Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione[1], ha riportato all’attenzione il reato di mancato certificato di collaudo, quando l’immobile venga comunque utilizzato, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 380/2001 che prevede l’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino a 1032 euro. Si tratta di un reato di natura permanente, significa che permane finchè non viene rilasciato il certificato di collaudo, oppure finchè l’immobile non viene dismesso impedendone coattivamente l’utilizzo.
Inoltre, è un reato a condotta mista: si compone di una condotta commissiva consistente nell’utilizzazione dell’immobile, e di una condotta omissiva consistente nella mancata richiesta del certificato di collaudo all’autorità competente al suo rilascio. Come affermato dalla medesima Corte, si tratta di un reato configurabile in capo al costruttore, al committente e/o al proprietario, confermando il principio di diritto per cui: “è il direttore dei lavori quale primo garante della sicurezza, soggetto all’obbligo specifico di inibire l’utilizzazione dell’edificio prima del rilascio del certificato di collaudo e la sua responsabilità vi è a prescindere dalla sua attiva partecipazione alla commercializzazione delle unità immobiliari sprovviste di certificato di collaudo.”
Responsabilità penale per infortuni in cantiere
Appare, innanzitutto, doveroso partire dalla definizione di cantiere. Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il “cantiere temporaneo o mobile” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Ulteriore specificazione la si trova nell’Allegato X del medesimo Decreto Legislativo e indica in cosa consistono i lavori edili o di ingegneria civile. Si tratta di: “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonfica, sistemazione forestale e sterro. Inoltre, scavi e montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
Questa fonte normativa fornisce poi altre definizioni, ad esempio quella di “luogo di lavoro” (che può differire dal cantiere) o di “lavoro in quota”, utili ad inquadrare il caso concreto e capire quale sia la disciplina più idonea d’applicare. In generale la responsabilità penale per un qualsiasi fatto va valutato alla stregua del nesso di causalità, ossia se l’evento è diretta conseguenza della condotta di un soggetto, e di un obbligo giuridico di agire che viene, invece, omesso.
Tantopiù, nell’ambito degli infortuni sul lavoro queste due condizioni sono estremamente interconnesse tra loro. Quando si tratta di ambiente di lavoro, prevalentemente nei lavori di tipo manuale, sono specificamente nominate delle figure designate alla vigilanza dello svolgimento dei lavori. Queste figure hanno il compito di assicurarsi che il lavoro venga svolto in sicurezza, adottando tutte le misure più idonee in base alla tipologia dell’attività.
Datore di lavoro, committente, responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dei lavori sono assoggettati ai suddetti obblighi e la responsabilità penale in cui possono incorrere va valutata alla stregua del caso concreto, potendo ricadere su tutti e tre o su uno solo di essi. Ad esempio, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia, potendo essere ritenuto l’unico responsabile qualora l’evento sia causa della mancata adozione o dell’inadeguatezza, da parte sua, delle misure precauzionali.[2] In generale, la responsabilità ricade sempre in capo alle figure su cui sorge l’obbligo di assicurarsi che i lavoratori svolgano le loro mansioni in sicurezza e secondo le previsioni di legge. Emblematico di quanto detto è che il datore di lavoro non va esente da responsabilità per il solo fatto che venga nominato un responsabile del servizio di protezione e prevenzione, in quanto quest’ultimo agisce come mero ausiliario del primo.[3] Ancora, il capo cantiere è garante dell’obbligo di sicurezza, poiché sovrintende alle attività, dirige gli operai e impartisce istruzioni, rispondendo di eventuali lesioni occorse ai dipendenti.[4]
Il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore
Il comportamento colposo del lavoratore, consistente in una condotta negligente, imprudente e imperita può essere idoneo ad escludere la responsabilità del/dei garante/i, tantopiù quando risulti assolutamente abnorme e imprevedibile. Il comportamento del lavoratore può essere considerato abnorme quando sia totalmente estraneo alle mansioni affidategli, oppure quando, pur rientrando nelle proprie mansioni, abbia posto in essere un’azione assolutamente imprevedibile sul piano ontologico, ponendosi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti alla vigilanza. Discorso diverso è quando, nonostante l’imprudenza del lavoratore, l’infortunio possa comunque dirsi avvenuto a causa dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza.[5] In tal caso non è possibile escludere totalmente la responsabilità in capo al garante se si rilevi che questi abbiano comunque violato le prescrizioni in materia antinfortunistica, cosicchè venga a configurarsi un concorso di colpa tra lavoratore e il soggetto preposto alla sicurezza e alla vigilanza.
[1]Cass. pen. Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 10235.
[2] Cass. pen. n. 23171/2014
[3] Cass. pen. n. 32357/2010
[4] Cass. pen. n. 9491/2013
[5] Cass. pen. n. 16890/2012