Il dibattito attuale sulla riforma della giustizia si inserisce in una fase storica particolarmente delicata del rapporto tra potere giudiziario e politico. Non è un caso che gli studiosi parlino di “finestra di Overton”, espressione con cui si indica il modo in cui, in determinate fasi storiche, alcune riforme diventano politicamente praticabili, mentre altre restano fuori dal perimetro del dibattito istituzionale. 

In questo contesto, l’obiettivo del presente contributo non è quello di entrare nel merito del confronto politico né di aderire ad una delle diverse letture che lo animano, bensì quello di offrire una ricostruzione tecnica delle modifiche previste.

Il 30 ottobre 2025 è stato approvato, in seconda deliberazione e con maggioranza assoluta inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, il disegno di revisione costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. 

La mancata approvazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 prevista dall’art.138 Cost. implica la necessità di ricorrere a referendum costituzionale confermativo.  

Il testo interviene su diversi articoli della Costituzione, in particolare sugli artt. 87,102,104,105,106,107 e 110.

Nel dettaglio, il nuovo secondo comma dell’art.104 Cost. prevederebbe l’istituzione di due distinti organi di autogoverno della magistratura – a differenza dell’assetto vigente che prevede un unico CSM – rispettivamente per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Rimarrebbero invariati i componenti di diritto, vale a dire il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione; parimenti resterebbe immutato il rapporto numerico tra componenti togati e laici, secondo la previsione dell’art. 104 Cost. 

Il punto che ha sollevato più dubbi concerne senz’altro il metodo di selezione dei componenti: il meccanismo delineato distingue tra componenti laici e componenti togati, per cui un terzo dei membri cd. laici, sarà estratto a sorte da un elenco approvato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento, mentre i due terzi restanti, cd. togati, saranno estratti a sorte direttamente tra i magistrati giudicanti e requirenti, a seconda del Consiglio di appartenenza. 

La differenza tra i due meccanismi appare evidente: mentre per i membri laici il sorteggio temperato avviene all’interno di una lista previamente selezionata dal Parlamento, per i magistrati il sorteggio è puro e avviene all’interno dell’intero corpo delle rispettive magistrature, secondo modalità che saranno stabilite da una legge ordinaria non ancora promulgata. 

Questo dato assume particolare rilievo se si considera che, nell’assetto vigente, l’unico Consiglio superiore della magistratura è composto da trentatré membri di cui tre componenti di diritto, venti togati e dieci laici. 

Accanto alla creazione di due distinti organi di autogoverno, ulteriore elemento di discontinuità rispetto al modello tradizionale di magistratura unitaria, riguarderebbe la perdita delle funzioni che storicamente hanno caratterizzato il ruolo del CSM: la competenza disciplinare nei confronti dei magistrati. 

Sulla base delle modifiche apportate all’art.105 Cost., tale funzione verrebbe infatti trasferita a un nuovo organo costituzionale, l’Alta Corte disciplinare, cui sarebbe attribuito l’esercizio della giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari. La previsione di questo nuovo organo si inserisce nel più ampio disegno di riforma volto a ridefinire l’assetto istituzionale della magistratura, incidendo non solo sul sistema di autogoverno delineato dall’art. 104 Cost., ma anche sull’equilibrio tra le diverse funzioni della giurisdizione e sul modello organizzativo complessivo dell’ordine giudiziario. Secondo il testo della legge costituzionale, l’Alta Corte sarebbe composta da quindici membri, individuati secondo un sistema misto di nomina e sorteggio. Solleva qualche perplessità il regime delle impugnazioni, in quanto le decisioni adottate in prima istanza dall’Alta Corte possono essere impugnate, tanto per motivi di merito quanto per motivi di legittimità, esclusivamente dinanzi alla stessa Corte, in una diversa composizione del collegio. Anche in questo ambito, la disciplina costituzionale rinvia in larga parte alla legge ordinaria di attuazione.  

In definitiva, la polarizzazione del dibattito potrebbe essere così riassunta: le ragioni del  poggiano sulla sentita necessità di intervenire sulle distorsioni emerse negli ultimi anni nel sistema di autogoverno della magistratura. La riforma infatti ridurrebbe il peso delle correnti associative, che nel tempo hanno finito per incidere in modo significativo sulle dinamiche interne del CSM, in particolare nelle nomine dei magistrati agli incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso l’introduzione del sorteggio e la separazione degli organi di autogoverno che verrebbero così letti come un tentativo di spezzare le logiche di appartenenza correntizia e di restituire maggiore imparzialità alle procedure decisionali. 

Le ragioni del No, al contrario, muovono dal timore che la riforma possa alterare l’equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato. In questa prospettiva, la separazione degli organi di autogoverno, il nuovo sistema di selezione dei componenti e l’istituzione della Corte disciplinare potrebbero determinare, secondo i critici, un indebolimento delle garanzie di indipendenza della magistratura, esponendola al rischio di forme più penetranti di influenza o di controllo da parte della politica. 

Ebbene, conciliare l’indipendenza della magistratura con l’esigenza di un sistema di autogoverno efficiente e credibile, rappresenta il senso profondo del confronto che accompagnerà la consultazione referendaria del 22 e 23 Marzo 2026. 

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