente l’imputato, animato dal sentimento della vendetta nei confronti della vittima, invia i suddetti contenuti ai figli di questa senza il suo consenso, comportando un radicale cambiamento delle abitudini di vita della stessa.
Nel caso del concorso materiale di reati il trattamento sanzionatorio sarà più severo: verrà applicato il cd. cumulo materiale delle pene, ciò significa che verranno applicate le pene previste per entrambi i reati cumulate tra loro, sommandole.
7. OLTRE IL DIRITTO PENALE: LA CULTURA DEL RISPETTO
In conclusione, se per il contrasto e la prevenzione di tali condotte l’utilizzo dello strumento penale deve ritenersi legittimo, quest’ultimo non può costituire l’unica protezione.
Pertanto, si ritiene estremamente necessario inserire tutele e strumenti di natura extrapenale attraverso l’educazione sessuale e affettiva, lasciando spazio alla cultura del rispetto.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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- Esamina in particolare il caso in cui dalla diffusione non consensuale di contenuti sessuali derivi il suicidio della vittima MATTIA M., “Revenge porn” e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ rispetto all’imputazione oggettiva degli eventi psichici, in www.lalegislazionepenale.eu, 18 luglio 2019;
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