Diritto costituzionale

LE MODULAZIONI DEGLI EFFETTI TEMPORALI DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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ABSTRACT: Questo paper esplora l’evoluzione delle tecniche decisionali adottate dalla Corte Costituzionale italiana, con particolare attenzione alla modulazione degli effetti temporali e al ruolo dei moniti giudiziari. Lo studio apre con una panoramica storica sulla fondazione della Corte e sulla sua funzione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. Successivamente, analizza le diverse forme di modulazione temporale applicate alle decisioni di legittimità costituzionale, come gli effetti retroattivi, differiti e prospettici, che consentono alla Corte di bilanciare certezza del diritto, discrezionalità legislativa e rispetto della Costituzione. Un aspetto centrale dell’analisi è il ruolo dei moniti giudiziari, che rappresentano raccomandazioni non vincolanti ma influenti rivolte al legislatore, esortandolo a intervenire nei casi in cui l’annullamento immediato di una norma potrebbe generare incertezza giuridica o conflitti istituzionali. Questo meccanismo è stato impiegato in casi di rilievo, tra cui decisioni riguardanti la legge elettorale e le questioni di fine vita. Lo studio esamina inoltre due recenti sentenze (n. 220/2021 e n. 71/2023) relative alla definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP), evidenziando i tentativi della Corte di instaurare un dialogo costruttivo con il legislatore, pur preservando le garanzie costituzionali. Infine, lo studio riflette sulle implicazioni più ampie di queste tecniche giudiziarie, discutendone l’efficacia nel mantenere l’equilibrio istituzionale e garantire il rispetto dei principi costituzionali. Sebbene la modulazione degli effetti temporali e i moniti giudiziari si siano dimostrati strumenti preziosi per prevenire vuoti normativi e favorire l’allineamento costituzionale, la loro efficacia dipende dalla reattività del legislatore, che rimane una variabile cruciale nel sistema costituzionale italiano.

SOMMARIO: 1. PREMESSA STORICA ALLA CORTE COSTITUZIONALE. – 2. LA MODULAZIONE DEGLI EFFETTI TEMPORALI. – 3. I MONITI E IL LORO VALORE NEL DIALOGO CON IL LEGISLATORE. – 4. CONSEGUENZE DELL’UTILIZZO DELLA MODULAZIONE TEMPORALE. – 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

1. PREMESSA STORICA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

All’indomani della nascita della Repubblica, il nuovo ordinamento costituzionale si trovò di fronte a una sfida cruciale: dotarsi di strumenti efficaci per garantire il rispetto della Costituzione e prevenire il ritorno di derive autoritarie. Nacque così la Corte costituzionale, prevista dal Titolo VI, Sezione I della seconda parte della Costituzione, ma divenuta operativa solo nel 1956, a seguito di un articolato dibattito in Assemblea costituente e dell’adozione della legge costituzionale n. 1 del 1948, che ne definì le prime competenze: il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e il giudizio sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.

Successivamente, nel 1953, vennero emanate altre due leggi essenziali per l’esistenza della Corte: la L. Cost. n. 1 e la L. n. 87. La prima amplia la funzione già indicata nella Costituzione di giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (e fino al 1989 anche contro il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri) per reati di alto tradimento o per attentato alla Costituzione; inoltre, introduce il giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi (di cui all’art. 75 Cost.). Resta il fatto che sicuramente la legge più importante sulla materia della giustizia costituzionale sia stata la L. n. 87 del 1953, in quanto definisce lo status del giudice costituzionale assimilabile a quello di un parlamentare (dunque, gode dell’immunità), l’autodichia della Corte (anche questa, sulla falsariga di quanto avviene per il Parlamento) e infine le procedure decisore sulla costituzionalità delle leggi.[1]  

Già fin qui, il legame tra Corte costituzionale e Parlamento appare innegabile, come innegabile è la volontà repubblicana di non creare un “antagonista” al potere legislativo, ma al contrario un collaboratore, il quale garantisca però la buona applicazione dei principi costituzionali. Infatti, il giudice costituzionale cercò dall’origine del suo mandato di porsi in un atteggiamento di cooperazione con il legislatore. 

A partire dagli anni Novanta, l’avvento di nuove forze politiche e una maggiore pluralità ha determinato la debolezza del Parlamento nel risolvere questioni complesse, spesso sfociando nell’inosservanza dei moniti lanciati dai giudici costituzionali. Ciononostante, come vedremo nelle prossime pagine, la Corte è dovuta intervenire a più riprese dichiarando l’incostituzionalità di alcune norme, o alle volte esprimendosi con sentenze autoapplicative, al fine di tutelare i diritti fondamentali e la vita dei cittadini, che rimangono l’interesse maggiore di tutela per il giudice costituzionale.[2]

2. LA MODULAZIONE DEGLI EFFETTI TEMPORALI

    Secondo quanto descritto al primo comma, dell’art. 136 Cost. le decisioni della Corte costituzionale comportano che “la norma cessa di avere efficacia” a partire dal “giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, ovvero con effetto ex tunc. Tuttavia, le decisioni della Corte hanno un notevole effetto sia sull’attività giurisdizionale (considerando che la maggior parte dei ricorsi avvengono per via incidentale ad opera dei giudici a quo) che sulla vita dei cittadini.[3]

    Di conseguenza, nella prassi la Corte ha sviluppato degli strumenti per mitigare gli effetti delle sue decisioni: la mitigazione degli effetti può avvenire sia in riferimento al contenuto della sentenza (es. sentenza interpretativa oppure sentenza manipolativa) sia in riferimento alle tempistiche con cui viene riconosciuta l’incostituzionalità di una legge. In questo modo, la Corte cerca nuove forme di dialogo con il legislatore al fine di non creare vuoti normativi, dei vulnus che non consentirebbero di regolamentare alcune materie, in altri casi, invece, riserva al Parlamento il compito di intervenire su questioni considerate particolarmente “politiche” (es. è il caso del fine vita) e tutelare il potere legislativo del legislatore nazionale, rappresentante della volontà popolare.  

    Con la modulazione degli effetti pro praeterito, la Corte limita gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità e possono essere o una pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta in senso stretto oppure una sentenza di incostituzionalità differita. Con la prima, la Corte conferma che la materia oggetto del ricorso è di sua competenza e i vizi di costituzionalità, sebbene assenti nel momento in cui è entrata in vigore, sono sorti successivamente a eventi (di carattere normativo e non): conseguentemente, la norma cessa di avere efficacia con effetto ex nunc, ovvero dal momento in cui viene accertata la sua incostituzionalità. Tutti i rapporti sorti precedentemente sono ancora disciplinati dalla norma, quindi. 

    Invece, con la sentenza di incostituzionalità differita la Corte, pur riconoscendo che dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma proteggerebbe determinati valori, ritiene che ciò potrebbe causare conseguenze negative su altri valori altrettanto rilevanti dal punto di vista costituzionale. Per questo motivo, la Corte posticipa l’efficacia della decisione, stabilendo un termine a partire dal quale la norma sarà considerata incostituzionale, con l’obiettivo di attenuare o eliminare tali effetti negativi. Il fine ultimo dell’utilizzo della modulazione pro praeterito è quindi spesso quello di tutelare gli interessi pubblici e privati, evitando conseguenti rapporti sproporzionati tra i soggetti giuridici o caos normativi.[4]

    La modulazione può avvenire anche pro futuro, ovvero ritardando l’accoglimento della questione per dare tempo al Parlamento di intervenire e viene adoperata frequentemente nelle questioni tributarie, previdenziali o altre materie sensibili, come quelle affini alla bioetica o ai diritti civili. Dato che dei moniti parleremo nel dettaglio più avanti, analizziamo le sentenze di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata. Una casistica del genere si verifica quando la Corte costituzionale riconosce che una norma presenta profili di incostituzionalità – cioè li “accerta”- ma decide di non dichiarare formalmente l’incostituzionalità della norma, per lasciare spazio al legislatore per intervenire e per evitare effetti destabilizzanti o disfunzioni normative. Differisce dalla sentenza di incostituzionalità differita sopracitata, perché in questa la Corte è cauta ad ammetterne l’incostituzionalità, preferisce prima darsi del tempo e aspettare, entro un certo termine, di osservare che svolta prenderà la legislazione parlamentare sul tema. Quindi, sollecita implicitamente il legislatore ad esprimersi sulla materia entro un termine, ma la discrezionalità su come regolamentare la disciplina spetta a lui, che pur si dovrà muovere nei limiti della costituzionalità. Qui, invece, nelle sentenze di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata il giudice costituzionale accerta l’incostituzionalità, ma tutela ciononostante la discrezionalità legislativa sul futuro intervento per correggere l’incostituzionalità della legge.[5]

    Diversa ancora, è la sentenza di rigetto o di inammissibilità, con accertamento di incostituzionalità. Se nel primo caso il ricorso viene accolto, in quest’ultima non viene accolto ma si tiene comunque opportuno precisare che ci siano degli elementi effettivamente di incostituzionalità della legge che vanno modificati. In realtà, solitamente, questo costituisce un primo “step” di una doppia pronuncia: nella prima decisione, che può essere sotto forma di ordinanza, l’incostituzionalità viene solo “prospettata” e si decide di rinviare se giudicare definitivamente l’atto impugnato incostituzionale a data fissa, sollecitando nel frattempo il legislatore a intervenire entro il termine stabilito. Talvolta, il giudice costituzionale può fissare un termine che vincola anche la sua successiva pronuncia e in questo caso si parlerà di “doppio vincolo temporale”. Davanti a una eventuale inerzia legislativa, qualora un ricorso simile fosse portato all’attenzione del giudice costituzionale dopo la data stabilita, il giudice ne dichiarerà l’incostituzionalità.[6]

    Le ultime decisioni per dilatare gli effetti nel futuro di una sentenza sono le decisioni di costituzionalità provvisoria. La Consulta accerta una situazione di possibile incostituzionalità, ma non elimina immediatamente la norma dall’ordinamento, indicando che il suo mantenimento è possibile solo per un periodo limitato o subordinatamente a un intervento correttivo del legislatore.

    Come abbiamo visto, tutte queste categorie di sentenze sono talvolta strumenti simili tra di loro, non esiste tra queste una classificazione rigida e scientifica, ma di volta in volta la Corte si avvale della forma di modulazione che ritiene più giusta per il caso specifico. Allo stesso modo, anche le sentenze moratorie, che vedremo nel prossimo paragrafo, non costituiscono un’aggiunta alle sentenze “classiche”, citate nella L. n. 87 del 1953 (semplice dicotomia tra sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto), ma sono una novità, che fu introdotta già dalla prima sentenza della Corte.

    3. I MONITI E IL LORO VALORE NEL DIALOGO CON IL LEGISLATORE

    Era il 23 aprile del 1956, quando la Corte costituzionale tenne la sua prima udienza riguardo a trenta ricorsi, presentati da vari tribunali d’Italia, circa la compatibilità dell’art. 113 T.U.  delle leggi di p.s. e 663 del Cod. pen. con l’art. 21 Cost. che avevano ad oggetto i primi limitazioni alla libertà di stampa e di parola e il secondo, ovviamente, la garanzia di tale libertà. Nel “Considerato in diritto”, la Corte affermò:

    «[…] Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto tempo indotto gli organi competenti a studiare una conveniente revisione della legge di p.s.; e parecchi disegni di legge sono stati a questo scopo presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica (…). È quindi desiderabile che una materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione […]».[7]

    Partendo da questo estratto, diamo quindi una definizione di monito. Un monito del giudice costituzionale non è altro che una dicitura o frase inserita nel “Considerato in diritto” o, in generale, nel testo di una sentenza, affinché il legislatore – leggendola – sia sollecitato a un intervento su determinate leggi, al fine di renderle costituzionalmente allineate. Talvolta, la Corte può anche indicare con minuzia i principî a cui il legislatore si deve attenere e in questo caso, si è parlato in tono un po’ critico di funzione “paralegislativa” della Corte.[8]

    Tuttavia, bisogna ricordare che il ruolo della Corte non è quello di legiferare. La stessa, giudicando su un ricorso che le chiederebbe di esprimersi in maniera quasi da creare una nuova “legislazione” riguardo una materia, agisce seguendo le cosiddette “rime obbligate”. Per rime obbligate, intendiamo i vincoli entro cui la Corte decide di muoversi per proporre soluzioni che siano in linea con l’architettura normativa vigente e con il sistema costituzionale, evitando interventi che possano essere percepiti come una riscrittura legislativa arbitraria o estranea alla sua funzione. Quando la Corte emette un monito, può farlo proprio perché i limiti imposti dalle rime obbligate non le consentono di intervenire direttamente in modo adeguato. Ad esempio, la Corte potrebbe riconoscere che una norma è problematica, ma decide di non dichiararla incostituzionale perché ciò comporterebbe una lacuna normativa difficilmente sanabile nell’immediato. Le rime obbligate quindi delimitano l’ambito d’azione della Corte, mentre i moniti rappresentano uno strumento per spingere il legislatore a intervenire dove la Corte non può o non deve agire.[9]

    L’obiettivo finale della giurisprudenza costituzionale è quella di tutelare i valori costituzionali, ma soprattutto che la vita dei cittadini italiani possa svolgersi protetta da questi valori. Per questo è importante controllare che le leggi ordinarie, quelle più applicate quotidianamente, siano rispettose della Costituzione. Se così non fosse o ci fossero nell’ordinamento dei vulnus normativi, che lasciassero delle zone d’ombra su determinate materie, sarebbe un grave pregiudizio per i cittadini. Allora, la Corte ha ideato una “strategia” per coniugare da un lato i rigidi limiti che hanno nell’esprimersi su alcune questioni, senza dare l’impressione di star legiferando al posto del Parlamento, ma allo stesso tempo dare garanzia che la Costituzione venga applicata e rispettata. La già citata strategia  della “doppia pronuncia” consente un’interazione tra la Consulta e il Parlamento, lasciando a quest’ultimo l’opportunità di adeguare la normativa, secondo il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e garantisce che non si creino situazioni di incertezza giuridica o disfunzioni nel sistema legale. La doppia pronuncia rappresenta un esempio dell’approccio dialogico e pragmatico tentato dalla Corte costituzionale, ma alcuni critici vedono in questo sistema un atteggiamento eccessivamente prudente, che potrebbe indebolire l’efficacia delle sue decisioni.[10]

    Questo modus operandi è stato adottato a partire dagli anni Settanta. La materia in questione, che portò la Corte ad utilizzare in maniera più massiccia i moniti, fu il tema della concorrenza delle reti televisive. Politicamente, la vicenda ruotava attorno alla figura di Silvio Berlusconi, imprenditore della Fininvest, che possedeva un emittente a trasmissione via cavo privata, la Telemilano, in un’epoca di monopolio delle reti televisive da parte della Rai. Giuridicamente, la vicenda partì, invece, con le Sentt. n. 225 e 226 del 1974, in cui la Corte innanzitutto invitava il legislatore all’intervento, ritenuto necessario alla luce dell’art. 21 Cost., e suggeriva una lista di principî che la nuova legge doveva contenere. Le sentenze vennero tacciate di essere state di fatto delle sentenze “delega”, conferendo alla Corte delle funzioni paralegislative. Seguì nel 1981, sulla stessa materia, un monito condizionato al legislatore. Ancora nel 1988, la Corte emise una sentenza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, per poi giungere, infine, nel 1990 alla legge Mammì che venne riconosciuta come costituzionale (tranne per una disposizione), ma venne anche sottolineata la sua natura di legittimità provvisoria e condizionata, dato che le tecnologie di trasmissione televisiva stavano cambiando e a breve la legge sarebbe potuta diventare obsoleta.[11]

    Recentemente, due sono state le occasioni in cui i moniti della Corte sono tornati ad essere investiti dalle critiche: la prima volta nel 2014, quando venne dichiarata l’incostituzionalità della legge elettorale Calderoli (mai successo prima nella storia della Repubblica) e negli ultimi anni sul cosiddetto “Caso Cappato”, la vicenda di Marco Cappato, che assistette Fabiano Antoniani (Dj Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale,  nel suicidio assistito in Svizzera.

    Sulla legge elettorale Calderoli, la Corte si era espressa prima nel 2008 con le Sentt. n. 15 e 16. Con esse, la Consulta sostenne, rimanendo pur sempre nel recinto delle “rime obbligate”, che non fosse possibile definire autonomamente la soglia minima di voti e/o di seggi per l’attribuzione del premio di maggioranza, come invece lasciava intendere il Porcellum. Di fronte alla perdurante inerzia del Parlamento, nel 2014 giunse una sentenza che ricevette molte critiche dalla politica e dalla dottrina, in quanto la legge elettorale è una legge costituzionalmente obbligatoria, di conseguenza la Repubblica non può restarne priva per garantire sempre lo svolgimento democratico delle elezioni. Tuttavia, l’incostituzionalità colpiva solo parzialmente il testo legislativo.

     Nel 2018, invece, la Corte venne chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incriminava le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidario e nella parte in cui prevedeva la sanzione penale della reclusione da 5 a 12 anni per entrambe le condotte senza distinzione. Sebbene ne valutasse l’incostituzionalità prospettata, alla luce della recente L. n. 219 del 2017, che riconosceva ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, anche se necessario alla propria sopravvivenza, la Corte emise un’ordinanza in cui non accoglieva il ricorso del giudice a quo, ma invitava il legislatore all’intervento. Successivamente, un nuovo ricorso venne avanzato nel 2019 e la Consulta, tenendo conto dell’inerzia del legislatore e ritenendo importante pronunciarsi in merito al diritto all’autodeterminazione, emise una sentenza, la n. 242 del 2019, considerata manipolativa di tipo additivo, perché indicava esattamente al legislatore cosa fosse necessario modificare nell’art. 390 c.p. e art. 1 e 2 della suddetta legge del 2017, e auto-applicativa, perché in assenza di una soluzione legislativa, la sentenza poteva essere osservata anche direttamente dai cittadini. A questo proposito, con un altro ricorso, nel 2024, si è aperto l’ultimo capitolo – ad oggi – di questa vicenda. L’oggetto è proprio l’art. 580 c.p. come modificato dalla sent. 242/2019 della Corte costituzionale e la questione è stata sollevata dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Firenze.[12] Con un’ordinanza di rimessione, dichiara non fondata la questione, ma invia un ulteriore auspicio al Parlamento:

    «[…] ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia […]».[13]

    I moniti sono solamente le sollecitazioni più urgenti, non vincolanti, ma le più autorevoli di cui la Corte si può avvalere. Se l’intervento legislativo richiesto non urge rapidamente, con rischio di conseguente dichiarazione di incostituzionalità in caso di inerzia, si può rivolgere al legislatore un semplice invito, per sottolineare l’opportunità di un intervento legislativo. Il tono è diverso ed è decisamente più moderato, l’intervento richiesto di natura meramente discrezionale. L’auspicio è poi una forma di sollecitazione ancora meno vincolante e più generica, volta a dare un parere consultivo spontaneo di miglioramento generale su questioni legislative emergenti o complesse. 

    In conclusione, comprendiamo che le sentenze monitorie non siano in realtà delle categorie a sé stanti, piuttosto delle istanze espresse dalla Corte e potenzialmente contenute in una grande varietà di tipologie di sentenze. Oltre a poter essere inserite in sentenze di accoglimento o di rigetto, possono essere ritrovate in sentenze interpretative di rigetto, in cui la Corte “salva” una norma interpretandola in modo conforme alla Costituzione, ma avverte il legislatore della necessità di chiarire o modificare il testo per garantire certezza giuridica e tutela dei diritti, oppure anche in sentenze additive. In quest’ultimo caso, la Corte dichiara l’incostituzionalità di una norma per omissione, invitando il legislatore a completare il quadro normativo includendo diritti o aspetti mancanti.[14]

    4. CONSEGUENZE DELL’UTILIZZO DELLA MODULAZIONE TEMPORALE

    Alcune conseguenze fisiologiche che sorgono quando la Consulta utilizza la modulazione temporale è certamente un tema che è stato spesso affrontato dalla giurisprudenza. 

    In primis, dalla volontà di rispettare la discrezionalità del legislatore, derivano anche eventuali e notevoli rallentamenti dell’intervento, capaci di mettere in discussione l’effettiva efficacia dei moniti, come spesso è accaduto da parte dei giuristi.

    Un secondo punto è quello che il diritto all’uguaglianza, che richiede che tutti i cittadini siano giudicati in condizioni di parità formale e sostanziale, può essere potenzialmente leso da modulazioni pro praeterito che differenziano nel passato i beneficiari della dichiarazione medesima. Tuttavia, la scelta di limitare la retroattività delle decisioni è spesso giustificata da esigenze economiche e quindi la violazione di questo principio viene controbilanciata da una necessità pragmatica, che paradossalmente può garantire una maggiore condizione di parità. L’applicazione retroattiva potrebbe infatti comportare costi elevati per lo Stato (ad esempio, risarcimenti o modifiche strutturali a un sistema pubblico), che andrebbero a gravare automaticamente anche sulle spalle dei cittadini.[15]

    In terzo luogo, sono state avanzate delle riflessioni circa la tenuta del sistema incidentale, che potrebbe essere messo in crisi da decisioni pro futuro, non consentendo al giudice a quo di beneficiare della dichiarazione di incostituzionalità per la fattispecie concreta che ha da giudicare. Un risultato potrebbe essere una potenziale ribellione di questi giudici, i quali sebbene siano vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale, potrebbero applicare in modo riduttivo o parziale le indicazioni della sentenza, per dimostrare che non sono pienamente soddisfacenti. Inoltre, i giudici potrebbero sollecitare la Corte a emettere decisioni di tipo auto-applicativo (ad esempio, sentenze additive di prestazione), laddove le soluzioni manipolative hanno creato disuguaglianze o incertezze normative, piuttosto che migliorare la situazione.[16]  

    Da qui nasce un’importante riflessione: se la modulazione degli effetti temporali delle sentenze orienta il legislatore, influenzando in parte il come e il quando della produzione normativa, è opportuno riconoscere alla Corte il suo implicito ruolo politico? Alcuni autori arrivano a rifiutare l’idea della Corte come organo “neutrale” e insistono sulla necessità di riconoscerne il ruolo politico per rafforzarne la sua legittimazione.[17] Si tratta di una prospettiva certamente distante da una lettura costituzionalmente orientata dei poteri della Corte, ma che sotto alcuni profili sembra già trovare riscontro nella prassi: si pensi, ad esempio, al caso Cappato, in cui la “modalità decisionale bifasica” ha inciso sul momento in cui il legislatore avrebbe dovuto intervenire, quasi configurando un vero e proprio “mandato” all’assemblea parlamentare.[18]

    Quindi, l’utilizzo della modulazione temporale da parte della Corte costituzionale sicuramente rappresenta uno strumento essenziale per bilanciare esigenze di equità, stabilità e sostenibilità economica, ma bisogna anche considerare le complessità giuridiche e pratiche non trascurabili a cui ci pone di fronte. Se da un lato essa tutela la discrezionalità legislativa e riduce i rischi di vuoti normativi, dall’altro può rallentare l’effettiva attuazione dei principi costituzionali e creare tensioni con i giudici a quo, che potrebbero percepire tali decisioni come ostacoli al loro lavoro. Un modo suggerito per superare queste problematiche sarebbe quello di riconoscere ufficialmente la portata politica delle sue decisioni, laddove vi sia un vulnus legislativo e/o in risposta alle sollecitazioni provenienti dal mutevole contesto socio-economico. Alla luce di ciò, la tenuta del sistema incidentale dipenderà solo dalla capacità della Corte di calibrare le proprie pronunce tra la necessità di tutelare il ruolo del Parlamento e la garanzia di giustizia e costituzionalità di fronte al popolo, creando un’interessante dinamica tra giudizio sostanziale e self-restraint.[19]  

    5. NOTE CONCLUSIVE

    Il ruolo cruciale della Corte costituzionale italiana non è solamente svolto quando dichiara l’incostituzionalità delle leggi, ma anche attraverso la modulazione degli effetti delle proprie sentenze, mirando a preservare l’equilibrio tra i principi costituzionali di separazione dei poteri e le esigenze dei cittadini. Questa funzione va ben oltre l’attività tradizionale di giudizio ed evidenzia la volontà dialogica e proattiva che ha contraddistinto la Corte negli ultimi decenni nel rapporto con il Parlamento e le altre istituzioni. Attraverso strumenti come i moniti, la Consulta tenta di prevenire vuoti normativi e discontinuità giuridiche, offrendo al legislatore il tempo e il modo necessari per intervenire e sanare eventuali criticità. Pur non essendo formalmente vincolanti, i moniti hanno un significativo impatto politico e costituzionale, rappresentando un mezzo per guidare l’azione legislativa e proteggere i diritti fondamentali dei cittadini, spesso non privo di critiche sollevate e problematicità.

    La flessibilità intrinseca dei moniti permette alla Corte di rispettare la discrezionalità politica del legislatore, ma l’abuso di questo strumento, unito all’inerzia parlamentare, può finire per minare l’autorità stessa della Corte. Il ritardo nell’attuazione delle riforme sollecitate, infatti, rischia di trasformare i moniti in semplici raccomandazioni prive di effettività, riducendo la capacità della Corte di essere incisiva a tutelare alcuni diritti fondamentali costituzionali. Tale fenomeno è particolarmente evidente in settori complessi come il diritto tributario e assistenziale (es. i LEP) o i già citati diritti fondamentali e civili, dove i tempi di risposta del legislatore si sono rivelati spesso inadeguati rispetto all’urgenza delle questioni sollevate.

    Sul piano comparativo, la modulazione degli effetti delle sentenze costituzionali è ampiamente utilizzata anche nelle altre corti costituzionali europee, come dimostrano gli esempi francese e tedesco, dimostrando quanto la nostra Corte sia al passo con le prassi costituzionali di altri Paesi. In Francia, l’art. 62 Cost., introdotto con la riforma del 2008, ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di modulare l’efficacia delle decisioni del Conseil Constitutionnel, prevedendo che esso possa determinare le condizioni e i limiti di attuazione delle proprie sentenze. Questa innovazione ha permesso al Conseil di evolversi da mero organo di controllo preventivo – talvolta definito “Terza Camera” – a una corte con un ruolo più incisivo.

    Analogamente, il Bundesverfassungsgericht tedesco ha adottato negli anni una strategia diversificata, separando le dichiarazioni di nullità da quelle di dichiarazioni di incompatibilità e consentendo con queste ultime o di mantenere temporaneamente in vigore una norma incompatibile con la Grundgesetz oppure disponendo il blocco di applicazione, una misura che sospende il giudizio del caso concreto e pone una forte pressione sul legislatore, obbligandolo a intervenire in tempi brevi.

    Questi esempi europei suggeriscono possibili sviluppi futuri per il sistema italiano, in cui la Corte potrebbe considerare l’adozione di meccanismi analoghi, come il blocco di applicazione. Tale soluzione potrebbe rafforzare l’incisività dei moniti, incentivando il Parlamento a intervenire tempestivamente per evitare situazioni di stallo normativo e superando le polemiche sollevate alla Corte di essere poco impattante nelle sue sentenze. Ciononostante, questa evoluzione richiederebbe una riflessione approfondita sul bilanciamento tra autonomia legislativa e potere giurisdizionale, purché si mantenga un dialogo costruttivo tra le istituzioni e si garantisca la tutela dei principi democratici.

    In definitiva, la Corte costituzionale italiana continuerà ad avvalersi di strumenti innovativi per adattarsi alle sfide del sistema giuridico moderno e di importare dalle esperienze di altre giurisdizioni europee degli ottimi modelli per rendere più efficaci i suoi interventi. Resta da vedere se, in futuro, l’evoluzione del sistema porterà a un maggiore coordinamento tra Corte e Parlamento, evitando che i moniti rimangano inascoltati oppure se il legislatore deciderà di continuare sulla strada intrapresa finora, di inosservanza di queste esortano, risultando anche – purtroppo – in frequenti vuoti normativi, talvolta lesivi dell’effettività dei diritti costituzionali.

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    1. ROBERTI, I. (2021). I moniti “a termine” della corte costituzionale e le implicazioni sull’attivita’ legislativa del Parlamento. Federalismi.it. ISSN 1826-3534. https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45680&dpath=document&dfile=14072021103929.pdf&content=I%2Bmoniti%2Ba%2Btermine%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Be%2Ble%2Bimplicazioni%2Bsull%E2%80%99attivit%C3%A0%2Blegislativa%2Bdel%2BParlamento%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
    1. Resoconto sommario della seduta di lunedì 13 gennaio 1947. (1947) dellarepubbblica.it. https://www.dellarepubblica.it/item/105 
    1. RUGGERI, A. (2018) Trasformazioni della costituzione e trasformazioni della
    2. giustizia costituzionale. Osservatorio sulle fonti. https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-la-costituzione-tra-rigidita-e-trasformazioni-fasc-2-2018/1221-trasformazioni-della-costituzione-e-trasformazioni-della-giustizia-costituzionale/file
    • RUOTOLO, M. (2019). L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale. AIC – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2019_Ruotolo.pdf
    • VASINO, G. (2024). Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore. Giappichelli editore. ISBN: 9791221106916

    [1] Cfr. CICCONETTI, S. M. (2022). Lezioni di giustizia costituzionale. Giappichelli. ISBN: 9788892145436.

    [2] Cfr.COCCHIARA, E. (2023). L’evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore: un bilancio a settant’anni dalla L. 87 del 1953. Gruppo di Pisa. ISSN 2039-8026. https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Emanuele_Cocchiara_-_L_evoluzione_dei_moniti_della_Corte_costituzionale_al_legislatore.pdf

    [3] È per questo motivo che nel caso di sentenze “eclatanti”  è importante l’uso che la Corte fa dei comunicati stampa, un mezzo di pubblicità del contenuto della sentenza che permette ai giudici e ai cittadini di venire a conoscenza dell’esito del giudizio, anche se il testo della decisione non è ancora stato depositato. Cfr. RUOTOLO, M. (2024). La modulazione degli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Idee e prospettive. Consulta online. https://giurcost.org/contents/media/posts/25276/ruotolo7.pdf 

    [4] Cfr. BELLOCCI, M. e GIOVANNETTI T. (2010). Il quadro delle tipologie decisorie

    nelle pronunce della Corte costituzionale. Cortecostituzionale.it. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20219_Tipologia_decisioni.pdf

    [5] Ibidem

    [6] Cfr. ANGIUS, S. (2023). Le ordinanze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata con rinvio a data fissa: per il consolidamento di un modello. Gruppo di Pisa. ISSN 2039-8026. https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara_Angius_-_Le_ordinanze_di_incostituzionalita_accertata_ma_non_dichiarata.pdf

    [7] Cfr. Corte costituzionale. (1956). Sentenza n. 1 del 1956. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1956&numero=1

    [8] Cfr. COCCHIARA, E. (2023). L’evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore: un bilancio a settant’anni dalla L. 87 del 1953. Gruppo di Pisa. ISSN 2039-8026. https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Emanuele_Cocchiara_-_L_evoluzione_dei_moniti_della_Corte_costituzionale_al_legislatore.pdf

    [9] Cfr. MARTIRE, D. (2020) . Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi?  Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale. AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti. ISSN: 2283-7515.

    [10] Cfr. ROBERTI, I. (2021). I moniti “a termine” della corte costituzionale e le implicazioni sull’attivita’ legislativa del Parlamento. Federalismi.it. ISSN 1826-3534. https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45680&dpath=document&dfile=14072021103929.pdf&content=I%2Bmoniti%2Ba%2Btermine%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Be%2Ble%2Bimplicazioni%2Bsull%E2%80%99attivit%C3%A0%2Blegislativa%2Bdel%2BParlamento%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B

    [11] Cfr. COCCHIARA, E. (2023). L’evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore: un bilancio a settant’anni dalla L. 87 del 1953. Gruppo di Pisa. ISSN 2039-8026. https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Emanuele_Cocchiara_-_L_evoluzione_dei_moniti_della_Corte_costituzionale_al_legislatore.pdf

    [12] Ibidem

    [13] Cfr. Corte costituzionale. (2024). Ordinanza n. 135 del 2024. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:135

    [14] Cfr. PINARDI, R. (2022). Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale. Forum di Quaderni Costituzionali. https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/06-Pinardi-FQC-3-2022.pdf

    [15] Cfr. CARNEVALE, P. (2023). Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale e legislatore rappresentativo. Nomos. Le attualità nel diritto. https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/paolo-carnevale-tre-variazioni-sul-tema-dei-rapporti-corte-costituzionale-legislatore-rappresentativo-2/

    [16] Cfr. RUOTOLO, M. (2019). L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale. AIC – Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2019_Ruotolo.pdf 

    [17] Cfr. CARUSO, C. (2025). Studio sulle funzioni politiche della giustizia costituzionale. Federalismi.it. https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=52396&dpath=document&dfile=08082025184358.pdf&content=Studio%2Bsulle%2Bfunzioni%2Bpolitiche%2Bdella%2Bgiustizia%2Bcostituzionale%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B

    [18] Cfr. VASINO, G. (2024). Evoluzioni e rivoluzioni del giudizio sulle leggi nel prisma dell’indirizzo politico costituzionale. Federalismi.it. https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=51339&dpath=document&dfile=01112024123742.pdf&content=Evoluzioni%2Be%2Brivoluzioni%2Bdel%2Bgiudizio%2Bsulle%2Bleggi%2Bnel%2Bprisma%2Bdell%E2%80%99indirizzo%2Bpolitico%2Bcostituzionale%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B

    [19] Cfr. VASINO, G. (2024). Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore. Giappichelli editore. ISBN: 9791221106916

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