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ITALIA DENUNCIATA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE PER COMPLICITÀ NEL GENOCIDIO DI GAZA

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ABSTRACT: L’associazione Giuristi e Avvocati per la Palestina ha presentato alla Corte Penale Internazionale una denuncia contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e l’amministratore delegato di Leonardo S.p.A., Roberto Cingolani, per presunta complicità nel genocidio di Gaza.
La comunicazione, trasmessa ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di Roma, imputa all’Italia di aver mantenuto la cooperazione militare con Israele nonostante l’esistenza di un rischio plausibile di genocidio riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia. L’iniziativa, in attesa di valutazione da parte della CPI, richiama il nostro Paese ai propri obblighi internazionali di prevenzione e non complicità nei crimini contro l’umanità.

1. DENUNCIA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Alcuni giorni fa, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, insieme all’AD di Leonardo S.p.A., Roberto Cingolani, sono stati denunciati per complicità in genocidio.

A presentare la denuncia alla Corte Penale Internazionale è stata l’associazione Giuristi e Avvocati per la Palestina, che il 14 ottobre scorso ha depositato la comunicazione anche in lingua inglese.
La denuncia è stata trasmessa ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che consente al Procuratore di avviare di propria iniziativa (proprio motu) un esame preliminare sulla base delle informazioni ricevute da individui, organizzazioni o Stati.
Al momento, tuttavia, la Corte non ha ancora aperto alcuna indagine formale.


2. IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA DENUNCIA

La denuncia imputa all’Italia di essersi potenzialmente resa complice dei crimini commessi nella Striscia di Gaza dallo Stato di Israele — in particolare genocidio e crimini contro l’umanità — attraverso la cooperazione militare.
La denuncia trova un suo fondamento giuridico nell’art. 3 della legge n. 962 del 1967, che recepisce la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata a New York il 9 dicembre 1948.

Questa legge stabilisce che è punibile non solo chi commette atti di genocidio, ma anche chi li incita, li tenta o vi partecipa in qualsiasi forma.
In questo senso, le affermazioni e le azioni oggetto della denuncia non possono essere considerate mere opinioni o semplici prese di posizione politiche, poiché si configurano come una potenziale istigazione all’odio razziale e alla violenza contro un gruppo etnico, mettendo a rischio i principi fondamentali della convivenza civile e i diritti umani.
La legge prevede inoltre che, nel momento in cui si rilevi il rischio che possa configurarsi il crimine di genocidio, il nostro Paese sia obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per prevenirlo e per evitare qualsiasi forma di complicità.


3. GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DELL’ITALIA

Questo obbligo si è manifestato in modo chiaro a partire dal 26 gennaio 2024, quando la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha riconosciuto l’esistenza di un rischio plausibile che Israele potesse commettere atti di genocidio contro la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, ordinando pertanto allo Stato israeliano di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire tali atti, in conformità con la suddetta Convenzione.

Pertanto, per ottemperare a tali obblighi, il nostro Governo avrebbe dovuto sospendere immediatamente la fornitura di armi e di qualsiasi materiale che potesse arrecare danno alla popolazione di Gaza.
Allo stesso tempo, avrebbe potuto riconoscere lo Stato di Palestina, un atto con cui l’Italia avrebbe conferito legittimità internazionale alla sovranità palestinese, rafforzandone la posizione politica e diplomatica a livello globale.


4. IL RISCHIO DI COMPLICITÀ

Invece, il nostro Paese ha preferito proseguire su una linea che rischia concretamente di configurarsi come una forma di complicità, in potenziale violazione del diritto internazionale.
Prima di concludere, è opportuno chiarire un aspetto fondamentale: contrariamente a quanto sostenuto da alcuni intellettuali liberal, il crimine di genocidio non si definisce sulla base del numero delle vittime, ma sulla base dell’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale.

Questo può avvenire non solo attraverso lo sterminio fisico, ma anche tramite atti mirati a impedire le nascite all’interno del gruppo, a trasferirne forzatamente i membri o a causarne condizioni di vita tali da comportarne la distruzione.
Se ci si basasse esclusivamente sul numero dei morti, il genocidio di Srebrenica, in cui furono uccise circa 8.000 persone, non sarebbe riconosciuto come tale.
Eppure, è stato inequivocabilmente qualificato come genocidio dalla giurisprudenza internazionale, proprio per via dell’intento sistematico di eliminare la componente maschile della popolazione bosniaco-musulmana, colpendo così il cuore della sua capacità di sopravvivenza come gruppo.


5. COSA ACCADRÀ ADESSO

Dopo la presentazione della denuncia, la Corte Penale Internazionale avvia una fase di esame preliminare, durante la quale il Procuratore valuta se esistono i presupposti giuridici e fattuali per aprire un’indagine formale.
Si tratta di una procedura disciplinata dall’articolo 15 dello Statuto di Roma, che consente al Procuratore di agire di propria iniziativa (proprio motu) sulla base di informazioni ricevute da individui o organizzazioni.
In questa fase si verifica, anzitutto, che la Corte abbia giurisdizione sul fatto e sulle persone coinvolte (in questo caso l’Italia è parte dello Statuto), che il reato denunciato rientri tra quelli previsti — genocidio o crimini contro l’umanità — e che non vi siano procedimenti nazionali in corso sugli stessi fatti (principio di complementarità).

Solo se tali condizioni saranno soddisfatte, il Procuratore potrà chiedere alla Camera preliminare l’autorizzazione ad avviare un’indagine vera e propria, con la possibilità di raccogliere prove, ascoltare testimoni e accedere a documenti riservati.
È importante sottolineare che questa procedura può richiedere mesi o anni, e che la Corte, nella prassi, procede con grande cautela quando si tratta di capi di governo o ministri in carica.
In assenza di nuovi elementi, la denuncia potrebbe essere archiviata, ma l’iniziativa ha comunque un rilievo politico e simbolico rilevante, perché richiama l’Italia ai suoi obblighi internazionali di prevenzione e non complicità nei crimini più gravi, come il genocidio e i crimini contro l’umanità.


6. CONCLUSIONI

Ora compete alla Corte Penale Internazionale valutare con rigore i fatti e stabilire se sussistano gli elementi necessari per configurare il crimine di genocidio o altre gravi violazioni del diritto internazionale.
Sarà dunque questo organismo, dotato di competenza e imparzialità, a dover garantire giustizia e responsabilità, nel rispetto dei principi fondamentali che tutelano i diritti umani e la dignità delle popolazioni coinvolte.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

  1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, ONU, 9 dicembre 1948.
  2. Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998 (in particolare art. 15).
  3. Elements of Crimes, Corte penale internazionale, ultima ed. aggiornata.
  4. Rules of Procedure and Evidence, Corte penale internazionale.
  5. Legge 9 ottobre 1967, n. 962, “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio” (Italia).
  6. Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” (Italia).
  7. Arms Trade Treaty (ATT), ONU, adottato il 2 aprile 2013, entrato in vigore il 24 dicembre 2014.
  8. Consiglio UE, Posizione Comune 2008/944/PESC, “Norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” (e successive linee guida).

Autore

  • Francesco Miragliuolo

    Studente di Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e allievo del Prof. Alberto Lucarelli, approfondisco il diritto costituzionale con focus sull’articolo 3, comma 2, e il ruolo dei partiti nella democrazia. Analizza riforme istituzionali e politiche pubbliche, collaborando con diverse testate su inclusione sociale e tutela dei beni comuni.