SOMMARIO: 1. Il contesto storico e politico del dopoguerra – 2. L’amnistia di Togliatti e la fine dell’epurazione – 3. La mancata Norimberga italiana – 4. La disciplina dei partiti in Assemblea Costituente – 5. LA GIURISPRUDENZA SULL’APOLOGIA DEL FASCISMO – 6. CONCLUSIONI
ABSTRACT: A ottant’anni dalla fine del fascismo, l’Italia mostra ancora difficoltà a confrontarsi con il proprio passato. Il contesto del dopoguerra, l’amnistia Togliatti del 1946 e la mancata “Norimberga italiana” determinarono la continuità di apparati e responsabilità, in nome della pacificazione e della stabilità. A differenza della Germania, la Costituzione non prevede lo scioglimento di partiti eversivi, affidando la difesa dell’ordine democratico al diritto penale. Le leggi Scelba e Mancino, insieme alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione – fino alla recente sentenza n. 33914/2023 – hanno tracciato i limiti della libertà politica e di espressione. L’antifascismo resta così fondamento della Repubblica, non solo memoria del passato ma visione del futuro democratico.
Lo scorso 22 settembre sono trascorsi tre anni dalle elezioni politiche che sancirono la vittoria della coalizione di centrodestra, aprendo la strada al Governo Meloni.
In questo tempo è emersa con chiarezza la difficoltà del nostro Paese, e di una parte della sua classe dirigente, a fare davvero i conti con il ventennio fascista in Italia.
1. IL CONTESTO STORICO E POLITICO DEL DOPO GUERRA
Alla fine della Seconda guerra mondiale l’Italia era un Paese dilaniato e politicamente diviso.
La cartina del voto referendario del 2 giugno 1946 evidenzia chiaramente la frattura: un Sud in larga parte monarchico e conservatore e un Nord più propenso al cambiamento repubblicano.
Questa spaccatura si può spiegare con diversi fattori. Da un lato, la presenza degli Alleati nel Mezzogiorno, percepiti spesso più come potenze occupanti che come liberatori, portò a un rapporto difficile con la popolazione locale. Le priorità degli angloamericani si concentrarono soprattutto sulla gestione militare e logistica del territorio, intervenendo a favore della popolazione solo quando ciò coincideva con i propri interessi strategici.
Dall’altro lato, il Nord – pur duramente colpito dai bombardamenti – conservava il cuore industriale del Paese e costituiva l’area decisiva per la futura ricostruzione. Per questo gli Alleati dedicarono lì maggiori risorse e attenzioni, lasciando il Sud in una condizione di maggiore arretratezza1.
A questo quadro si aggiungeva una situazione politica frammentata: la sinistra comunista e socialista, rafforzata dal ruolo nella Resistenza, chiedeva una svolta radicale e proseguiva nella resa dei conti con i fascisti superstiti. Si creò così un clima di forte tensione ideologica, che alimentava il timore di nuove lacerazioni, mentre il Paese aveva urgenza di avviare la ricostruzione materiale e istituzionale.
2. L’AMNISTIA DI TOGLIATTI E LA FINE DELL’EPURAZIONE
In questo contesto si inserisce il Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1946, n. 157, recante “Concessione di amnistia”, la cosiddetta “Amnistia Togliatti2”. Prima della sua emanazione era stata istituita un’Alta Corte di Giustizia con il compito di giudicare i crimini del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana, in linea con l’intento di avviare un’epurazione del personale compromesso con il regime. Con l’amnistia e con la progressiva chiusura dei procedimenti davanti a quell’organo straordinario, la competenza passò nelle mani della magistratura ordinaria.
Qui, tuttavia, operavano molti magistrati che avevano fatto carriera proprio sotto il fascismo e che, pur non avendo responsabilità dirette, non avevano mai manifestato ostilità al regime, accettandone anzi le regole e i meccanismi di avanzamento. Non sorprende, quindi, che le corti ordinarie abbiano applicato la disposizione in modo particolarmente restrittivo, interpretando l’esclusione per i “crimini particolarmente efferati” come limitata a fatti di crudeltà eccezionale, tali da oltrepassare i limiti stessi dell’immaginazione. Una simile lettura ridusse al minimo i casi in cui l’amnistia non trovò applicazione e determinò la scarcerazione di migliaia di imputati, non soltanto di figure marginali o di basso profilo, ma anche di responsabili di gravi violenze e collaborazioni con il regime repubblichino.
Sul piano politico, la scelta di Togliatti – allora ministro della Giustizia e leader del Partito Comunista – fu giustificata come un gesto di pacificazione nazionale, per evitare che l’Italia precipitasse in una nuova guerra civile. Non mancò, tuttavia, una forte opposizione: votarono contro il provvedimento i repubblicani, parte dei socialisti e alcuni esponenti cattolici, che denunciarono il rischio di una sostanziale impunità per chi si era macchiato di colpe gravissime. Ciononostante, l’amnistia fu approvata e rappresentò un atto di rottura con la fase dell’epurazione, ormai percepita come destabilizzante in un Paese che aveva urgenza di ricostruzione.
3. LA MANCATA NORIMBERGA ITALIANA
Il risultato fu che l’Italia non ebbe mai un vero momento di resa dei conti con il fascismo paragonabile al processo di Norimberga in Germania: la memoria dei crimini rimase frammentata, le responsabilità individuali in larga parte eluse e le strutture dello Stato sostanzialmente continuitate, con magistrati, funzionari e apparati che passarono dal regime alla Repubblica senza soluzione di continuità.
Ciò fu dovuto anche al fatto che l’Italia giocò un ruolo cruciale sul piano geopolitico della Guerra fredda e al fatto che la Resistenza, sotto certi aspetti, divenne un alibi3 che contribuì a derubricare il fascismo a semplice parentesi, più che a riconoscerlo come un fatto storico e conclamato che aveva assoggettato lo Stato fino ad assorbirne l’intera struttura.
È altrettanto vero, però, che l’antifascismo in Italia non fu soltanto un elenco di valori, ma rappresentò una visione alternativa e opposta al fascismo4, concretizzatasi nella Costituzione repubblicana.
Questa mancata resa dei conti con il fascismo ebbe inevitabili conseguenze anche sul piano istituzionale. Proprio nei lavori dell’Assemblea Costituente emerse con chiarezza l’urgenza di regolare il ruolo dei partiti politici, affinché la libertà di associazione non potesse mai trasformarsi in un varco per forze eversive o nostalgiche del passato regime. Da qui nacque un intenso dibattito, che vide contrapporsi chi auspicava forme di controllo di legittimità sui partiti, persino attraverso il vaglio della Corte costituzionale, e chi invece temeva derive di giustizia politica incompatibili con il pluralismo democratico.
4. LA DISCIPLINA DEI. PARTITI IN ASSEMBLEA COSTITUENTE
La mancata epurazione del fascismo e la continuità di molti apparati dello Stato resero centrale, nei lavori dell’Assemblea Costituente, la questione del ruolo e della legittimità dei partiti politici. Fu lo stesso Costantino Mortati a proporre l’introduzione di un meccanismo di controllo sulla conformità dell’attività dei partiti ai principi costituzionali, arrivando persino a immaginare che la Corte costituzionale potesse essere investita del compito di verificarne la legittimità. Una simile impostazione, tuttavia, non trovò accoglimento nel testo finale della Carta.
Il dibattito fu aperto da Lelio Basso, che nella sua relazione affermò come il nuovo assetto costituzionale stesse delineando una vera e propria “democrazia dei partiti”, nella quale le formazioni politiche assumevano una funzione essenziale di mediazione fra cittadini e istituzioni. Riconoscere tale ruolo in Costituzione significava attribuire ai partiti un rilievo pubblicistico, sebbene formalmente rimanessero associazioni di diritto privato. In questa prospettiva si collocarono anche Aldo Moro e Palmiro Togliatti, che pur sostenendo le tesi di Basso si mostrarono cauti sull’opportunità di un’eccessiva tipizzazione costituzionale, preferendo lasciare che fosse la prassi politica e istituzionale – la cosiddetta Costituzione materiale – a definire concretamente funzione e configurazione dei partiti.
Su posizioni opposte si collocò Fiorentino Sullo, che rifiutò qualsiasi ipotesi di controllo giurisdizionale o statale, paventando il rischio di una “giustizia politica” incompatibile con il pluralismo democratico. Egli riconosceva la necessità di un vincolo al metodo democratico, ma riteneva che tale vincolo dovesse operare sul piano politico e non giuridico, attraverso la dialettica parlamentare e l’opinione pubblica5.
Da questo confronto emerse la scelta costituente: la Costituzione italiana non contempla un meccanismo espresso di scioglimento dei partiti contrari all’ordine democratico, a differenza della Legge fondamentale tedesca, che all’art. 21, comma 2, prevede la possibilità di dichiarare incostituzionali i partiti che si pongano in contrasto con l’ordine democratico e liberale fondamentale (freiheitlich-demokratische Grundordnung). In Italia, il divieto per partiti eversivi si ricava solo in via sistematica, in particolare dall’art. 17 Cost. (che consente riunioni solo se pacifiche e senza armi) e dall’art. 139 Cost. (intangibilità della forma repubblicana).
Questa differenza spiega anche perché, nel dopoguerra, partiti come il Movimento Sociale Italiano non furono sciolti, pur richiamandosi apertamente all’esperienza fascista. La scelta di affidarsi al libero confronto politico, più che a controlli giuridici, rifletteva l’intento di preservare un equilibrio fragile in un Paese attraversato dalle tensioni della Guerra fredda.
5. LA GIURISPRUDENZA SULL’APOLOGIA DEL FASCISMO
Il divieto di ricostituzione del partito fascista, sancito dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, è stato attuato con la legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), che punisce sia la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito, sia l’apologia del fascismo, intesa come esaltazione idonea a determinare un pericolo concreto di rinascita.
La Corte costituzionale è intervenuta più volte a chiarire i confini di questo divieto. Con la storica sentenza n. 1 del 1957, la Consulta confermò la legittimità della legge Scelba, precisando che l’apologia non coincide con una semplice espressione nostalgica, ma deve configurarsi come propaganda capace di costituire pericolo attuale per l’ordinamento democratico. Successivamente, la sentenza n. 9 del 1965 ribadì che il diritto di associazione politica non è illimitato, ma trova un limite invalicabile nella difesa dei principi democratici. Ancora, la sentenza n. 168 del 1971 sottolineò che la XII disposizione transitoria e finale non tutela soltanto contro la ricostituzione formale del PNF, ma si estende a qualsiasi organizzazione che persegua gli stessi fini antidemocratici.
Parallelamente, la giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente definito il perimetro applicativo dell’apologia. In una lunga serie di pronunce, la Suprema Corte ha chiarito che l’apologia non può ridursi a una manifestazione di opinioni individuali, ma richiede un comportamento idoneo a determinare un concreto pericolo di ricostituzione. Tale orientamento è stato confermato di recente con la sentenza della Cassazione penale, Sez. I, n. 33914 del 2023, che ha riaffermato come l’esaltazione del fascismo, se idonea a suscitare il rischio di riorganizzazione o a diffondere pubblicamente i suoi simboli e valori, non sia tutelata dall’art. 21 Cost.
A completare questo quadro normativo e giurisprudenziale è intervenuta anche la legge n. 205 del 1993 (legge Mancino), che ha rafforzato la repressione delle condotte fondate su odio razziale e discriminazione, spesso intrecciate con il richiamo all’ideologia fascista. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 289 del 2010, ha dichiarato pienamente legittima tale disciplina, ribadendo che la libertà di manifestazione del pensiero trova un limite nel dovere di difesa dell’ordine democratico.
Ne risulta una giurisprudenza coerente: il fascismo non è riducibile a semplice opinione politica e la sua esaltazione non rientra nell’alveo protetto dell’art. 21 Cost. L’ordinamento italiano, pur non prevedendo uno strumento diretto di scioglimento dei partiti neofascisti come l’art. 21, comma 2, della Legge fondamentale tedesca, ha costruito un sistema in cui il contrasto si gioca soprattutto sul terreno penale e repressivo delle condotte concrete, piuttosto che sul piano del giudizio di legittimità costituzionale dei partiti.
6. CONCLUSIONI
L’esperienza italiana dimostra come la democrazia repubblicana abbia scelto la strada della mediazione, evitando tanto la resa dei conti radicale quanto la tolleranza assoluta. Non ci fu una Norimberga italiana, ma un equilibrio fragile tra memoria, pacificazione e difesa giuridica. In questo spazio si è collocato l’antifascismo costituzionale, che non vive soltanto nelle norme penali o nei divieti formali, ma soprattutto nel patto repubblicano che ha dato vita alla nostra Carta. È lì che il rifiuto del fascismo si traduce in visione di futuro, più che in mera condanna del passato.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
- Lowe, K. (2025). Napoli liberata: Caos, eroismo e barbarie dal 1943 al 1945. Torino: Utet;
- Franzinelli, M. (2006). L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti. Milano: Mondadori;
- Oliva, G. (2019). L’alibi della Resistenza. Milano: Mondadori;
- Canfora, L. (2004). Democrazia. Storia di un’ideologia. Roma-Bari: Laterza;
- Ferrara, G. (1954). I partiti nella Costituzione. Milano: Giuffrè;
GIURISPRUDENZA
- Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1957;
- Corte costituzionale, sentenza n. 9 del 1965;
- Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 1971;
- Corte costituzionale, sentenza n. 289 del 2010;
- Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33914 del 2023.