Diritto Internazionale

IL CASO AL-MASRI: COME L’ITALIA HA OSTACOLATO LA GIUSTIZIA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ABSTRACT: L’articolo analizza il caso dell’arresto e successivo rilascio del generale libico Najeem...
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ABSTRACT: L’articolo analizza il caso dell’arresto e successivo rilascio del generale libico Najeem Osema Al-masri Habish. Viene quindi esaminata la posizione assunta dalla Corte d’Appello di Roma in relazione a questa indagine, indagando le decisioni e le interpretazioni adottate. Successivamente, il testo presenta le principali critiche mosse alla decisione della Corte d’Appello, evidenziando le questioni giuridiche e le controversie sollevate nel contesto di questa valutazione giudiziaria. Infine, si esamina la posizione della Corte Penale Internazionale in merito all’obbligo di cooperazione tra gli Stati, sottolineando le sfide e le implicazioni pratiche di tale obbligo nel contesto internazionale.

1. IL CONTESTO: LA FIGURA DI AL-MASRI E I MOTIVI DELLA SUA RICERCA DA PARTE DELLA CPI.
I fatti rilevanti ai nostri fini ebbero inizio il 2 ottobre 2024, quando il Procuratore della Corte Penale
Internazionale richiese alla Prima Camera Preliminare l’emissione di un mandato di arresto ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di Roma nei confronti del generale Najem Osema Al-masri Habish, capo della polizia giudiziaria libica, per fatti commessi nella prigione di Mitiga a partire dal 15 febbraio 2015. La Corte accolse la richiesta e, il 18 gennaio dell’anno in corso, emise un mandato di arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Tra i crimini di guerra contestati figurano l’oltraggio alla dignità personale (art. 8(2)(c)(ii)), trattamento crudele e tortura (art. 8(2)(c)(i)), stupro e violenza sessuale (art. 8(2)(e)(vi)), e omicidio (art. 8(2)(c)(i)). Per quanto riguarda i crimini contro l’umanità, sono contestati omicidio (art. 7(1)(a)), detenzione illegittima (art. 7(1)(e)), tortura (art. 7(1)(f)), stupro e violenza sessuale (art. 7(1)(g)), e persecuzione (art. 7(1)(h)).

Contemporaneamente, il mandato di arresto, comunicato a sei Paesi interessati tra cui l’Italia, era accompagnato da una Red Notice dell’Interpol, che allertava le forze dell’ordine internazionali.
Il ricercato fu arrestato il 19 gennaio da agenti della Digos di Torino e, il 21 gennaio, fu rilasciato in seguito a un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, che disponeva il suo trasferimento immediato in Libia su un aereo militare italiano. L’ordinanza si basava sull’idea che la legge n. 237 del 2012 attribuisce un potere d’impulso al Ministro della Giustizia, non sostituibile dall’azione diretta della Polizia giudiziaria. Tuttavia, nel caso di specie, l’impulso ministeriale non si era concretizzato e il ricercato era stato tratto in arresto dalla Digos, che si era attivata sulla
base della Red Notice. La Corte ha concluso che tale arresto, avvenuto in violazione delle regole procedurali, non potesse essere convalidato. Riepiloghiamo brevemente l’iter argomentativo dell’ordinanza emessa dalla sezione IV della Corte di Appello di Roma il 21 gennaio 2025.

2. LA POSIZIONE DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA
La Corte ha valutato come debba essere effettuato l’arresto di una individuo richiesto dalla Corte penale internazionale (CPI) in Italia. In particolare,  ci si è chiesti se la polizia giudiziaria possa agire autonomamente o se debba seguire una procedura specifica prevista dalla legge.

Le leggi coinvolte:

  • La legge 237/2012 che regola i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale.
  • La legge 232/1999 che riguarda le procedure di comunicazione tra le autorità italiane e la CPI.
  • L’articolo 697 del codice di procedura penale che definisce le procedure standard per l’arresto e l’estradizione.

La polizia giudiziaria ha effettuato un arresto basandosi sulla procedura standard prevista per l’estradizione (articolo 716 c.p.p.), che di solito si applica tra paesi, e non per l’arresto richiesto dalla CPI, che ha una procedura speciale (prevista, per l’appunto, dalla l. 237/2012).

La legge speciale (l. 237/2012) stabilisce che l’arresto su richiesta della Corte penale internazionale non può essere fatto dalla polizia senza l’intervento e l’autorizzazione preventiva del Ministro della Giustizia.
Questo perché, secondo la legge, il procedimento di consegna deve partire con un “atto di impulso” (cioè, una richiesta ufficiale e formalizzata) del Ministro della Giustizia.

Cosa dice la Corte?

Anche il Procuratore generale ha confermato questa interpretazione, chiedendo che l’arresto venga considerato irregolare per aver ignorato le procedure formali.

La procedura corretta prevede che il Ministro della Giustizia riceva gli atti dalla CPI, li trasmetta alla procura generale, e poi richieda l’applicazione di misure cautelari.

La polizia, invece, ha agito senza questa autorizzazione preventiva, facendo un arresto “improvvisato”.

La Corte conclude che questo modo di agire è nullo, poichè non rispetta le procedure stabilite dalla legge speciale.

3. CRITICHE MOSSE ALLA DECISIONE DELLA CORTE
La dottrina (cioè l’opinione degli studiosi del diritto) muove aspre critiche alla Corte d’Appello di Roma, sostenendo che la sua interpretazione non rispetta la lettera dell’articolo 11 della legge 237/2012. Questo articolo, infatti, non prevede alcun potere di iniziativa o di impulso per il Ministro della Giustizia nella fase di esecuzione dell’ordine di carcerazione della CPI.

Secondo questa interpretazione dottrinale, la procedura è completamente “giurisdizionalizzata”, il che significa che è gestita esclusivamente dagli organi giudiziari e non è soggetta a interferenze o veti da parte del potere esecutivo (il Ministro della Giustizia).

Ruolo attivo post-esecuzione: Il Ministro della Giustizia acquisisce un ruolo attivo solo nella fase successiva all’esecuzione del provvedimento di custodia, quando deve adottare il decreto di definitiva consegna dell’arrestato ai giudici dell’Aja (articolo 13, comma 7). Tuttavia, anche in questo caso, il suo ruolo non implica alcuna discrezionalità, confermando la natura interamente giurisdizionalizzata della procedura. 

Ruolo del Ministro della Giustizia: Il suo compito si limita alla “ricezione degli atti” dalla Procura Generale di Roma, che è l’unico organo competente a richiedere la custodia cautelare. La dottrina sottolinea che questa ricezione non richiede necessariamente un dialogo preventivo tra la Procura e il Ministero, anche se l’articolo 2, comma 1, della stessa legge menziona un generale “diritto-dovere di costante dialogo”. Si ritiene che un dialogo successivo possa comunque soddisfare lo scopo della norma.

“Cura esclusiva dei rapporti con la Corte internazionale”: Questa prerogativa del Ministro, menzionata nell’articolo 2, comma 1, dovrebbe riguardare casi più ampi come rogatorie, citazioni o assunzione di prove, cioè richieste che non possono essere gestite direttamente dai giudici italiani. In sostanza, il ruolo del Ministro è limitato alla “ricezione” e allo “smistamento” delle comunicazioni tra la CPI e la Procura Generale di Roma. L’articolo 11, che regola la fase esecutiva dell’ordine di carcerazione, non menziona la “cura esclusiva dei rapporti”, il che rafforza l’idea che la Procura Generale possa agire direttamente una volta acquisiti gli atti.

4. LA POSIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE E L’OBBLIGO DI COOPERAZIONE FRA GLI STATI.
La decisione e il comportamento dell’Italia nel caso Al-masri hanno provocato una forte reazione da parte della CPI, in quanto hanno minato il principio fondamentale dell’obbligo di cooperazione tra gli Stati parte dello Statuto di Roma.

  • Obbligo di cooperazione: Gli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma (che istituisce la CPI) hanno il dovere giuridico di cooperare pienamente con la Corte nell’indagine e nel perseguimento dei crimini internazionali (ex art. 86, 87 e 89 dello Statuto della CPI). Questo include l’obbligo di arrestare e consegnare le persone per le quali la CPI ha emesso un mandato di arresto.
  • Richiesta di spiegazioni e possibile deferimento: Il Procuratore della CPI ha formalmente chiesto all’Italia di fornire spiegazioni in merito alla mancata consegna di Almasri, esprimendo serie preoccupazioni per l’inadempimento degli obblighi di cooperazione. L’inerzia o il mancato rispetto degli obblighi di cooperazione da parte di uno Stato Parte può comportare il deferimento dello Stato all’Assemblea degli Stati Parte o addirittura al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con possibili conseguenze a livello internazionale.
  • Impatto sulla CPI: La mancata cooperazione, come quella percepita nel caso Al-masri, rappresenta un grave impedimento all’esercizio delle funzioni e dei poteri della CPI. Minaccia l’efficacia della Corte nel perseguire i crimini più gravi di rilevanza internazionale e compromette la sua capacità di assicurare la giustizia per le vittime.
  • Interpretazione della legge italiana: La CPI, e gran parte della dottrina giuridica, ritiene che l’interpretazione restrittiva della legge 237/2012 da parte della Corte d’Appello di Roma sia problematica e non conforme allo spirito e alla lettera degli obblighi di cooperazione internazionale. Si argomenta che la legge italiana non dovrebbe ostacolare un arresto celere in esecuzione di un mandato della CPI, anche tramite l’iniziativa della polizia giudiziaria in casi di urgenza, richiamando la disciplina dell’estradizione.
  • Il ruolo del Ministro della Giustizia: Come discusso precedentemente, la dottrina critica l’idea che il Ministro della Giustizia abbia un potere discrezionale o di veto sull’esecuzione degli ordini della CPI. Il suo ruolo dovrebbe essere limitato alla trasmissione delle richieste e alla cura dei rapporti, non all’interferenza con la fase giurisdizionale dell’arresto. La lentezza o l’omissione di passaggi ministeriali è vista come una violazione degli obblighi di cooperazione che impongono celerità.

In conclusione, il caso Al-masri ha evidenziato le difficoltà nell’implementazione interna degli obblighi internazionali e ha posto l’Italia sotto esame da parte della comunità internazionale e della CPI, che ha ribadito con forza il dovere degli Stati di cooperare pienamente e senza ostacoli con il suo mandato di perseguire i crimini più gravi.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

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  • A. SINAGRA, La deliberazione dell’Autorità giudiziaria e i poteri del Ministro di Grazia e Giustizia in materia di estradizione (nota a Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 344 dell’11 maggio 1966), in Rassegna Parlamentare, 1966, n. 6-8 (giugno-agosto), pp. 481-489; 
  • Art. 697 c.p.p.
  • F. GIUNCHEDI, Il mandato di arresto europeo tra principio di legalità e semplificazione delle procedure di consegna, in Foroeuropa, 2007; 
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  • G. VANACORE, La scarcerazione del generale libico Elmasry. Nota critica alla interpretazione resa dalla Corte di Appello di Roma sull’art. 11 della legge di cooperazione tra l’Italia e la Corte Penale Internazionale, in Sistema penale, 27 gennaio 2025; 
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  • La legge 232/1999
  • La legge 237/2012 
  • M. CAIANELLO – C. MELONI, Caso Almasri: una discutibile interpretazione della legge di cooperazione dell’Italia con la CPI ha portato alla scarcerazione del primo ricercato arrestato sul suolo europeo nell’ambito delle indagini in Libia, in Sistema penale, 24 gennaio 2025; 
  • M. CHIAVARIO – A. PERDUCA, Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, Giappichelli, Torino, 2022, p. 33 ss.; 
  • M.R. MARCHETTI, L’estradizione, in M.R. MARCHETTI – E. SELVAGGI (a cura di), La nuova cooperazione giudiziaria penale, Wolters Kluver Cedam, Milano Padova, 2019, p. 23 ss.; 
  • Statuto Corte Penale Internazionale;

Autori

  • Giacobbe Montella

    Laureato a pieni voti in Lingue e in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, arricchendo il mio percorso con un’esperienza Erasmus in Cina. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, francese e cinese.

  • Martina Guida

    Laureatasi a pieni voti in Giurisprudenza presso l‘Università degli studi di Napoli “Federico II”, la dott.ssa Martina Guida ha successivamente svolto attività di ricerca presso la Charles University di Praga, specializzandosi in diritto internazionale dei conflitti armati. Attualmente ricopre l’incarico di docente a contratto presso il dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II e frequenta il Master in Studi Diplomatici presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) a Milano, dove approfondisce le tematiche legate alla diplomazia, alla politica estera e alle relazioni internazionali.

Giacobbe Montella
Laureato a pieni voti in Lingue e in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, arricchendo il mio percorso con un’esperienza Erasmus in Cina. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, francese e cinese.
Martina Guida
Laureatasi a pieni voti in Giurisprudenza presso l‘Università degli studi di Napoli “Federico II”, la dott.ssa Martina Guida ha successivamente svolto attività di ricerca presso la Charles University di Praga, specializzandosi in diritto internazionale dei conflitti armati. Attualmente ricopre l’incarico di docente a contratto presso il dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II e frequenta il Master in Studi Diplomatici presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) a Milano, dove approfondisce le tematiche legate alla diplomazia, alla politica estera e alle relazioni internazionali.