Diritto dell'Ambiente

RESPONSABILITÀ CLIMATICA DELLE IMPRESE: L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE SU ENI E GIUSTIZIA AMBIENTALE

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ABSTRACT: L’ordinanza n. 13085/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta per la prima volta in Italia la responsabilità civile delle imprese per il cambiamento climatico. Il caso ENI, promosso da Greenpeace e ReCommon, ha sollevato questioni cruciali su giurisdizione, giustiziabilità degli obblighi climatici internazionali e tutela dei diritti fondamentali. La Corte ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario e aperto la strada a nuove azioni civili contro l’inazione climatica, con implicazioni profonde per diritto ambientale, imprese e cittadini.

1. INTRODUZIONE
Con l’ordinanza n. 13085 del 13 maggio 2024, pubblicata il 21 luglio 2025, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute su un tema centrale per il futuro del diritto ambientale: la responsabilità delle imprese inquinanti e la possibilità per i cittadini di agire in giudizio per il cambiamento climatico. Il caso, promosso da Greenpeace, ReCommon e un gruppo di cittadini italiani contro ENI S.p.A., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, segna un passaggio chiave nella cosiddetta climate change litigation in Italia. In questo articolo approfondiamo i contenuti dell’ordinanza, le norme coinvolte e le implicazioni concrete per la tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali.

2. LA LITE: IL CASO GREENPEACE-ENI E LE NORME SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il procedimento ha preso avvio da un’azione giudiziaria promossa da due associazioni ambientaliste – Greenpeace O.N.L.U.S. e ReCommon ETS – e da cittadini residenti in zone vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio ENI S.p.A., accusata di non rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sul clima, oltre al Ministero dell’Economia e alla Cassa Depositi e Prestiti, in quanto azionisti pubblici della stessa ENI. Al centro della controversia: la richiesta di riduzione delle emissioni di CO2 e l’adozione di una strategia ambientale coerente con l’Accordo di Parigi, ratificato in Italia con legge n. 204/20161. I fondamenti giuridici richiamati sono molteplici: dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile, alla Costituzione (artt. 2, 9, 32 e 41), alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), fino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La causa si colloca perfettamente nel filone delle azioni civili per danni da cambiamento climatico.

3. LE ECCEZIONI DI ENI E DELLO STATO: CHI PUÒ ESSERE GIUDICATO?
ENI e le controparti pubbliche hanno contestato la legittimità dell’azione civile, sostenendo l’assenza di giurisdizione e la natura politica delle scelte ambientali. Secondo le difese, solo lo Stato sarebbe vincolato dagli impegni climatici internazionali e non le imprese private. Hanno inoltre sostenuto che non esiste un illecito civile configurabile in capo a ENI, trattandosi di attività industriali autorizzate e pienamente legittime. L’Accordo di Parigi, secondo i convenuti, non sarebbe direttamente applicabile ai soggetti privati. A fronte di ciò, le associazioni e i cittadini hanno chiesto alla Corte di Cassazione di esprimersi in via preventiva sulla giurisdizione del giudice ordinario italiano, ex art. 41 c.p.c.2, sostenendo che i danni ambientali lamentati si sono prodotti in Italia e coinvolgono diritti fondamentali.

4. COSA HA DECISO LA CORTE DI CASSAZIONE
Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione del giudice civile italiano, affermando un principio fondamentale: quando i cittadini agiscono per la tutela di diritti fondamentali violati da condotte inquinanti, anche le imprese possono essere chiamate a rispondere davanti al giudice ordinario. La responsabilità climatica delle imprese, secondo la Corte, è giustiziabile anche in assenza di una normativa specifica, se si basa su obblighi internazionali come quelli dell’Accordo di Parigi3. Viene riconosciuto che l’inazione sul fronte climatico può costituire un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. La decisione richiama anche la sentenza della Corte EDU nel caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera4 e la Convenzione di Aarhus5, che sancisce il diritto dei cittadini all’accesso alla giustizia in materia ambientale. La Corte ha escluso che si tratti di atti politici insindacabili, affermando il ruolo della magistratura nel garantire un effettivo controllo giurisdizionale sui diritti ambientali.

4. PERCHÉ QUESTA ORDINANZA CAMBIA IL DIRITTO AMBIENTALE IN ITALIA
La pronuncia della Cassazione rappresenta un punto di svolta per il diritto dell’ambiente e per la giustizia climatica in Italia. Per la prima volta, si afferma in modo chiaro che anche i cittadini e le associazioni possono agire in sede civile per chiedere alle imprese una condotta coerente con gli obiettivi climatici internazionali. Il messaggio è chiaro: l’ambiente è un diritto fondamentale e chi lo danneggia può essere chiamato a rispondere in giudizio. Questa apertura alle cause civili per danno climatico rafforza la tutela dei diritti delle generazioni future, promuove una responsabilità ambientale più ampia e definisce nuovi confini per il ruolo della giurisdizione ordinaria. L’ordinanza n. 13085/2024 è dunque destinata ad orientare non solo le prossime sentenze, ma anche le strategie di imprese, investitori e attori istituzionali.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  1. Legge 4 novembre 2016, n. 204, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi” adottato a Parigi il 12 dicembre 2015;
  2. Art. 41 c.p.c., sul regolamento preventivo di giurisdizione: consente di ottenere dalle Sezioni Unite una decisione immediata sulla giurisdizione prima del merito;
  3. Si veda anche l’art. 117, comma 1, Cost., che vincola la legislazione interna al rispetto degli obblighi internazionali;
  4. Corte EDU, Grande Camera, sent. 9 aprile 2024, caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Svizzera;
  5. La Convenzione di Aarhus, adottata a livello UNECE nel 1998 e ratificata in Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, stabilisce il diritto del pubblico all’accesso alle informazioni ambientali, alla partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale e all’accesso alla giustizia in ambito ambientale. Rappresenta uno dei principali strumenti di democrazia ambientale a livello europeo e internazionale.

Autore

  • Francesco Miragliuolo

    Studente di Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e allievo del Prof. Alberto Lucarelli, approfondisco il diritto costituzionale con focus sull’articolo 3, comma 2, e il ruolo dei partiti nella democrazia. Analizza riforme istituzionali e politiche pubbliche, collaborando con diverse testate su inclusione sociale e tutela dei beni comuni.