Diritto Civile

L’IDENTITÀ PERSONALE TRA UGUAGLIANZA E FILIAZIONE: LA PARABOLA DEL COGNOME PATERNO

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ABSTRACT: Il saggio ripercorre l’evoluzione del sistema di attribuzione del cognome in Italia, analizzando la transizione dal modello patrilineare a quello fondato sulla parità genitoriale. Attraverso lo studio delle sentenze chiave della Corte Costituzionale (dalla n. 61/2006 alla rivoluzionaria n. 131/2022) e l’influenza della Corte EDU, si esamina come il cognome sia divenuto parte integrante del diritto all’identità del minore. Il testo approfondisce il superamento della struttura patriarcale e delinea le sfide legislative future, come la prevenzione della moltiplicazione dei cognomi e la coerenza del nome tra fratelli.

SOMMARIO: 1. Il tramonto della concezione patriarcale: dalla Sentenza n. 61/2006 ai primi moniti della Consulta – 2. Il cognome come nucleo dell’identità: l’influenza sovranazionale e la Sentenza n. 286/2016 – 3. La rivoluzione della Sentenza n. 131/2022: il nuovo paradigma dell’accordo paritario – 4. Criticità operative e prospettive de iure condendo: la gestione della “moltiplicazione” e dell’unità fraterna.

1. Il tramonto della concezione patriarcale: dalla Sentenza n. 61/2006 ai primi moniti della Consulta

L’ordinamento italiano ha conservato per decenni un sistema di attribuzione del cognome basato su un automatismo di stretta derivazione romanistica, in cui il patronimico fungeva da baricentro giuridico dell’unità familiare. Tale assetto non poggiava su una norma esplicita, bensì su un complesso di disposizioni (tra cui gli artt. 236, 237 e 262 c.c.) che presupponevano la prevalenza della linea maschile. 

La Corte Costituzionale, investita della questione dalla Cassazione, con ordinanza numero 12641/06, con la sentenza n. 61/2006 ha inizialmente dichiarato l’inammissibilità della questione, pur operando un fondamentale scollamento ideologico. Definendo tale automatismo un “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” e di una “tramontata potestà maritale”, la Consulta ha evidenziato l’incompatibilità del sistema con l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (ex art. 29 Cost.). Questo primo intervento ha avuto il pregio di trasformare una prassi sociale in un problema di legittimità costituzionale, invitando formalmente il legislatore a un adeguamento normativo non più procrastinabile dinanzi al mutato contesto socioculturale.

2. Il cognome come nucleo dell’identità: l’influenza sovranazionale e la Sentenza n. 286/2016

Il percorso verso la piena uguaglianza ha trovato un punto di rottura decisivo nella dialettica tra l’ordinamento interno e le corti europee. Il riconoscimento del cognome quale elemento costitutivo dell’identità personale non è più inteso solo come diritto del genitore a trasmettere la propria eredità nominale, ma come diritto del figlio a vedere rappresentate le proprie radici in modo simmetrico.

Il punto di svolta internazionale è segnato dalla sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2014. Nel caso Cusan e Fazzo vs. Italia, il Giudice di Strasburgo ha censurato la “rigidità” del sistema italiano, ravvisando una duplice violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo:

  • Art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare): Il cognome, pur non essendo esplicitamente menzionato, è considerato strumento di identificazione e di legame familiare imprescindibile.
  • Art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione): La Corte ha stabilito che la preclusione per i genitori di optare per il cognome materno, pur in presenza di un accordo, configurava una discriminazione basata sul sesso, priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole.

A seguito del monito europeo, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 286/2016, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle norme (desumibili dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.) nella parte in cui non consentivano ai genitori, in presenza di una concorde richiesta, di attribuire al figlio anche il cognome materno al momento della nascita.

Questa pronuncia ha introdotto innovazioni dogmatiche fondamentali:

  • Il cognome come nucleo identitario: La Consulta ha chiarito che il nome rappresenta il “luogo di emersione” dell’appartenenza del singolo a un gruppo familiare. Negare il cognome materno significava, di fatto, negare una parte dell’identità biografica e sociale del minore.
  • La parità dei ruoli genitoriali: Per la prima volta, si è affermato che il processo di costruzione dell’identità personale del figlio deve riflettere paritariamente entrambe le figure genitoriali, eliminando la presunzione di superiorità della linea paterna nell’identificazione sociale.

Nonostante il progresso, la sentenza n. 286/2016 non ha scardinato del tutto il sistema. Il diritto al doppio cognome rimaneva ancorato alla condizione dell’accordo. In mancanza di una concorde volontà dei genitori o in caso di silenzio, la “generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno” rimaneva valida come clausola di chiusura.

La Corte scelse allora una soluzione di “minimalismo giudiziario”, limitandosi a correggere l’aspetto più macroscopico dell’illegittimità e rinviando a un “indifferibile intervento legislativo” il compito di disciplinare organicamente la materia in modo consono al principio di parità, intervento che tuttavia non sarebbe arrivato, rendendo necessario il successivo e definitivo passo del 2022.

3. La rivoluzione della Sentenza n. 131/2022: il nuovo paradigma dell’accordo paritario

Se la giurisprudenza precedente aveva aperto alla possibilità del doppio cognome solo in via sussidiaria (previo accordo), la sentenza 131/2022 inverte totalmente il paradigma: la parità diventa la regola generale, mentre l’automatismo del solo cognome paterno viene dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Il cuore della motivazione risiede nel riconoscimento che l’automatica attribuzione del patronimico determinava l’invisibilità della figura materna nel momento genetico dell’identità del figlio. La Corte chiarisce che:

  • Identità del minore: Impedire la trasmissione del cognome materno significa recidere, sul piano formale e sociale, il legame del figlio con metà della propria linea ereditaria e biografica. Ciò costituisce una lesione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost.).
  • Disparità di trattamento: La prevalenza del cognome paterno è stata giudicata una discriminazione irragionevole (art. 3 Cost.) che impatta sulla dignità della donna, non più configurabile come figura subordinata all’interno del nucleo familiare.

Uno degli aspetti più innovativi della sentenza è la reinterpretazione del concetto di “unità familiare”. La Consulta ha definitivamente chiarito che:

  • L’unità della famiglia non può più essere salvaguardata attraverso la compressione dei diritti di uno dei coniugi o tramite l’imposizione di una gerarchia patriarcale.
  • La vera coesione familiare si fonda sul principio di eguaglianza e sulla reciproca dignità. Il cognome deve quindi farsi interprete di questa unione paritaria, diventando il segno visibile di una responsabilità genitoriale condivisa.

A seguito della sentenza, l’attribuzione del cognome segue ora un iter radicalmente trasformato:

  1. Regola di default (il binomio): Il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine da essi concordato. In mancanza di accordo sull’ordine, la decisione viene rimessa al giudice.
  2. L’accordo come strumento di autonomia: I genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due (anche solo quello materno). L’accordo non è più una deroga a una regola maschile, ma l’esercizio di una facoltà paritaria.
  3. L’intervento del Giudice: La scomparsa della “clausola di chiusura” (che faceva prevalere il padre in caso di lite) impone oggi l’intervento magistratuale per risolvere i contrasti, in attesa che il legislatore introduca criteri sussidiari tipizzati (come l’ordine alfabetico o il sorteggio, già presenti in altri ordinamenti).

Il cognome non è più inteso come un mero attributo burocratico o un simbolo di appartenenza a una stirpe, ma come un progetto identitario. Esso deve riflettere la “derivazione biografica” del minore, ovvero la realtà dei suoi legami affettivi e genetici. In questo senso, la Consulta eleva l’accordo a “strumento attuativo del principio di eguaglianza”, capace di sintetizzare l’unione dei genitori in un segno distintivo che proietta la personalità del figlio nella società.

4. Criticità operative e prospettive de iure condendo: la gestione della “moltiplicazione” e dell’unità fraterna

L’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 131/2022, pur sancendo un progresso inalienabile sul piano dei diritti fondamentali, ha generato un assetto normativo “aperto” che affida al legislatore il compito di risolvere complessi nodi applicativi. La mancanza di una riforma organica post-sentenza rischia infatti di creare incertezze sistematiche, specialmente per quanto concerne la gestione dei flussi anagrafici futuri e la coesione del nucleo familiare.

Di seguito, un’analisi approfondita delle criticità e delle soluzioni prospettate dalla Consulta de iure condendo:

Il passaggio dal monismo patrilineare al pluralismo paritario solleva questioni di ordine tecnico e sociale che investono la funzione stessa del cognome come strumento di identificazione pubblica.

La preoccupazione principale riguarda la sostenibilità del sistema nel lungo periodo. In assenza di correttivi, l’unione di due individui entrambi portatori di un doppio cognome potrebbe teoricamente generare prole con quattro cognomi, portando a una crescita esponenziale e ingestibile delle generalità.

  • La soluzione della Consulta: La Corte suggerisce un criterio di auto-selezione: il genitore titolare di un doppio cognome, nel trasmetterlo al figlio, dovrebbe essere chiamato a scegliere quale dei due rappresenti il legame genitoriale più significativo. Ciò impedirebbe la proliferazione illimitata, mantenendo il doppio cognome come limite massimo invalicabile.
  • Modelli comparati: In altri ordinamenti (come quello spagnolo), il sistema prevede già che ogni genitore trasmetta solo il proprio primo cognome, garantendo una stabilità binaria costante nel tempo.

Un’altra criticità rilevante attiene alla cosiddetta “identità familiare orizzontale”. L’attuale libertà di accordo potrebbe portare alla paradossale situazione in cui, all’interno dello stesso nucleo, fratelli e sorelle (figli degli stessi genitori) ricevano cognomi diversi o in un ordine differente.

  • L’interesse del minore: La Corte evidenzia che l’identità del minore si nutre anche della percezione di appartenenza a un gruppo fraterno coeso. Un “mosaico” di cognomi diversi tra fratelli potrebbe offuscare la percezione sociale della loro unione.
  • L’automatismo della prima scelta: Una soluzione auspicata è l’introduzione di una norma che renda la scelta effettuata per il primogenito vincolante per tutti i figli successivi della medesima coppia. Tale automatismo garantirebbe certezza anagrafica e preserverebbe l’unità visibile della prole.

Fino a quando il legislatore non tipizzerà criteri sussidiari (come il sorteggio o l’ordine alfabetico), il sistema si regge sull’intervento del giudice in caso di disaccordo.

  • Il ruolo del magistrato: In assenza di una “clausola di chiusura” automatica che faccia prevalere il padre, il giudice non può più decidere sulla base di una gerarchia di genere.
  • Criteri di decisione: La scelta magistratuale deve oggi orientarsi esclusivamente verso l’interesse superiore del minore (best interests of the child). Il giudice dovrà valutare quale ordine di cognomi o quale soluzione nominale garantisca al minore la migliore proiezione sociale e il miglior legame con la realtà vissuta del suo quotidiano familiare.

In definitiva, la sentenza 131/2022 ha rimosso l’illegittimità, ma ha lasciato al Parlamento il compito di costruire il nuovo “codice dei nomi”. È necessaria una legge che non si limiti a recepire il verdetto della Consulta, ma che disciplini con rigore i tempi, i modi e i limiti della facoltà di scelta, per evitare che la sacrosanta conquista dell’uguaglianza si traduca in una frammentazione eccessiva dell’identità anagrafica nazionale.

Bibliografia essenziale

  • Corte Costituzionale, Sentenza 16 febbraio 2006, n. 61.
  • Corte Costituzionale, Sentenza 21 dicembre 2016, n. 286.
  • Corte Costituzionale, Sentenza 27 aprile 2022, n. 131.
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia.
  • Codice Civile, artt. 143-bis, 262, 299.
  • D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.

Autore

  • Martina Guida

    Laureatasi a pieni voti in Giurisprudenza presso l‘Università degli studi di Napoli “Federico II”, la dott.ssa Martina Guida ha successivamente svolto attività di ricerca presso la Charles University di Praga, specializzandosi in diritto internazionale dei conflitti armati. Attualmente ricopre l’incarico di docente a contratto presso il dipartimento di Giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II e frequenta il Master in Studi Diplomatici presso l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) a Milano, dove approfondisce le tematiche legate alla diplomazia, alla politica estera e alle relazioni internazionali.