Analisi

REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IL TAR LAZIO CONFERMA LE DATE E RESPINGE I RICORSI

Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi contro la deliberazione del Governo che ha fissato le date del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, chiarendo il rapporto tra iniziativa popolare, ruolo della Cassazione e tempistiche previste dall’art. 138 Cost.
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PREMESSA

Con provvedimento del 13 gennaio 2026 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato contro la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 12 gennaio 2026.

LO STATO DELL’ARTE

Come noto il progetto di riforma costituzionale titolato «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», è stato approvato la prima volta dalla Camera dei deputati in data 16 gennaio 2025 e poi dal Senato della Repubblica in prima deliberazione in data 22 luglio 2025; tornato nuovamente alla Camera dei Deputati per le ulteriori deliberazioni, è stato infine definitivamente approvato dal Senato in data 29 ottobre 2025, in Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2025 n. 253.

Poiché però la riforma costituzionale non è stata approvata con il voto dei due terzi dei suoi componenti, per l’approvazione definitiva della riforma si avrà luogo a referendum popolare, e la riforma, quindi, sarà definitivamente approvata o meno a seconda dell’esito del referendum, e quindi della volontà del popolo intero[1].

Tale riforma, in estrema sintesi, ha il fine di separare le carriere tra i magistrati inquirenti (Pubblico Ministero) e giudicanti (il Giudice), istituire l’Alta Corte disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei magistrati e prevedere il sorteggio per i membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura.

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E LA DECISIONE

Come in precedenza evidenziato è necessario che la modifica della Costituzione passi per il voto dei cittadini.

Proprio sulle date in cui dovrebbero svolgersi le operazioni elettorali vi è stato una prima querelle che ha dato origine al ricorso e alla successiva ordinanza.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica, per l’adozione del relativo decreto, le date del 22 e 23 marzo 2026 per lo svolgimento del referendum popolare confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253. Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica che individua il testo del quesito referendario e le date di svolgimento delle consultazioni elettive così come proposte dall’Esecutivo.

L’atto del Governo è stato impugnato in via cautelare avanti al TAR del Lazio che, con il provvedimento menzionato in precedenza, ha:

  • respinto l’istanza data la pluralità, l’eterogeneità e la peculiare natura dei vari interessi coinvolti nella fattispecie impongono lo scrutinio collegiale, nel pieno contraddittorio delle parti, delle questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza del gravame;
  • accolto l’abbreviazione alla metà dei termini processuali riferibili alla celebrazione della camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale della domanda cautelare, sussistendo le ragioni di urgenza richieste, a tal fine, dalla disposizione in esame.

Proprio a seguito dell’abbreviazione l’udienza è fissata, sempre avanti al TAR del Lazio, per il 27 gennaio 2026.

Parimenti è stato il raggiunto il quorum richiesto, 500.000 firme, dall’art. 138 Cost. per chiedere un referendum.

Come previsto dalla L. 25 maggio 1970, n. 352, il comitato promotore potrà ora depositare la richiesta di referendum alla Corte di cassazione, che avrà 30 giorni di tempo per esaminarla e, a seguire, entro cinque giorni dovrà notificare la decisione ai proponenti del referendum.

In definita, il fulcro della questione, riguarda le date scelte per il voto.

Da un lato da decisione del Governo di fissare la data del referendum senza attendere la conclusione della raccolta firme popolare con la conseguente contestazione di non aver rispettato il termine di tre mesi previsto dalla Costituzione per presentare tutte le richieste di referendum su una riforma costituzionale. 

Per contro, l’esecutivo ha deciso di indire in anticipo il referendum sulla base della L. 352/1970 che regola l’organizzazione delle consultazioni referendarie e che stabilisce che il Governo può fissare la data di un referendum costituzionale entro 60 giorni dalla decisione della Cassazione[2].

Dato che la Corte di cassazione si era espressa sulle richieste dei parlamentari lo scorso 18 novembre, era possibile indire il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia entro il 17 gennaio, cosa poi effettivamente avvenuta.

Il 27 gennaio 2026 il TAR Lazio Sezione Seconda Bis, si è pronunciata sulla questione e ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Unione Italiana Forense, respinto i gravami proposti e compensato tra le parti le spese di giudizio.

In sintesi, il Tar ha affermato che: «Difettano, così, tanto l’elemento soggettivo quanto quello oggettivo (la ripetizione nel tempo da parte dei Governi di un comportamento ritenuto doveroso) unanimemente pretesi affinché possa ritenersi consolidata una consuetudine costituzionale sul punto, e ciò a prescindere dall’ammissibilità stessa, da più parti in dottrina negata, di consuetudini praeter constitutionem (nessuno affermando essere possibili, in regime di costituzione scritta, consuetudini contra constitutionem). In definitiva, quindi, la pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro – che impone, tra l’altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) – da un evento futuro ed incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori). Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere infondata anche la seconda censura con la quale i promotori della raccolta di sottoscrizioni lamentano, nella sostanza, che, attraverso gli atti impugnati e l’indizione della consultazione referendaria per il 22 e 23 marzo 2026, l’Esecutivo avrebbe, di fatto, sottratto all’Ufficio centrale per il referendum, in violazione dell’art. 12 della legge n. 352/1970, il proprio compito di decidere della legittimità della richiesta referendaria da essi presentata. Come già precisato, la ratio e la complessiva disciplina del referendum costituzionale di cui all’art. 138 Cost. non consentono che, dopo l’indizione, la tutela della pretesa degli ulteriori legittimati possa influire sull’applicazione dei termini di cui all’art. 15 comma 1 della legge n. 352/1970».

Allo stato, quindi, restano confermate le date scelte dal Governo previste per il 22 e 23 marzo 2026.


[1] G. Scarselli, N. Ludovici, Referendum sulla riforma costituzionale dell’assetto della magistratura e necessaria prevalutazione di ammissibilità di esso da parte della Corte Costituzionale, in Giust. Ins., 12.01.2026.

[2] F. Gonzato, Il referendum sulla giustizia rischia di slittare, in Pagella Politica, 15.01.2026.

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