Con la sentenza n. 76 depositata in data 30 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge numero 833/1978 – nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato. [1]
MOTIVAZIONI DELLA CORTE: I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ
Nella sentenza del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata con l’ordinanza del 9 settembre 2024[2] – promossa dalla Corte di Cassazione – che riguardava gli articoli 33 34 e 35 della legge 833/1978 sul trattamento sanitario obbligatorio. La Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 24124 aveva sollevato importanti questioni di legittimità costituzionale volte a riformare un sistema che necessitava da tempo di una revisione normativa adeguata – conforme ai principi costituzionali – nonchè alle convenzioni internazionali sui diritti umani. La Corte nella sentenza in esame rileva la non conformità alla costituzione della Repubblica agli articoli 13, 24, 32, e 111 – nonchè all’articolo 117 in relazione agli art. 6 e 134 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: “per la mancata previsione della notifica dei provvedimenti, nonché di passaggi procedimentali a garanzia del diritto al contraddittorio, alla difesa e ad un ricorso tempestivo ed effettivo avverso decisioni che limitano il diritto di autodeterminarsi in materia di trattamenti sanitari e la libertà personale, compresa l’audizione del soggetto interessato.” La Consulta prosegue affermando che: “le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.” Garanzie che risultano necessarie per tutelare la libertà personale e i diritti di difesa in conformità al dettame della costituzione. La Corte ha confermato le ragioni esposte nell’ordinanza del 9 settembre 2024: le garanzie procedurali fondamentali per la tutela dei diritti della persona sottoposta a TSO (notifica, informazione, contraddittorio, audizione) erano assenti e dunque quelle disposizioni sono state dichiarate incostituzionali.
IL RUOLO DEL GIUDICE TUTELARE NELLA NUOVE CORNICE COSTITUZIONALE
Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda la funzione del giudice tutelare, chiamato a convalidare il provvedimento di tso entro 48 ore. La Corte sottolinea che tale giudizio non può essere reso a distanza dal soggetto interessato, né fondato esclusivamente su relazioni mediche e provvedimenti amministrativi. L’audizione personale dell’interessato assume, in questo contesto, un valore fondamentale: consente non solo di verificare la sussistenza dei presupposti medici e giuridici per il tso, ma anche di accertare l’effettiva capacità della persona di comprendere il trattamento, il suo contesto familiare e sociale e l’eventuale disponibilità di misure alternative. La presenza del giudice presso il luogo del ricovero – e non tramite collegamento da remoto – costituisce, secondo la Corte, un presidio irrinunciabile del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Per i giudici della Cassazione è irragionevole che il diritto all’ascolto venga assicurato nella fase medica ma non nella fase giurisdizionale. L’esigenza di tutelare urgentemente la salute non deve ostacolare un possibile contraddittorio e al diritto dell’interessato a partecipare, nella misura in cui glielo consentono le sue condizioni, alle decisioni sulla sua salute. I giudici hanno infatti ritenuto incostituzionale la parte relativa al ricovero disposto, secondo la norma del 1978, dal sindaco. «L’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni», spiega la Corte. «L’audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è garanzia cheil trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (art. 13 Cost.) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32 Cost.)». In ultimo, aggiungono i giudici, «costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale», ed è «funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35 della legge numero 833 del 1978[3], rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona».

TRATTAMENTO SANITARIO COATTIVO E LIMITI COSTITUZIONALI
La Corte Costituzionale, richiamando la sua giurisprudenza consolidata, ha innanzitutto ribadito che il TSO in degenza ospedaliera è un“trattamento sanitario coattivo:” un intervento terapeutico imposto per legge anche contro la volontà dell’interessato, se ricorrono specifici presupposti clinici e giuridici. Si colloca dunque in una zona di confine tra diritto alla salute (art. 32) e libertà personale (art 13.) L’art. 32 Cost. afferma che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, sottolineando che si tratta in ogni caso di una misura di “extrema ratio”. L’art. 33 della legge 833/1978 prevede che il tso sia ammesso solo quando non siano possibili interventi terapeutici volontari, e l’art. 34 impone che il trattamento avvenga in strutture ospedaliere solo se non sono praticabili gli interventi extra-ospedalieri. Questa formulazione normativa già contiene in sé una logica di residualità e proporzionalità, che vincola l’uso del tso alla mancanza di alternative terapeutiche idonee e sufficienti, nel rispetto del principio costituzionale di minima limitazione possibile dei diritti fondamentali.
CONCLUSIONI
La sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale impone una rilettura della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio alla luce del principio personalista che permea l’intero ordinamento costituzionale. Ai sensi dell’art. 2 la Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, tanto come singolo quanto nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Tale disposizione non ha soltanto una funzione programmatica: essa costituisce il fondamento di ogni limitazione legittima dei diritti fondamentali, che deve sempre risultare funzionale alla tutela della persona. In assenza di una reale verifica della residualità del tso, si rischia di trasformare un istituto eccezionale in una prassi amministrativa automatica, con gravi ricadute costituzionali e umane. Nel caso in esame, il principio personalista esige che anche la persona affetta da disturbo psichico – la cui volontà può essere temporaneamente compromessa – sia trattata non come mero oggetto di cure, ma come soggetto giuridico pienamente titolare di diritti, quali il diritto all’informazione, al contraddittorio e all’ascolto.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
[1] Corte cost. sent. 30 maggio 2025 n. 76
[2] Cass. Civ. Sez I 9 settembre 2024 n. 24124
[3] L. 23 dicembre 1978 n. 833