Mancate deleghe, archiviazioni strategiche, informative ignorate, documenti investigativi finiti nelle mani di Cosa nostra.
A oltre trent’anni dall’inchiesta mafia-appalti, l’audizione del generale Mori e del colonnello De Donno alla Commissione antimafia del 13 maggio 2025 riapre vecchie ferite mai sanate.
La loro denuncia è chiara: lo Stato avrebbe abbandonato i suoi stessi investigatori, compromettendo un’indagine che Falcone e Borsellino consideravano strategica.
Nel frattempo, con il DL 48/2025, il legislatore prova a rafforzare il Codice Antimafia: più controlli, più soggetti coinvolti, nuove garanzie e sanzioni. Ma basterà una riforma normativa a compensare trent’anni di omissioni?
UNA MEMORIA ANCORA CONTESA: L’AUDIZIONE DEL 13 MAGGIO 2025
Il 13 maggio 2025 la Commissione parlamentare antimafia ha dato spazio a una delle audizioni più significative e controverse degli ultimi anni: quella del generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, protagonisti della celebre inchiesta “mafia-appalti” sviluppata dal ROS dei Carabinieri tra il 1990 e il 1992, e sostenuta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Quella inchiesta – lo hanno ribadito con fermezza i due ufficiali – non fu solo ostacolata dalle mafie, ma anche da una parte delle istituzioni. A cominciare da alcune procure che, secondo la loro testimonianza, agirono in modo tale da indebolire le indagini, negando deleghe, archiviando atti, e persino – secondo le dichiarazioni raccolte dai collaboratori di giustizia – trasmettendo le informative riservate al circuito mafioso, tramite mediazioni politiche.

MAFIA-APPALTI: OCCASIONE PERSA O RIMOSSA?
L’inchiesta mafia-appalti nasceva da un’intuizione innovativa: non considerare i politici e gli imprenditori vittime della mafia, ma alleati attivi nei meccanismi di condizionamento degli appalti pubblici.
Una visione sostenuta da Falcone e rilanciata con determinazione da Borsellino, che cercò anche un raccordo investigativo con il pool di Mani Pulite a Milano.
Secondo Mori e De Donno, però, questa visione fu scientemente ostacolata.
L’annotazione-base dell’inchiesta del 1991, contenente nomi e fatti circostanziati, fu trasmessa dal Procuratore di Palermo al Ministro della Giustizia come “nota politica”, e nei giorni successivi – secondo fonti poi non smentite – arrivò a Cosa nostra.
Le indagini vennero smembrate tra procure diverse, disarticolando il reato associativo.
SOSPETTI E CONTRADDIZIONI: LA MEMORIA DIVISA
Le dichiarazioni non sono state accolte unanimemente. Il senatore Luigi Nave (M5S), durante la stessa audizione, ha definito “falsità mistificatorie” molte delle affermazioni, presentando un dossier documentale di 86 pagine.
La presidente Chiara Colosimo ha comunque garantito la prosecuzione dell’audizione, evidenziando che quei documenti erano già disponibili nell’archivio della Commissione.
L’atmosfera in aula ha rivelato un conflitto istituzionale profondo. La storia della lotta alla mafia, a distanza di oltre trent’anni, resta terreno di memoria contesa e divergenze radicali.
Nonostante le assoluzioni definitive nel processo “trattativa Stato-mafia”, la figura di Mori continua a suscitare divisioni.
Eppure, il nodo resta: chi ha deciso di non sviluppare mafia-appalti? E perché?

ALLORA A CHE PUNTO SIAMO? IL DL 48/2025 E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL CODICE ANTIMAFIA
ARTICOLO 3 – MODIFICHE ALL’ART. 85 E INTRODUZIONE DELL’ART. 94.1 DEL D.LGS. 159/2011
Il legislatore interviene profondamente sulla disciplina dei soggetti sottoposti a verifica antimafia.
L’art. 85 viene aggiornato con l’estensione della documentazione a nuove categorie, tra cui le imprese aderenti a contratti di rete e, se presente, il relativo organo comune.
La norma include inoltre una sistematizzazione dei soggetti obbligati, come soci, amministratori, organi di controllo, familiari conviventi, e, in alcuni settori specifici (come quello dei giochi pubblici), anche titolari di partecipazioni rilevanti e i loro coniugi.
Per le società estere prive di sede in Italia, l’obbligo si applica a chi esercita funzioni gestionali.
Ma la vera innovazione è l’introduzione dell’art. 94.1, che introduce un principio di proporzionalità: il prefetto può sospendere l’effetto interdittivo dell’informazione antimafia nei confronti di imprese individuali, quando tale misura comporterebbe la perdita dei mezzi di sussistenza del titolare e della sua famiglia.
La deroga dura un anno, è prorogabile e prevede prescrizioni specifiche. È comunque esclusa per i soggetti condannati per reati gravi.
Analisi: una norma che tenta di bilanciare legalità e realtà sociale, introducendo un filtro umano nella meccanica automatica delle interdittive.
ARTICOLO 4 – MODIFICA ALL’ART. 3 DEL CODICE ANTIMAFIA (AVVISO ORALE)
L’art. 4 modifica in senso più garantista l’istituto dell’avviso orale.
La novità principale è che non è più il questore a disporre la misura, ma deve esserci un provvedimento del tribunale in composizione monocratica, su proposta del questore stesso o del procuratore.
Inoltre, per i minori, la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni.
Analisi: il controllo giurisdizionale è un importante passo avanti in termini di tutele costituzionali, allineando la misura a principi di proporzionalità e personalizzazione dell’intervento.
ARTICOLO 5 – BENEFICI PER I SUPERSTITI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Il nuovo testo dell’art. 2-quinquies del DL 151/2008 introduce stringenti requisiti di meritevolezza per accedere ai benefici.
Il richiedente non deve avere legami (coniugali, di parentela o convivenza) con soggetti sottoposti a misure di prevenzione o coinvolti in procedimenti per criminalità organizzata, salvo dissociazione dimostrata.
I benefici cessano automaticamente se tali condizioni vengono meno e le somme vanno restituite.
Analisi: il principio di fondo è chiaro: il sostegno pubblico non può essere accessibile a soggetti in contatto – anche solo familiare – con ambienti mafiosi, se non vi è stata una rottura netta e verificabile.
ARTICOLO 6 – MODIFICHE A NORME SULLA PROTEZIONE DEI TESTIMONI E COLLABORATORI
Il legislatore interviene su due pilastri normativi:
- l’art. 13 del DL 8/1991 (testimoni di giustizia),
- l’art. 5 della L. 6/2018 (collaboratori di giustizia).
Viene previsto l’utilizzo di documenti e identità fiscali di copertura, anche per soggetti sottoposti a detenzione domiciliare, estendendo i poteri del Servizio centrale di protezione.
Sono introdotti sistemi di geolocalizzazione, sorveglianza informatica, archiviazione criptata, fondi di sostegno e possibilità di cambiamento generalità anche nei documenti pubblici.
Analisi: si rafforza la tutela della sicurezza personale e digitale dei soggetti protetti, in risposta alle minacce crescenti, con misure innovative e centralizzate.
ARTICOLO 7 – INTERVENTI SU PIÙ DISPOSIZIONI DEL CODICE ANTIMAFIA
Il legislatore modifica numerosi articoli del D.lgs. 159/2011. Tra i più rilevanti:
- Art. 10: proroga da 10 a 30 giorni per impugnare le misure di prevenzione;
- Art. 36: l’amministratore giudiziario deve accertare gli abusi edilizi, con obbligo per il Comune di rispondere entro 45 giorni;
- Art. 40: demolizione obbligatoria degli immobili abusivi non sanabili acquisiti al patrimonio comunale;
- Art. 45-bis: vietata l’assunzione di parenti del soggetto colpito dalla confisca;
- Art. 54: rafforzamento della tutela del patrimonio aziendale sotto sequestro.
Analisi: l’obiettivo è aumentare l’efficacia, la trasparenza e la sostenibilità delle misure patrimoniali, riducendo la dispersione e il degrado dei beni confiscati.
PREVENZIONE NON È SOLO NORMA, È CULTURA ISTITUZIONALE
Il DL 48/2025 rappresenta un tentativo strutturato e coerente di aggiornare il sistema antimafia alla luce di nuove sfide economiche e sociali.
L’estensione dei controlli, la tutela dei diritti fondamentali, la proporzionalità delle misure: tutto va nella direzione giusta.
Ma, come dimostra l’audizione del 13 maggio, le norme da sole non bastano.
Quando mancano collaborazione, volontà e memoria istituzionale, anche le migliori leggi possono essere svuotate di efficacia.
La vicenda mafia-appalti resta un monito: prevenzione significa sistema, coerenza, responsabilità.
Solo quando le istituzioni lavorano insieme, e i cittadini percepiscono l’antimafia come impegno autentico, la legge può davvero diventare uno strumento di giustizia.
“La mafia si adatta, lo Stato deve decidere se restare fermo o finalmente imparare dalla propria memoria: perché nessuna legge potrà mai vincere ciò che l’omissione silenziosa protegge.”