ABSTRACT: Da mesi nell’occhio del ciclone, Alfonso Signorini è stato accusato di aver richiesto sistematicamente rapporti intimi in cambio dell’accesso al mondo dello spettacolo.
1. LE DICHIARAZIONI A “FALSISSIMO”:
Il 14 Dicembre scorso Fabrizio Corona ha reso pubbliche, su tutti i suoi canali social, numerose dichiarazioni – anche in forma anonima – di uomini famosi che raccontavano di aver ricevuto proposte sessuali da Alfonso Signorini. Tra questi non solo si faceva avanti chi avrebbe rifiutato vedendosi quindi poi sbarrare la strada, ma sono stati fatti anche i nomi di chi avrebbe accettato questo scambio. Sono numerose le segnalazioni presentate che parlano di rovini truccati svolti in presenza di Signorini, richieste e invio d’immagini piccanti, continui messaggi dal tono erotico. Tutto parte di uno schema che secondo Corona sarebbe stato riproposto negli anni, si parla addirittura dei primi anni 2000, per le partecipazioni all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello o per la pubblicazione su riviste di rilievo.
2. LA DENUNCIA DI ANTONIO MEDUGNO:
La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico di Alfonso Signorini in seguito a una denuncia presentata da Antonio Medugno, uno tra i primi a segnalare i fatti a Fabrizio Corona, che ha chiesto di procedere per i reati di violenza sessuale ed estorsione. Nel frattempo il conduttore ha dichiarato – attraverso i suoi legali – di aver sospeso autonomamente ogni suo impegno editoriale in corso con il gruppo Mediaset, data l’esigenza di tutelare se stesso e le persone interessate dalla vicenda mediatica. Decisione accolta dall’azienda televisiva, che ha presentato a sua volta una nota in cui afferma di dover tutelare l’integrità delle proprie attività nonché la propria reputazione, ma anche che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi al codice etico e che procederà con accertamenti e verifiche per garantirne il rispetto.
3. VIOLENZA SESSUALE ED ESTORSIONE:
L’Art. 609 bis del Codice Penale disciplina il reato di violenza sessuale punendo – nel primo comma – chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con la reclusione da sei a dodici anni. È da notare l’ampia portata della norma, in quanto con il termine “violenza sessuale” si fa riferimento anche alla condotta in cui viene a mancare il contatto corporeo tra l’agente e la vittima. Secondo la giurisprudenza infatti il reato di violenza sessuale può essere commesso anche a distanza, ad esempio in via telematica, configurandosi anche nel caso in cui tra il soggetto attivo e la vittima non vi sia contestualità spaziale. (Cassazione penale, sez. III, sentenza 26/09/2012 n° 37076)
L’Art. 629 del Codice Penale (rientrante tra i delitti contro il patrimonio) disciplina invece il reato di estorsione, punendo – al primo comma – chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La norma rientra tra i delitti contro il patrimonio tuttavia osservando le caratteristiche della condotta estorsiva si può cogliere anche l’impatto sulla sfera della libertà individuale offesa, la compressione della libertà di scelta della vittima è aspetto essenziale del reato.
4. ALFONSO SIGNORINI RESPINGE LE ACCUSE:
In risposta a questo clamore mediatico e alla pubblicazione delle proprie immagini private l’uomo ha espresso l’intenzione di procedere per vie legali contro i colossi del web, che a sua detta avrebbero contribuito alla diffusione delle stesse, facendo notificare dai propri legali una diffida formale a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google richiedendo di bloccare i contenuti pubblicati da Fabrizio Corona o a pagare un risarcimento. Ha minacciato inoltre di procedere con le stesse modalità verso chiunque abbia collaborato all’azione partecipando attivamente o sponsorizzando il programma “Falsissimo”. La Procura di Milano ha accolto la richiesta di Signorini, ordinando che tutti i contenuti oggetto della discussione venissero rimossi dai canali social di Fabrizio Corona, il conduttore ha inoltre denunciato Corona stesso, accusandolo di revenge porn, per aver divulgato sul web il materiale sessualmente esplicito che lo ritrae.
5. REVENGE PORN:
L’Art. 612 ter del Codice Penale disciplina il reato di revenge porn, punendo – al primo comma – chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza consenso delle persone rappresentate, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Il secondo comma prevede che la stessa pena si applica a chi tiene la condotta dopo aver ricevuto o acquisito in altra maniera il materiale. La norma intende tutelare in primis la libertà di autodeterminazione della persona, tuttavia, si tratta di una fattispecie plurioffensiva in quanto tutela altresì l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy.
6. LE CONSEGUENZE PER FABRIZIO CORONA:
Oltre all’accusa di revenge porn da parte di Signorini, verso Fabrizio Corona sono state mosse azioni legali anche da Mediaset stessa denunciando l’ex agente fotografico per diffamazione e minacce. L’azienda ha chiesto inoltre che venga valutata l’applicazione di misure preventive, al fine di inibire allo show man l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare – o qualsiasi altro dispositivo per le comunicazioni – essendo questi gli strumenti utilizzati nelle ultime settimane per divulgare i contenuti contestati. Di fronte a ciò Corona ha ribadito di essere intenzionato a continuare con la sua linea editoriale in nome della libertà di pensiero e contro il tentativo di censura. Tutti i contenuti riferiti a Mediaset sono però stati rimossi, in quanto avendo utilizzato filmati di proprietà dell’azienda stessa è stato violato il diritto d’autore.
7. DIFFAMAZIONE E MINACCIA:
L’Art. 595 del Codice Penale disciplina il reato di diffamazione, la norma è posta a tutela del bene giuridico della reputazione del soggetto passivo e punisce la comunicazione con più persone a contenuto offensivo per l’altrui reputazione. Per la configurazione del reato sono dunque necessari tre requisiti: l’assenza della persona offesa, un’offesa all’altrui reputazione e la divulgazione a più persone. Il reato è punito con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032 o con la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 se invece l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Inoltre la diffamazione posta in essere con il mezzo della stampa viene punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa non inferiore a euro 516.
L’Art. 612 del Codice Penale disciplina invece il reato di minaccia, la norma va a tutelare la libertà del soggetto passivo punendo chi minaccia ad altri un danno ingiusto, che può essere di natura fisica, morale, economica o anche professionale. Riferendosi di fatto all’autonomia della persona rispetto a ingiuste interferenze operate da parte di altre persone, ciò che rileva è l’effetto che la minaccia ha sulla vittima, non è quindi necessario che il danno prospettato venga effettivamente realizzato in quanto è sufficiente che la vittima percepisca la minaccia come concreta.