Diritto Civile

SCIOPERO DELLA FAME E RIFIUTO DI TRATTAMENTI SALVAVITA, TRA BIOETICA E DIRITTO 

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ABSTRACT: Sui problemi del rifiuto di trattamenti sanitari salvavita, subordinato al conseguimento di finalità estranee alla situazione clinica personale, nel Comitato nazionale per la bioetica sono state espresse posizioni diverse, di carattere generale, sostenibili sul piano bioetico, che lasciano aperti i problemi giuridici.

SOMMARIO: 1. IL DOCUMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA – 2. IL DIRITTO VIGENTE – 3. SCIOPERO DELLA FAME E RIFIUTO DI CURE COME RIBELLIONE FINALIZZATA – 4. PROBLEMI GIURIDICI DELLE RISPOSTE NEI CASI CONCRETI. 

1.      IL DOCUMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA 

Il coinvolgimento del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), sollecitato dal Ministro della Giustizia in merito al rifiuto di trattamenti salvavita per finalità extra-cliniche (il caso del detenuto in regime di 41-bis in sciopero della fame), ha riacceso il dibattito sulla linea di demarcazione tra etica e diritto. Il documento prodotto il 6 marzo 2023, pur dichiarando la propria incompetenza a risolvere specifiche questioni giurisprudenziali, offre uno spaccato significativo della complessità dogmatica che circonda il corpo del detenuto. La chiave di lettura del documento risiede nella netta distinzione tra i due piani. La bioetica si configura come un’estensione dell’etica pubblica, un terreno di confronto — e talora di frizione — tra diverse “concezioni comprensive” del mondo. In una società secolarizzata e pluralista, la bioetica non può ambire a un’unitarietà morale assoluta; deve piuttosto favorire il dialogo tra linguaggi morali differenti.

Come evidenziato dalla dottrina (D’Agostino, 2019), mentre la bioetica ricerca mediazioni valoriali attraverso prassi comunicative, il diritto assolve alla funzione di integrazione sociale mediante soluzioni vincolanti e coercibili. Il diritto, dunque, non dirime la controversia morale, ma disciplina il conflitto attraverso il consenso per intersezione, garantendo una sintesi operativa anche in presenza di disaccordi profondi.

Nonostante la frammentazione interna, il CNB ha individuato dieci punti di unanimità che costituiscono il nucleo condiviso del parere. Tra questi, assumono rilievo costituzionale:

  • Il divieto assoluto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale del soggetto.
  • L’affermazione della piena applicabilità della Legge n. 219/2017 anche in ambito penitenziario.
  • Il riconoscimento della validità delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) per il detenuto, escludendo deroghe fondate unicamente sullo status libertatis.

Il dissenso emerge prepotentemente sulla gestione della fase critica, ovvero quando l’imminente pericolo di vita impedisce l’accertamento della volontà attuale:

  • Posizione A (Maggioranza – 19 componenti): Sostiene il dovere del medico di intervenire in via d’urgenza per salvaguardare la vita, ritenendo le DAT “incongrue” o inapplicabili nel contesto specifico dello sciopero della fame finalizzato a scopi politici.
  • Posizione B (Minoranza – 9 componenti): Difende la continuità applicativa della L. 219/2017. Il diritto al rifiuto informato è consustanziale al consenso informato; negarlo significherebbe non solo tradire l’autodeterminazione, ma svuotare di senso la finalità rieducativa della pena (Art. 27 Cost.).
  • Posizione C (Posizione intermedia – 2 componenti): Pur vicina alla tesi B, ammette la possibilità di un diverso bilanciamento dei principi, invocando tuttavia la necessità di un intervento legislativo che operi entro i rigorosi binari della legittimità costituzionale.

Il giurista riceve dal CNB non una soluzione univoca, bensì una mappatura delle sensibilità etiche sottostanti. Resta in capo all’interprete e al legislatore la responsabilità di individuare nel diritto vigente una soluzione che non sia mera concessione reciproca, ma sintesi giuridica coerente con i precetti costituzionali di dignità e libertà individuale.

2.      IL DIRITTO VIGENTE

L’architettura del Codice Rocco (1930) recepisce il bene vita come un valore oggettivo e indisponibile, la cui tutela prescinde dalle determinazioni volitive del titolare. In tale prospettiva, l’ordinamento impone un dovere incondizionato di astensione da condotte lesive dell’altrui integrità fisica, configurando il consenso dell’interessato non come causa di giustificazione, bensì come elemento irrilevante ai fini della tipicità o dell’antigiuridicità del fatto (si veda l’art. 579 c.p.).

La persistente vigenza del principio di indisponibilità è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 50/2022) in occasione del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo sull’omicidio del consenziente. Il Giudice delle Leggi ha ravvisato nel quesito referendario un profilo di inammissibilità, poiché l’abrogazione tout court della norma avrebbe determinato la piena disponibilità della vita per chiunque fosse in grado di prestare un valido consenso. Secondo la Consulta, pur essendo il legislatore libero di rimodulare o sostituire la disciplina, l’ordinamento deve garantire un “minimo di tutela della vita”, valore di cardinale rilievo costituzionale che impedisce una liberalizzazione assoluta delle pratiche eutanasiche non regolamentate.

Parallelamente, sebbene il suicidio non sia più configurato come illecito penale, permane il divieto per i terzi di cooperare all’altrui intento autosoppressivo. Il reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), originariamente concepito come dovere incondizionato di astensione, ha subito una fondamentale riscrittura ermeneutica ad opera della Corte Costituzionale (sent. n. 242/2019), che ne ha circoscritto la punibilità in presenza di specifiche condizioni cliniche e procedurali, segnando un passaggio epocale dal paternalismo etico al riconoscimento di sfere di autodeterminazione nelle fasi terminali.

La problematica del soccorso coattivo — ovvero dell’intervento contro la volontà del soggetto — interseca la disciplina delle cause di giustificazione, in particolare lo stato di necessità (art. 54 c.p.). La tentazione di legittimare una “coazione a fin di bene” solleva rischi di un paternalismo autoritario nelle relazioni intersoggettive.

Storicamente, tale tensione è emersa nei procedimenti relativi alla comunità di San Patrignano (anni ’80), concernenti il recupero forzoso di tossicodipendenti allontanatisi dalla struttura. L’orientamento giurisprudenziale, approdato a un’assoluzione per stato di necessità putativo, ha evidenziato come l’estensione dei requisiti di attualità e inevitabilità del pericolo possa prestarsi a intrusioni arbitrarie nella sfera privata, qualora si pretenda di sanzionare o impedire stili di vita o scelte esistenziali autolesionistiche ma consapevoli.

Nel prisma dell’esecuzione penale, il caso del detenuto in sciopero della fame (es. vicenda Cospito) pone in conflitto i doveri di protezione dell’Amministrazione Penitenziaria con il diritto al rifiuto delle cure. L’art. 41 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) circoscrive l’uso della forza fisica a situazioni eccezionali (prevenzione di atti violenti, tentativi di evasione, resistenza agli ordini), ma tale precetto non può essere esteso fino a legittimare il trattamento sanitario coatto.

In uno Stato di diritto ispirato al pluralismo bioetico, l’imposizione di un “ordine di alimentazione” o di sottoposizione a presidi terapeutici contro la volontà attuale del soggetto appare inconciliabile con la dignità della persona. La sfida per il legislatore e l’interprete risiede dunque nel bilanciare l’obbligo di garanzia verso chi è ristretto nella libertà personale con il divieto di trattamenti sanitari obbligatori che degradino l’individuo a mero oggetto di tutela statuale.

3.      SCIOPERO DELLA FAME E RIFIUTO DI CURE COME RIBELLIONE FINALIZZATA

La qualificazione dello sciopero della fame quale “ribellione finalizzata” — locuzione da intendersi in senso puramente descrittivo e avalutativo — pone il tema del rifiuto dei trattamenti salvavita in una dimensione che trascende il mero dato clinico per approdare al terreno della protesta politica e della critica al regime detentivo. Tale fenomenologia interroga la tenuta della L. n. 219/2017 a fronte di finalità estranee alla situazione sanitaria del soggetto.

Il dibattito si colloca in un contesto di accertata criticità del sistema penitenziario. Il Rapporto tematico del Garante nazionale (20 marzo 2023) ha evidenziato come l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis presenti profili di “inutile inciviltà”, concretizzatisi in usi impropri della massima sicurezza e limitazioni illegittime dei diritti. Questa realtà di fatto segnala una discrasia rispetto al dictum della Corte Costituzionale (sent. n. 376/1997), secondo cui il regime speciale non può mai tradursi in un trattamento contrario al senso di umanità o in un ostacolo alla rieducazione. Il Comitato Nazionale per la Bioetica si è diviso sulla rilevanza del “finalismo extrasanitario”:

  • L’orientamento maggioritario (Posizione A) ravvisa nel fine politico una causa di “incongruità” delle DAT. In questa prospettiva, l’estraneità dell’obiettivo rispetto al percorso terapeutico giustificherebbe una deroga alla L. 219/2017, ripristinando in capo al medico un dovere d’intervento autoritativo a tutela della vita in caso di incapacità del detenuto.
  • L’orientamento laico-garantista (Posizione B) sostiene invece l’indifferenza delle motivazioni soggettive rispetto all’esercizio del diritto. Il rifiuto del cibo è letto come un atto in cui il decesso è un esito accettato ma non direttamente perseguito (distinto dal suicidio), restando pienamente nell’alveo delle libertà protette dalla normativa vigente.

Sul piano del diritto positivo e convenzionale, la sentenza della Corte EDU (8 marzo 2023, Yakovlev v. Ucraina) segna un punto di svolta. La Corte imposta la questione come un conflitto tra il diritto all’integrità fisica e le obbligazioni positive dello Stato, richiamando gli standard della World Medical Association. Il riconoscimento dell’alimentazione forzata come violazione dell’art. 3 CEDU (trattamento inumano e degradante) poggia sul presupposto che la finalizzazione politica dello sciopero non ne infici la legittimità. La Corte sottolinea che l’obbligo dello Stato non è la coercizione medica, bensì l’attivazione di una comunicazione costante volta a rimuovere le cause della protesta.Nell’ordinamento italiano, non sussiste alcun principio che consenta di dichiarare ex ante le DAT “incongrue” per il solo fatto di essere collegate a una protesta. Esse rimangono lo strumento elettivo di formalizzazione di scelte libere e vincolanti.

Tuttavia, come rilevato dalla posizione minoritaria nel CNB (Posizione C), la radicalità della tensione tra diritto alla vita e diritto al rifiuto potrebbe suggerire — sulla scorta di esperienze comparative — la ricerca di un diverso bilanciamento. Tale operazione, lungi dal poter essere affidata a prassi amministrative o interpretazioni analogiche in malam partem, richiederebbe un intervento legislativo tipizzante, il quale dovrebbe comunque misurarsi con i rigidi vincoli di costituzionalità che presidiano l’autodeterminazione terapeutica e la dignità del detenuto.

 

4.     PROBLEMI GIURIDICI DELLE RISPOSTE NEI CASI CONCRETI

Il dibattito scaturito dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) rivela come i principi generali della bioetica e del diritto siano, per loro natura, statuizioni di carattere astratto, inidonee a esaurire la complessità delle singole vicende umane. Il passaggio dal piano normativo a quello applicativo richiede un’ermeneutica dei fatti che sappia cogliere le specificità ad personam, dimensioni che il CNB, per mandato istituzionale, ha volutamente preservato in una cornice di generalità.

Se il rifiuto dei trattamenti — inteso come “ribellione” — trae origine da criticità sistemiche del regime carcerario, la risposta dell’ordinamento non può limitarsi alla mera gestione clinica dell’emergenza. Come indicato dalla Corte EDU, l’autorità pubblica è gravata da obbligazioni positive che impongono di farsi carico delle istanze del detenuto prima che queste sfocino nell’irreparabilità.

L’obiettivo primario delle istituzioni deve essere la tutela della vita nel rispetto della libertà: un equilibrio precario che esige una gestione saggia e tempestiva delle cause della protesta. In tale ottica, l’intervento del legislatore (auspicato dalla “risposta C” del CNB) non dovrebbe volgersi a una compressione dell’autodeterminazione, quanto piuttosto alla codifica di procedure di mediazione e di garanzia che prevengano il raggiungimento dell’ “ultima spiaggia” decisionale.

Il dissenso interno al CNB in merito alla validità delle DAT ruota attorno a una sottile distinzione fenomenologica sulla natura dell’intento del dichiarante:

  • La prospettiva pro libertate (Risposta B): Valorizza l’accettazione del rischio letale come esito collaterale di una scelta politica, mantenendo fermo il rispetto della volontà espressa.
  • La prospettiva pro vita (Risposta A): Qualifica l’esito mortale come “non perseguito”, ravvisando in questa mancata coincidenza tra fine e mezzo la prova dell’incongruità delle DAT in contesti di sciopero della fame.

Tuttavia, il caso Cospito dimostra la fallacia delle semplificazioni categoriche. La cessazione dello sciopero a seguito di un’apertura giurisprudenziale della Corte Costituzionale evidenzia come la volontà del soggetto sia spesso un’entità dinamica, sospesa tra l’intransigenza della protesta e l’implicita attesa di un intervento istituzionale che renda la morte non più necessaria.

L’ordinamento deve però contemplare anche l’ipotesi della scelta testimoniale estrema (frangar, non flectar), in cui il rifiuto dei trattamenti assume i connotati di una consapevole assunzione di responsabilità esistenziale. In questi casi, il rispetto delle DAT — per quanto tragico — si configura come l’estremo riconoscimento della dignità di una persona razionale, secondo una visione hegeliana dell’onore dovuto al soggetto libero.

I principi generali del biodiritto non sono punti di arrivo, ma punti di partenza per una disciplina che sappia integrare le obbligazioni positive delle istituzioni con i vincoli costituzionali invalicabili. Al di là delle contrapposizioni ideologiche, la tenuta di una civiltà giuridica si misura sulla sua capacità di esercitare una saggezza pratica (phronesis).

Il compito del diritto, nelle situazioni limite, è quello di “salvare il salvabile”, rifuggendo da automatismi coercitivi e investendo sulla capacità gestionale delle autorità penitenziarie e giudiziarie, affinché il rispetto della legge non si traduca mai in un’indifferente sanzione di morte né in una violenta negazione della libertà.

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

  • Articolo 41 della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975).
  • Corte Cost. n. 242/2019.
  • Corte Cost. n. 50/2022.
  • Dichiarazione della World Medical Association del 1991, con successive revisioni, l’ultima nel 2017.
  • F. D’Agostino, Bioetica, 2019, 40.
  • L. Risicato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, fasc. 1, 77 s.
  • Legge n. 219/2017.
  • Rapporto tematico del 20 marzo 2023 del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  • S. Maffettone, Il valore della vita, 2016, 167.
  • Sentenza della Corte EDU, 8 marzo 2023, Yakovilev v. Ucraina.

Autore

  • Martina Guida

    Laureatasi a pieni voti in Giurisprudenza presso l‘Università degli studi di Napoli “Federico II”, la dott.ssa Martina Guida ha successivamente svolto attività di ricerca presso la Charles University di Praga, specializzandosi in diritto internazionale dei conflitti armati. Attualmente ricopre l’incarico di docente a contratto presso il dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II e frequenta il Master in Studi Diplomatici presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) a Milano, dove approfondisce le tematiche legate alla diplomazia, alla politica estera e alle relazioni internazionali.