Analisi

RESPONSABILITÀ DELL’ENTE EX D.LGS. 231/2001 E INFORTUNIO SUL LAVORO: INTERESSE E VANTAGGIO NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Con la sentenza n. 5357/2026 la Cassazione ribadisce che, ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, interesse e vantaggio sono requisiti alternativi e che l’interesse dell’ente può consistere nella scelta organizzativa di privilegiare la continuità produttiva a scapito della sicurezza, anche senza un vantaggio economico immediato.
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ABSTRACT: Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione torna a pronunciarsi sui presupposti della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a un grave infortunio sul lavoro. La decisione ribadisce l’alternatività tra “interesse” e “vantaggio” ex art. 5, chiarisce l’irrilevanza dell’accertamento dell’interesse in capo a tutti i concorrenti nel reato e delimita con nettezza l’ambito del sindacato di legittimità in presenza di motivazione congrua del giudice di merito. Ne emerge una nozione di interesse dell’ente declinata in chiave organizzativa e funzionale alla continuità produttiva.

Il procedimento trae origine da un infortunio verificatosi presso uno stabilimento industriale, nel corso del quale un operaio rettificatore riportava lesioni gravissime (malattia superiore a 230 giorni) mentre interveniva su un impianto di filtrazione automatica.

L’impianto presentava da tempo un problema di disallineamento del nastro, che ne determinava il blocco. Per ovviare con maggiore rapidità agli arresti della macchina, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente. Durante un intervento manuale di riallineamento, il braccio del lavoratore veniva trascinato dal rullo in fase di riavvolgimento.

All’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale dichiarava la società responsabile dell’illecito amministrativo ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose aggravate ex art. 590, comma 3, c.p.

La Corte d’appello riduceva l’entità della sanzione pecuniaria, confermando nel resto la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione, contestando in particolare la sussistenza del requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente.

La Suprema Corte premette una ricostruzione sistematica della fattispecie 231, ricordando che l’illecito dell’ente si fonda su una struttura complessa, articolata nei seguenti elementi:

  • commissione di un reato presupposto, integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi;
  • autore qualificato (soggetto in posizione apicale o sottoposto all’altrui direzione);
  • realizzazione del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5);
  • colpa di organizzazione (artt. 6 e 7).

Due chiarimenti assumono rilievo centrale nella motivazione:

  1. interesse e vantaggio sono requisiti alternativi: non è necessario che concorrano entrambi;
  2. in caso di pluralità di imputati, è sufficiente che la connessione con l’ente sia accertata in relazione anche a uno solo degli autori del reato.

La Corte delimita così il perimetro del sindacato richiesto in sede di legittimità, circoscrivendolo alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione.

La difesa della società sosteneva che la rimozione delle protezioni fosse frutto di una scelta contingente dei preposti, dettata da esigenze personali e non già da una logica produttiva aziendale. Veniva valorizzata, a tal fine, una nota interna redatta successivamente all’infortunio e un’istruzione operativa relativa alla sostituzione del nastro filtrante, ritenute dimostrative dell’assenza di un reale beneficio per l’ente.

La Corte di cassazione, tuttavia, evidenzia come i giudici di merito abbiano accertato, con motivazione ritenuta immune da vizi, che:

  • il malfunzionamento dell’impianto era noto da diversi giorni ai responsabili di reparto;
  • le protezioni erano state rimosse su specifica disposizione del capo reparto;
  • tale scelta mirava a evitare interruzioni produttive, tempi morti e costi connessi all’intervento notturno dei manutentori;
  • il blocco dell’impianto avrebbe inciso sul funzionamento di tre impianti di rettifica del reparto.

La condotta non viene dunque qualificata come iniziativa estemporanea del singolo operatore, bensì come espressione di una strategia gestionale orientata alla continuità produttiva. In tale prospettiva, l’“interesse” dell’ente si configura quale finalizzazione della condotta al mantenimento dell’efficienza organizzativa, a prescindere dalla prova di un vantaggio economico immediatamente quantificabile.

Un ulteriore profilo oggetto di censura riguardava la mancata dimostrazione del coinvolgimento dei vertici aziendali. La difesa riteneva che, in assenza di prova circa la conoscenza della rimozione delle protezioni da parte del direttore di stabilimento o dell’amministratore delegato, non potesse configurarsi responsabilità dell’ente.

La Corte respinge tale impostazione, chiarendo che, una volta accertata la connessione tra il reato e l’interesse perseguito dai preposti, non è necessario dimostrare che anche le posizioni apicali abbiano agito nel medesimo interesse.

Significativa, peraltro, è l’affermazione secondo cui all’amministratore delegato era stata contestata la mancata elaborazione di specifiche procedure operative per la gestione delle anomalie dell’impianto, in particolare in orario notturno e in assenza dei manutentori. La successiva predisposizione di un documento organizzativo dopo il sinistro viene letta quale indice della precedente lacuna organizzativa.

Il dato valorizzato è dunque quello della colpa di organizzazione, quale insufficienza del sistema preventivo aziendale rispetto a un rischio noto e reiterato.

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità, rilevando la carenza di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Le doglianze difensive – incentrate sulla rilevanza probatoria di specifici documenti e sulla ricostruzione alternativa dei fatti – sono qualificate come tentativi di ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e logicamente coerente.

La pronuncia si inserisce così nel consolidato orientamento che circoscrive il sindacato della Corte di cassazione al controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della decisione, senza possibilità di una nuova ponderazione delle prove.

La decisione in esame conferma un’impostazione interpretativa non formalistica del requisito dell’interesse dell’ente.

La rimozione sistematica di presidi antinfortunistici, funzionale a evitare arresti produttivi, integra una scelta organizzativa suscettibile di fondare la responsabilità amministrativa dell’ente, anche in assenza della dimostrazione di un vantaggio economico immediato o di un diretto coinvolgimento dei vertici.

Ne emerge un principio di rilievo pratico: quando la sicurezza viene sacrificata in nome dell’efficienza produttiva, la finalizzazione organizzativa della condotta può essere sufficiente a integrare l’interesse dell’ente ex art. 5 D.Lgs. 231/2001.

La sentenza rafforza, in definitiva, il ruolo centrale dell’assetto organizzativo e delle procedure operative nella prevenzione del rischio penale d’impresa, ribadendo che la responsabilità 231 non si arresta dinanzi alla frammentazione delle decisioni operative, ma si radica nella complessiva strategia gestionale adottata.

Fonte:

Cass. pen., Sez. IV, n. 5357/2026

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