Diritto Civile

LESIONI IN AMBITO SPORTIVO E RESPONSABILITÀ PENALE: DAL RISCHIO CONSENTITO ALLA COLPEVOLEZZA

L’articolo analizza l’evoluzione giurisprudenziale in tema di lesioni sportive, dal ricorso alle cause di giustificazione al parametro del rischio consentito, fino al recente orientamento che qualifica l’attività sportiva come lecita e concentra l’accertamento sulla colpevolezza secondo i criteri ordinari del diritto penale.
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ABSTRACT: Il problema della rilevanza penale delle lesioni verificatesi nell’ambito dell’attività sportiva ha a lungo animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dando luogo a differenti ricostruzioni teoriche. 

In particolare, si è discusso se tali fatti potessero trovare giustificazione nell’ambito delle cause di esclusione dell’antigiuridicità, ricorrendo al consenso dell’avente diritto, alla scriminante dell’esercizio di un diritto ovvero alla configurazione di una scriminante autonoma non codificata. 

In una fase successiva, l’attenzione si è concentrata sul parametro del “rischio consentito”, il quale, tuttavia, ha presentato alcuni limiti.

Più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato, infatti, tale impostazione, qualificando l’attività sportiva come attività lecita in sé e ricollocando l’accertamento della responsabilità nell’alveo dei criteri ordinari dei reati di evento, con particolare riguardo alla verifica della colpevolezza e della violazione di regole cautelari.

SOMMARIO: 1 .Lesioni in ambito sportivo: l’operabilità di una causa di giustificazione – 2. Il parametro del ‘’rischio consentito’’ e la soluzione della giurisprudenza – 3. L’attività sportiva come attività lecita: focus sulla colpevolezza

1.LESIONI IN AMBITO SPORTIVO: L’OPERABILITÀ DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE

Per lungo tempo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è concentrato sull’individuazione dei criteri idonei a stabilire quando un fatto lesivo verificatosi nel corso di un’attività sportiva possa assumere rilevanza penale.

Volendo partire da una premessa, l’attività sportiva è caratterizzata da un intrinseco coefficiente di pericolosità, il c.d. rischio sportivo per cui il partecipante, infatti, può, ed entro certi limiti deve, accettare la possibilità di subire lesioni della propria integrità fisica.

In alcune discipline sportive, infatti, la violenza costituisce requisito essenziale (come nel pugilato), in altre, invece, essa rappresenta solo un’eventualità (si pensi al calcio).

La questione assume oggi ulteriore rilievo alla luce dell’aggiunta dell’ultimo comma dell’art. 33 Cost. ad opera della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 con la quale si è espressamente valorizzato il ruolo educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.

Proprio tale peculiarità ha indotto una parte della dottrina, in primo luogo, a ricondurre la fattispecie nell’alveo delle cause di giustificazione codificate, nel tentativo di individuare il fondamento della non punibilità delle condotte lesive quando queste siano conformi alle regole dell’attività sportiva.

Una prima e risalente impostazione ha rinvenuto nel consenso dell’avente diritto (art 50 c.p.) la causa di giustificazione del fatto tipico in oggetto, nel momento in cui si rispettano le regole del gioco. L’obiezione che, tuttavia, ha allontanato da detta teoria è quella che richiama l’art. 5 codice civile, il quale sancisce l’indisponibilità del bene vita e dell’incolumità personale.

Un secondo orientamento ha avvicinato la fattispecie alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) in quanto lo Stato tutela e promuove lo sport per la sua funzione formativa e sociale; sarebbe contraddittorio, dunque, punire l’atleta che, nel rispetto delle regole del gioco, cagioni lesioni rientranti nel rischio tipico della disciplina praticata.

Si obietta, tuttavia, che tale scriminante potrebbe operare solo nelle competizioni ufficiali, organizzate e regolamentate dall’ordinamento sportivo, e non anche nell’attività amatoriale, priva di un analogo riconoscimento formale.

Un diverso indirizzo riconosce, poi, l’esistenza di una scriminante autonoma e non codificata, fondata sulla rilevanza costituzionale dello sport quale ambito di sviluppo della persona. Le condotte conformi alle regole del gioco, pur se lesive, sarebbero, secondo tale orientamento, prive di antigiuridicità in quanto socialmente adeguate. Tale tesi ammette l’analogia in bonam partem delle regole dettate per le cause di giustificazione anche a detta ipotesi. Si obietta, tuttavia, che, in un sistema improntato al principio di stretta legalità, non sarebbero ammissibili scriminanti non espressamente previste dal legislatore. Detta tesi, come di seguito si espone, è stata quella più seguita per anni dalla giurisprudenza.

2.IL PARAMETRO DEL ‘’RISCHIO CONSENTITO’’ E LA SOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale prima prevalente, il ‘’rischio consentito’’ rappresentava il riferimento per l’operatività della scriminante. Ciò in quanto, come già detto, l’ordinamento promuove e tutela l’attività sportiva, anche quando questa comporta un margine di violenza, ma solo se rimane contenuta entro limiti fisiologici.

Nella suddetta prospettiva assumono rilievo le regole del gioco, funzionali proprio a delimitare il rischio.

La giurisprudenza, tuttavia, ammette che il rischio tipico non coincida in modo rigido con il mero rispetto formale delle regole: talune infrazioni non volontarie, invero, possono rientrare comunque nello sviluppo normale dell’azione di gioco e restare, quindi, nell’ambito del rischio consentito.

Detta impostazione, ha come conseguenza che la scriminante in oggetto operi solo per le competizioni sportive regolate dagli organismi di categoria. Il limite del rischio consentito avrebbe, inoltre, carattere relativo, variando in base al livello della competizione (professionistica o amatoriale) e al contesto (allenamento, gara amichevole o ufficiale). Nelle competizioni dilettantistiche, la giurisprudenza richiede, infatti, un controllo più rigoroso rispetto a quello richiesto nelle competizioni agonistiche.

Invece, quando la violazione delle regole sia accompagnata da indifferenza o accettazione della lesione dell’avversario, il comportamento può configurarsi come penalmente rilevante.

Dunque, la giurisprudenza ha ritenuto che:

  • Nel caso di una condotta conforme alle regole che cagiona un evento lesivo, l’azione resta nel rischio consentito e opera la scriminante;
  • Nel caso di violazione involontaria delle regole per impeto agonistico, di regola si ritiene ancora operante la scriminante, residuando eventualmente un illecito sportivo;
  • Nel caso di violazione volontaria finalizzata al conseguimento del risultato del gioco, ma con eccesso agonistico, l’evento è imputabile a titolo di colpa ex art. 43 c.p., configurandosi un eccesso colposo ex art. 55 c.p., da applicarsi in via analogica;
  • Nel caso di violazione dolosa diretta a colpire o intimidire l’avversario, l’evento lesivo è imputabile a titolo di dolo.

Il discrimine, dunque, è rappresentato dal superamento o meno del rischio consentito, parametro che consente di distinguere tra fatto lecito, illecito sportivo e responsabilità penale.

3. L’ATTIVITÀ SPORTIVA COME ATTIVITÀ LECITA: FOCUS SULLA COLPEVOLEZZA

La giurisprudenza più recente, ha sottolineato come i criteri del rischio consentito, dell’adeguatezza sociale e del riferimento all’agente modello siano risultati sfuggenti e non in linea con i principi di determinatezza e di prevedibilità della legge penale, poiché lasciavano al giudice un ampio margine di valutazione caso per caso, con il rischio di desumere il superamento del rischio consentito non già dalla violazione di una regola cautelare previamente individuabile, bensì dall’entità del danno concretamente patito dalla vittima.  

A partire dal 2021, infatti, vi è stato un cambio di rotta. In primo luogo, la giurisprudenza ha fatto chiarezza sulla circostanza secondo cui l’attività sportiva sia un’attività lecita e che porta con sé una utilità sociale; in quanto tale, non può essere coperta da una causa di giustificazione. La questione, dunque, non riguarda la legittimità dello sport, ma i limiti entro cui un’azione lesiva, inserita nel contesto agonistico, resti penalmente irrilevante. Trattandosi di attività rischiose ma socialmente valorizzate, esse sono disciplinate da regole cautelari e il loro rispetto esclude già sul piano della tipicità la configurabilità del reato. L’accertamento della responsabilità penale, si concentra, dunque, sulla verifica dell’imputazione a titolo di dolo o colpa.

Detto orientamento parte dalle premesse per cui la partecipazione alle gare implica l’accettazione del rischio tipico, ma non delle lesioni derivanti da condotte dolose o colpose dell’avversario e sottolinea la distinzione tra responsabilità sportiva e responsabilità penale, evidenziando come una condotta conforme al regolamento può risultare penalmente colposa, secondo i parametri della colpa generica, così come un illecito sportivo può restare penalmente irrilevante in assenza di dolo o colpa.

L’accertamento della responsabilità penale è stato spostato, così, dalla valutazione della condotta nell’ambito del rischio consentito, ai criteri ordinari dell’accertamento dei reati di evento, nel senso di compiere una verifica oggettiva sul fatto dannoso e di indagare se l’evento lesivo occorso durante una competizione sportiva sia conseguenza di un’azione dolosa – il dolo andrebbe considerato sussistente nel momento in cui la finalità lesiva ha costituito la spinta prevalente dell’azione, a prescindere dal rispetto delle regole del gioco – o colposa penalmente rilevante, in quanto commessa con consapevole volontà lesiva o sia scaturito da una condotta negligente, imprudente o imperita (colpa generica) o dall’inosservanza di leggi, regolamenti o discipline (colpa specifica) che l’agente era tenuto ad osservare.

Il nuovo orientamento corregge la tendenza ad attribuire rilevanza, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, all’entità della lesione.

Dette pronunce hanno, dunque, il pregio di aver riportato la casistica in oggetto lungo i binari del diritto penale e di aver restituito coerenza strutturale nell’accertamento della responsabilità penale in campo sportivo, in cui continuano a valere i principi generali dell’imputazione soggettiva.

 

RIFERIMENTI

  1. R. Garofoli, Manuale di Diritto penale parte generale, 2025
  2. Cass., Sez. V, Cass., n. 21120/2018
  3. Cass., Sez. IV, n. 3284/2022
  4. Cass., Sez IV, n. 8609/2022

Autore

  • Marialaura Leo

    Marialaura Leo è attualmente una studentessa iscritta al corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento. Durante il suo percorso accademico, ha sviluppato un particolare interesse e una profonda passione per il diritto penale, disciplina che le ha permesso di approfondire tematiche complesse e di grande rilevanza nel campo della giurisprudenza. La sua dedizione agli studi e il suo entusiasmo per le materie penalistiche si manifestano attraverso un impegno costante e una volontà di acquisire una conoscenza approfondita delle normative, delle procedure e delle dinamiche che caratterizzano il settore del diritto penale.

Marialaura Leo
Marialaura Leo è attualmente una studentessa iscritta al corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento. Durante il suo percorso accademico, ha sviluppato un particolare interesse e una profonda passione per il diritto penale, disciplina che le ha permesso di approfondire tematiche complesse e di grande rilevanza nel campo della giurisprudenza. La sua dedizione agli studi e il suo entusiasmo per le materie penalistiche si manifestano attraverso un impegno costante e una volontà di acquisire una conoscenza approfondita delle normative, delle procedure e delle dinamiche che caratterizzano il settore del diritto penale.