1.      LA LEGGE DI BILANCIO NEL SISTEMA COSTITUZIONALE

La legge di bilancio rappresenta, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, lo strumento centrale attraverso cui il legislatore assicura la programmazione finanziaria dello Stato e l’equilibrio tra entrate e spese pubbliche. La manovra per il 2026 si inserisce in un contesto economico caratterizzato da una crescita moderata e dalla necessità di coniugare esigenze sociali e vincoli di finanza pubblica, anche alla luce degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Sotto il profilo costituzionale, la legge di bilancio del 2026 si configura principalmente come uno strumento di attuazione delle politiche pubbliche già definite, più che come sede di riforme strutturali. Essa conferma il ruolo centrale del principio di equilibrio di bilancio, introdotto con la revisione costituzionale del 2012, che orienta in modo significativo le scelte del legislatore in materia finanziaria.

2.      POLITICA FISCALE E PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Uno degli assi portanti della legge di bilancio 2026 riguarda la politica fiscale, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da lavoro. La manovra interviene mediante una riduzione dell’aliquota IRPEF applicabile a una fascia di reddito medio, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico fiscale sui contribuenti.

Dal punto di vista giuridico, tale intervento deve essere letto alla luce dell’art. 53 Cost., che impone al sistema tributario di ispirarsi al principio di capacità contributiva e a criteri di progressività. La riduzione dell’imposizione su determinate fasce reddituali appare coerente con tale principio, sebbene il suo impatto redistributivo risulti contenuto.

La scelta di intervenire attraverso misure puntuali, piuttosto che mediante una riforma organica del sistema fiscale, conferma una tendenza ormai consolidata nelle leggi di bilancio, caratterizzate da interventi settoriali e di breve periodo.

3.      SPESA SANITARIA E TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Un capitolo rilevante della manovra riguarda il rafforzamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. L’incremento delle risorse destinate alla sanità risponde all’esigenza di garantire l’effettività del diritto alla salute, riconosciuto come diritto fondamentale dall’art. 32 Cost.

Dal punto di vista costituzionale, il finanziamento dei servizi sanitari rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui lo Stato è chiamato a dare attuazione ai diritti sociali. La legge di bilancio 2026 interviene in tale ambito soprattutto con misure volte alla riduzione delle liste d’attesa e al potenziamento del personale sanitario.

Tuttavia, l’intervento non si accompagna a una riorganizzazione strutturale del sistema, lasciando alle amministrazioni competenti un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione delle misure previste. Ne deriva una tensione tra l’esigenza di garantire livelli essenziali delle prestazioni e i limiti imposti dalle risorse disponibili.

4.      POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA E UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

La legge di bilancio 2026 contiene, inoltre, misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché interventi volti a favorire l’occupazione femminile. Tali disposizioni si collocano nel solco dell’art. 3, comma 2, Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’eguaglianza sostanziale dei cittadini.

Dal punto di vista sistematico, emerge tuttavia una frammentazione degli strumenti di welfare: bonus, incentivi e agevolazioni fiscali si susseguono senza un disegno organico complessivo. Ciò solleva interrogativi in ordine alla coerenza del quadro normativo e alla reale efficacia delle misure nel lungo periodo.

5.      EQUILIBRIO DI BILANCIO E RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO EUROPEO

Un profilo centrale della legge di bilancio 2026 è rappresentato dal rispetto degli equilibri di finanza pubblica. La manovra è costruita in modo da perseguire una graduale riduzione del disavanzo, in linea con gli impegni assunti in sede europea. 

Sotto il profilo costituzionale, ciò riflette l’attuazione dell’art. 81 Cost., che vincola il legislatore al rispetto dell’equilibrio tra entrate e spese. La legge di bilancio si conferma, dunque, come luogo privilegiato di raccordo tra ordinamento interno e ordinamento dell’Unione europea, rafforzando il ruolo della finanza pubblica quale ambito di integrazione multilivello.

Le scelte in materia di coperture finanziarie, che coinvolgono specifici settori dell’economia, rendono evidente il delicato bilanciamento tra il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento della spesa pubblica e la tutela dell’iniziativa economica privata, costituzionalmente garantita dall’art. 41 Cost.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel complesso, la legge di bilancio 2026 si presenta come una manovra improntata alla continuità e alla prudenza. Essa introduce misure mirate in ambito fiscale e sociale, rafforza il finanziamento di alcuni servizi essenziali e conferma l’attenzione al rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale, emerge una prevalente funzione gestionale della legge di bilancio, che opera come strumento di attuazione delle politiche pubbliche più che come sede di riforme strutturali.

Resta centrale, anche per il futuro, il tema del bilanciamento tra diritti sociali, sostenibilità finanziaria e vincoli europei, che continua a rappresentare uno dei nodi fondamentali del costituzionalismo economico contemporaneo.

Autore

  • Chiara Vitone

    Studentessa di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Amante delle tematiche legate al diritto dell'informazione.