INTERCETTAZIONI: EVOLUZIONE NORMATIVA E APPLICAZIONI GIURIDICHE

DEFINIZIONE GIURIDICA DI INTERCETTAZIONE
Per “intercettazione” si intende la captazione, ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, del contenuto di una comunicazione o conversazione segreta in corso tra due o più soggetti, operata da un soggetto terzo che ne occulta la propria presenza. Tale definizione, formulata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 28 maggio/24 settembre 2003, costituisce il riferimento ermeneutico principale per qualificare l’istituto nell’ordinamento penale italiano.

La procedura può avvenire anche mediante captatori informatici, tra cui il più noto è il Trojan horse, software in grado di penetrare dispositivi elettronici e monitorarne le attività comunicative.

PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELLE INTERCETTAZIONI
Le intercettazioni rappresentano uno strumento di ricerca della prova e sono disposte su autorizzazione del giudice, su richiesta del pubblico ministero, allorché sussistano gravi indizi di reato e risulti assolutamente indispensabile conoscere le conversazioni del soggetto indagato ai fini dell’accertamento del fatto criminoso.

Oltre che a fini accusatori, le intercettazioni possono rivelarsi rilevanti anche per l’attività difensiva, in quanto utili a ricostruire spostamenti, contatti, piani d’azione o la presenza di terzi coinvolti nella vicenda penale.

LA RIFORMA DEL 2024: LA LEGGE ZANETTIN
Il 24 aprile 2024 è entrata in vigore la cosiddetta Legge Zanettin, che ha introdotto modifiche significative all’art. 267 del codice di procedura penale. Se, prima della riforma, la durata delle operazioni intercettive era fissata in 15 giorni, prorogabili con provvedimento motivato, oggi si prevede che:

“Le intercettazioni non possano protrarsi per un periodo superiore a 45 giorni, anche tale termine rinnovabile previa congrua motivazione.”

Il testo della legge è disponibile sul portale normativo ufficiale della Gazzetta Ufficiale.

PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLA NUOVA DISCIPLINA
Come frequentemente accade in fase di prima applicazione, anche la Legge Zanettin solleva dubbi interpretativi, specie in merito al computo dei 45 giorni complessivi e al termine entro cui deve essere formalizzata la richiesta di proroga.

Non è ancora chiaro se i 45 giorni debbano essere considerati comprensivi delle proroghe precedenti o se rappresentino un nuovo tetto massimo unitario. Analogamente, restano incerte le condizioni procedurali entro cui debba intervenire la decisione del giudice sulla proroga.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
La riforma si inserisce in un quadro di crescente attenzione al bilanciamento tra esigenze investigative e garanzie difensive. Come sottolineato dalla dottrina, è auspicabile un intervento interpretativo delle Sezioni Unite o della Corte Costituzionale per chiarire la portata della norma.

Autore

  • Gaia Morelli

    Laureata all'Università degli Studi di Sassari in giurisprudenza magistrale a ciclo unico, con tesi svolta in materia di diritto penale dal titolo "La responsabilità del medico ai sensi della Legge 219/2017: il dovere di una corretta informazione quando sussiste il rischio morte del paziente". Conseguentemente ha svolto 18 mesi di pratica in Studio Legale dove ha potuto interfacciarsi con complessi casi di diritto penale e civile. Attualmente Praticante Avvocato abilitato alla sostituzione.

Gaia Morelli
Gaia Morelli
Laureata all'Università degli Studi di Sassari in giurisprudenza magistrale a ciclo unico, con tesi svolta in materia di diritto penale dal titolo "La responsabilità del medico ai sensi della Legge 219/2017: il dovere di una corretta informazione quando sussiste il rischio morte del paziente". Conseguentemente ha svolto 18 mesi di pratica in Studio Legale dove ha potuto interfacciarsi con complessi casi di diritto penale e civile. Attualmente Praticante Avvocato abilitato alla sostituzione.