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NUOVE PROSPETTIVE IN TEMA DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE: LE NOVITÀ DEL DDL DORI

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ABSTRACT: Il presente contributo esamina il disegno di legge d’iniziativa del Deputato Dori n. 2633 recante “Disposizioni in materia di accesso alla professione forense”, il cui testo è stato pubblicato in data 29 settembre, collocandosi nel più ampio processo di revisione dell’ordinamento professionale forense. L’analisi approfondisce le principali innovazioni introdotte dal DDL, con particolare riferimento alla ridefinizione del percorso di formazione professionale, alla struttura dell’esame di accesso alla professione, alla formazione del praticante avvocato e ai corsi di formazione organizzati dalle scuole forensi. Questo articolo approfondisce le principali innovazioni proposte e le modifiche apportate rispetto al ddl Nordio, con l’obiettivo di evidenziare gli aspetti critici del quadro normativo e le soluzioni utili a garantire un modello di accesso maggiormente coerente, efficace ed equo. Attraverso il presente disegno di legge si intende: prevedere una sola prova scritta anziché due; ridurre la durata della scuola forense a 12 mesi anziché 18; prevedere la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio anche agli studenti fuori corso subordinata al completamento degli esami e all’attesa della tesi; garantire un compenso minimo per i praticanti avvocati; prevedere la gratuità delle scuole forensi per i praticanti con reddito inferiore a soglia predeterminata, aggiornata biennalmente; criteri e parametri delle prove d’esame tradotti in griglie oggettive, assicurando trasparenza e uniformità dei giudizi; inserimento del diritto internazionale privato tra le materie a scelta della prova orale; prevedere che la lettera di estrazione per l’esame orale venga estratta in occasione della prima prova scritta; prevedere una sessione di recupero della prova finale delle scuole forensi.

RIFORMA FORENSE: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DDL DORI

In primo luogo, viene esaminata la disciplina delle prove d’esame, rispetto alla quale si propone un ritorno alla soluzione avanzata dal CNF, consistente in un’unica prova scritta in forma di atto giudiziario, anziché due prove (parere e atto) previste dal DDL Nordio. La proposta di ridurre le prove scritte a un’unica prova in forma di atto giudiziario mira, da un lato, a concentrare la valutazione sulle competenze tecnico-applicative realmente rilevanti per l’esercizio della professione e, dall’altro, a prevenire un ulteriore aggravio procedurale in un percorso abilitativo già caratterizzato da elevata complessità e durata. Tale soluzione persegue dunque un duplice obiettivo di razionalizzazione e proporzionalità, garantendo al contempo rigore selettivo ed efficienza del sistema. Ampio spazio è dedicato anche al rapporto tra tirocinio professionale e Scuola Forense. Il DDL Nordio  mantiene una durata del percorso formativo pari a 18 mesi, mentre viene evidenziata l’esigenza di ridurla a 12 mesi. La proposta di ridurre la durata della Scuola Forense da 18 a 12 mesi risponde all’esigenza di riequilibrare un percorso formativo già significativamente oneroso sotto il profilo economico e temporale, considerato che il tirocinio obbligatorio di 18 mesi è non retribuito e si cumula ai costi delle Scuole Forensi pubbliche e private. L’attuale struttura determina inoltre un marcato disallineamento cronologico tra l’avvio del tirocinio – che può essere intrapreso in qualsiasi momento dell’anno –  e le finestre di iscrizione semestrale previste dalle Scuole Forensi, con il rischio che il praticante, pur avendo completato il tirocinio, non possa accedere tempestivamente all’esame di Stato. L’abbreviazione del percorso a 12 mesi consentirebbe di armonizzare le tempistiche, ridurre gli oneri a carico dei praticanti e prevenire ritardi ingiustificati nell’abilitazione professionale, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza dell’intero sistema.

Il disegno di legge, sia nel testo promosso da Nordio (art. 2, c.1, lett. aa), n. 4)), sia nella proposta CNF (art. 64, c.3), prevede la possibilità di anticipare il tirocinio professionale per un periodo non superiore a sei mesi, purché svolto durante l’ultimo anno del corso di laurea. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24379/2020, ha chiarito che tale riferimento deve intendersi come l’ultimo anno del corso legale regolarmente frequentato, escludendo quindi gli studenti “fuori corso”, precisando che: “il riferimento all’ultimo anno del corso di studio non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti che, appunto, è il quinto anno.” Tale interpretazione produce effetti discriminatori, penalizzando chi, per ragioni indipendenti dalla propria volontà – come malattia, esigenze lavorative o necessità economiche – ha completato gli esami in tempi più lunghi. La restrizione normativa, pertanto, rischia di limitare ingiustificatamente l’accesso anticipato al tirocinio, con possibili profili di incostituzionalità. Viene proposto, al fine di garantire equità e ragionevolezza, di estendere la possibilità di tirocinio anticipato anche agli studenti fuori corso, subordinatamente al completamento di tutti gli esami previsti dal corso di laurea e all’attesa della discussione della tesi. Una simile disposizione consentirebbe di armonizzare il percorso di formazione professionale, riducendo ritardi ingiustificati nell’accesso all’esame di Stato e assicurando un trattamento uniforme e non discriminatorio tra tutti i praticanti avvocati.

Si evidenzia inoltre che l’estrazione della lettera per l’orale, oggi effettuata solo alla pubblicazione degli esiti degli scritti, crea incertezza e difficoltà organizzative per i candidati. Attualmente infatti, la lettera alfabetica di inizio della prova orale viene estratta dalla Commissione solo in concomitanza con la pubblicazione degli esiti delle prove scritte, con la convocazione dei primi candidati a trenta giorni dalla medesima pubblicazione. Tale procedura, sebbene conforme alla normativa vigente, limita la capacità dei praticanti di programmare adeguatamente lo studio e la preparazione per l’orale, generando incertezza e difficoltà logistiche, sia a livello individuale sia organizzativo. Con il ddl Dori viene proposto pertanto che l’estrazione della lettera avvenga in occasione della prima prova scritta, come già previsto in passato, così da fornire ai candidati una indicazione preliminare sulle tempistiche della prova orale già a partire dal mese di dicembre. Tale modifica non incide sui criteri di selezione o sulle valutazioni, ma migliora significativamente trasparenza, prevedibilità e pianificazione del percorso abilitativo, riducendo l’impatto organizzativo e psicologico derivante dall’incertezza delle date.  Inoltre, alcune Scuole Forensi programmano la prova finale a ridosso della scadenza del termine di iscrizione all’esame di Stato. In tali circostanze, il mancato superamento della prova finale comporta automaticamente l’impossibilità di ottenere il certificato di compiuto tirocinio, preclusivo dell’accesso all’esame di Stato. Questo meccanismo produce un effetto sproporzionato, poiché un singolo insuccesso nella prova finale può determinare un ritardo di un intero anno nell’abilitazione, indipendentemente dalle competenze effettivamente acquisite dal praticante. Si propone, quindi, l’introduzione di una sessione di recupero della prova finale, da fissarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno. Tale misura garantirebbe il diritto all’accesso all’esame di Stato, evitando che la tempistica rigida della prova finale costituisca un ostacolo ingiustificato. L’istituzione della sessione di recupero assicurerebbe la continuità del percorso formativo e l’effettività del diritto dei praticanti a completare il tirocinio e sostenere l’esame di Stato senza subire penalizzazioni arbitrarie legate alla programmazione organizzativa delle Scuole Forensi.

Il disegno di legge in esame stabilisce inoltre l’introduzione di un compenso minimo obbligatorio per i praticanti avvocati. Ciò assume particolare rilievo alla luce della durata del tirocinio, attualmente pari a 18 mesi, svolto su base non retribuita. L’assenza di un corrispettivo economico costituisce un ostacolo significativo all’accesso equo alla professione, poiché non tutti i praticanti possono permettersi di sostenere un impegno così prolungato senza compenso, soprattutto coloro che provengono da contesti economici meno favorevoli. Il riconoscimento di un compenso minimo mira dunque a garantire dignità e valorizzazione della prestazione oltre che sostenibilità economica. Il compenso permette di ridurre le barriere economiche all’accesso alla professione, assicurando che praticanti provenienti da situazioni finanziarie svantaggiate possano completare il percorso senza subire esclusioni di fatto.

Il disegno di legge introduce, come novità rispetto alla disciplina precedente, il principio di sostenibilità economica dei corsi di formazione delle Scuole Forensi, pur in forma generica. Per renderlo effettivo, si propone che almeno le Scuole Forensi gestite dai COA siano gratuite per i praticanti con reddito inferiore a una soglia ISEE predeterminata, aggiornata con cadenza biennale dal CNF. Il DDL introduce inoltre, quale novità rispetto ai testi precedenti e agli attuali, la necessità che i criteri e parametri di valutazione delle prove d’esame siano tradotti in griglie numeriche oggettive, attraverso le quali sia possibile calcolare in modo trasparente e verificabile il voto finale. Le griglie rappresentano uno strumento concreto per assicurare coerenza tra il giudizio dei commissari e i risultati effettivi dei candidati, rafforzando i principi di certezza del diritto e di equità nell’accesso alla professione forense. Infine, il disegno di legge Dori, a differenza del ddl Nordio, inserisce la materia opzionale del diritto internazionale privato tra le prove orali dell’esame di Stato. 

CONCLUSIONI: VERSO UN ACCESSO PIÙ EQUO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Il DDL Dori introduce un complesso di interventi volti a migliorare il percorso di accesso alla professione forense, garantire equità e trasparenza nella formazione e nella valutazione, e assicurare sostenibilità economica e dignità ai praticanti, delineando un quadro organico di modernizzazione e tutela dell’accesso equo alla professione. Le misure illustrate delineano una visione riformatrice nitida, orientata a rendere il percorso di accesso alla professione forense più sostenibile, trasparente ed equo. Il DDL Dori pone al centro le esigenze dei giovani praticanti, valorizzandone le istanze e riconoscendo le difficoltà che oggi caratterizzano l’ingresso nella professione. In un contesto segnato da redditi tra i più bassi degli ultimi anni e da una crescente fuga dalla carriera forense, l’intervento mira a restituire attrattività e dignità al percorso formativo, riequilibrando diritti e doveri e garantendo condizioni coerenti con le reali dinamiche del mercato professionale. Si tratta di una riforma organica che ascolta le voci delle nuove generazioni, ne interpreta le necessità e si propone di offrire ai futuri avvocati un cammino più chiaro, più giusto e finalmente sostenibile.

Scarica qui il testo completo della proposta di legge

Autore

  • Martina Cicalò

    Laureanda in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, appassionata di diritto penale.
    Redattrice per PoliticaMag e Ius in Itinere.
    Impegnata sul fronte della violenza di genere, e di tutti quei temi legati alla parità, ai diritti umani, e agli sviluppi sociali.
    Futuro avvocato penalista