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LA CASSAZIONE AMPLIA LA NOZIONE DI “LUOGO APERTO AL PUBBLICO” NEI REATI DELLA LEGGE MERLIN: RILEVA LA CONCRETA DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE

Con la sentenza n. 16342 del 6 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV Penale, torna ad affrontare il tema della prostituzione esercitata all’interno di appartamenti locati a terzi, soffermandosi sul significato di “luogo aperto al pubblico” ai fini dell’art. 3, comma 1, n. 3, della legge Merlin.
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La vicenda trae origine dalla condotta di una proprietaria di appartamenti ammobiliati che, secondo l’accertamento dei giudici di merito, avrebbe abitualmente tollerato l’esercizio della prostituzione all’interno degli immobili locati. La Corte d’Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, aveva riqualificato il fatto nell’ipotesi di tolleranza abituale della prostituzione, rideterminando la pena ma confermando la responsabilità dell’imputata.
La difesa aveva articolato due direttrici principali.
Infatti, da un lato, sosteneva che un appartamento privato non potesse essere assimilato a un “luogo aperto al pubblico”, poiché il conduttore conserva il potere di selezionare gli accessi e di esercitare il tradizionale ius excludendi. Dall’altro, lamentava la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ritenendo che la riqualificazione giuridica avesse trasformato radicalmente il fatto contestato.
La Suprema Corte rigetta entrambe le censure con una motivazione di particolare interesse sistematico.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione ampia della nozione di “luogo aperto al pubblico” o “utilizzato dal pubblico”. La Cassazione ribadisce che ciò che assume rilievo non è la qualificazione formale dell’immobile come bene privato, bensì la concreta destinazione impressa al luogo e le modalità effettive di accesso.
Secondo i giudici di legittimità, rientrano nella previsione incriminatrice anche quelle unità abitative che, pur essendo formalmente appartamenti privati, risultino stabilmente destinate all’accesso di una pluralità indeterminata di soggetti, in assenza di reali controlli selettivi.
La Corte richiama espressamente il precedente della Terza Sezione n. 29586 del 2017, precisando che per “luogo aperto al pubblico” deve intendersi qualsiasi spazio cui possa accedere un numero indeterminato di persone che abbiano, in concreto, la possibilità giuridica e pratica di entrarvi senza legittima opposizione.
Nel caso concreto, è stata valorizzata la circostanza che gli appartamenti fossero locati a più donne con avvicendamento nel tempo, nella consapevolezza dell’attività di prostituzione svolta al loro interno, nonché il fatto che la clientela vi accedesse senza una selezione individualizzata, anche attraverso forme di pubblicizzazione dell’attività.
Particolarmente significativa è poi la precisazione della Corte sul rapporto tra tolleranza abituale e agevolazione della prostituzione.
La difesa aveva sostenuto che i cosiddetti “servizi aggiuntivi” fossero stati già esclusi nel precedente giudizio rescindente e che, pertanto, non potessero essere nuovamente valorizzati. La Cassazione, tuttavia, chiarisce che la fattispecie di tolleranza abituale non richiede condotte ulteriori di agevolazione: ciò che rileva è la consapevole e reiterata accettazione dello svolgimento della prostituzione nel locale. In altri termini, il disvalore penale non risiede nell’offerta di servizi accessori, ma nella stabile tolleranza dell’attività.
La sentenza assume rilievo anche sul piano storico-sistematico.
La Quarta Sezione legge, infatti, l’art. 3 della legge Merlin come una “norma di chiusura”, finalizzata a impedire che, attraverso forme apparentemente lecite di locazione o gestione immobiliare, si realizzi una sostanziale elusione del divieto di mantenere luoghi stabilmente destinati all’esercizio della prostituzione. È una lettura che privilegia la funzione concreta del luogo rispetto alla sua veste formale e che amplia l’area applicativa della disposizione incriminatrice.
Sul secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dell’art. 521 c.p.p., la Corte ribadisce un principio consolidato: il mutamento del fatto si verifica solo quando vi sia una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da pregiudicare il diritto di difesa. Non basta una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta storica.
Nel caso di specie, il nucleo dell’addebito è rimasto immutato: la contestazione ha sempre riguardato la consapevole e reiterata tolleranza dell’esercizio della prostituzione negli appartamenti locati dall’imputata. Per questa ragione, la riqualificazione operata in sede di rinvio non ha determinato alcuna compressione effettiva del diritto di difesa.
La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza che tende a valorizzare la dimensione sostanziale dei fenomeni legati alla prostituzione, privilegiando l’effettiva organizzazione dell’attività rispetto alle categorie civilistiche o formali dell’utilizzo dell’immobile.
Più che la natura privata dell’appartamento, ciò che rileva è la sua trasformazione funzionale in uno spazio destinato, in modo stabile, all’accesso di una clientela indistinta. Ed è proprio in questa trasformazione che la Cassazione individua il punto di contatto con la nozione penalistica di “luogo aperto al pubblico”.

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