ABSTRACT: Il disegno di legge S. n. 1496/2025 presentato al Senato della Repubblica il 22 maggio 2025, propone l’introduzione nel Codice penale dell’art. 613 quater, dedicato al reato di “manipolazione psicologica e mentale”. L’obbiettivo posto è quello di colmare un vuoto normativo nella tutela delle vittime di dipendenza psichica esercitata e prodotta da gruppi e organizzazioni, le cosiddette “sette” e “psicosette”, a danno di soggetti psicologicamente deboli o manipolabili, limitandone gravemente la libertà di autodeterminazione. 

Il presente contributo analizza il contenuto della proposta normativa, le finalità che si propone di perseguire e, allo stesso tempo, le principali questioni interpretative che essa solleva.

1. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Il disegno di legge S. n. 1496/2025, depositato presso il Senato della Repubblica su iniziativa dei senatori Minasi, Stefani, Bongiorno, Bergesio, Bizzotto, Cantù, Murelli, Pirovano, Potenti e Testor, è attualmente assegnato alla Commissione Giustizia. 

Il provvedimento nasce con l’intento di colmare un vuoto normativo nella tutela delle vittime di condizionamento psichico esercitato da gruppi strutturati, come sette, psicosette, movimenti ideologici o religiosi devianti. 

La psicosette, nella terminologia inglese “mind control”, si presenta molto spesso come una comunità organizzata nell’ideologia di un centro di spiritualità e di miglioramento del sé. In realtà, essa si pone come soggiogamento psicologico. È presente un leader, che assume il nome di guru o maestro, che mira all’assoggettamento al proprio volere dei propri seguaci, i cd. adepti, al fine di annullarne l’autonomia intellettuale e psicologica. 

All’identità di tale fenomeno, si aggiunge la componente sacrale. Dietro a tale apparenza si celano richieste di denaro, di prestazioni sessuali e di riduzione in schiavitù. L’adepto, una volta privato della sua razionalità e coscienza, viene ridotto a lavorare, non per il proprio sustentamento, ma per il puro e semplice beneficio del maestro, così come viene condotto a compiere atti sessuali convinto di compiere purificazioni, al fine di renderlo schiavo in una parvenza di libertà. 

Essa è ritenuta la più pericolosa tra le reti settarie, poiché in grado di attuare una destrutturazione mentale profonda negli adepti, fino a dissociarli dalla realtà e condurli verso forme di alienazione, tanto da essere qualificata come “culto distruttivo”. 

Sfortunatamente le famiglie delle vittime e lo Stato non riescono a intervenire per sottrarre gli adepti alle torture, alle violenze sessuali di vario genere e allo sfruttamento economico. Tutto questo accade poiché ci troviamo davanti a una carenza normativa in grado di disciplinare e punire le condotte, oltre al fatto che, nella maggior parte delle volte, la vittima è capace giuridicamente di intendere e volere. 

Secondo i promotori, l’ordinamento penale italiano offre protezione solo contro forme di coercizione fisica, ma resta privo di strumenti tipici contro forme di dominio psicologico sistematico, che si sviluppano attraverso dinamiche relazionali continuative e distorsive. Dunque, la proposta intende introdurre un nuovo reato che riconosca e sanzioni queste forme di violenza invisibile, senza cadere in un controllo eccessivo delle relazioni private del soggetto.

2. IL CONTENUTO DELL’ART. 613 – QUATER C.P

Il legislatore intende sanzionare chi: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell’ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione”. 

Dal tenore espositivo della disposizione emergono diverse componenti: il contesto organizzativo (il cd. “mind control”), la condotta manipolativa e l’effetto lesivo sulla capacità di autodeterminazione della vittima. 

3. RATIO LEGIS E IMPATTO SUL SISTEMA PENALE

La ratio di questa proposta normativa è quella di offrire una tutela penale definita e chiara nei confronti di condotte che, pur non sfociando interamente nella violenza fisica o nella minaccia, sono in grado di compromettere in modo devastante la libertà dell’individuo. 

Il legislatore ha come obbiettivo quello di colmare un vuoto normativo emerso soprattutto in relazione ai gruppi organizzati capaci di esercitare un controllo sistematico sulla psiche altrui, mediante atteggiamenti come il reclutamento, il bombardamento affettivo (love bombing), di isolamento, di indottrinamento, di controllo e dipendenza, al fine di creare effetti duraturi sulla capacità di autodeterminazione delle vittima. 

La manipolazione consiste nel far credere alla vittima di avere difficoltà o problemi famigliari e di relazione che il guru può risolvere al suo posto, attraverso pratiche che in realtà mirano a indebolire il sistema di autodeterminazione della vittima e stima di sé. Molto spesso si parla di un vero e proprio “lavaggio del cervello” (brain washing), che avviene mediante una serie di comportamenti lesivi e pregiudizievoli per il destinatario, tra cui, l’impiego distorto della psicoterapia e l’induzione alla trance ipnotica, che comportano a una “psicoterapia al contrario” (reverse therapy), al fine di destabilizzare e indebolire la vittima. 

L’introduzione dell’art. 613 quater c.p. si inserisce in una prassi evolutiva del diritto penale che riconosce la centralità della dimensione e dell’aspetto psichico della persona, al pari delle forme di violenza esercitate tradizionalmente. 

Nonostante si percepisce un senso similare alle condotte violente, la proposta sottesa si distingue, poiché riconosce dignità giuridica a dinamiche manipolative spesso difficili da inquadrare nella fattispecie esistenti. 

Allo stesso tempo, l’ampliamento normativo comporta anche un impatto non trascurabile. In assenza di chiari confini, esiste il rischio d’interferire nella sfera delle relazioni personali o nella libertà di autodeterminazione associativa o religiosa. Per questo motivo, è essenziale comprendere come applicare e inserire tale norma, per evitare una scorretta applicazione e tutela. 

4. CRITICITÀ NORMATIVE E LIMITI APPLICATIVI

La proposta di introduzione dell’art. 613 quater c.p. mette in rilievo questioni problematiche di rilievo sia sul piano penalistico, sia su quello applicativo. 

In prima linea, il lessico utilizzato dal legislatore, come ad esempio “libertà di autodeterminazione” o “capacità di discernimento”, rimanda a concetti privi di una definizione giuridica, spesso legati alla disciplina psicologica più che al diritto stesso. L’assenza di parametri oggettivi e definiti rischia di compromettere il rispetto del principio di legalità e tassatività della norma penale ai sensi dell’art. 25, co. 2, Cost. e art. 1 c.p.

In secondo luogo, la struttura della fattispecie si servirà di complesse attività probatorie, basate su perizie psichiatriche. In questo caso, il giudice sarà chiamato a valutare non solo la condotta del soggetto attore, ma anche lo stato interiore della vittima, con un margine di discrezionalità ampio. 

Le criticità emerse portano a un’attenta attività interpretativa e, allo stesso modo, anche a una più precisa definizione legislativa, per evitare che una norma ragionata e pensata per i soggetti più vulnerabili si trasformi in uno strumento poco certo e adattabile a letture meno categoriche. 

5. PROSPETTIVA SOVRANAZIONALE

Il disegno di legge S. n. 1496/2025 può essere arricchita da una riflessione in chiave sovranazionale, considerando sia l’approccio adottato da alcuni ordinamenti europei, sia i principali principi fondamentali sanciti a livello sovranazionale. 

In Francia, l’art. 223-15-2 del Code pénal disciplina “l’abuso fraudolento dello stato di ignoranza o di situazione di debolezza” psicologica di una persona, quando ciò comporti un grave pregiudizio per la vittima, anche senza la presenza di violenza fisica. Questa disposizione è spesso utilizzata per contrastare i fenomeni di manipolazione in presenza di situazioni pseudospirituali e costituisce un’impronta importante al legislatore italiano. 

In ordinamenti, come Spagna e Germania, non esistono norme specifiche per quanto concerne la manipolazione mentale. Nonostante l’assenza normativa specifica, alcune condotte le possiamo ricondurre a forme di controllo psichico, inserendole in reati come la coercizione, la riduzione in schiavitù o la tratta di esseri umani. Alla luce di questi reati, nei suddetti ordinamenti, è assente una fattispecie incriminatrice definita. 

A livello sovranazionale, è possibile citare l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il quale disciplina il principio di legalità penale, noto anche come “nulla poena sine lege”; ma in generale, l’art. 8 CEDU tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza di ogni individuo, come riconosciuto dalla Corte di Strasburgo. 

Inoltre, anche l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce il diritto all’integrità fisica e psichica della persona. La ratio di questo articolo non vincola gli Stati membri a introdurre specifici reati, in quanto, i principi esposti costituiscono una garanzia a cui ogni intervento penale interno dovrebbe conformarsi. 

La scelta di introdurre successivamente l’art. 613 quater c.p. mostra una crescente attenzione verso le forme non fisiche di abuso, riconoscendo nella manipolazione psichica una reale minaccia per il soggetto che ne è vittima, a tal punto, di limitarne la libertà e la dignità della persona. 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  • Disegno di legge S. n. 1496/2025, “Introduzione del reato di manipolazione mentale”. 22 maggio 2025, Senato della Repubblica, atti parlamentari, XVII Legislatura;
  • G. Marinucci, Diritto penale. Parte generale, Giuffrè, ultima ed;
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): artt. 7 e 8;
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: art. 3; 
  • Codice penale francese, Code pènal: art. 223-15-2 

Autore

  • Letizia Tinti Previtali

    Studentessa di Giurisprudenza presso l’Università di Trento, nutre una profonda passione per il diritto e la giustizia, con particolare interesse per il diritto penale e il contrasto alla criminalità organizzata. Aspira a diventare magistrato, mossa dai valori di legalità, giustizia, equità e verità.