Diritto costituzionale

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: AUTONOMIA DIFFERENZIATA, CRITICITÀ E RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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ABSTRACT: L’articolo analizza l’impatto della Legge n. 132/2025, prima disciplina organica sull’intelligenza artificiale applicata alla professione forense, nel quadro del nuovo AI Act europeo. L’analisi evidenzia come l’uso dell’IA negli studi legali rappresenti al tempo stesso un’opportunità di efficienza e una sfida per l’etica professionale. Particolare attenzione è dedicata all’articolo 13, che riconosce l’IA come strumento di supporto all’attività dell’avvocato, imponendo tuttavia obblighi di trasparenza verso il cliente, tracciabilità delle decisioni e controllo umano costante.
Il contributo esamina inoltre i profili deontologici e di responsabilità, le implicazioni per la protezione dei dati personali e il ruolo del Consiglio Nazionale Forense nella definizione di linee guida uniformi. Le prime pronunce e i riferimenti al diritto vivente delineano uno scenario in cui l’avvocato del futuro dovrà coniugare innovazione tecnologica e custodia dei principi fondamentali della giurisdizione.


SOMMARIO: 1. LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE E LA NUOVA ARCHITETTURA DELLO STATO – 2. DAL CENTRALISMO ORIGINARIO AL NUOVO REGIONALISMO COOPERATIVO – 3. L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA E LA SENTENZA N. 192/2024 DELLA CORTE COSTITUZIONALE – 4. LE CRITICITÀ DELLA RIFORMA E LE PROSPETTIVE DEL REGIONALISMO ITALIANO.

1. Cos’è la riforma del Titolo V e cosa ha cambiato nella Costituzione

La riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione rappresenta una delle più grandi innovazioni della storia giuridica italiana. Essa ha introdotto cambiamenti significativi nell’assetto del governo territoriale, modificando profondamente le relazioni tra lo Stato centrale e gli enti locali. Questi ultimi, infatti, sono diventati i principali interlocutori delle istanze della collettività, grazie alla loro prossimità alle esigenze dei cittadini. La riforma ha comportato anche una maggiore devoluzione di competenze dallo Stato agli enti locali, conferendo loro una serie di poteri legislativi, regolamentari e finanziari. In questo modo, si è data piena attuazione ai principi di autonomia e decentramento già delineati nell’articolo 5 della Costituzione.

2. Dalla forma originaria dei Costituenti al nuovo equilibrio tra Stato e Regioni

Prima della riforma, il sistema italiano era caratterizzato da un forte accentramento delle decisioni a livello statale. Gli enti locali avevano un ruolo marginale e le loro competenze erano limitate, spesso subordinate a quelle del governo centrale. La riforma del Titolo V è stata introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ma le sue radici risalgono anche alla legge n. 1 del 1999, che ha garantito piena autonomia statutaria alle regioni e ha previsto l’elezione diretta dei presidenti regionali. 

Le modifiche principali della riforma del Titolo V hanno riguardato gli articoli 114, 117 e 116 della Costituzione. L’articolo 114 stabilisce che la Repubblica è composta da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.  Qui, gli enti locali non sono più considerati subordinati allo Stato ma sono riconosciuti come enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni. 
L’articolo 117 rappresenta una delle novità più significative, poiché sancisce che la potestà legislativa non è più appannaggio esclusivo dello Stato, ma è attribuita anche alle Regioni. 
Anche quest’ ultime come lo Stato devono rispettare la Costituzione, i vincoli dell’ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali (117 comma 1)

Ciò significa che le Regioni, in quanto soggetti di diritto, partecipano alla formazione di atti normativi comunitari e sono responsabili per l’attuazione degli accordi internazionali e europei(117 comma 5)
Inoltre nelle materie di propria competenza le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato (117 comma 9), un approccio che conferisce un’ulteriore dimensione alla governance locale, promuovendo una maggiore interazione tra diversi livelli di governo.
Inoltre, l’articolo 117 al comma 4 stabilisce che le Regioni possono esercitare la potestà legislativa in tutte le materie in cui lo Stato non esercita la potestà legislativa esclusiva.
In quelle di legislazione concorrente (117 comma3), lo Stato definisce i principi generali della materia, lasciando il resto della disciplina alla competenza delle Regioni. 

Un ulteriore elemento di novità è l’attribuzione della potestà regolamentare alle Regioni nelle materie in cui lo Stato non esercita la potestà legislativa esclusiva, salva delega alle Regioni.  
Anche Comuni, Province e Città metropolitane sono abilitati a esercitare questa potestà, in linea con quanto stabilito dall’articolo 114.
Soprattutto il cuore della Riforma è rappresentata dall’autonomia differenziata (o regionalismo differenziato) disciplinata dall’art. 116 comma 3 della Costituzione, conferisce alle Regioni la possibilità di potersi dotare di ulteriori forme e condizioni di autonomia su alcune materie, in particolare quelle non espressamente riservate alla legislazione dello Stato e le materie in cui lo Stato e le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente (ai sensi dell’art.116 comma 3) 

In particolare le Regioni possono richiedere maggiori forme di autonomia su materie come istruzione, tutela dell’ambiente, salute, ecc.. per un totale di circa 23 materie. 
Questa riforma nasce dall’esigenza di valorizzare le potenzialità e le specificità di ogni territorio, tuttavia ciò ha suscitato non poche problematiche soprattutto legate alle evidenti disparità, economiche e giuridiche, che la riforma comporta tra le Regioni.

Di fatti la legge che dava attuazione all’art.116 comma 3 era la legge Calderoli, legge che non prevedeva espressamente (se non con un mero richiamo nella relazione illustrativa) alcun Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, ponendosi, quindi, oltre che in formale contrasto con il principio contenuto nel art. 119 Cost., come pericoloso mezzo di accentuazione dei divari di ricchezza tra le Regioni e dei fabbisogni di servizi di ogni cittadino italiano.
La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione nella sentenza 192/2024, nel quale chiarisce che devono essere identificati i LEP  ossia i livelli essenziali minimi di prestazione, che rappresentano la principale forma di garanzia che su tutto il territorio nazionale siamo uniformi alcune erogazioni di servizi da parte dello Stato, e devono assicurare uno standard e di tutela superiore al minimo.

Inoltre la Corte Costituzionale ha sottolineato l’importanza della centralità del Parlamento che deve intervenire nella determinazione del trasferimento delle funzioni : infatti differenziazione richiamata dall’art. 116, terzo comma, può esplicitarsi solo nel rispetto del principio di sussidiarietà e che, quindi, l’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” a una Regione ,in ogni caso da motivare rigorosamente, non può che riferirsi a specifiche e circoscritte funzioni legislative e amministrative, e non a intere materie o ambiti di materie.
Infine il regionalismo, sottolinea la Corte, deve essere esclusivamente “cooperativo”, dando attuazione alla leale collaborazione con lo Stato, secondo il principio di sussidiarietà, pena l’indebolimento della coesione sociale e dell’unità nazionale che metterebbe in crisi la stessa tenuta democratica del Paese.

3. Le criticità della riforma e le prospettive del regionalismo italiano

Tuttavia la riforma del Titolo V presenta alcune criticità evidenti : 
1. Innanzitutto la Riforma ha comportato maggiori conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell’art.134 Cost.: in particolare nelle materie in cui lo Stato e le Regioni esercitano potestà legislativa concorrente: ciò comporterebbe conflitti giurisdizionali legati sul quale ente abbia autorità in determinate materie.

2. Incertezza o non chiarezza dei principi generali delle discipline delle materie di potestà legislativa concorrente, che comporterebbe una diretta o indiretta limitazione della potestà legislativa statale : Infatti  nelle materie in cui Stato e Regioni detengono potere di legislazione concorrente si ritiene che la potestà legislativa regionale si possa esercitare sulla base dei principi desumibili dalla legislazione statale vigente, senza attendere l’emanazione di leggi statali di principio in attuazione dell’articolo 117 (3 comma). Tuttavia, una rapida approvazione di queste leggi appare decisamente più opportuna, al fine di rendere più agevole e chiara l’individuazione dei principi, e di offrire certezze agli interpreti e ai legislatori regionali. 

3. Importanti divergenze economiche tra le Regioni: l’autonomia finanziaria di cui le regioni godono ai sensi dell’art.119 Cost., con l’attuazione dell’autonomia differenziata (ex art. 116 comma 3 Cost.) comporterebbe disparità economiche che porrebbe le Regioni in logica di concorrenza sleale, con il rischio di incorrere nello scenario delle ‘Regioni federali’ che violerebbero il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ex.art 5 Cost.

4. LE CRITICITÀ DELLA RIFORMA E LE PROSPETTIVE DEL REGIONALISMO ITALIANO.

Infine in una recente intervista con Bruno Vespa, Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si espressa sull’autonomia differenziata, dichiarando che è una riforma che vuole portare al termine entro la fine della sua legislatura: anche se i livelli essenziali minimi di prestazioni non sono ancora stati definiti, il nostro Presidente del Consiglio crede nella potenzialità della riforma dichiarando che ‘non spacca l’Italia, anzi il contrario’. 
Al momento dunque ha dichiarato che si avvieranno le intese con le Regioni sulle materie ‘non lep’. 
Si giungerà dunque ad una soluzione legislativa che possa promuovere l’autonomia delle Regioni nel rispetto dei principi della nostra Costituzione?

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

  •  Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 114, 116, 117, 119. Testo vigente e note istituzionali. 
  •  Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”. Testo ufficiale. 
  •  Legge 26 giugno 2024, n. 86 – cd. Legge Calderoli sull’attuazione dell’autonomia differenziata (entrata in vigore 13/07/2024). G
  •  Corte cost., sent. n. 192/2024 – LEP, centralità del Parlamento e limiti all’autonomia differenziata. 
  •  Corte cost., sent. n. 303/2003 – principio di leale collaborazione nei rapporti Stato-Regioni post-riforma.

Autore

  • Alessia Miranda

    Studentessa di Giurisprudenza presso l'università degli studi di Napoli Federico II, ha una forte propensione per il diritto pubblico, studio che ha approfondito a seguito delle udienze assistite in prima persona alla Corte Costituzionale, inerente ai conflitti tra lo Stato e le Regioni. Amante dei temi giuridici e delle risoluzioni delle controversie.