La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 8312/2026, ha rigettato il ricorso proposto avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa e narcotraffico. La decisione si segnala per la puntualizzazione dei criteri di valutazione della gravità indiziaria in presenza di dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia, per la delimitazione del sindacato di legittimità rispetto alle censure meramente confutative e per il ribadito perimetro applicativo della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., nei procedimenti riguardanti associazioni mafiose “storiche”.
Il ricorso trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catania aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, destinatario di misura cautelare custodiale per:
- partecipazione all’associazione mafiosa denominata “E.E.”, segnatamente al gruppo operante nei quartieri Librino e San Cristoforo, facente capo alla “famiglia D.D.”;
- partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
- plurime condotte di traffico di sostanze stupefacenti.
La difesa articolava quattro motivi di ricorso, investendo sia il profilo della gravità indiziaria (artt. 273, 292, 309 c.p.p.), sia quello delle esigenze cautelari e della scelta della misura (artt. 274 e 275 c.p.p.).
I primi due motivi di ricorso censuravano, in sintesi l’omessa verifica di attendibilità dei collaboratori di giustizia; la carenza di riscontri individualizzanti; la discrasia nei soprannomi attribuiti all’indagato; l’assenza di prova circa stabilità e continuità del vincolo associativo e, l’erroneità del richiamo a risultanze del “processo Malerba”, non ancora definito con sentenza irrevocabile.
La Corte di cassazione dichiara tali censure nel complesso infondate, evidenziando come il Tribunale del riesame abbia fondato la valutazione di gravità indiziaria su un compendio plurimo e convergente di elementi: dichiarazioni concordanti dei collaboratori B.B., C.C., F.F. e G.G.; riconoscimenti fotografici operati da due di essi, ritenuti idonei a superare le incertezze nominalistiche sui soprannomi; plurime identificazioni dell’indagato in compagnia di soggetti appartenenti al gruppo mafioso, in un arco temporale esteso (2017–2021);intercettazioni telefoniche coerenti con le dichiarazioni accusatorie, specie in ordine ai contatti con fornitori di stupefacenti operanti a Napoli.
La Suprema Corte valorizza il dato metodologico: il ricorso non si confronta criticamente con la struttura argomentativa dell’ordinanza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale indiziario. In tal modo, secondo i giudici di legittimità, la difesa travalica i confini del sindacato di legittimità, sconfinando nella rivalutazione del fatto.
Particolarmente significativo è il passaggio relativo al ruolo dell’indagato: il Tribunale aveva desunto la stabile intraneità al sodalizio dalla partecipazione attiva all’acquisto all’ingrosso di stupefacenti, dall’interlocuzione con fornitori extra-regionali, dall’ammissione di essere “stipendiato” per i turni di spaccio e dalla condotta successiva all’omicidio di un sodale, episodio che avrebbe indotto i membri del clan – incluso l’indagato – a circolare armati.
La Corte ritiene tali inferenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, reputando non decisive né la mancata contestualità temporale di alcune dichiarazioni né il fatto che il procedimento “Malerba” non fosse ancora irrevocabilmente definito, poiché il richiamo alle relative risultanze aveva valore meramente indiziario e non dirimente.
Il terzo e quarto motivo investivano il tema delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia in carcere.
La Corte ribadisce la correttezza del percorso motivazionale del Tribunale del riesame, che aveva:
verificato l’operatività della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.; escluso che gli elementi addotti dalla difesa (in particolare, attività lavorativa all’estero e decorso del tempo) fossero idonei a superarla; valorizzato il rischio concreto e attuale di reiterazione.
Richiamando un recente arresto di legittimità (Sez. 5, n. 16434/2024), la sentenza afferma che, nei procedimenti per partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, la presunzione cautelare può essere superata solo mediante prova del recesso dall’associazione o dell’esaurimento dell’attività del sodalizio. Il mero “tempo silente” non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare l’irreversibile allontanamento.
Nel caso di specie, l’attività lavorativa all’estero risultava preesistente alle condotte contestate e non aveva impedito all’indagato di rientrare periodicamente a Catania per partecipare alle attività del clan. Inoltre, la mancata dissociazione processuale – pur pienamente legittima – è stata valutata come indice non favorevole ai fini della prognosi.
Quanto alla scelta della misura, la Corte esclude lacune motivazionali, ritenendo logicamente coerente la conferma della custodia in carcere alla luce della presunzione di adeguatezza e della gravità del quadro indiziario.
Uno dei profili più rilevanti della decisione concerne la delimitazione del controllo di legittimità. La Suprema Corte censura l’approccio “puramente confutativo” del ricorso, riaffermando che:
non compete al giudice di legittimità una nuova valutazione del compendio indiziario;
è inammissibile una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella operata dal giudice del riesame
la verifica si arresta alla coerenza logico-giuridica della motivazione e alla sua non manifesta illogicità.
In tale prospettiva, la sentenza si colloca nel solco di un orientamento consolidato volto a preservare la funzione nomofilattica della Corte, evitando che il giudizio di cassazione si trasformi in un terzo grado di merito in materia cautelare.
La pronuncia in commento si distingue per tre direttrici fondamentali:
- la valorizzazione della convergenza dichiarativa e dei riscontri esterni quali elementi idonei a fondare la gravità indiziaria in tema di associazione mafiosa;
- il rigoroso perimetro applicativo della presunzione cautelare nei procedimenti concernenti “mafie storiche”, superabile solo in presenza di elementi oggettivi di dissociazione o cessazione del vincolo;
- la riaffermazione dei limiti strutturali del sindacato di legittimità, che non consente riletture alternative del fatto.
Ne emerge, quindi, un quadro coerente con l’impostazione giurisprudenziale dominante: nei reati associativi di stampo mafioso, la stabilità del vincolo e la forza intimidatrice del sodalizio incidono profondamente tanto sulla valutazione indiziaria quanto sulla prognosi cautelare, restringendo sensibilmente gli spazi di superamento della custodia in carcere in assenza di un chiaro e oggettivo distacco dall’organizzazione.