Tra i diversi settori del diritto penale speciale, il diritto penale militare rappresenta uno degli ambiti più peculiari, caratterizzato da una propria autonomia didattico-scientifica e da una stretta connessione con la struttura e le esigenze dell’ordinamento militare. Tale autonomia deriva soprattutto dalla specificità del consorzio militare, che presenta una propria organizzazione gerarchica e una disciplina particolare. Proprio queste caratteristiche hanno storicamente portato alla creazione di una giurisdizione specifica, chiamata a occuparsi dei reati commessi all’interno delle Forze armate. I rapporti tra il diritto penale comune e quello militare sono disciplinati dall’articolo 16 del codice penale (Leggi penali speciali), il quale stabilisce che le disposizioni contenute nel codice penale comune si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo che queste dispongano diversamente. In questo modo si definisce il rapporto tra normativa generale e normativa speciale, nel quale il diritto penale militare assume una posizione di specialità rispetto al diritto penale comune. La posizione di specialità del diritto militare rispetto al diritto penale comune è ravvisabile, ad esempio, anche nelle interconnessioni esistenti tra i due codici fondamentali della materia: il codice penale militare di pace e il codice penale militare di guerra. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta a sua volta una disciplina speciale rispetto al primo, trovando applicazione in situazioni eccezionali legate allo stato di guerra o a conflitti armati. Secondo parte della dottrina, la legge penale militare di guerra è caratterizzata da un intenso carattere di eccezionalità. Tale carattere risiede nel fatto che essa può sospendere o modificare alcune garanzie ordinarie per privilegiare esigenze di efficienza militare e di sicurezza dello Stato. Proprio per questo motivo la sua applicazione è tradizionalmente limitata a contesti straordinari, come lo stato di guerra dichiarato o situazioni assimilabili, nelle quali si ritiene necessario derogare alla disciplina ordinaria del diritto penale. Alla luce dell’attuale contesto internazionale, caratterizzato da conflitti sempre più complessi, occorre chiedersi se l’impianto tradizionale del diritto penale militare sia ancora pienamente adeguato a regolare le nuove tipologie di conflitto che caratterizzano lo scenario contemporaneo. Questo argomento è molto ampio e rappresenta tuttora tema di dibattito tra gli studiosi. Ora parliamo delle origini della nostra attuale magistratura militare. Nell’Antica Roma il comandante militare esercitava sia il comando sia la funzione di giudice, e questa coincidenza tra potere penale e potere giudiziario durò per secoli. Bisogna attendere l’Impero bizantino per vedere l’introduzione di un tecnico conoscitore del diritto che affiancasse il comandante, denominato assessor. Questa figura è fondamentale perché rappresenta il primo nucleo di magistrati militari specializzati. Tuttavia il primo vero tentativo di sistemazione dell’ordinamento giudiziario militare si ebbe con le Ordinanzas Militares emanate per l’esercito del re di Spagna Filippo II nel XVI secolo. Tali ordinanze introdussero figure giuridiche specializzate, come l’uditore generale e gli uditori particolari, e rappresentarono uno dei primi modelli organici di giustizia militare in Europa. Solo con la Rivoluzione francese la giustizia militare fu sottoposta a una profonda riorganizzazione, che condusse alla creazione dei primi tribunali militari e dei Consigli di guerra. In questo contesto ebbe un ruolo importante anche l’esperienza napoleonica: con l’espansione dell’Impero e l’occupazione di numerosi territori emerse infatti l’esigenza di una giurisdizione specifica per i reati militari e di esercitare un controllo sulle truppe. La giustizia ordinaria, infatti, non era in grado di rispondere adeguatamente ai reati commessi in contesto bellico e alle esigenze di disciplina dell’esercito. Per questo motivo si sviluppò progressivamente un autonomo sistema di giustizia militare, che trovò poi una più stabile organizzazione negli ordinamenti europei dell’Ottocento. Il processo di progressiva autonomia della giustizia militare, in particolare nel contesto italiano già prima della nascita del Regno d’Italia, trovò una prima sistemazione normativa nel Codice penale militare per gli eserciti del Regno di Sardegna, promulgato il 1° ottobre 1859 da Vittorio Emanuele II. Tale codice rappresentò uno dei primi tentativi di disciplinare in maniera organica i reati militari e l’organizzazione della giustizia militare, prevedendo tribunali militari territoriali e un Tribunale supremo di guerra. Un ulteriore momento di trasformazione della giustizia militare si ebbe durante la Prima guerra mondiale, quando le esigenze del conflitto portarono a un significativo irrigidimento del sistema repressivo. In quel contesto vennero istituiti tribunali militari straordinari e si fece largo ricorso a forme di giustizia sommaria, con l’obiettivo di garantire la disciplina delle truppe in una fase di estrema tensione bellica. In particolare, il timore che movimenti rivoluzionari potessero diffondersi anche all’interno degli eserciti, come dimostrato dalla rivoluzione russa del 1917, rese ancora più centrale il ruolo della giustizia militare quale strumento di controllo e di mantenimento dell’ordine nelle forze armate. In quel periodo il sistema penale militare prevedeva inoltre la pena di morte per alcuni reati militari particolarmente gravi, applicata dai tribunali militari e dai consigli di guerra. In alcune circostanze, soprattutto nelle fasi più critiche del conflitto, si ricorse anche a forme di esecuzione sommaria, giustificate dalla necessità di mantenere la disciplina delle truppe al fronte. Tali pratiche furono progressivamente abbandonate nel secondo dopoguerra. La pena di morte venne infatti eliminata dal codice penale militare di guerra nel 1994, sostituita con la pena dell’ergastolo, e definitivamente abolita nell’ordinamento italiano con la modifica dell’articolo 27 della Costituzione nel 2007, che oggi stabilisce in modo assoluto che la pena di morte non è ammessa. Nel corso del Novecento il processo di progressiva autonomia della giustizia militare trovò una sistemazione più organica con il lungo lavoro di revisione normativa avviato a partire dal 1926. Tale lavoro condusse alla promulgazione del Codice penale militare di pace e del Codice penale militare di guerra, entrati in vigore il 1° ottobre 1941, che rappresentarono un momento fondamentale nella sistemazione del diritto penale militare italiano. Con questi codici venne definita in modo più preciso anche l’organizzazione della giustizia militare. In particolare, il Regio Decreto 9 settembre 1941 n. 1022 stabiliva che la giustizia penale militare fosse amministrata dai tribunali militari territoriali e dal Tribunale supremo militare, competente a decidere sui ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari. I tribunali militari territoriali erano dodici e avevano sede presso i principali comandi militari dello Stato. Essi erano composti da un presidente e da un collegio di giudici appartenenti alla magistratura militare, affiancati da ufficiali delle forze armate. Presso ciascun tribunale operavano inoltre un ufficio del pubblico ministero, un ufficio di istruzione e gli uffici di cancelleria. In tempo di guerra il sistema giurisdizionale militare si ampliava ulteriormente attraverso l’istituzione di tribunali militari di guerra, suddivisi in tribunali ordinari, straordinari e tribunali di bordo, istituiti per far fronte alle esigenze giudiziarie derivanti dalle operazioni militari. Questa struttura della giustizia militare rimase sostanzialmente invariata per diversi decenni, fino alla riforma introdotta con la legge 7 maggio 1981 n. 180, che intervenne sull’ordinamento giudiziario militare per il tempo di pace, riorganizzando il sistema e sopprimendo alcune strutture ormai superate, tra cui il Tribunale supremo militare e i tribunali militari di bordo. La struttura della giustizia militare è stata tuttavia a lungo oggetto di discussione in dottrina, soprattutto con riferimento al tema della piena indipendenza dei giudici militari. In particolare, la forte connessione tra l’organizzazione giudiziaria militare e la struttura gerarchica delle forze armate ha sollevato nel tempo interrogativi circa l’effettiva autonomia della magistratura militare rispetto all’autorità militare. I collegi giudicanti sono composti sia da magistrati militari professionali, detti togati, sia da componenti militari non togati, ossia ufficiali appartenenti alle Forze armate. La presenza di questi componenti rappresenta una delle caratteristiche storiche della giurisdizione militare. Accanto ai magistrati professionali siedono infatti nei collegi giudicanti anche i cosiddetti ufficiali-giudici, militari che partecipano al processo pur non essendo magistrati di carriera. Storicamente, infatti, la giustizia militare è stata fortemente integrata nella struttura delle Forze armate. Non solo i collegi giudicanti erano affiancati da ufficiali-giudici, ma anche i magistrati militari operavano in un contesto strettamente connesso all’organizzazione militare. In passato, infatti, i magistrati militari erano inseriti nel corpo degli ufficiali della giustizia militare, circostanza che rendeva ancora più evidente il legame tra funzione giurisdizionale e ordinamento militare. Questo elemento contribuiva a rafforzare l’idea di una giurisdizione non completamente separata dalla gerarchia militare, alimentando nel tempo il dibattito sull’effettiva autonomia della magistratura militare. Solo con la riforma del 1981 è stata rafforzata la centralità dei magistrati militari togati, ai quali è stata riconosciuta la prevalenza numerica nei collegi giudicanti, garantendo così un maggiore tecnicismo nella celebrazione dei processi penali militari. Per accedere alla magistratura militare è necessario superare uno specifico concorso pubblico. Nella pratica, tuttavia, si tratta di un concorso bandito molto raramente: negli ultimi anni, infatti, non è stato più pubblicato dal 2019, a dimostrazione anche del numero estremamente ridotto di magistrati militari presenti nell’ordinamento italiano rispetto alla magistratura ordinaria. Il tema della giurisdizione militare continua ancora oggi a essere oggetto di dibattito tra gli studiosi. Già durante i lavori dell’Assemblea Costituente emersero posizioni differenti circa l’opportunità di mantenere tribunali militari anche in tempo di pace oppure limitarne l’esistenza alle sole situazioni di guerra. Da un lato si evidenziava il rischio di una giurisdizione troppo vicina alla struttura gerarchica delle Forze armate; dall’altro si sottolineava la necessità di giudici dotati di una conoscenza specifica delle dinamiche militari. Il confronto tra queste posizioni dimostra come la giustizia militare rappresenti ancora oggi uno dei settori più particolari dell’ordinamento giuridico, collocato in equilibrio tra esigenze di disciplina delle Forze armate e garanzie proprie dello Stato di diritto.
MAGISTRATURA MILITARE E DIRITTO PENALE MILITARE
Analisi del diritto penale militare e della magistratura militare: origini storiche, evoluzione normativa e struttura attuale della giustizia militare in Italia.
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