Diritto penale

VIOLENZA SESSUALE, LA CASSAZIONE CHIARISCE: NON CONTA IL TEMPO DI REAZIONE DELLA VITTIMA MA L’ASSENZA DI CONSENSO 

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Il tempo che impiega la vittima a reagire, ossia a esprimere il proprio dissenso, non è significativo per la definizione di violenza sessuale. Questo perché il sentimento di paura di fronte a un atto abusivo può essere così intenso da sopraffare la volontà contraria, rendendo impossibile per la vittima difendersi. Queste sono le ragioni che hanno portato la Cassazione, l’11 febbraio, a disporre un secondo processo d’appello per un ex sindacalista, accusato di molestie nei confronti di una hostess, il quale era stato assolto poiché secondo i giudici “la donna avrebbe avuto modo e tempo per reagire.” La Cassazione afferma così un principio fondamentale: non è la durata a definire la violenza sessuale, ma l’assenza di consenso. 

IL CASO OGGETTO DI SENTENZA 
Il caso risale al 2018 e coinvolge un ex rappresentante sindacale della Cisl Raffaele Meola, accusato di violenza sessuale ai danni di Barbara D’Astolto, assistente di volo che nel 2018 si era rivolta a lui per una consulenza sindacale riguardante una vertenza per mobbing sul lavoro Durante il loro incontro, l’uomo avrebbe cominciato ad assumere una serie di comportamenti sessualmente molesti palpeggiandole diverse parti del corpo, costringendola di fatto a subire atti sessuali con la scusa deplorevole di “farla rilassare.” Nonostante l’assoluzione ottenuta sia in primo che in secondo grado, la Corte di Cassazione ha deciso di annullare tale sentenza, ordinando un nuovo processo d’appello. (1) I giudici hanno considerato che la valutazione del tempo di risposta della vittima non fosse adeguata a escludere la violenza, evidenziando che la volontà della persona offesa gioca un ruolo fondamentale nel definire il consenso. Tra le motivazioni leggiamo: “lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integrano sempre la fattispecie della violenza sessuale» e, soprattutto, che “il ritardo nella reazione della vittima è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale.”  Barbara D’Astolto ha manifestato la sua felicità per la decisione, considerandola una conquista per tutte le donne. Tale pronuncia rappresenta certamente un passaggio importante nella giurisprudenza italiana in materia di violenza sessuale. 

CENTRALITÀ DEL CONSENSO 
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: non è necessario opporre una reazione immediata o clamorosa per dimostrare l’assenza di consenso. Il diritto all’autodeterminazione sessuale non si misura in “secondi”, e ridurre la valutazione della violenza alla prontezza della vittima può portare a conclusioni irragionevoli contribuendo a spostare l’attenzione sul nodo centrale della questione, ossia il ruolo del consenso. Per troppo tempo la giurisprudenza ha dato per scontato che, in assenza di una resistenza evidente o di una denuncia immediata, non vi fosse stata violenza. Oggi si afferma con forza che il consenso deve essere esplicito e inequivocabile: se non c’è un chiaro “sì”, c’è un “no.” Una violenza sessuale resta tale indipendentemente dal tempo che la vittima impiega per difendersi o reagire, perchè non esiste un tempo giusto per farlo. L’avvocato Teresa Manente – legale della donna – ha dichiarato che: “La Corte ha correttamente smentito ogni lettura basata sulla pretesa neutralità della mancata reazione immediata della vittima, affermando che il disorientamento e il blocco emotivo non annullano la violenza subita e nulla poteva far ritenere che la donna aveva manifestato il consenso.” In sintesi, questa sentenza è significativa perché mostra una maggiore attenzione al concetto di consenso quale elemento centrale. “È tempo che le responsabilità delle violenze se le assumano gli aggressori e non gli aggrediti.”

UN PARADIGMA GIURIDICO IN TRASFORMAZIONE 
Di fatto la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato una lettura tradizionale del reato di violenza sessuale incentrata esclusivamente sull’elemento della costrizione mediante violenza o minaccia cosi come delineato all’art. 609 bis c.p., per approdare a una visione più moderna e aderente alla realtà delle dinamiche di abuso, che pone al centro la mancanza di consenso. In questa prospettiva evolutiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è più necessario accertare un’esplicita resistenza fisica da parte della vittima, essendo sufficiente la constatazione dell’assenza di una libera e consapevole adesione all’atto sessuale. La violenza, dunque, non è più requisito imprescindibile in senso stretto, ma può risultare anche da forme di sopraffazione psicologica, approfittamento, o dalla semplice incapacità della vittima di opporsi, elementi che segnalano la negazione dell’autodeterminazione.  (2) Tale orientamento si allinea ai modelli consensualistici già adottati in altri ordinamenti europei, dove l’essenza della libertà sessuale non risiede nella forza o nella reazione, bensì nel riconoscimento del diritto della persona a disporre del proprio corpo solo attraverso un consenso positivo, esplicito e revocabile. 

IL FENOMENO DEL FREEZING 
Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fenomeno del freezing sta assumendo una rilevanza cruciale nell’ambito della violenza sessuale, contribuendo al consolidamento di un approccio più consapevole e rispettoso della complessità delle reazioni delle vittime. In particolare, con l’ordinanza n. 42821 del 2024, la Cassazione ha sottolineato che la mancata reazione fisica o verbale da parte della persona offesa non può essere interpretata come consenso implicito, riconoscendo che l’apparente passività può derivare da una condizione di paralisi psicologica indotta dal trauma. In tale pronuncia, la Corte ha censurato l’idea che la vittima avesse “il tempo per sottrarsi” (i noti “30 secondi”), ritenendo tale argomentazione inadeguata rispetto ai moderni studi psicologici che descrivono il freezing come risposta neurobiologica automatica, tipica delle esperienze di sopraffazione. Questo orientamento segna un distacco netto dalle letture più datate del reato di cui all’art. 609-bis c.p., le quali privilegiavano la presenza di una reazione attiva della vittima per integrare la mancanza di consenso. Al contrario, la sentenza ribadisce che il cuore del reato non è più solo la costrizione esterna (violenza o minaccia), ma l’assenza di un’effettiva e libera autodeterminazione, anche nei casi in cui la vittima rimane immobile, pietrificata o muta. La reazione della vittima può essere bloccata, ritardata, paralizzata, la reazione emotiva di fronte ad un abuso può impedire una risposta immediata – e la mancanza di consenso – non equivale ad un consenso. “Anche venti secondi bastano perché sia violenza – non si può far dipendere la sussistenza della violenza sessuale dal tempo di reazione della vittima – né stabilire che un atto sessuale protrattosi per un periodo di tempo pari a 20 o al massimo 30 secondi esuli dalla contestazione di abusi” , ha dichiarato il sostituto pg di Milano Angelo Renna nel ricorso in Cassazione contro la sentenza del 24 giugno scorso che aveva confermato l’assoluzione per il sindacalista Raffaele Meola.

VERSO UN NUOVO ASSETTO NORMATIVO: LE MODIFICHE PROPOSTE ALL’ART. 609 BIS C.P.
L’attuale disciplina dell’art. 609-bis c.p. rappresenta un importante strumento di tutela, ma resta ancorata a una concezione in parte superata del concetto di violenza sessuale. Le recenti proposte di riforma e la giurisprudenza più avanzata spingono verso un modello consensualistico, in cui la centralità è data alla libera volontà della persona offesa, più che alla presenza di una forma di costrizione attiva. Attualmente, la legge italiana si concentra sulla costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, senza considerare esplicitamente la mancanza di consenso come elemento costitutivo del reato. (3) Nel febbraio 2025, la deputata Laura Boldrini ha presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge C.1693, volta a modificare l’articolo 609-bis del Codice Penale italiano. L’obiettivo principale è introdurre il principio che il sesso senza consenso esplicito è considerato violenza sessuale, allineando così la legislazione italiana agli standard internazionali, come la Convenzione di Istanbul. La proposta definisce il consenso come una “libera manifestazione della volontà della persona,” ma non fornisce criteri oggettivi per accertarne la presenza o la mancanza. La proposta Boldrini introduce una visione più moderna e conforme agli standard internazionali ma richiederebbe un attento bilanciamento tra tutela della vittima e chiarezza normativa. (4) Marco Gambardella, Professore Ordinario di Diritto Penale presso l’Università La Sapienza di Roma, in un’audizione svoltasi in merito al tema ha dichiarato: “se vogliamo superare la logica tradizionale connessa alla violenza sessuale ed entrare nella modernità, andrebbe eliminato il riferimento alla vis, alla violenza (sessuale) e imperniare la riformulazione  normativa sugli atti sessuali “senza consenso”. Così da evitare altresì di lasciare  in mano alla giurisprudenza di legittimità la concretizzazione della figura di reato plasmata ancora una volta non dal legislatore ma dal c.d. diritto vivente.” Sul punto sta lavorando anche AVS attraverso proposte emendative incentrare sul fenomeno del freezing riconosciuto anche dal Parlamento della Norvegia, che solo qualche giorno fa ha approvato una legge innovativa superando vecchie definizioni che lasciavano spazio a interpretazioni ambigue e pericolose. Il grande passo è che la legge riconosce il fenomeno del “freezing”. Si tratta di “paralisi emotiva e fisica” che molte vittime sperimentano in situazioni di coercizione e violenza e chiarisce che l’assenza di reazione non equivale mai a un consenso. (5) Sul punto, proprio l’On. Devis Dori capogruppo di Alleanza-Verdi- Sinistra in commissione giustizia ha dichiarato: “Seguiamo l’esempio della Norvegia che qualche giorno fa ha approvato una legge molto innovativa sul freezing, la paralisi emotiva e fisica che colpisce la vittime di uno stupro al punto da impedirle di esprimere anche il suo dissenso.” E ancora: “un nostro emendamento in commissione prevede proprio che l’assenza di una esplicita manifestazione di dissenso, consistente in silenzio determinato da paura, paralisi emotiva o fisica, stato di shock o immobilità della persona offesa, non può in alcun modo essere interpretata come consenso.” È quindi essenziale che il diritto penale non solo riconosca, ma integri esplicitamente il freezing tra le condizioni che escludono la libera autodeterminazione, superando ogni residuo culturale che ancora lega la violenza sessuale alla presenza di segni visibili di lotta o rifiuto.

La recente decisione della Corte di Cassazione sul caso dei “30 secondi” ha segnato un punto di svolta nel modo in cui la giustizia italiana guarda alle dinamiche della violenza sessuale. Affermare che il mancato dissenso esplicito non può essere confuso con il consenso significa finalmente avvicinarsi alla realtà vissuta da molte vittime. Tra quelle realtà c’è anche il freezing, una risposta neurobiologica al trauma che porta molte persone a immobilizzarsi, incapaci di reagire. Non è paura, è paralisi. E non è consenso, è violenza. Se la legge vuole davvero tutelare la libertà sessuale, deve iniziare a riconoscere l’esistenza. Non solo grida, anche silenzio. 

BIBLIOGRAFIA ESSEZIALE

  1. Cass. Pen. Sez III 22 novembre 2024 n. 42821
  2. Borrello M. Consenso e violenza sessuale: tra normatività e problematicità Nomos 2023
  3. A. C. 1963 – Boldrini recante modifiche dell’art. 609 bis c.p. 
  4. Gambardella M. Giurisprudenza Penale 2025
  5.  A. C. 1963 – emendamento n. 1.76 

Autore

  • Martina Cicalò

    Laureanda in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, appassionata di diritto penale.
    Redattrice per PoliticaMag e Ius in Itinere.
    Impegnata sul fronte della violenza di genere, e di tutti quei temi legati alla parità, ai diritti umani, e agli sviluppi sociali.
    Futuro avvocato penalista