ABSTRACT: La Corte Costituzionale a seguito della Sentenza n.90 del 1 Luglio 2025 promossa dalle sezioni penali dei Tribunali ordinari di Padova e di Bolzano, è andata a colmare una lacuna normativa generatasi a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Caivano ed in particolare in merito alla messa alla prova dei reati di piccolo spaccio assieme a quelli di più grande entità come quelli di istigazione all’uso di sostanza stupefacenti. Tale Abstract si pone l’obiettivo di analizzare da un punto di vista costituzionale la Sentenza della Corte alla luce di alcune conclusioni in merito alla finalità rieducativa della pena e che, in parte, tale pronuncia mira a garantire.
1. LA MESSA ALLA PROVA RIGUARDA ANCHE REATI DI PICCOLO SPACCIO?
La Corte Costituzionale attraverso la Sentenza n.90 del 1 Luglio 2025, presieduta da Amoroso con relatore Marini, ha fatto sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, promossa dal Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica -con ordinanza del 24 Maggio 2024- e dal Tribunale di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica -con ordinanza del 17 Luglio 2024-, in merito al combinato disposto dagli art.168-bis del codice penale, dell’art.550 del codice di procedura penale e l’art.73 comma quinto del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti), per violazione rispettivamente degli artt. 3 e 27 comma terzo della Costituzione.

Con tale pronuncia che appare storica, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del già citato art.168-bis del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per reati quali: delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, di lieve entità, secondo quanto previsto dall’art.73 comma 5 del T.U. stupefacenti.
L’art.73 comma 5 del T.U. stupefacenti a tal proposito afferma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.”
2.DISEQUILIBRIO TRA MATERIE DI PICCOLO E GRANDE SPACCIO: COSA AFFERMA LA CORTE COSTITUZIONALE?
Per i Tribunali rimettenti, ossia il Tribunale di Padova e di Bolzano, vi sarebbero diverse ragioni che renderebbero non preclusive le disposizioni censurate:
- Si andrebbe a violare il finalismo rieducativo della pena nonché quello di reiterazione dell’illecito commesso.
- Si verificherebbe la disparità di trattamento con il reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti.
L’esclusione della messa alla prova nei confronti di reati di piccolo spaccio è dovuto all’aumento del massimo edittale in seguito al Decreto Caivano con l’incremento della reclusione da quattro a cinque anni.
La Corte Costituzionale cosi, accogliendo il contrasto tra l’art.168-bis del codice penale rispetto all’art.3 e all’art.27 della Costituzione, afferma che parrebbe irragionevole includere nel perimetro
di messa alla prova solamente le fattispecie più gravi, quali istigazione all’uso illecito di stupefacenti, e precludere la fattispecie meno grave quali il piccolo spaccio. Ai sensi dell’art.82 del
T.U. stupefacenti di fatto per i reati più gravi rientranti nell’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti può essere disposta la reclusione da uno a sei anni, la cui pena è raddoppiata qualora venga commesso nei confronti di: un minore di quattordici anni, di persona palesemente incapace o persona affidata al colpevole per svariate ragioni tra cui cura, istruzione, vigilanza o custodia.
In combinato però con l’art.550 del codice di procedura penale, è comprensibile come per tale fattispecie rientri nella messa alla prova, di fatto al comma 3 afferma: ”Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.”
Al termine della messa alla prova qualora l’esito sia positivo, il reato si estingue, altrimenti, il procedimento può riprendere (Sentenza n.146 del 2022 della Corte Costituzionale).
La Corte Costituzionale inoltre all’interno di tale Sentenza sottolinea come, l’esclusione della messa alla prova per i reati di piccolo spaccio porterebbe ad una frustrazione in merito a finalità generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravità.
3.LE PROBLEMATICITÀ SOLLEVATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE E CONCLUSIONI
La Corte così afferma che si verificherebbe un’anomalia rispetto alle due figure criminose, rientrando entrambe le fattispecie nella materia degli stupefacenti e tutelando i medesimi beni giuridici.
La messa alla prova riguarda la sospensione del procedimento penale in primo grado per i reati puniti con massimo quattro anni di reclusione. L’ammissione della messa alla prova di fatto, ai sensi dell’art.168-bis del codice penale, comporta l’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, affidando l’imputato al servizio sociale, che può comprendere anche lo svolgimento di attività di volontariato e di rilievo sociale.

Entrambi i giudici di fatto ritengono che l’esclusione dei reati di piccolo spaccio rispetto alla messa in prova e rispetto al contrasto con gli artt.3 e 27 della Costituzione, possa essere rimediabile attraverso una modifica ed integrazione dell’art.550 comma 2 del codice di procedura penale affiancando al reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti quello di piccolo spaccio, data l’omogeneità delle due materie secondo quanto affermato poco sopra.
Di fatto secondo gli stessi giudici della Corte Costituzionale se si dovesse accogliere il ricorso in toto, così come formulato dai tribunali rimettenti, si andrebbero a creare effetti eccedenti rispetto al vulnus denunciato: essendo quindi il petitum non rientrante nella fattispecie in questione, la Corte Costituzionale richiama la facoltà di non essere vincolata rispetto alle ordinanze dei soggetti rimettenti.
La Corte Costituzionale così:
- Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.168-bis primo comma del Codice Penale nella misura in cui non preveda la sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati di piccolo spaccio rientranti all’art.73 comma 5 del D.P.R. del 9 Ottobre 1990, n.309.
- Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano e di Padova, relativamente agli artt. 550 comma 2 del codice di procedura penale e dell’art.73 comma 5 del D.P.R n.309 del 1990, con riferimento agli artt.3 e 27 della Costituzione.
- Dichiara come non fondata la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art.4 comma 3 del Decreto Legge 15 Settembre 2023, n.159, sollevata con riferimento all’art.77 comma 2 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Bolzano sezione penale.
La finalità rieducativa della messa alla prova: il vulnus della sentenza della Corte Costituzionale.
Il vulnus nella rilettura di tale Sentenza della Corte Costituzionale che sicuramente si inserisce in una fattispecie ancora ampliamene discussa anche dalla società civile è la finalità rieducativa del carcere e della pena: con riferimento a precedenti pronunce, quali la Sent. n. 146 del 2022, Sent.
n.43 del 2024 e Sent. n.139/2020, la Corte Costituzionale riconosce che, seppure il reato di spaccio lieve sia “meno offensivo” rispetto a quello di istigazione all’uso illecito di stupefacenti, entrambi rientrino nella produzione, nel traffico e nella detenzione di sostanze stupefacenti e che soprattutto debbano rispettare un limite costituzionale sancito dall’art.27 riguardante la risocializzazione del soggetto.
In conclusione, la Corte non si limita a sanare un difetto normativo, ma rilancia una riflessione più profonda: punire non è sufficiente, se non si crea lo spazio per un reale reinserimento.
La messa alla prova, in questa ottica, diventa un ponte tra la legalità violata e quella ricostruita, non un semplice beneficio, ma un impegno che chi delinque assume nei confronti della società. E forse proprio per questo, non dovrebbe essere negato a chi ha commesso reati minori, ma piuttosto usato con intelligenza, selettività e umanità.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- Corte costituzionale, sent. n. 90 del 1° luglio 2025, in G.U. 1ª Serie speciale n. 28 del 3 luglio 2025;
- Art.73 Testo Unico Stupefacenti;
- Art.550 Codice di Procedura Penale;
- Artt.3 e 27 Costituzione Italiana;
- Artt. 168-Bis Codice Penale;
- Sistema Penale “Spaccio di lieve entità: per la Corte Costituzionale è incostituzionale l’esclusione della messa alla prova”, 2 Luglio 2025.
- Avv. Francesca De Carlo “Reato di spaccio di lieve entità: sì alla messa alla prova”, 4 Luglio 2024, consultabile su: AvvocatoAndreani.it
- Sistema Penale “Spaccio di Lieve entità: per la Corte Costituzionale è incostituzionale l’esclusione della messa alla prova”, 1 Luglio 2025.
- Armando Argano “Ripristinata la “messa alla prova” anche nei casi di “spaccio di lieve entità”, che era stata esclusa dal Decreto Caivano [Corte Costituzionale 2 luglio 2025 n. 90], 4 Luglio 2025.
SITOGRAFIA
http://www.argano-pancali.it/finalmente-e-nuovamente-possibile-ottenere-la-messa-alla-prova- anche-nei-casi-di-spaccio-di-lieve-entita-corte-costituzionale-2-luglio-2025-n-90/ https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=52374&content=&content_author= https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:90 https://news.avvocatoandreani.it/articoli/reato-spaccio-lieve-entita-messa-prova-108190.html https://www.brocardi.it/