ABSTRACT: Il contributo analizza la legge 2 dicembre 2025, n. 181 attenendosi esclusivamente al testo normativo e ai contenuti dottrinali e ricostruttivi richiamati nel materiale di riferimento. L’attenzione è rivolta alle principali innovazioni di diritto penale sostanziale e processuale, con particolare riguardo all’introduzione del delitto di femminicidio, alla previsione dell’aggravante cd. “di genere”, alle ricadute sul sistema cautelare e al rafforzamento della posizione della persona offesa. L’esame complessivo della riforma consente di mettere in luce alcune criticità sistemiche e profili di tensione con i principi generali dell’ordinamento penale, così come emergono dal dato legislativo e dalla prima lettura dottrinale.
Il 2 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata all’unanimità da entrambi i rami del Parlamento e finalizzata a implementare gli strumenti di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e a rafforzare la tutela delle vittime.
Il dibattito si è concentrato in prevalenza sull’introduzione del nuovo delitto di cd. femminicidio ex art. 577-bis c.p.; tuttavia, la legge si caratterizza per un intervento molto più ampio, che incide su numerose disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale. La riforma si colloca in una dimensione prevalentemente punitiva, a fronte della quale il diritto penale viene investito del ruolo di principale strumento di risposta al fenomeno della violenza di genere, tradizionalmente ricondotto alla logica dell’extrema ratio della politica sociale.
L’unica disposizione espressamente orientata in chiave preventiva è rappresentata dalla previsione di una campagna di sensibilizzazione sul rischio che l’uso di sostanze stupefacenti può rappresentare nel facilitare le violenze di natura sessuale.
Uno dei profili centrali della legge n. 181/2025 è costituito dall’introduzione e dalla diffusione trasversale di una circostanza aggravante fondata sul genere della vittima. Tale aggravante ricorre quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione, ovvero come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Gli elementi specializzanti della nuova fattispecie di femminicidio vengono così estesi ad altri delitti contro la persona, mediante l’introduzione di nuove ipotesi circostanziali. L’operazione riguarda in particolare i reati già ricompresi nella disciplina processuale del cd. “codice rosso”: i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), le lesioni personali (art. 585 c.p.), la violenza sessuale (art. 609-ter c.p.), gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché il reato di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.).
L’aumento di pena previsto varia sensibilmente a seconda delle fattispecie: in alcuni casi l’incremento è da un terzo alla metà, in altri è pari a un terzo, in altri ancora da un terzo a due terzi. Ne risulta un quadro sanzionatorio non uniforme, nel quale la medesima connotazione circostanziale produce effetti differenziati a seconda del titolo di reato.
La scelta legislativa di fondare l’aggravamento del trattamento sanzionatorio su elementi quali il controllo, il possesso o il dominio in quanto donna ripropone, sul piano applicativo, problemi di tipicità e di prova già evidenziati con riferimento al delitto di femminicidio, destinati a manifestarsi con frequenza ancora maggiore nella prassi giudiziaria.
La previsione dell’aggravante “di genere” comporta rilevanti conseguenze di natura processuale. In materia di intercettazioni, al ricorrere della circostanza aggravante è prevista una deroga al regime generale di cui all’art. 267, comma 3, c.p.p., con esclusione del limite massimo di quarantacinque giorni, ferma restando l’applicazione della disciplina ordinaria quanto alla durata delle proroghe.
Le fattispecie aggravate vengono inoltre richiamate nell’ambito della disciplina delle misure cautelari personali. In particolare, il nuovo comma 3.1 dell’art. 275 c.p.p. introduce una presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali, superabile solo nei casi in cui le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante misure diverse, tenendo conto, tra l’altro, del pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
Viene altresì estesa l’irrilevanza della prognosi di pena infratriennale quale elemento ostativo all’applicazione della custodia cautelare in carcere. Qualora sia disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, la legge innalza la distanza minima da cinquecento a mille metri, con potenziali difficoltà applicative nei contesti territoriali di ridotte dimensioni.La legge interviene in modo significativo sulla fattispecie di cui all’art. 572 c.p., ampliandone il perimetro applicativo. È ora espressamente ricompresa tra i soggetti passivi anche la persona non più convivente, qualora l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.
Nel medesimo contesto è prevista un’ipotesi di confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione del reato, inclusi gli strumenti informatici o telematici e i telefoni cellulari. Viene inoltre attribuita la cognizione del reato di maltrattamenti al tribunale monocratico, anche in presenza delle aggravanti previste dalla disposizione.
La riforma incide anche sulla disciplina delle indagini preliminari nei reati cd. “codice rosso”. La legge estende l’obbligo di audizione tempestiva della persona offesa ad ulteriori fattispecie e rimodula i margini di delegabilità dell’atto, stabilendo come regola generale che, in presenza di una motivata e tempestiva richiesta della persona offesa, il pubblico ministero provveda personalmente all’audizione.
È tuttavia prevista la possibilità di delega alla polizia giudiziaria con decreto motivato, salvo specifiche eccezioni individuate dal legislatore.
Numerose disposizioni della legge n. 181/2025 sono volte a rafforzare il ruolo della persona offesa nel procedimento penale. Si segnalano, in particolare, le modifiche in tema di comunicazioni relative a scarcerazioni ed evasioni, l’introduzione di specifici obblighi informativi circa la facoltà di essere sentita dal pubblico ministero, nonché il coinvolgimento della vittima nella procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La disciplina dell’esame in contraddittorio della persona offesa viene integrata dal divieto di domande o contestazioni idonee a determinare lesioni della dignità e del decoro o altre forme di vittimizzazione secondaria, con una previsione che incide direttamente sulle modalità di svolgimento dell’istruttoria dibattimentale.
Tra le ulteriori innovazioni introdotte dalla legge si segnalano gli obblighi di trasmissione di atti dal pubblico ministero al giudice civile nei procedimenti relativi a separazione, divorzio e responsabilità genitoriale, l’estensione delle ipotesi di indennizzo e di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese, nonché l’inserimento del femminicidio e di altre fattispecie aggravate tra i reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari e di pene sostitutive.
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 si presenta come un intervento ampio e articolato, che incide su numerosi profili del diritto penale sostanziale e processuale. Dall’analisi delle singole disposizioni emerge una riforma fortemente incentrata sull’inasprimento del trattamento sanzionatorio e sul rafforzamento degli strumenti processuali, con significative ricadute sull’assetto complessivo del sistema di giustizia penale.