ABSTRACT: Il caso della signora “Libera”, malata di sclerosi multipla e impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco per il suicidio medicalmente assistito, riporta al centro il tema del fine vita dopo la sentenza Antoniani (Corte cost. n. 242/2019). La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Firenze per difetto di istruttoria, ma restano aperti interrogativi sulla dignità del malato, sull’uguaglianza tra pazienti e sulla possibile apertura verso l’eutanasia attiva.

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE – 2. L’ORIENTAMENTO DELLA CONSULTA – 3. L’OGGETTO DEL RICORSO – 4. L’AUTOSOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO – 5. L’ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE – 6. LA DECISIONE DI INAMMISSIBILITÀ – 7. QUESTIONI IRRISOLTE

1. INTRODUZIONE
“Libera” è paralizzata dal collo in giù a causa della sclerosi multipla e ha un solo desiderio: chiudere gli occhi per sempre e trovare un po’ di pace dalle sue sofferenze fisiche e psicologiche.

Dal 2019, grazie alla storica sentenza della Corte Costituzionale (242/2019) sul caso di Fabio Antoniani – noto alla cronaca come DJ Fabo – persone come “Libera” (nome di fantasia datole dall’Associazione Luca Coscioni, che ha seguito la causa, ma risultante come M.S. dagli atti giudiziari) possono congedarsi da questo mondo abbracciando la pratica del suicidio medicalmente assistito: assumere per mano propria (perciò si parla di “suicidio”) un farmaco che interrompe le funzioni vitali. 

Per accedere a questa procedura ci sono dei requisiti fermamente imposti dalla sentenza Antoniani e che il Sistema Sanitario Nazionale è tenuto a verificiare: malattia irreversibile, sofferenza fisica o psichica intollerabile, dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale e la capacità di prendere decisioni in maniera libera e consapevole.

Nonostante le si attesti il possesso di tutte e quattro le condizioni, “Libera” non riesce neanche a suicidarsi medicalmente. A causa della sua patologia, non è in grado né di ingerire, né tantomeno di iniettarsi il farmaco (che sono le modalità ad oggi usate in Italia). Per tanto, chiede che a somministrarglielo sia un altro soggetto: il suo medico di fiducia. 

2. L’ORIENTAMENTO DELLA CONSULTA

Per il diritto penale, nel momento in cui passiamo dalla somministrazione per mano propria a quella per mano di un terzo, la differenza è abbastanza radicale: nel primo caso è istigazione al suicidio, in quanto c’è un’agevolazione del paziente nel suo intento di terminare la propria vita (art. 580 c.p.), il che costituisce reato a meno che non ci si trovi entro i confini delineati dalla sentenza Antoniani; Quando la morte avviene per mano di un terzo, invece, la norma da applicare è quella sull’ omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) – che nel caso di specie sarebbe più proprio chiamare “eutanasia”- e che in Italia è illegale in ogni caso (per chiarezza, il medico che intervenisse attivamente, somministrando egli stesso il farmaco al paziente, sarebbe punibile con la reclusione da 6 a 15 anni). L’apertura verso il 579 c.p. ha sempre lasciato un po’ scettica la consulta (nel 2022 aveva dichiarato inammissibile l’iniziativa referendaria che voleva parzialmente abrogare questa norma, ritenendo che ciò avrebbe reso “lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso”, privando così la vita “della tutela minima richiesta dalla Costituzione”). Sembrerebbe, allora, che nella sentenza Antoniani il giudice delle leggi, per così dire, ci aveva “visto lungo”: immaginando situazioni non distanti da quella della signora “Libera”, aveva investito il Sistema Sanitario Nazionale dell’imponente compito di  “verificare le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, che dovranno essere tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente ed evitare al medesimo sofferenze “. In sostanza, bisogna trovare un sistema adeguato alle condizioni della persona.

Un principio simile è invocato anche nell’unica legge che, ad oggi, in Italia disciplina questioni legate al fine vita: quella sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (anche dette “testamento biologico”, l. n. 219/2017). Qui, pur trattandosi di una procedura diversa (si sospendono le cure, lasciando che le funzioni vitali del paziente terminino per naturale decorso della malattia), i primissimi articoli si soffermano sul rapporto di fiducia medico-paziente, sull’importanza del consenso informato e sul ruolo chiave dell’autonomia decisionale della persona, oltre che alla necessità che il mezzo adoperato dal medico per alleviare le sofferenze del paziente sia appropriato allo stato di quest’ultimo.

Insomma, giurisprudenza e legislatore concordano sulla necessità di procedure che garantiscano la dignità del malato e lo ribadiscono in più occasioni.

3. L’OGGETTO DEL RICORSO

A fondamento del proprio ricorso, il Tribunale di Firenze (davanti cui pende la causa della signora “Libera”) richiama proprio quanto sopra citato della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Il giudice a quo, infatti, suggerisce il contrasto della norma sull’omicidio del consenziente con gli art. 2, 3, 13 e 32 cost. sostenendo che, per tutelare la dignità della persona e il suo diritto alla salute, per garantire l’uguaglianza tra i cittadini e per attuare quei doveri di solidarietà sociale che la nostra carta ci impone, è necessario escludere la punibilità di chi attua materialmente (nel rispetto delle modalità espresse agli art. 1 e 2 della legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento) la volontà della persona a cui sono riconosciuti dal Sistema Sanitario Nazionale i quattro crismi della sentenza Antoniani.

Anticipiamo che il ricorso non va a buon fine, ma non per le ragioni che si potrebbero immaginare alla luce della richiamata giurisprudenza e delle leggi vigenti, che farebbero presagire ancora un’altra pronuncia con cui la Consulta si trova a dover ribadire il no all’eutanasia e a pungolare il legislatore affinché si esprima sul tema (ricordiamo che dalla prima esortazione del 2019 ad oggi, l’unico testo legislativo prodotto in materia è stata la legge sulle D.A.T., che comunque risale al 2017).

4.LA SIGNORA M. S. PUÒ UTILIZZARE ALTRI MEZZI PER ASSUMERE IL FARMACO?

È davvero necessario l’intervento attivo di un terzo per far assumere il farmaco alla signora M.S.? Se l’è chiesto anche il Tribunale di Firenze che si quindi rivolto all’Azienda sanitaria competente, l’Usl Toscana Nord Ovest. Dalle dichiarazioni della sanità regionale emerge che la signora M.S. avrebbe potuto autosomministrarsi il farmaco endovena solo con l’utilizzo di uno strumento meccanico azionato dal movimento dei muscoli della bocca o dei bulbi oculari, o da un comando vocale, ma che (sempre a detta dell’Usl Toscana Nord Ovest), non è attualmente presente sul mercato. In aggiunta, anche nell’eventualità in cui un simile strumento apparisse in commercio, bisognerebbe attenderne i tempi di produzione, di adattamento e le necessarie valutazioni di conformità. Tempo che, per altro, la signora M.S. potrebbe non avere: secondo i medici, è immaginabile che il progresso della sua malattia la privi in futuro anche dell’uso dei muscoli facciali. 

Il parere dell’Azienda sanitaria toscana viene ritenuto insufficiente da parte dei giudici delle leggi.

5. UN’ISTRUTTORIA DA RIMPROVERO

La Corte costituzionale, pur riconoscendo che alla signora “Libera” debba essere garantito il fine vita tramite una procedura che ne rispetti la dignità, contesta al giudice a quo di aver “preso per buono” quanto affermato dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, senza approfondire ulteriormente la questione dell’esistenza o meno di macchinari che avrebbero permesso alla signora S.M. di fare da sé. Nello specifico, il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto scandagliare gli ospedali e il mercato o, come si legge nella sentenza, interpellare “quanto meno l’Istituto Superiore di Sanità” (l’organo tecnico-scientifico del sistema sanitario nazionale) che, in effetti, ha tra i suoi compiti anche quello di rispondere ai dubbi delle Aziende sanitarie regionali. Insomma, un’attività istruttoria giudicata carente ma non solo: la consulta ha “rimproverato” al giudice di merito anche un possibile pregiudizio che potrebbe subire il “diritto della paziente in questione la quale, nel caso in cui queste apparecchiature esistessero, avrebbe diritto ad avvalersene” e, anzi, sarebbe addirittura obbligo del SSN provvedere a reperirgliele.  

L’esistenza di apparecchi del tipo richiesto, in realtà, sembrerebbe suggerito dalla stessa Corte, la quale cita proprio il caso Antoniani: DJ Fabo, infatti, aveva assunto il farmaco attivando mediante bocca uno stantuffo che aveva consentito l’infusione endovena del farmaco (ricordiamo però, a rigor di cronaca, che per fare ciò si era dovuto recare in Svizzera).

6. UNA  QUESTIONE INAMMISSIBILE

Insomma, alla fine l’intero caso si chiude con una dichiarazione di inammissibilità alla luce della carente istruttoria, quindi il tutto si racchiude in una questione puramente procedurale. Nelle motivazioni in fatto e in diritto della sentenza, però, emergono una serie di punti di non poco rilievo, alcuni dei quali illustrati in questo articolo, che lasciano dietro di sé l’eco di alcune domande.

7. PUNTI IRRISOLTI

Terminata la lettura di quanto affermato dal giudice delle leggi, permangono delle curiosità che tendono verso il dubbio. 

Ammesso e non concesso che esistano macchinari per fare quanto detto, e dunque l’istruttoria del giudice a quo fosse stata realmente “superficiale”,  l’eccessiva attesa (e dunque il prolungamento di uno stato di sofferenza che è stato giuridicamente riconosciuto come “intollerabile”) non è sufficiente a configurare una lesione della dignità della persona e del suo diritto alla salute, così come delineato negli art. 2 e 32 cost.? 

A parità di condizioni riconosciute alla luce della sentenza Antoniani a due pazienti, di cui uno in grado di porre fine autonomamente alla propria condizione irreversibile e l’altro no, il rendere più gravoso l’esercizio della “facoltà” di morire, obbligando il soggetto a sostenere eventualmente una trasferta fuori regione per recarsi in una struttura che possieda un macchinario adeguato, non configura uno di quegli ostacoli che la Repubblica si impegna a rimuovere, ex art.3,2 cost. per garantire l’uguaglianza sostanziale? (l’uso del termine “facoltà” e non diritto richiama la sentenza in questione, dove pure viene sollevato il tema dell’uguaglianza. La questione viene sciolta affermando che le due situazioni prese ad esempio non sono comparabili: quello affermato dalla sentenza Antoniani non è un “diritto a morire”, ma una mera facoltà, e il raffronto tra situazioni giuridiche può essere fatto solo quando si tratta di diritti, non di poteri. Questa conclusione, però, perplime se si considera questa facoltà come strumentale alla tutela del proprio diritto, ancora una volta, alla dignità e alla salute).

In ultimo, la questione sull’ammissibilità dell’intervento attivo del medico sembrerebbe non essere realmente chiusa all’interno di questa sentenza. Se si dovesse giungere alla conclusione che il macchinario di cui necessita la signora “Libera” non è disponibile sul mercato? Se esistesse, ma ella non riuscisse ad ottenerlo in un tempo utile perché le sue condizioni fisiche le consentano ancora di utilizzarlo? E semmai un giorno dovesse esistere qualcuno per cui non ci fosse macchinario che possa liberarlo da una vita di sofferenze irreversibili e intollerabili? In questi casi, o almeno in uno, sarebbe ammissibile escludere la punibilità del medico che termina la vita del paziente dietro sua cosciente volontà, chiudendo le porte alla fattispecie di omicidio del consenziente e aprendo uno spiraglio verso l’ammissibilità dell’eutanasia anche in Italia?

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

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