Diritto penale

SCUDERONI c. ITALIA: LA CORTE DI STRASBURGO RIAFFERMA GLI OBBLIGHI POSITIVI DELLO STATO NELLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DOMESTICA 

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ABSTRACT: Nel caso Scuderoni c. Italia (2025), la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 3 e 8 della CEDU, riconoscendo l’inerzia delle autorità di fronte a ripetuti episodi di violenza domestica. La sentenza riafferma gli obblighi positivi dello Stato di prevenire, proteggere e indagare, alla luce della Convenzione di Istanbul e del principio di effettività delle tutele. Il caso assume un impatto sistemico, sollecitando una revisione profonda delle politiche italiane in materia di violenza di genere.

Nel settembre 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per non aver garantito un’adeguata protezione a una donna vittima di violenza domestica. La vicenda trae origine dalle ripetute denunce presentate dalla ricorrente nei confronti del suo ex compagno, autore di maltrattamenti, minacce e comportamenti persecutori protratti nel tempo. Nonostante la gravità dei fatti segnalati, le autorità italiane hanno mostrato un atteggiamento di inerzia e ritardi procedurali, omettendo di adottare misure efficaci a tutela della vittima e del figlio minore. In tal modo, avevano mancato al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle accuse della ricorrente. Sul punto, “la Corte sottolinea inoltre la particolare diligenza richiesta nel trattamento delle denunce di violenza domestica e ritiene che le specificità dei fatti di violenza domestica, come riconosciute dalla Convenzione di Istanbul, debbano essere prese in considerazione nell’ambito dei procedimenti interni.” Con la sentenza Scuderoni c. Italia, la CEDU ha riconosciuto la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, affermando che lo Stato ha mancato ai propri obblighi positivi di prevenzione, protezione e indagine nei casi di violenza domestica. 

1. QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DELLA CEDU 

La sentenza Scuderoni c. Italia si inserisce nel consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che riconosce, in capo agli Stati membri, obblighi positivi di prevenzione, protezione e indagine in materia di violenza domestica e di genere. Tali obblighi derivano in particolare dagli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, pur enunciando diritti di libertà apparentemente “negativi” (ossia, il divieto per lo Stato di interferire), sono stati nel tempo interpretati in chiave sostanziale, imponendo agli Stati un dovere attivo di tutela effettiva dei diritti fondamentali. L’articolo 3 stabilisce che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. La Corte di Strasburgo ha chiarito, a partire dal caso A. c. Regno Unito (1998), che tale disposizione non si limita a vietare comportamenti direttamente imputabili allo Stato, ma si estende anche alle situazioni in cui le autorità, pur a conoscenza di un rischio concreto, omettano di adottare misure idonee a prevenirlo. Nel contesto della violenza domestica, questa evoluzione interpretativa è divenuta centrale con la sentenza Opuz c. Turchia (2009), nella quale la Corte ha per la prima volta affermato che l’inerzia delle autorità di fronte a episodi di violenza familiare può costituire violazione dell’articolo 3. Tale principio è stato successivamente ribadito nei casi Talpis c. Italia (2017) e Valiulienė c. Lituania (2013) confermando che lo Stato è responsabile non solo per azioni dirette, ma anche per omissioni che espongano la vittima a sofferenze gravi e prevedibili. L’articolo 8 garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Nella giurisprudenza della Corte, tale disposizione ha assunto un ruolo centrale nei casi di violenza domestica, poiché il contesto familiare è quello in cui più frequentemente si manifestano violazioni della dignità, dell’integrità fisica e dell’autonomia personale. In decisioni come Eremia c. Moldavia (2013), la Corte ha precisato che il diritto sancito dall’art. 8 comporta l’obbligo per lo Stato di predisporre un apparato legislativo e amministrativo efficace, capace di garantire un ambiente domestico sicuro e di reagire con tempestività alle denunce di violenza. Ciò include il dovere di adottare misure cautelari immediate, di condurre indagini efficaci e di fornire un adeguato supporto psicologico e sociale alle vittime.

2. GLI OBBLIGHI POSITIVI DELLO STATO 

Dalla combinazione degli articoli 3 e 8 deriva la nozione di “obblighi positivi di protezione”, che la Corte ha definito come il dovere dello Stato di prevenire, proteggere e punire la violenza di genere, quando essa sia conosciuta o ragionevolmente prevedibile. Nel caso Scuderoni c. Italia, la Corte ha ribadito che l’obbligo di tutela non è meramente formale, ma sostanziale: non basta disporre di leggi idonee (come il cosiddetto “Codice Rosso”), occorre che tali strumenti vengano applicati con diligenza, tempestività e sensibilità al genere. L’inerzia, i ritardi e la mancata valutazione del rischio immediato rappresentano, secondo Strasburgo, una violazione autonoma della Convenzione. La Corte sottolinea inoltre che il principio di effettività delle indagini si estende anche ai casi di violenza psicologica, stalking e minacce, che non possono essere minimizzati come “questioni private” ma devono essere trattati come violazioni dei diritti umani fondamentali.

3. IL LEGAME CON LA CONVENZIONE DI ISTANBUL 

Un ulteriore riferimento interpretativo è rappresentato dalla Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia con la L. n. 77/2013), che integra e rafforza gli obblighi derivanti dalla CEDU. La Corte di Strasburgo, nelle sue decisioni più recenti, richiama spesso tale Convenzione come parametro di lettura degli articoli 3 e 8, ritenendola espressione del consenso europeo in materia di contrasto alla violenza di genere. In questa prospettiva, Scuderoni c. Italia conferma che la violenza domestica non è solo un reato, ma una violazione dei diritti umani, e che gli Stati devono adottare politiche giudiziarie e amministrative coerenti con un approccio basato sulla prevenzione, sulla protezione e sulla non discriminazione. Il collegamento tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica — nota come Convenzione di Istanbul (2011) — rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali in Europa. La Corte di Strasburgo, pur non essendo formalmente chiamata ad applicare la Convenzione di Istanbul in quanto trattato autonomo, ne fa un riferimento interpretativo costante nella lettura degli articoli 2, 3, 8 e 14 della CEDU. In tal senso, la Convenzione di Istanbul funge da strumento di concretizzazione degli obblighi positivi previsti dalla CEDU, specificando in termini operativi cosa significhi per uno Stato “proteggere” e “prevenire” la violenza domestica e di genere. 

4. IMPATTO SISTEMICO SULL’ORDINAMENTO ITALIANO

La sentenza Scuderoni c. Italia del 23 settembre 2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma ne accentua il rilievo sistemico per l’ordinamento interno. La Corte europea, condannando l’Italia per violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, non si limita a censurare un singolo caso di inerzia giudiziaria, ma evidenzia una fragilità strutturale del sistema italiano di tutela contro la violenza domestica, già segnalata in precedenti decisioni come Talpis c. Italia (2017) e J.L. c. Italia (2021). Il valore della sentenza, quindi, trascende la dimensione individuale e si proietta sul piano sistemico, imponendo un ripensamento complessivo dell’effettività delle politiche di protezione delle vittime, del funzionamento del “Codice Rosso” e dell’organizzazione delle autorità chiamate a intervenire. In conformità con questo principio, gli Stati parti sono tenuti a organizzare la loro risposta alla violenza contro le donne prevenendo, indagando, punendo e fornendo riparazione alle vittime. La gravità della violenza domestica e il dovere delle autorità italiane di perseguire d’ufficio il reato di maltrattamento rendono tale risposta obbligatoria. È inoltre essenziale incoraggiare le vittime a denunciare la violenza. Altrimenti, sarebbe ingiustificabile lasciare alla vittima l’obbligo di spiegare perché non ha presentato una denuncia prima e archiviare i casi di violenza a causa della mancanza di indagini approfondite e/o di un’audizione con la vittima.”

5. CONCLUSIONI 

In definitiva, l’impatto sistemico della sentenza Scuderoni c. Italia non si esaurisce nella sfera giudiziaria, ma coinvolge l’intero assetto di protezione dei diritti fondamentali in Italia. Essa richiama lo Stato a trasformare l’approccio alla violenza domestica da risposta repressiva post factum a strategia preventiva e integrata, fondata su cooperazione, formazione e sensibilità di genere. La decisione di Strasburgo si pone dunque come un monito e un’opportunità: da un lato, segnala il deficit di effettività delle tutele; dall’altro, offre una traccia per un diritto interno più coerente con gli standard europei e con i principi costituzionali di dignità, eguaglianza e solidarietà. La sentenza Scuderoni c. Italia del 23 settembre 2025 si colloca in una traiettoria ormai chiara della giurisprudenza di Strasburgo: la violenza domestica non è una questione privata o meramente penale, ma una violazione dei diritti umani fondamentali che impone allo Stato obblighi positivi di prevenzione, protezione e indagine. La Corte europea, ancora una volta, ha denunciato le carenze strutturali del sistema italiano, nonostante la presenza di strumenti normativi come il Codice Rosso e la ratifica della Convenzione di Istanbul. Ciò dimostra che la mera produzione legislativa non è sufficiente in assenza di una cultura giuridica e istituzionale realmente orientata alla tutela effettiva delle vittime. Sul piano sistemico, la pronuncia rafforza l’interazione tra CEDU, Costituzione italiana e Convenzione di Istanbul, delineando un quadro integrato di obblighi che vincola lo Stato in tutte le sue articolazioni — giudiziaria, amministrativa e politica. La protezione delle vittime di violenza domestica emerge come dovere costituzionale e convenzionale, il cui mancato adempimento può generare responsabilità giuridica, oltre che una lesione della credibilità internazionale dell’Italia. La decisione rappresenta quindi un punto di svolta simbolico e sostanziale: richiama le istituzioni a un cambio di paradigma, dal formalismo normativo all’effettività delle tutele, e stimola una riflessione più ampia sul ruolo dello Stato come garante attivo della dignità e dell’integrità personale. In prospettiva, il vero impatto di Scuderoni c. Italia dipenderà dalla capacità del nostro ordinamento di tradurre i principi della Corte EDU in prassi coerenti, fondate sulla cooperazione tra poteri pubblici, sulla formazione degli operatori e su un approccio sensibile al genere. Solo così la condanna di Strasburgo potrà trasformarsi da censura episodica a motore di evoluzione sistemica, rafforzando la tutela dei diritti fondamentali e l’adesione effettiva dell’Italia ai valori fondanti della Convenzione europea. 

BIBLIOGRAFIA 

  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,  novembre 1950, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848
  • (Convenzione di Istanbul) 11 maggio 2011, ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77
  • Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)
  • Bartoli, C., La violenza domestica come violazione dei diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo, in Rivista di diritto internazionale, 2020
  • De Sena, P., Gli obblighi positivi degli Stati nella giurisprudenza della Corte EDU, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018
  • Di Martino, G., La Convenzione di Istanbul e l’evoluzione del diritto penale di genere, in Diritto penale contemporaneo, 2021
  • Ruggeri, A., Art. 117 Cost. e obblighi internazionali: il dialogo tra Corti in materia di diritti fondamentali, in Giurisprudenza costituzionale, 2016
  • GREVIO, Report on Italy (Second Evaluation Round), Council of Europe, 2022
  • Lollini, A., La responsabilità dello Stato per violazione della CEDU: profili sistematici e giurisprudenziali, in Rivista AIC, 2019
  • Pisani, M., Violenza di genere e ineffettività delle tutele: l’Italia davanti alla Corte di Strasburgo, in Questione giustizia, 2025

            GIURISPRUDENZA CORTE EDU:

  • Opuz c. Turchia, n. 33401/02, 9 giugno 2009
  • Valiulienė c. Lituania, n. 33234/07, 26 marzo 2013
  • Eremia c. Moldavia, n. 3564/11, 28 maggio 2013
  • Talpis c. Italia, n. 41237/14, 2 marzo 2017
  • Scuderoni c. Italia, n. 6045/24, 23 settembre 2025

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